Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2104/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 2104/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. CECCHINATO PIERO e dall'avv. MINOZZI ANDREA C.F._2
( ) VIA LONGHIN 11, PADOVA;
C.F._3
- opponenti -
E
), con l'avv. BOVENZI GAETANO, con domicilio Controparte_1 P.IVA_1
in VIA ANTONIO GAMBACORTI PASSERINI 20900 MONZA
- opposta -
Conclusioni
Per la parte Opponente:
“2) nel merito, in accoglimento della opposizione proposta, premesse tutte le declaratorie del caso, anche in via di eccezione riconvenzionale, comunque entro i limiti dell'azione della ricorrente, revocare il decreto opposto in tutto o in parte, accertando e dichiarando: in via principale,
a) la mancata titolarità del credito in capo alla ricorrente opposta;
b) la mancata prova della esatta formazione del credito;
c) la nullità o la non opponibilità della clausola sub D) di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni per cui è causa, con conseguente dichiarazione di decadenza della opposta dalla garanzia;
in subordine,
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per la parte Opposta:
“NEL MERITO:
In via principale: respingere tutte le domande formulate da parte opponente nel merito in via preliminare e in via principale, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto oltre che integralmente sprovviste di prova per tutte le ragioni/motivi esposti in narrativa che qui s'intendono trascritti e per l'effetto confermare il decreto n. 351/2024 emesso dal Tribunale di
Padova il 12.02.2024 - RG 84/2024; in via subordinata: per mero scrupolo di toga, nella denegata ipotesi di revoca anche parziale, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato l'inadempimento della controparte meglio descritto nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel presente atto, condannare l'opponente al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della minor somma totale di € 190.531,81= dedotto l'importo di euro 12.107,29 recuperato dalla procedura di concordato preventivo della società debitrice, oltre interessi come da domanda maturati e maturandi sino al saldo effettivo, per le causali tutte di cui al ricorso e al presente atto, o di quella maggiore e minore che risultasse dovuta o di giustizia, oltre agli interessi di mora contrattualmente convenuti e dovuti fino al saldo, con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del procedimento monitorio successive occorrende, iva e cpa come per legge.
In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio, competenze professionali ed accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (d'ora in avanti, per brevità, solo Controparte_2
”) ha azionato in via monitoria il credito di € 202.814,73 quale cessionaria di CP_1 [...]
Contr (d'ora in avanti, per brevità, solo ), portato dall'inadempimento del CP_3
contratto di locazione finanziaria n. 6002686 relativo alla fornitura di arredi e complementi d'ufficio e relativo posizionamento come descritti ed indicati al punto A.1 del contratto: si tratta di un contratto concluso tra la società Controparte_4
Contr con di durata di n. 60 mesi, con corrispettivo globale di € 306,493,37
[...]
oltre Iva da corrispondersi mediante un primo pagamento a vista di € 39.233,40 oltre Iva e successivi n. 59 canoni periodici mensili di € 4.529,83 oltre Iva cadauno, come indicato al
2 punto B.1). In data 13.11.2008, contestualmente alla stipula del contratto di leasing, hanno rilasciato fideiussione solidale fino ad € 398.441,38 , e . In CP_4 Pt_1 Parte_2
fase monitoria la ricorrente riferiva che al 29.7.2011 la società contraente aveva accumulato un debito per rate non pagate di € 35.576,82, cosicché la società di leasing si avvaleva della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista all'articolo 17) delle condizioni generali allegate al contratto e inviava lettera raccomandata a/r il 29.7.2011 sia alla debitrice principale che ai fideiussori, informando dell'intervenuta risoluzione del contratto ed intimando la riconsegna dei beni e il pagamento immediato dei canoni scaduti e non pagati, maggiorati degli interessi e delle penalità previste dai termini contrattuali.
2. La società veniva posta in liquidazione e ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni dal Tribunale di Padova n. 15/2011: con comunicazione del 20.2.2017 la creditrice ha precisato il proprio credito in € 202.814,73. Va anticipato sin d'ora che l'ingiungente nelle note finali dell'1.4.2025 ha confermato di avere incassato nelle more la sola somma di € 12.107,29 in sede di riparto finale.
