Art. 2. Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali 1. All' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , dopo la parola: «articoli» e' inserita la seguente: «27,».
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come codificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 49. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.»
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come codificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 49. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.»