Art. 33.
Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 1084 , e' attribuito il coefficiente di stipendio 402.
Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 1084 , e' attribuito il coefficiente di stipendio 402.