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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9144 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 2.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 28002/2024 R.G
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Gianpiero Mesco, elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Cont Legali dell'
Resistente
Oggetto: compenso per prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini covid
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere dipendente presso l' con qualifica di “Collaboratore Professionale Parte_2
Sanitario – infermiere”, Categoria D2; che, a causa dell'emergenza sanitaria OV 19, l' Pt_2
richiedeva la disponibilità di personale medico, ed amministrativi afferente alla proprie CP_2 strutture sanitarie, e/o articolazioni, a far parte del pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la campagna vaccinale covid 19; di aver pertanto svolto l'attività di infermiere addetta alle vaccinazioni covid oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo dal luglio
2021 al maggio 2022; di aver svolto un totale di 210 ore di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1 comma 464 L. 178/2020, erroneamente indicate e pagate come straordinario covid;
che, invero, tali attività, anziché essere retribuite come prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L 178/2020, con un importo di € 50,00 orari, sono state retribuite come straordinario ordinario covid (cod. 51530)
o straordinario festivo o notturno covid (cod. 51531) o straordinario diurno fuori sede (cod. 540).
Tanto premesso ha chiedo all'adito Tribunale di: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, come successivamente integrata e modificata, per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini rese nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 maggio 2022, per complessive 210 ore, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., e per l'effetto B) Condannare la , in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al predetto titolo per il periodo sopra specificato, per le complessive 210 ore, anche in subordine a titolo risarcitorio o ex art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione dell'importo dovuto in separata sede, in ogni caso oltre interessi legali”; con vittoria di spese e attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito la carenza probatoria dell'assunto Controparte_1
attoreo, essendo inidonei allo scopo i cartellini marcatempo ed i cedolini paga prodotti dalla ricorrente, da cui rispettivamente si rilevano unicamente le ore lavorate presso i centri vaccinali ed il pagamento di dette ore a titolo di straordinario, ma non la prova dello svolgimento delle contestate prestazioni aggiuntive né l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni covid;
ha altresì dedotto che la ricorrente ha percepito il giusto e corretto compenso per le ore lavorate nel suddetto periodo, trattandosi di attività lavorativa svolta a titolo di straordinario e non a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi della normativa invocata;
ha osservato, invero, che, come da documentazione versata in atti Cont dalla stessa ricorrente nonché dalla disposizione del Direttore Generale della convenuta allegata alla memoria di costituzione, veniva richiesta agli operatori sanitari la disponibilità a far parte del pool da destinare all'espletamento delle procedure operative inerenti alla campagna vaccinale, facendo esclusivo riferimento alla retribuzione in regime di straordinario per il relativo pagamento.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda in quanto inammissibile e comunque infondata, con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'udienza del 2.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione.
*** Come affermato in precedenti pronunce emesse dall'adito Tribunale (tra tutte, cfr. sentenza n.
____________ emessa dalla dott.ssa M.R.Lombardi, che qui si intende richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), il ricorso deve essere rigettato.
Risulta incontestato lo svolgimento da parte della ricorrente di ore di lavoro straordinario, nella quantità indicata in ricorso e ricavabile dal contenuto delle buste paga prodotte;
dette ore risultano retribuite quali straordinario ordinario covid e/o straordinario festivo o notturno covid e/o straordinario diurno fuori sede. Dunque, il tema centrale della controversia attiene all'individuazione della natura della retribuzione spettante per la prestazione per cui è causa, posto che parte ricorrente deduce che le stesse andrebbero remunerate quali “prestazioni aggiuntive”, mentre la convenuta nega questa qualificazione, e la applicazione, al casso di specie, della disciplina di cui all'art. 1, comma
464, della L. 178/2020.
Appare, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dalla lettura della norma si evince che, la stessa, non disciplina il lavoro straordinario, bensì, il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL. Dal tenore letterale della norma sopra riportata si evince che trattatasi, nella specie, di attività che poteva o meno essere prevista, rimanendo, dunque, una facoltà che il datore di lavoro poteva esercitare stante il periodo emergenziale.
Nella specie, non risulta che l' abbia fatto uso della stessa ed, anzi, in primo luogo, CP_1
va chiarito che la circolare n. 18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo.
Il documento è un interpello dell' datrice di lavoro, da diramare tra medici, CPSI (personale Pt_3
infermieristico), assistenti sanitari (OSS) e personale amministrativo per acquisirne su base volontaria la 'disponibilità' a far parte del '…pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la suddetta campagna vaccinale …' ossia la campagna OV-19.
