Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02211/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 2/10/2024 notificata al ricorrente in data 7/10/2024, con cui il Prefetto della Provincia di Siracusa ha illegittimamente decretato il diniego nei confronti del
ricorrente del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita ai sensi degli artt. 101 R.D. 635/1940 e 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- di ogni altro provvedimento e/o atto successivo, prodromico, presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IN DR DO e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 4 dicembre 2024, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota prot. n.-OMISSIS- del 2 ottobre 2024, notificata allo stesso in data 7 ottobre 2024, con cui il Prefetto della Provincia di Siracusa ha decretato il diniego nei suoi confronti del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, deposito e vendita ai sensi dell’art. 101 R.D. 635/1940 e degli artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
Il diniego si fonda sul parere sfavorevole reso dalla Questura di -OMISSIS- che ha espresso un giudizio di inaffidabilità del ricorrente sulla base dei seguenti fatti: condanna per furto del 20 settembre 1983; denuncia per furto del 10 maggio 1982; denuncia per violazione dell’art. 650 c.p. del 17 aprile 1986 (mai sfociata in una sentenza definitiva di condanna); segnalazione per porto abusivo di prodotti pirotecnici del 5 aprile 1989 (mai sfociata in una sentenza di condanna, essendo il ricorrente abilitato al porto di prodotti pirotecnici); segnalazione per attività di gestione di rifiuti non autorizzati il 26 settembre 2012 (mai sfociata in una sentenza di condanna); denuncia per commercio e trasporto di materie esplodenti in data 6 febbraio 2016 (con procedimento conclusosi con sentenza definitiva ed irrevocabile di assoluzione).
Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Sulla inattualità e incongruità e manifesta illogicità del giudizio di inaffidabilità del ricorrente per come formulato dalla Questura di -OMISSIS- e dalla Prefettura di Siracusa - Violazione del principio di adeguatezza e congruità e logicità della motivazione - Difetto assoluto di motivazione - Violazione art. 3 l. 241/1990.
Assume il ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto le circostanze su cui esso si fonda sarebbero inattuali e incongrue nel giustificare un giudizio di inidoneità al mestiere del ricorrente, ciò anche tenuto conto che lo stesso sino al 2016 ha sempre ottenuto la certificazione prefettizia all’esercizio del mestiere.
IB) Sulla denuncia penale del 2016 - Violazione art. 3 e 27 Cost.- Inattualità e incapacità a ledere della condotta - Sentenza di assoluzione irrevocabile .
Il giudizio di inaffidabilità del ricorrente si fonderebbe solo ed unicamente su una mera denuncia risalente al 6 febbraio 2016 in seguito alla quale la Prefettura di-OMISSIS- ha revocato (per l’appunto nel 2016), il certificato di idoneità del ricorrente. Tale denuncia è sfociata in una sentenza definitiva ed irrevocabile di assoluzione del ricorrente, sicché il giudizio di inaffidabilità sarebbe incongruo, essendo fondato su una mera denuncia di oltre otto anni addietro - definita con sentenza di assoluzione - e su alcune denunce di oltre 40 anni addietro.
II) Sulla illogicità e sull’incongruità del giudizio di inaffidabilità;
III) Ancora sul giudizio irragionevole e incongruo della Prefettura;
Il giudizio prognostico di inaffidabilità sarebbe illegittimo e incongruo laddove né la Questura né la Prefettura hanno mai valutato la personalità e la moralità del ricorrente che ha esercitato il mestiere di pirotecnico per oltre 30 anni senza mai mettere in pericolo nessuno, né mai ha valutato la circostanza che il ricorrente è stato assolto in via definitiva dall’accusa di cui alla denuncia del 2016.
IV) Violazione art. 10 bis l. 241/1990 - Violazione del contraddittorio – Difetto di motivazione, essendo rimasta prima di riscontro la memoria difensiva di parte ricorrente, prodotta a seguito della comunicazione di motivi ostativi.
2. Si è costituito il Ministero intimato per resistere al giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Nel caso di specie viene in considerazione il diniego, da parte della Prefettura di Catania, del “titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico” ai sensi dell’art. 101 r.d. 635/1940 e 11 e 52 del r.d. n. 773/1931.
Ai sensi del cit. art. 11 cit., “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Ai sensi dell’art. 52 r.d. n. 773 del 1931 “ … Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica .”.
L’art. 101 del r.d. n. 635 del 1940 disciplina le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità, necessario per ottenere la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio.
4.2. Dal superiore quadro normativo emerge che l’art. 11 del TULPS disciplina i requisiti generali per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.
Per quanto riguarda la condanna per furto (unica condanna riportata nel caso di specie dal ricorrente), la norma di riferimento per le autorizzazioni di polizia in generale è il comma 2 del detto articolo che stabilisce che in tale caso le autorizzazioni di polizia possono (e non debbono) essere negate, così chiaramente indicando che l’Amministrazione, in tale contesto, esercita un potere discrezionale. L’Amministrazione, in altri termini, a fronte di una condanna per furto - contrariamente a quanto accade in materia di porto d’armi (art. 43 r.d. n. 773/1931) - è tenuta, a fronte di richiesta di autorizzazioni di polizia, a svolgere una valutazione caso per caso, ponderando la gravità, il tempo trascorso, la condotta successiva del richiedente e ogni elemento utile a formulare un giudizio sulla sua affidabilità. Tale diversa disciplina può trovare spiegazione nella diversa natura delle attività sottoposte ad autorizzazione: mentre le autorizzazioni di polizia di cui all'art. 11 hanno ad oggetto anche attività lavorative, l'art. 43 cit. si riferisce a uno specifico settore nel quale non è in discussione la possibilità di svolgere o meno un'attività lavorativa, ma sono coinvolti particolari valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4.3. Ciò posto, il diniego oggetto di impugnazione, “[c]onsiderata la generale portata applicativa del requisito della buona condotta ex art. 11 TULPS …..”, si basa su un elenco di denunce (mai giunte a sentenza di condanna), su un’unica condanna per furto continuato in concorso del 1983 (con riferimento alla quale non viene specificata la pena) e su un procedimento penale, in materia pertinente, conclusosi con sentenza di assoluzione.
La Prefettura ha quindi ancorato il diniego alla ritenuta assenza del requisito di buona condotta sulla base di una condanna di 41 anni addietro e di denunce non sfociate in condanne. Quanto alla denuncia, di possibile rilievo nella fattispecie in esame, per commercio e trasporto di materie esplodenti in data 6 febbraio 2016 (di 8 anni addietro), in seguito alla quale la Prefettura di-OMISSIS- ha revocato, nel 2016, il certificato di idoneità del ricorrente, essa si è conclusa con sentenza definitiva e irrevocabile di assoluzione, di cui peraltro non si fa menzione nel provvedimento.
Alla luce di quanto esposto, l’unica condanna riportata dal ricorrente (furto continuato di cui non viene riferita la pena) può assumere rilevanza in senso sfavorevole al ricorrente, ex art. 11, co. 2, cit. soltanto nell’ambito della valutazione discrezionale demandata all’amministrazione, che non può essere centrata solo sul dato in sé della detta condanna (peraltro unica e risalente al 1983), implicando piuttosto la valutazione dell’esistenza di elementi e circostanze connotanti il complessivo contegno dell’interessato, tali da porne in dubbio l’affidabilità, secondo parametri di ragionevolezza.
Ciò posto e ferma restando l’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’Amministrazione in materia, a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che sottendono la valutazione negativa.
Il potere discrezionale dell’amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dando conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all’autorizzazione (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 marzo 2023, n. 702; id., 1480 del 2025).
Pertanto, non è sufficiente il mero richiamo ad una condanna o a una pendenza, in quanto la funzione valutativa spettante all’amministrazione non può essere abdicata e pretende l’effettuazione di un autonomo giudizio, in correlazione con l’ampia discrezionalità di cui dispone l’Autorità e che rende necessaria una motivazione che dia conto del percorso istruttorio ed argomentativo sotteso al diniego (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9 febbraio 2023, n. 346).
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha richiamato i precedenti a carico del richiedente, ma non ha dato conto della circostanza che tali denunce risalenti nel tempo non sono sfociate in sentenze di condanna (ad eccezione di quella del 1983 per furto) né dell’assoluzione con riferimento alla denuncia del 2016 (per commercio e trasporto di materie esplodenti); né ancora ha esplicitato come tali precedenti potessero assumere rilevanza nel caso di specie. Peraltro, la risalenza dei fatti contestati incide in maniera evidente sull’attualità del giudizio formulato dalla Prefettura.
5. Conclusivamente, il ricorso, per la non esaustiva motivazione del provvedimento impugnato, avente valenza assorbente, va accolto, con annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti motivati alla luce di quanto sopra.
6. Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali successivi atti dell’Amministrazione.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA AR ST, Presidente
IN DR DO, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN DR DO | PA AR ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.