3. I signori e hanno proposto tempestiva e rituale opposizione ex art. Pt_1 Parte_2
645 c.p.c. al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 351/2024 che ha loro ingiunto di pagare € 202.814,73 alla cessionaria , articolando tre principali motivi di CP_1
opposizione:
- l'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'ingiungente;
- l'assenza di prova del credito;
- l'invalidità della fidejussione prestata dagli opponenti per contrarietà al diritto antitrust, presentando i modelli sottoscritti le tre clausole censurate nel provvedimento di Banca d'Italia
n. 55/2005 (rispettivamente poste agli artt. B - clausola di reviviscenza, D - deroga all'art. 1957 c.c., F - garanzia in caso di invalidità dell'obbligazione principale); viene quindi eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c., atteso che l'avvio della procedura di concordato non ha interrotto il decorso della prescrizione e le decadenze e la nota di precisazione inviata alla procedura non sortisce gli effetti della domanda giudiziale dell'atto di insinuazione al passivo in una procedura fallimentare.
4. Gli opponenti hanno quindi concluso chiedendo la revoca del provvedimento monitorio.
5. La società opposta si è costituita, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
6. All'udienza del 12.11.2024 è stata disposta la trasformazione del rito in semplificato e, depositate le memorie ex art. 281duodecies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulla base di un corredo istruttorio documentale con provvedimento del 2.4.2025 ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c.
3 ***
La prova di titolarità del credito
7. La società opposta ha documentato:
Contr
- la cessione in blocco di crediti intervenuta il 29.6.2020 tra e FIA Italiano Riservato -
Fondo gestito dalla società SO Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (SO SGR
S.p.A.), pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 152 del 31.12.2020; l'avviso descrive la cessionaria con queste parole: SO comunica di acquistare “per conto ed in qualità di gestore del FIA Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato “Fondo
Pinturicchio”; inoltre, descrive i crediti ceduti nei seguenti termini: “un portafoglio di crediti
“non performing” originati da contratti di leasing e classificati a sofferenza nel periodo compreso tra il 30/11/2005 ed il 31/05/2017” (doc. n. 15 fascicolo monitorio);
- la cessione di ramo di azienda del 4.11.2021 tra SO SGR S.p.A. e Controparte_1
(l'ingiungente, odierna opposta): la certificazione notarile relativa al contratto attesta che
SO ha ceduto a “il ramo d'azienda avente ad oggetto i seguenti contratti, beni, CP_1
rapporti giuridici, attività e passività, nella consistenza che essi hanno alla data odierna: (i) i contratti di gestione i fondi;
(…)” (doc. n. 16 fascicolo monitorio); il documento riporta in allegato l'elenco dei fondi oggetto di cessione, tra cui rientra anche il Fondo Pinturicchio, già menzionato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale di cui al punto che precede, attestante l'oggetto Contr della preDE cessione intervenuta tra SO.
8. In allegato alla memoria 21.2.2025 l'opposta ha altresì depositato una dichiarazione con cui
Intesa San Paolo S.p.a., che nel frattempo ha incorporato dà atto di avere Controparte_3
ceduto il credito nei confronti di DI AN di AN Renato S.a.s. con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 6002683 al FIA Italiano Riservato “Fondo Pinturicchio”, già gestito da SO.
9. Ebbene, venendo ai principi giuridici applicabili alla prova della cessione del credito, va in linea generale considerato che in tema la Suprema Corte (in modo del tutto condivisibile) ha sottolineato che, benché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco abbia la funzione di notiziare i debitori dell'avvenuta cessione dei crediti e non configuri di per sé prova della cessione, tale prova non va necessariamente offerta con l'atto di cessione dei crediti. In particolare, Cass. n. 2780/2019, ha evidenziato che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima”, affermando d'altro canto che nel caso analizzato “la
4 genericità dell'avviso non consentiva di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti”: deve quindi verificarsi l'esatto contenuto dell'avviso di cessione nel caso concreto. Contr 10. L'avviso in Gazzetta Ufficiale relativo alla prima cessione intervenuta tra e SO
(doc. n. 15 fascicolo monitorio citato) individua in modo adeguatamente specifico il perimetro della cessione con riferimento ai crediti non performing relativi ad uno specifico lasso temporale (30.11.2005-31.5.2017), cui va ricondotto anche il credito maturato nei confronti di
DI AN S.a.s. per effetto della risoluzione anticipata del contratto di leasing, comunicata dalla conDE in data 29.7.2011 (doc. n. 9 fascicolo monitorio). L'opposta ha altresì depositato la dichiarazione che conferma la cessione che conferma il trasferimento tra la DE (rectius, il suo successore) e la citata SO.
