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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1143/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5968/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249002341269000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 24.06.2025 (somma complessiva di € 1.177,12), riferita alla tassa automobilistica per gli anni 2008, 2009, 2010, 2013 e 2014, pretesa per effetto delle seguenti cartelli di pagamento:
1. Cartella n. 09420140013520566000, dell'importo di € 259,91, contenente importi iscritti a ruolo dalla
Regione Calabria a titolo di «Tassa automobilistica», oltre a interessi, sanzioni e altri oneri, anno 2008, asseritamente notificata il 15.06.2015.
2. Cartella n. 09420150009536412000, dell'importo di € 491,05, contenente importi iscritti a ruolo dalla
Regione Calabria a titolo di «Tassa automobilistica», oltre a interessi, sanzioni e altri oneri, anni 2009 e
2010, asseritamente notificata il 9.10.2015.
3. Cartella n. 09420180008672059000, dell'importo di € 426,16, contenente importi iscritti a ruolo dalla
Regione Calabria a titolo di «Tassa automobilistica», oltre a interessi, sanzioni e altri oneri, anno 2008, asseritamente notificata il 15.06.2015.
Deduce l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, ha idoneamente dimostrato la notifica delle cartelle, segnatamente della cartella di pagamento n.
09420140013520566000 in data 15.06.2015, della cartella di pagamento n. 09420150009536412000 in data 09.10.2015 e della cartella di pagamento n. 09420180008672059000 in data 15.06.2018: ne deriva, quindi, l'infondatezza della censura sull'omessa notifica.
Inoltre, successivamente, sono stati notificati atti interruttivi del termine prescrizionale, ancora con produzione documentale della resistente non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, per cui è analogamente infondata la censura sulla prescrizione e/o decadenza.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5968/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249002341269000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249002341269000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 24.06.2025 (somma complessiva di € 1.177,12), riferita alla tassa automobilistica per gli anni 2008, 2009, 2010, 2013 e 2014, pretesa per effetto delle seguenti cartelli di pagamento:
1. Cartella n. 09420140013520566000, dell'importo di € 259,91, contenente importi iscritti a ruolo dalla
Regione Calabria a titolo di «Tassa automobilistica», oltre a interessi, sanzioni e altri oneri, anno 2008, asseritamente notificata il 15.06.2015.
2. Cartella n. 09420150009536412000, dell'importo di € 491,05, contenente importi iscritti a ruolo dalla
Regione Calabria a titolo di «Tassa automobilistica», oltre a interessi, sanzioni e altri oneri, anni 2009 e
2010, asseritamente notificata il 9.10.2015.
3. Cartella n. 09420180008672059000, dell'importo di € 426,16, contenente importi iscritti a ruolo dalla
Regione Calabria a titolo di «Tassa automobilistica», oltre a interessi, sanzioni e altri oneri, anno 2008, asseritamente notificata il 15.06.2015.
Deduce l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, ha idoneamente dimostrato la notifica delle cartelle, segnatamente della cartella di pagamento n.
09420140013520566000 in data 15.06.2015, della cartella di pagamento n. 09420150009536412000 in data 09.10.2015 e della cartella di pagamento n. 09420180008672059000 in data 15.06.2018: ne deriva, quindi, l'infondatezza della censura sull'omessa notifica.
Inoltre, successivamente, sono stati notificati atti interruttivi del termine prescrizionale, ancora con produzione documentale della resistente non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, per cui è analogamente infondata la censura sulla prescrizione e/o decadenza.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).