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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 308/2025 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 18/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate da parte ricorrente;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
TO BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. TO BE ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 308 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale degli Avv.ti Francesco Emilio Standoli e Sara Iacaroni in (05100) Terni, via
Roma n.114/116, che lo rappresentano e difendono
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha rassegnato – per i motivi ivi Parte_1 dedotti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato il venir meno del titolo sulla base del quale è stata iscritta l'ipoteca giudiziale per cui è causa e l'estinzione del debito vantato dalla sig.ra per le ragioni di cui in narrativa, ordinare che il Controparte_1
Conservatore competente proceda alla cancellazione della ipoteca giudiziale n.3892
Registro generale, n.483 Registro particolare, n.4 Presentazione, iscritta in data 16.04.2018.
Con riconoscimento delle spese legali e delle competenze professionali.”.
Con decreto del 5/3/2025 veniva fissata l'udienza del 12/6/2025 per la comparizione delle parti.
Il giudizio, nella contumacia della parte resistente – - Controparte_1 ritualmente citata ma non costituita, veniva poi rinviato all'udienza del 18/12/2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che la resistente ha iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili meglio specificati nel ricorso introduttivo in forza del decreto di omologa di separazione personale adottato da questo Tribunale in data 31/10/2003 (dep. in data
2/12/2003, cfr. doc. 1, 2, 3, 4 e 5).
Tuttavia, con sentenza n. 628/2021 adottata in data 13/7/2021 (RG n. 393/2019 pubblicata in pari data), questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia ormai maggiorenne e rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente. Parte_2
Nel periodo in considerazione – tra la data di pubblicazione del decreto di omologa alla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio – parte ricorrente ha dimostrato di aver corrisposto ogni somma da lui dovuta a titolo di mantenimento per la figlia e per la ex-coniuge odierna resistente (cfr. doc. da 8, 9, 10, 12 e 15)
e ciò anche in considerazione degli effetti derivanti dall'accertamento del credito svolto da questo Tribunale all'esito dell'opposizione a precetto proposta dallo stesso nei Pt_1 confronti della e della figlia comune (cfr. sentenza n. CP_1 Parte_3
356/2022. RG 1242/2018, cfr. doc. 7).
pagina 2 di 4 Ed invero, la qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale rende legittima quest'ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel predetto titolo che, dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente, risultano estinti per intervenuto pagamento.
In ogni caso, l'iscrizione ipotecaria resa dalla resistente è illegittima.
Com'è noto, la sentenza di separazione (o il decreto di omologa) o di divorzio costituiscono titoli per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.
Tuttavia, l'iscrizione ipotecaria non è rimessa totalmente alla valutazione del creditore, ma è subordinata all'esistenza ed alla permanenza di un pericolo di inadempimento dell'obbligato o di un inadempimento accertato (in tal senso, le recenti pronunce della Corte di Cassazione n. 1076 del 14.1.2023; "in tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.” e Cass. n. 29883/2024 "in tema di separazione dei coniugi,
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. bis.36, 1 c.p.c.) presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto a corrispondere
l'assegno di mantenimento, che il giudice deve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge o la prole.").
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato i pagamenti resi in adempimento degli obblighi posti a suo carico dal decreto di omologa e dalla rideterminazione del credito derivante dalla sentenza n. 356/2022 RG 1242/18 resa all'esito dell'opposizione a precetto presentata dal sino al provvedimento di questo Pt_1
Tribunale del 9/7/2019 reso nell'ambito del giudizio di divorzio (RG n. 393/2019) (cfr. doc. 3,
7, 13 e 14).
Alla luce di quanto evidenziato deve ritenersi che la parte ricorrente ha corrisposto i pagamenti dovuti sulla base dei predetti titoli esecutivi e che comunque non vi sono elementi per ritenere accertato un effettivo grave pericolo di inadempimento utile ai fini dell'iscrizione pagina 3 di 4 ipotecaria (in tal senso, Cass. n. 12309/2004). Inoltre, non risulta che la resistente abbia mai agito per il recupero della predetta somma mediante l'attivazione di procedura esecutiva.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
Per le ragioni su esposte, la domanda va accolta, con ordine al Conservatore di cancellazione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili del ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza della resistente che ha dato causa al presente giudizio
(scaglione da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00, indeterminabile), con esclusione della liquidazione relativa alla fase istruttoria in quanto non espletata e sono liquidati nei valori minimi di cui al DM n. 55/2014 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria del
16/04/2018 - Registro Particolare 483 Registro Generale 3829 sui seguenti immobili:
- immobile censito al catasto fabbricati del Comune di TERNI (TR) al Foglio 113 -
Particella 319 - Subalterno 8;
- immobile censito al catasto fabbricati del Comune di TERNI (TR) al Foglio: 113 -
Particella: 319 - Subalterno: 1;
- immobile censito al catasto fabbricati del Comune di TERNI (TR) al Foglio: 110 -
Particella: 131 - Subalterno: 18;
2. ordina al Conservatore dei RR. II. di Terni, con esonero da responsabilità al riguardo, ai sensi dell'art. 2882 c.c., la cancellazione dell'ipoteca giudiziale del 16/04/2018 -
Registro Particolare 483 Registro Generale 3829 sugli immobili sopra indicati;
3. condanna la resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.905,00 per compenso, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre l 15% per spese generali, oltre IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso, in Terni, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
TO BE
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 18/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate da parte ricorrente;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
TO BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. TO BE ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 308 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale degli Avv.ti Francesco Emilio Standoli e Sara Iacaroni in (05100) Terni, via
Roma n.114/116, che lo rappresentano e difendono
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha rassegnato – per i motivi ivi Parte_1 dedotti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato il venir meno del titolo sulla base del quale è stata iscritta l'ipoteca giudiziale per cui è causa e l'estinzione del debito vantato dalla sig.ra per le ragioni di cui in narrativa, ordinare che il Controparte_1
Conservatore competente proceda alla cancellazione della ipoteca giudiziale n.3892
Registro generale, n.483 Registro particolare, n.4 Presentazione, iscritta in data 16.04.2018.