11. Ad abundantiam, in tema di strumenti probatori della cessione dei crediti va altresì ricordato che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. n. 5617/2020 in motivazione), cosicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni (Trib. Verona 14 novembre 2020 in www.ilcaso.it). Ad esempio, assume rilievo presuntivo il possesso in capo al preteso creditore della documentazione contrattuale originaria o della lettera di messa in mora. Nel caso di specie ha depositato la CP_1 documentazione contrattuale all'origine del credito, sia con riferimento alla posizione della società DI AN che con riferimento ai garanti: sono stati depositati il contratto di leasing
(doc. n. 2a e 2b fascicolo monitorio) e le fidejussioni rese dagli opponenti (doc. n. 7 e n. 8 fascicolo monitorio), le lettere di messa in mora inviate alla società ed ai garanti (doc.ti 9-12 Contr fascicolo monitorio), la corrispondenza intervenuta tra la procedura concordataria (doc.
n. 14 fascicolo monitorio e doc. n. 4 fascicolo opposta).
12. Con riferimento poi alla cessione d'azienda intervenuta tra , l'ingiungente Parte_3 CP_1
opposta ha depositato il contratto che richiama espressamente il Fondo Pinturicchio tra i fondi oggetto di cessione (citato doc. n. 16 fascicolo monitorio).
13. Cosicché, la valorizzazione congiunta degli elementi probatori descritti consente senz'altro di affermare la titolarità del credito in capo all'ingiungente, corroborando la prova presuntiva dell'avvenuta cessione del credito in discussione.
La quantificazione del credito
14. Con riferimento al secondo motivo di opposizione preme chiarire come si atteggi l'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale. Secondo il granitico principio espresso da
Cass. SSUU n. 13533/2001, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
5 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”.
15. Ebbene, l'ingiungente ha dimostrato la fonte del proprio credito depositando il contratto di leasing (doc. n. 2a fascicolo monitorio), che al paragrafo B.1 prevede il pagamento di 60 canoni mensili, di cui 59 dell'ammontare di € 4.529,83 oltre IVA, oltre indicizzazione come pattuita al paragrafo B.
2. Gli addebiti in caso di mora sono precisati all'art. 5 delle condizioni generali.
16. L'art. 18 delle condizioni generali disciplina poi le conseguenze della risoluzione anticipata del contratto in ipotesi di inadempimento da parte dell'utilizzatore all'obbligo di pagare i canoni mensili;
viene espressamente stabilito che al conDE “resteranno definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo dall'utilizzatore, il quale dovrà immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora e spese sino alla data di avvenuta restituzione dei beni. In aggiunta a quanto sopra, e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di maggiori danni, il conDE avrà facoltà di esigere dall'utilizzatore, a titolo di penale, il pagamento in unica soluzione di un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso Euribor (365) tre mesi in vigore alla data di stipula del contratto diminuito di 1 punto percentuale, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'utilizzatore, ivi compreso il prezzo di opzione finale per l'acquisto, detratto quanto il conDE abbia eventualmente ricavato con la vendita dei beni, ovvero per indennizzi assicurativi e risarcimenti”.
17. Il prezzo della cessione è disciplinato dal successivo art. 19, che ai fini della quantificazione del “prezzo di opzione finale per l'acquisto” richiama il riquadro B.1 delle condizioni particolari.
18. ha altresì depositato la dichiarazione di precisazione del credito rivolta al Concordato CP_1
Preventivo DI AN (doc. n. 14 fascicolo monitorio) e la documentazione attestante la formazione del credito, comprensiva dell'estratto conto che riporta le singole voci pretese e la fattura di vendita dei beni (doc. n. 4 fascicolo opposta).
19. A fronte di ciò, non sono venute contestazioni specifiche da parte degli opponenti, cosicché nei limiti in cui va riconosciuto un onere della prova a carico del debitore, la composizione del credito che trova conferma nel contenuto contrattuale va confermata. Il fatto, invero, che i garanti non abbiano diretta disponibilità della documentazione relativa al contratto ed al debito maturato non è circostanza idonea ad invertire gli oneri probatori, ma che piuttosto andava affrontata formulando contestazioni specifiche (ad esempio sul diverso valore dei beni
6 rispetto al ricavato) ovvero avanzando istanza di esibizione al fine di ottenere i documenti di interesse.
20. Piuttosto, vi sono voci che non trovano fonte nella documentazione contrattuale e che quindi vanno espunte dal credito ingiunto, come desumibili dall'estratto conto allegato alla lettera inviata al commissario giudiziale dott.ssa (doc. n. 4 citato). Si tratta di tre fatture Per_1
del 9 febbraio, 30 marzo e 27 giugno 2012 nonché di due fatture “da emettere” del 4 ottobre e
15 novembre 2016: la società opposta non ha specificato a che cosa corrispondano dette pretese, che non vengono neanche esplicitate nell'estratto conto citato e non si agganciano ad una specifica clausola contrattuale, a differenza della “fatt. penale danno risol.” del
28/12/2016 e delle precedenti fatture per canoni di leasing insoluti fino a luglio 2011;
l'importo che va stralciato ammonta complessivamente ad € 13.420.
21. La somma dovuta, ingiunta per € 202.814,73, scende quindi ad € 189.394,73; va altresì detratto l'importo già incassato dall'ingiungente in sede di riparto finale del concordato (come sopra anticipato: € 12.107,29), cosicchè il credito di Castello ammonta oggi ad € 177.287,44.
La validità ed efficacia della garanzia resa dagli opponenti
22. Va in primo luogo chiarita la qualifica degli opponenti, soci accomandanti di DI AN
S.a.s. (doc. n. 1 fascicolo monitorio), quali consumatori.
23. Infatti, da una parte la suprema Corte insegna che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fidejussione stipulato da una persona fisica in favore di una società commerciale devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non del distinto contratto principale, dando rilievo, sulla base di quanto statuito dalla Corte di giustizia europea, all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fidejussore. È necessario, in altri termini, guardare alle condizioni personali del garante e non alla figura dell'obbligato principale al fine di determinare se possa essere o meno qualificato come consumatore con conseguente applicazione in suo favore della disciplina sul foro del consumatore qualora emerga che l'assunzione della garanzia non sia connessa allo svolgimento di attività professionale, ovvero non sia funzionalmente collegata alla società garantita” (Cass. n. 8662/2020); dall'altra parte, la mera detenzione di una partecipazione minoritaria non “trasforma” il socio garante da consumatore a professionista, nell'assenza – come è nel caso di specie – di idonea deduzione e dimostrazione del fatto che la garanzia è stata resa nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale ovvero del fatto di ingerenza del socio accomandante nell'attività d'impresa.
7 24. Ebbene, nel momento in cui i due garanti in discussione avevano in seno alla società la qualifica di accomandanti, è consequenziale la loro esclusione da ogni attività gestoria, salvo che non fosse dedotto e dimostrato il contrario: ma l'opposta al riguardo nulla ha dedotto.
25. Il quadro probatorio, pertanto, già vale a cristallizzare la qualifica di consumatori, senza che gli opponenti dovessero dimostrare alcunché.
26. Venendo quindi alla verifica dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957
c.c., gli opponenti hanno contestato la validità della fidejussione rilasciate (doc. n. 7 e n. 8 fascicolo monitorio), assumendo l'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., nonché la violazione della normativa antitrust per effetto della riproduzione delle disposizioni dello schema c.d. ABI, censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005. Ritiene il
Tribunale che, anche prescindendo dalla riqualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia invece che fideiussioni tipiche, la censura non sia fondata.