L'oggetto del documento, infatti, è il 'reclutamento personale sanitario ed amministrativo per
l'espletamento di procedure operative' espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
D'altro canto, l'ampia platea dei destinatari, tra cui anche gli amministrativi, che – significativamente
– non sono citati nell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 , conferma che la volontà datoriale, cui ogni interpellato interessato ha spontaneamente prestato adesione, è indirizzata a costituire dei pool operativi su vari fronti (tanto si evince dalla diversità delle figure professionali interpellate), remunerabili - tutti - con le maggiorazioni per 'lavoro straordinario OV -19' come espressamente detto nel documento e riportato in busta paga.
Basti considerare, tra le altre necessarie incombenze, ad esempio, le diagnosi tramite tamponi o la preliminare intervista ai vaccinandi per acquisire dati anamnestici necessari a valutare eventuali cause ostative ed altro.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato e, dunque, provato che la propria partecipazione alla campagna vaccinale contro il OV 19 si sarebbe sostanziata nella somministrazione dei vaccini.
All'uopo, è evidente che quanto rilevato dalla ricorrente non risulta essere adeguatamente avvalorato dalla documentazione versata in atti dal momento che dalla stessa è possibile riscontrare, esclusivamente, lo svolgimento di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro che è cosa ben diversa dall'attività di somministrazione vaccinale richiesta nel periodo emergenziale.
D'altra parte, l'allegazione contenuta in ricorso è coerente con il contenuto delle disposizioni aziendali riportate in ricorso. Con esse, infatti, la convenuta, nel chiedere al personale medico ed infermieristico di comunicare la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale, ha specificato che il lavoro prestato sarebbe stato
“retribuito in regime di straordinario OV 19”.
Senza sottacere che, la fattispecie concreta, è, inoltre, carente dell'ulteriore elemento costitutivo della norma invocata rappresentato dalla rendicontazione.
Il ricorso deve essere per tali motivi rigettato
Il perdurante contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta il ricorso,
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 2.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 28002/2024 R.G
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Gianpiero Mesco, elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Cont Legali dell'
Resistente
Oggetto: compenso per prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini covid
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere dipendente presso l' con qualifica di “Collaboratore Professionale Parte_2
Sanitario – infermiere”, Categoria D2; che, a causa dell'emergenza sanitaria OV 19, l' Pt_2
richiedeva la disponibilità di personale medico, ed amministrativi afferente alla proprie CP_2 strutture sanitarie, e/o articolazioni, a far parte del pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la campagna vaccinale covid 19; di aver pertanto svolto l'attività di infermiere addetta alle vaccinazioni covid oltre l'orario di lavoro ordinario, per il periodo dal luglio
2021 al maggio 2022; di aver svolto un totale di 210 ore di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1 comma 464 L. 178/2020, erroneamente indicate e pagate come straordinario covid;
che, invero, tali attività, anziché essere retribuite come prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L 178/2020, con un importo di € 50,00 orari, sono state retribuite come straordinario ordinario covid (cod. 51530)
o straordinario festivo o notturno covid (cod. 51531) o straordinario diurno fuori sede (cod. 540).
Tanto premesso ha chiedo all'adito Tribunale di: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il compenso orario di € 50,00 previsto dall'art. 1, comma 464, Legge n. 178/2020, come successivamente integrata e modificata, per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini rese nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 maggio 2022, per complessive 210 ore, in via subordinata anche ex art. 2041 c.c., e per l'effetto B) Condannare la , in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al predetto titolo per il periodo sopra specificato, per le complessive 210 ore, anche in subordine a titolo risarcitorio o ex art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione dell'importo dovuto in separata sede, in ogni caso oltre interessi legali”; con vittoria di spese e attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito la carenza probatoria dell'assunto Controparte_1
attoreo, essendo inidonei allo scopo i cartellini marcatempo ed i cedolini paga prodotti dalla ricorrente, da cui rispettivamente si rilevano unicamente le ore lavorate presso i centri vaccinali ed il pagamento di dette ore a titolo di straordinario, ma non la prova dello svolgimento delle contestate prestazioni aggiuntive né l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni covid;
ha altresì dedotto che la ricorrente ha percepito il giusto e corretto compenso per le ore lavorate nel suddetto periodo, trattandosi di attività lavorativa svolta a titolo di straordinario e non a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi della normativa invocata;
ha osservato, invero, che, come da documentazione versata in atti Cont dalla stessa ricorrente nonché dalla disposizione del Direttore Generale della convenuta allegata alla memoria di costituzione, veniva richiesta agli operatori sanitari la disponibilità a far parte del pool da destinare all'espletamento delle procedure operative inerenti alla campagna vaccinale, facendo esclusivo riferimento alla retribuzione in regime di straordinario per il relativo pagamento.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda in quanto inammissibile e comunque infondata, con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'udienza del 2.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione.
