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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1216/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23 3S 000042 000 P001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1824/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 , impugna l'avviso di liquidazione imposta registro anno 2023 evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 400, per indebita pretesa su quote indivise, atto notificato l'8/04/2025 dall'Agenzia Entrate di Siracusa.
Il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa tributaria, in quanto trattasi di quote indivise di capitale sociale di società a responsabilità limitata, pervenute per successione dal de cuius Nominativo_1. L'ADE costituita, chiede la cessata materia del contendere per avvenuto sgravio dell'intero carico tributario iscritto a ruolo, produce lo sgravio effettuato.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti, acclara l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato. Pertanto, preso atto di quanto depositato dall'Agenzia delle Entrate, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto annullamento atto medesimo.
Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^ dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1216/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23 3S 000042 000 P001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1824/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 , impugna l'avviso di liquidazione imposta registro anno 2023 evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 400, per indebita pretesa su quote indivise, atto notificato l'8/04/2025 dall'Agenzia Entrate di Siracusa.
Il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa tributaria, in quanto trattasi di quote indivise di capitale sociale di società a responsabilità limitata, pervenute per successione dal de cuius Nominativo_1. L'ADE costituita, chiede la cessata materia del contendere per avvenuto sgravio dell'intero carico tributario iscritto a ruolo, produce lo sgravio effettuato.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti, acclara l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato. Pertanto, preso atto di quanto depositato dall'Agenzia delle Entrate, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto annullamento atto medesimo.
Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^ dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO