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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10730/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10730/2023 promossa da:
, nata a [...]/PR (Brasile) il Parte_1
03/02/1980, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nato a [...]/RJ (Brasile) il 02/04/1972, cittadino Controparte_1 brasiliano - in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto delle proprie figlie minori nata a Persona_1
NO /R (Brasile) l'11/02/2011 e nata Persona_2
a NO /R (Brasile) il 05/11/2013; la sig.ra Controparte_2
, nata a [...] /R (Brasile) il 02/04/1991, cittadina brasiliana, in nome
[...] proprio ed insieme al sig. nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_3
29/06/1986, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nato a [...] Persona_3
/R (Brasile) il 01/03/2019; la sig.ra Controparte_4
nata a [...]/RJ (Bra-sile) il 18.12.1978, cittadina brasiliana, in nome proprio ed
[...] insieme al sig. , nato a [...]/SP (Brasile) il 17/10/1970, cittadino CP_5 brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori , nata a [...] Persona_4
Caxias/SP (Brasile) il 04/03/2015, nato a Persona_5
Duque do Caxias/RS (Brasile) il 05.12.2018 e Controparte_6 nato a [...]/RJ (Brasile) il 01.12.2019; il sig. Controparte_7 [...]
, nato a [...] /R (Brasile) il 02.04.1991, cittadina brasiliana;
la sig.ra Pt_1
nata a [...]/RJ (Brasile) il 28.10.1954, Parte_2 cittadina brasiliana;
il sig. , nato a [...] Parte_3
/R (Brasile) il 07.03.2004, cittadino brasiliano;
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), come da C.F._1 procure speciali in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_8 Controparte_9
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. AT RD, a scioglimento della riserva assunta in data 27/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nata a [...]/PR (Brasile) il Parte_1
03/02/1980, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nato a [...]/RJ (Brasile) il 02/04/1972, cittadino Controparte_1 brasiliano - in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto delle proprie figlie minori nata a Persona_1
NO /R (Brasile) l'11/02/2011 e nata Persona_2
a NO /R (Brasile) il 05/11/2013; la sig.ra Controparte_2
, nata a [...] /R (Brasile) il 02/04/1991, cittadina brasiliana, in nome
[...] proprio ed insieme al sig. nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_3
29/06/1986, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nato a [...] Persona_3
/R (Brasile) il 01/03/2019; la sig.ra Controparte_4
nata a [...]/RJ (Brasile) il 18.12.1978, cittadina brasiliana, in nome proprio ed
[...] insieme al sig. , nato a [...]/SP (Brasile) il 17/10/1970, cittadino CP_5 brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori , nata a [...] Persona_4
Caxias/SP (Brasile) il 04/03/2015, nato a Persona_5
Duque do Caxias/RS (Brasile) il 05.12.2018 e Controparte_6 nato a [...]/RJ (Brasile) il 01.12.2019; il sig. Controparte_7 [...]
, nato a [...] /R (Brasile) il 02.04.1991, cittadina brasiliana;
la sig.ra Pt_1
nata a [...]/RJ (Brasile) il 28.10.1954, Parte_2 cittadina brasiliana;
il sig. , nato a [...] Parte_3
/R (Brasile) il 07.03.2004, cittadino brasiliano, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: nato il [...] in Italia nel Comune di Monte Persona_6
BO – oggi MO (Rimini), figlio di e di come Persona_7 CP_10 comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.2 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, in data 19 luglio 1919 a Duas Barras/RJ (Brasile) il sig. Persona_6 contraeva matrimonio con la sig.ra dalla loro unione Persona_8 coniugale nasceva a Duas Barras/RJ (Brasile), il giorno 3 maggio 1920 il sig.
[...]
il quale contraeva matrimonio con la sig.ra , Parte_4 Persona_9 dalla loro unione coniugale nasceva a Duas Barras/RJ (Brasile), il giorno 28 ottobre 1954 la sig.ra la quale In data 11 aprile 1977 a NO Parte_5
/R (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. ; dalla loro unione Persona_10 coniugale nascevano quattro figli: a AR (Brasile), il giorno 18 ottobre 1978 la sig.ra , a AR (Brasile), il giorno 3 Controparte_4 febbraio 1980 la sig.ra , a NO /R (Brasile), il Parte_1 giorno 2 aprile 1991 il sig. , a NO Parte_6
/R (Brasile), il giorno 2 aprile 1991 la sig.ra Controparte_2
. Dall'unione naturale tra la sig.ra ed il
[...] Controparte_4 sig. nascevano tre figli: a NO /R (Brasile), il giorno 4 marzo CP_5
2015 ; a NO /R (Brasile), il giorno Persona_11
5 dicembre 2018 ; a NO /R Persona_5
(Brasile), il giorno 1 dicembre 2019 . In data 8 Controparte_6 ottobre 2010 a NO /R (Brasile), la sig.ra Parte_1 contraeva matrimonio con il sig. dalla cui unione Controparte_1 coniugale nascevano tre figli: a NO /R (Brasile), il giorno 7 marzo 2004 il sig. ; a NO /R (Brasile), il giorno 11 Parte_3 febbraio 2011 , a NO /R Persona_1
(Brasile), il giorno 5 novembre 2013 . Dall'unione Persona_2 naturale tra la sig.ra ed il sig. Controparte_2 Controparte_3 nasceva a NO /R (Brasile), il giorno 1 marzo 2019 Persona_3
, (in atti documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico).