*** Come affermato in precedenti pronunce emesse dall'adito Tribunale (tra tutte, cfr. sentenza n.
____________ emessa dalla dott.ssa M.R.Lombardi, che qui si intende richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), il ricorso deve essere rigettato.
Risulta incontestato lo svolgimento da parte della ricorrente di ore di lavoro straordinario, nella quantità indicata in ricorso e ricavabile dal contenuto delle buste paga prodotte;
dette ore risultano retribuite quali straordinario ordinario covid e/o straordinario festivo o notturno covid e/o straordinario diurno fuori sede. Dunque, il tema centrale della controversia attiene all'individuazione della natura della retribuzione spettante per la prestazione per cui è causa, posto che parte ricorrente deduce che le stesse andrebbero remunerate quali “prestazioni aggiuntive”, mentre la convenuta nega questa qualificazione, e la applicazione, al casso di specie, della disciplina di cui all'art. 1, comma
464, della L. 178/2020.
Appare, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dalla lettura della norma si evince che, la stessa, non disciplina il lavoro straordinario, bensì, il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL. Dal tenore letterale della norma sopra riportata si evince che trattatasi, nella specie, di attività che poteva o meno essere prevista, rimanendo, dunque, una facoltà che il datore di lavoro poteva esercitare stante il periodo emergenziale.
Nella specie, non risulta che l' abbia fatto uso della stessa ed, anzi, in primo luogo, CP_1
va chiarito che la circolare n. 18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo.
Il documento è un interpello dell' datrice di lavoro, da diramare tra medici, CPSI (personale Pt_3
infermieristico), assistenti sanitari (OSS) e personale amministrativo per acquisirne su base volontaria la 'disponibilità' a far parte del '…pool di operatori da destinare all'espletamento di tutte le procedure operative inerenti la suddetta campagna vaccinale …' ossia la campagna OV-19.
L'oggetto del documento, infatti, è il 'reclutamento personale sanitario ed amministrativo per
l'espletamento di procedure operative' espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
D'altro canto, l'ampia platea dei destinatari, tra cui anche gli amministrativi, che – significativamente
– non sono citati nell'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 , conferma che la volontà datoriale, cui ogni interpellato interessato ha spontaneamente prestato adesione, è indirizzata a costituire dei pool operativi su vari fronti (tanto si evince dalla diversità delle figure professionali interpellate), remunerabili - tutti - con le maggiorazioni per 'lavoro straordinario OV -19' come espressamente detto nel documento e riportato in busta paga.
Basti considerare, tra le altre necessarie incombenze, ad esempio, le diagnosi tramite tamponi o la preliminare intervista ai vaccinandi per acquisire dati anamnestici necessari a valutare eventuali cause ostative ed altro.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato e, dunque, provato che la propria partecipazione alla campagna vaccinale contro il OV 19 si sarebbe sostanziata nella somministrazione dei vaccini.
All'uopo, è evidente che quanto rilevato dalla ricorrente non risulta essere adeguatamente avvalorato dalla documentazione versata in atti dal momento che dalla stessa è possibile riscontrare, esclusivamente, lo svolgimento di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro che è cosa ben diversa dall'attività di somministrazione vaccinale richiesta nel periodo emergenziale.
D'altra parte, l'allegazione contenuta in ricorso è coerente con il contenuto delle disposizioni aziendali riportate in ricorso. Con esse, infatti, la convenuta, nel chiedere al personale medico ed infermieristico di comunicare la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale, ha specificato che il lavoro prestato sarebbe stato
“retribuito in regime di straordinario OV 19”.
Senza sottacere che, la fattispecie concreta, è, inoltre, carente dell'ulteriore elemento costitutivo della norma invocata rappresentato dalla rendicontazione.
Il ricorso deve essere per tali motivi rigettato
Il perdurante contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta il ricorso,
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori