CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2024, n. 13644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13644 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE LL REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: SS LE nato a [...] il [...] DE IA SS nato a [...] il [...] RC EM nato a [...] il [...] LL ON TE nato a [...] il [...] SU DA nato a [...] il [...] BE RI nato a [...] il [...] NA DI OL nato a [...] il [...] NU AR nato a [...] il [...] LE GE nato a [...] il [...] BA CA nato a [...] il [...] LL IC nato a [...] il [...] CO TO nato a [...] il [...] D'SS LE nato a [...] il [...] DO AR nato a [...] il [...] FO AN nato a [...] il [...] MA SC nato a [...] il [...] MARESCA CATELLO nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 5 Num. 13644 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 15/12/2023 AR EF nato a [...] il [...] NISTICO' IO GI nato a [...] il [...] EC BR nato a [...] il [...]3 SI IO nato a [...] il [...] SA TO nato a [...] 30SSE TEN NOODE( BELGIO) il 10/07/1975 SC UI nato a [...] 1116/08/1970 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG CA ER uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione CA ER, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
l'avvocato AN CONZ che, nell'interesse di LE SS, EM RC, RI BE, DI OL NA, DO NU, IC LL, EF AR, IO SI, TE LL ON, GE LE, AR DO, UI SC, LE D'SS, IO GI ST, TO SA, CATELLO MARESCA, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
l'avvocato IO MENCOBELLO che, nell'interesse di CA BA, TO CO, AN FO, IO GI ST, si è riportato alla propria memoria e si è associato alle conclusioni dell'avvocato CONZ;
gli avvocati EF VI, nell'interesse di DA SU, e RA UA, nell'interesse di SS DE IA, SC MA, BR EC, i quali si sono associati alle conclusioni dell'avvocato CONZ;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24 maggio 2023 (dep. il 13 giugno 2023) il Tribunale di Torino, all'esito dell'appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. da RE IF, OR AI, FI US Nisticò, AF D'alessandro, LU CE, OR RO, RC AT, AN TT, LO CA, IG NI, ER LA IO, SA De IO, AB NI, CE AN, RA AP, HE MA, EM Condercuri, EG IC Bonafine, CC AN, ID AS, CE IL, NO TT, Antonio LI, ha riqualificato sub specie degli artt. 81, comma 1, e 608 cod. pen. i fatti, descritti nelle incolpazioni contraddistinte dalle lettere A), E) ed H), a loro rispettivamente attribuiti (nei termini esposti nella medesima ordinanza) sub specie dell'art. 613-bis cod. pen.; ed ha, pertanto, revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Agente della Polizia penitenziaria a loro applicata con ordinanza del 22 marzo 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Biella. 2. Avverso il provvedimento collegiale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha denunciato la violazione dell'art. 613-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla riferita riqualificazione ai sensi dell'art. 608 cod. pen. dei fatti di cui alle incolpazioni A), E) ed H). 3. Sono state presentate le memorie difensive. 3.1. L'avvocato Mencobello, nell'interesse di Nisticò, RO, IF, CE ha contestato quanto dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, ha rimarcato la corretta ricostruzione dei fatti oggetto del ricorso da parte dell'ordinanza impugnata e la conformità di essa ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. L'avvocato Conz, nell'interesse di MA, Condercuri, Bonafine, Egidi, AN, IL, TT, Silla, TT, ha eccepito la tardività del ricorso perché irritualmente presentato a mezzo posta (essendo stato abrogato l'art. 583 cod. proc. pen. dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) e comunque tardivamente. 3.3. L'avvocato Vasta, nell'interesse di AP e LA IO, ha eccepito la tardività del ricorso per il medesimo ordine di argomentazioni esposte dall'avvocato Conz, dedotto che per il fatto ascritto ai propri assistiti non sussistono i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'ad , 613-bis 3 cod. pen., contestato che ricorra un vizio di motivazione (avendo la Parte pubblica ricorrente irritualmente perorato un diverso apprezzamento di merito). 2.4. L'avvocato Grosso per NI ha dedotto la conformità e a legge e la congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che è tardivo. 1. L'ordinanza impugnata, la cui motivazione è stata depositata il 13 giugno 2023, è stata comunicata al Pubblico ministero lo stesso giorno. Il ricorso per cassazione - depositato presso la Segretaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella il 22 giugno 2023 - è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Torino, a seguito di spedizione con lettera assicurata, il 27 giugno 2023 e presso la cancelleria della Sezione che l'ha emesso il 28 giugno 2023, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito - anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 - che «si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 cod. proc. pen.», non richiamato dalla speciale disciplina posta dall'art. 311 cod. proc. pen. (Sez. U , n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01), con la conseguenza che, in tema di impugnazioni cautelari, nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo posta, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui Patto perviene all'ufficio competente a riceverlo, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 583 cod. proc. pen. (Sez. U , n. 1626/2020 - dep. 2021, cit;