[...]
2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al contenente la menzionata domanda, cfr. doc. Parte_7
21-22), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza fino al 2016 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a dieci anni. Alla prima udienza del 23/10/24 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta, successivamente con provvedimento fuori udienza del 03/11/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 27/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_8 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_8
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, nata a [...]/PR (Brasile) il Parte_1
03/02/1980, cittadina brasiliana,
nata a [...] /R Persona_1
(Brasile) l'11/02/2011
- nata a [...] /R (Brasile) il Persona_2
05/11/2013; , nata a [...] /R (Brasile) il Controparte_2
02/04/1991, cittadina brasiliana,
nato a [...] /R (Brasile) il 01/03/2019; Persona_3
nata a [...]/RJ (Brasile) il Controparte_4
18.12.1978, cittadina brasiliana,
, nata a [...]/SP (Brasile) Persona_4 il 04/03/2015,
nato a [...]/RS (Brasile) Persona_5 il 05.12.2018
- nato a [...]/RJ (Brasile) il 01.12.2019; Controparte_6
, nato a [...] /R (Brasile) Parte_6 il 02.04.1991, cittadina brasiliana;
nata a [...]/RJ (Brasile) il Parte_2
28.10.1954, cittadina brasiliana;
, nato a [...] /R (Brasile) Parte_3 il 07.03.2004 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 27 novembre 2025
Il GOP
AT RD
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10730/2023 promossa da:
, nata a [...]/PR (Brasile) il Parte_1
03/02/1980, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nato a [...]/RJ (Brasile) il 02/04/1972, cittadino Controparte_1 brasiliano - in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto delle proprie figlie minori nata a Persona_1
NO /R (Brasile) l'11/02/2011 e nata Persona_2
a NO /R (Brasile) il 05/11/2013; la sig.ra Controparte_2
, nata a [...] /R (Brasile) il 02/04/1991, cittadina brasiliana, in nome
[...] proprio ed insieme al sig. nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_3
29/06/1986, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nato a [...] Persona_3
/R (Brasile) il 01/03/2019; la sig.ra Controparte_4
nata a [...]/RJ (Bra-sile) il 18.12.1978, cittadina brasiliana, in nome proprio ed
[...] insieme al sig. , nato a [...]/SP (Brasile) il 17/10/1970, cittadino CP_5 brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori , nata a [...] Persona_4
Caxias/SP (Brasile) il 04/03/2015, nato a Persona_5
Duque do Caxias/RS (Brasile) il 05.12.2018 e Controparte_6 nato a [...]/RJ (Brasile) il 01.12.2019; il sig. Controparte_7 [...]
, nato a [...] /R (Brasile) il 02.04.1991, cittadina brasiliana;
la sig.ra Pt_1
nata a [...]/RJ (Brasile) il 28.10.1954, Parte_2 cittadina brasiliana;
il sig. , nato a [...] Parte_3
/R (Brasile) il 07.03.2004, cittadino brasiliano;
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), come da C.F._1 procure speciali in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_8 Controparte_9
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. AT RD, a scioglimento della riserva assunta in data 27/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
, nata a [...]/PR (Brasile) il Parte_1
03/02/1980, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nato a [...]/RJ (Brasile) il 02/04/1972, cittadino Controparte_1 brasiliano - in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto delle proprie figlie minori nata a Persona_1
NO /R (Brasile) l'11/02/2011 e nata Persona_2
a NO /R (Brasile) il 05/11/2013; la sig.ra Controparte_2
, nata a [...] /R (Brasile) il 02/04/1991, cittadina brasiliana, in nome
[...] proprio ed insieme al sig. nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_3
29/06/1986, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore nato a [...] Persona_3
/R (Brasile) il 01/03/2019; la sig.ra Controparte_4
nata a [...]/RJ (Brasile) il 18.12.1978, cittadina brasiliana, in nome proprio ed
[...] insieme al sig. , nato a [...]/SP (Brasile) il 17/10/1970, cittadino CP_5 brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori , nata a [...] Persona_4
Caxias/SP (Brasile) il 04/03/2015, nato a Persona_5
Duque do Caxias/RS (Brasile) il 05.12.2018 e Controparte_6 nato a [...]/RJ (Brasile) il 01.12.2019; il sig. Controparte_7 [...]