Con riconoscimento delle spese legali e delle competenze professionali.”.
Con decreto del 5/3/2025 veniva fissata l'udienza del 12/6/2025 per la comparizione delle parti.
Il giudizio, nella contumacia della parte resistente – - Controparte_1 ritualmente citata ma non costituita, veniva poi rinviato all'udienza del 18/12/2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che la resistente ha iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili meglio specificati nel ricorso introduttivo in forza del decreto di omologa di separazione personale adottato da questo Tribunale in data 31/10/2003 (dep. in data
2/12/2003, cfr. doc. 1, 2, 3, 4 e 5).
Tuttavia, con sentenza n. 628/2021 adottata in data 13/7/2021 (RG n. 393/2019 pubblicata in pari data), questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia ormai maggiorenne e rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente. Parte_2
Nel periodo in considerazione – tra la data di pubblicazione del decreto di omologa alla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio – parte ricorrente ha dimostrato di aver corrisposto ogni somma da lui dovuta a titolo di mantenimento per la figlia e per la ex-coniuge odierna resistente (cfr. doc. da 8, 9, 10, 12 e 15)
e ciò anche in considerazione degli effetti derivanti dall'accertamento del credito svolto da questo Tribunale all'esito dell'opposizione a precetto proposta dallo stesso nei Pt_1 confronti della e della figlia comune (cfr. sentenza n. CP_1 Parte_3
356/2022. RG 1242/2018, cfr. doc. 7).
pagina 2 di 4 Ed invero, la qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale rende legittima quest'ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel predetto titolo che, dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente, risultano estinti per intervenuto pagamento.
In ogni caso, l'iscrizione ipotecaria resa dalla resistente è illegittima.
Com'è noto, la sentenza di separazione (o il decreto di omologa) o di divorzio costituiscono titoli per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.
Tuttavia, l'iscrizione ipotecaria non è rimessa totalmente alla valutazione del creditore, ma è subordinata all'esistenza ed alla permanenza di un pericolo di inadempimento dell'obbligato o di un inadempimento accertato (in tal senso, le recenti pronunce della Corte di Cassazione n. 1076 del 14.1.2023; "in tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.” e Cass. n. 29883/2024 "in tema di separazione dei coniugi,
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. bis.36, 1 c.p.c.) presuppone la sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto a corrispondere
l'assegno di mantenimento, che il giudice deve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge o la prole.").
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato i pagamenti resi in adempimento degli obblighi posti a suo carico dal decreto di omologa e dalla rideterminazione del credito derivante dalla sentenza n. 356/2022 RG 1242/18 resa all'esito dell'opposizione a precetto presentata dal sino al provvedimento di questo Pt_1
Tribunale del 9/7/2019 reso nell'ambito del giudizio di divorzio (RG n. 393/2019) (cfr. doc. 3,
7, 13 e 14).
Alla luce di quanto evidenziato deve ritenersi che la parte ricorrente ha corrisposto i pagamenti dovuti sulla base dei predetti titoli esecutivi e che comunque non vi sono elementi per ritenere accertato un effettivo grave pericolo di inadempimento utile ai fini dell'iscrizione pagina 3 di 4 ipotecaria (in tal senso, Cass. n. 12309/2004). Inoltre, non risulta che la resistente abbia mai agito per il recupero della predetta somma mediante l'attivazione di procedura esecutiva.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
Per le ragioni su esposte, la domanda va accolta, con ordine al Conservatore di cancellazione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili del ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza della resistente che ha dato causa al presente giudizio
(scaglione da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00, indeterminabile), con esclusione della liquidazione relativa alla fase istruttoria in quanto non espletata e sono liquidati nei valori minimi di cui al DM n. 55/2014 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria del
16/04/2018 - Registro Particolare 483 Registro Generale 3829 sui seguenti immobili:
- immobile censito al catasto fabbricati del Comune di TERNI (TR) al Foglio 113 -
Particella 319 - Subalterno 8;
- immobile censito al catasto fabbricati del Comune di TERNI (TR) al Foglio: 113 -
Particella: 319 - Subalterno: 1;
- immobile censito al catasto fabbricati del Comune di TERNI (TR) al Foglio: 110 -
Particella: 131 - Subalterno: 18;
2. ordina al Conservatore dei RR. II. di Terni, con esonero da responsabilità al riguardo, ai sensi dell'art. 2882 c.c., la cancellazione dell'ipoteca giudiziale del 16/04/2018 -
Registro Particolare 483 Registro Generale 3829 sugli immobili sopra indicati;
3. condanna la resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.905,00 per compenso, oltre euro 545,00 per spese vive, oltre l 15% per spese generali, oltre IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso, in Terni, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
TO BE
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