Sez. 3, n. 36 del 30/11/2022 - dep. 2023, Robortella, R`1. 284029 - 01). E non occorre immorare sulla disciplina introdotta dal d. Igs. 150/2022, che ha pure modificato l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. (nel senso che - fermo restando che «il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza» - prevede che «si osserv[i]no le forme previste dall'articolo 582» cod. proc. pen., senza alcun richiamo all'art. 583 cod. proc. pen., peraltro abrogato dallo stesso decreto), per la decisiva considerazione che esso non era in vigore allorché il ricorso è stato presentato: difatti, l'art. 87, comma 4, d. Igs. 150 cit. ha previsto l'applicazione «nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto» anche della disposizione di cui all'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti» contenenti le regole 4 tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (cfr. art. 87, comma 1 e 3, cit.); e il primo di tali decreti (relativo al deposito da parte dei difensori degli atti in esso indicati) è stato pubblicato il 5 luglio 2023.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/12/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG CA ER uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione CA ER, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
l'avvocato AN CONZ che, nell'interesse di LE SS, EM RC, RI BE, DI OL NA, DO NU, IC LL, EF AR, IO SI, TE LL ON, GE LE, AR DO, UI SC, LE D'SS, IO GI ST, TO SA, CATELLO MARESCA, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
l'avvocato IO MENCOBELLO che, nell'interesse di CA BA, TO CO, AN FO, IO GI ST, si è riportato alla propria memoria e si è associato alle conclusioni dell'avvocato CONZ;
gli avvocati EF VI, nell'interesse di DA SU, e RA UA, nell'interesse di SS DE IA, SC MA, BR EC, i quali si sono associati alle conclusioni dell'avvocato CONZ;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24 maggio 2023 (dep. il 13 giugno 2023) il Tribunale di Torino, all'esito dell'appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. da RE IF, OR AI, FI US Nisticò, AF D'alessandro, LU CE, OR RO, RC AT, AN TT, LO CA, IG NI, ER LA IO, SA De IO, AB NI, CE AN, RA AP, HE MA, EM Condercuri, EG IC Bonafine, CC AN, ID AS, CE IL, NO TT, Antonio LI, ha riqualificato sub specie degli artt. 81, comma 1, e 608 cod. pen. i fatti, descritti nelle incolpazioni contraddistinte dalle lettere A), E) ed H), a loro rispettivamente attribuiti (nei termini esposti nella medesima ordinanza) sub specie dell'art. 613-bis cod. pen.; ed ha, pertanto, revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Agente della Polizia penitenziaria a loro applicata con ordinanza del 22 marzo 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Biella. 2. Avverso il provvedimento collegiale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha denunciato la violazione dell'art. 613-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla riferita riqualificazione ai sensi dell'art. 608 cod. pen. dei fatti di cui alle incolpazioni A), E) ed H). 3. Sono state presentate le memorie difensive. 3.1. L'avvocato Mencobello, nell'interesse di Nisticò, RO, IF, CE ha contestato quanto dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, ha rimarcato la corretta ricostruzione dei fatti oggetto del ricorso da parte dell'ordinanza impugnata e la conformità di essa ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. L'avvocato Conz, nell'interesse di MA, Condercuri, Bonafine, Egidi, AN, IL, TT, Silla, TT, ha eccepito la tardività del ricorso perché irritualmente presentato a mezzo posta (essendo stato abrogato l'art. 583 cod. proc. pen. dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) e comunque tardivamente. 3.3. L'avvocato Vasta, nell'interesse di AP e LA IO, ha eccepito la tardività del ricorso per il medesimo ordine di argomentazioni esposte dall'avvocato Conz, dedotto che per il fatto ascritto ai propri assistiti non sussistono i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'ad , 613-bis 3 cod. pen., contestato che ricorra un vizio di motivazione (avendo la Parte pubblica ricorrente irritualmente perorato un diverso apprezzamento di merito). 2.4. L'avvocato Grosso per NI ha dedotto la conformità e a legge e la congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che è tardivo. 1. L'ordinanza impugnata, la cui motivazione è stata depositata il 13 giugno 2023, è stata comunicata al Pubblico ministero lo stesso giorno. Il ricorso per cassazione - depositato presso la Segretaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella il 22 giugno 2023 - è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Torino, a seguito di spedizione con lettera assicurata, il 27 giugno 2023 e presso la cancelleria della Sezione che l'ha emesso il 28 giugno 2023, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito - anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 - che «si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 cod. proc. pen.», non richiamato dalla speciale disciplina posta dall'art. 311 cod. proc. pen. (Sez. U , n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01), con la conseguenza che, in tema di impugnazioni cautelari, nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo posta, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui Patto perviene all'ufficio competente a riceverlo, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 583 cod. proc. pen. (Sez. U , n. 1626/2020 - dep. 2021, cit;
Sez. 3, n. 36 del 30/11/2022 - dep. 2023, Robortella, R`1. 284029 - 01). E non occorre immorare sulla disciplina introdotta dal d. Igs. 150/2022, che ha pure modificato l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. (nel senso che - fermo restando che «il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza» - prevede che «si osserv[i]no le forme previste dall'articolo 582» cod. proc. pen., senza alcun richiamo all'art. 583 cod. proc. pen., peraltro abrogato dallo stesso decreto), per la decisiva considerazione che esso non era in vigore allorché il ricorso è stato presentato: difatti, l'art. 87, comma 4, d. Igs. 150 cit. ha previsto l'applicazione «nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto» anche della disposizione di cui all'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti» contenenti le regole 4 tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (cfr. art. 87, comma 1 e 3, cit.); e il primo di tali decreti (relativo al deposito da parte dei difensori degli atti in esso indicati) è stato pubblicato il 5 luglio 2023.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/12/2023.