, nato a [...] /R (Brasile) il 02.04.1991, cittadina brasiliana;
la sig.ra Pt_1
nata a [...]/RJ (Brasile) il 28.10.1954, Parte_2 cittadina brasiliana;
il sig. , nato a [...] Parte_3
/R (Brasile) il 07.03.2004, cittadino brasiliano, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: nato il [...] in Italia nel Comune di Monte Persona_6
BO – oggi MO (Rimini), figlio di e di come Persona_7 CP_10 comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.2 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, in data 19 luglio 1919 a Duas Barras/RJ (Brasile) il sig. Persona_6 contraeva matrimonio con la sig.ra dalla loro unione Persona_8 coniugale nasceva a Duas Barras/RJ (Brasile), il giorno 3 maggio 1920 il sig.
[...]
il quale contraeva matrimonio con la sig.ra , Parte_4 Persona_9 dalla loro unione coniugale nasceva a Duas Barras/RJ (Brasile), il giorno 28 ottobre 1954 la sig.ra la quale In data 11 aprile 1977 a NO Parte_5
/R (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. ; dalla loro unione Persona_10 coniugale nascevano quattro figli: a AR (Brasile), il giorno 18 ottobre 1978 la sig.ra , a AR (Brasile), il giorno 3 Controparte_4 febbraio 1980 la sig.ra , a NO /R (Brasile), il Parte_1 giorno 2 aprile 1991 il sig. , a NO Parte_6
/R (Brasile), il giorno 2 aprile 1991 la sig.ra Controparte_2
. Dall'unione naturale tra la sig.ra ed il
[...] Controparte_4 sig. nascevano tre figli: a NO /R (Brasile), il giorno 4 marzo CP_5
2015 ; a NO /R (Brasile), il giorno Persona_11
5 dicembre 2018 ; a NO /R Persona_5
(Brasile), il giorno 1 dicembre 2019 . In data 8 Controparte_6 ottobre 2010 a NO /R (Brasile), la sig.ra Parte_1 contraeva matrimonio con il sig. dalla cui unione Controparte_1 coniugale nascevano tre figli: a NO /R (Brasile), il giorno 7 marzo 2004 il sig. ; a NO /R (Brasile), il giorno 11 Parte_3 febbraio 2011 , a NO /R Persona_1
(Brasile), il giorno 5 novembre 2013 . Dall'unione Persona_2 naturale tra la sig.ra ed il sig. Controparte_2 Controparte_3 nasceva a NO /R (Brasile), il giorno 1 marzo 2019 Persona_3
, (in atti documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico).
[...]
2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al contenente la menzionata domanda, cfr. doc. Parte_7
21-22), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza fino al 2016 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a dieci anni. Alla prima udienza del 23/10/24 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta, successivamente con provvedimento fuori udienza del 03/11/25 veniva disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 27/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_8 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_8
ACCERTA la cittadinanza italiana di
, nata a [...]/PR (Brasile) il Parte_1
03/02/1980, cittadina brasiliana,
nata a [...] /R Persona_1
(Brasile) l'11/02/2011
- nata a [...] /R (Brasile) il Persona_2
05/11/2013; , nata a [...] /R (Brasile) il Controparte_2
02/04/1991, cittadina brasiliana,
nato a [...] /R (Brasile) il 01/03/2019; Persona_3
nata a [...]/RJ (Brasile) il Controparte_4
18.12.1978, cittadina brasiliana,
, nata a [...]/SP (Brasile) Persona_4 il 04/03/2015,
nato a [...]/RS (Brasile) Persona_5 il 05.12.2018
- nato a [...]/RJ (Brasile) il 01.12.2019; Controparte_6
, nato a [...] /R (Brasile) Parte_6 il 02.04.1991, cittadina brasiliana;
nata a [...]/RJ (Brasile) il Parte_2
28.10.1954, cittadina brasiliana;
, nato a [...] /R (Brasile) Parte_3 il 07.03.2004 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 27 novembre 2025
Il GOP
AT RD