27. Vale partire proprio dall'ultima questione esposta, ricordando che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SSUU n. 41994/2021) hanno sì chiarito in proposito che i contratti di fidejussione resi “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge n. 287 del 1990 e 1419 c.c. in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge citata e 101 del TFUE che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza;
tuttavia, tali considerazioni non trovano applicazione nel caso di specie, ritenendo il Tribunale – in consapevole dissenso rispetto a Cass. n. 27243/2024
- che con riferimento alla fidejussione (non di tipo omnibus ma) specifica, quale è pacificamente quella resa dagli opponenti nel caso di specie, non possa configurarsi neanche astrattamente una nullità per violazione della normativa antitrust.
28. Se infatti il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda espressamente il modello di fidejussione omnibus diffuso da ABI tra gli istituti di credito, le conclusioni tratte non possono sic et simpliciter estendersi anche alla fidejussione specifica: manca cioè la prova in ordine al fatto che si discuta di un modello che gli istituti di credito hanno fatto oggetto di intese in violazione della normativa antitrust, manca a monte la prova che sia mai esistito un modello condiviso di fidejussione specifica.
29. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole “contestate” da
Banca d'Italia: si tratta, infatti, di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime. Ora, che esista un
“modello” di fidejussione specifica oggetto di intesa antitrust non è stato dimostrato, tanto più
8 che la questione è di competenza della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di
Milano; gli opponenti hanno direttamente esteso alla fidejussione specifica le considerazioni e conclusioni giurisprudenziali tratte dalla Suprema Corte in ordine alla fidejussione omnibus: ma l'iter argomentativo non è corretto, difettando a monte i presupposti dell'intesa antitrust.
30. Per altro verso non può disconoscersi che proprio il citato provvedimento n. 55/2005 elabora le proprie critiche partendo da un'analisi delle differenze tra la fideiussione omnibus e la specifica, poiché solo la prima è portatrice di effetti anche per il futuro e per una serie indefinita di rapporti quindi astrattamente è maggiormente foriera di rischi anticoncorrenziali e di un maggiore rischio per il garante, che si vede addossate le “conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (Cass. n.
21841/2024 in motivazione, che rende una articolata motivazione al paragrafo 6 in ordine alla non applicabilità delle conseguenze del provvedimento n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche).
31. Fermo quanto sinora osservato, va comunque evidenziato che la nullità censurata dagli opponenti, tendente ad ottenere la liberazione dei garanti per effetto della decadenza ex art. 1957 c.c., a fronte del ripristino del termine semestrale previsto da detta norma dopo la caducazione della deroga prevista alla clausola D della fidejussione, non avrebbe comunque determinato nel caso di specie alcuna conseguenza applicativa: tale ricostruzione difensiva trova infatti uno scoglio nella previsione di cui alla clausola E della garanzia, che prevede l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca a “semplice richiesta scritta”, con la conseguenza che l'attivazione della banca creditrice per evitare la decadenza non doveva necessariamente assumere natura giudiziale.
32. Il Giudice di Legittimità ha infatti da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria); in altre parole, ogniqualvolta le parti concordino il “pagamento a semplice richiesta scritta” proveniente dal creditore, l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995 in motivazione, richiamata da
Cass. n. 13078/2008, e più di recente Cass. n. 22346/2017).
33. Va a questo punto precisato, a fronte della qualificazione dei garanti come consumatori, che tale clausola non è neppure abusiva in spregio della disciplina consumeristica, non ricorrendo
9 un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti né, a ben vedere, una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame.
34. Tale conclusione discende dalla ricostruzione della ratio della previsione e della sua evoluzione interpretativa: come si è detto, la funzione dell'art. 1957 c.c. è di proteggere il patrimonio del garante, che altrimenti si troverebbe esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore e quindi all'incertezza in ordine al destino della propria obbligazione. La norma, quindi, impone al creditore di attivarsi entro un contenuto intervallo temporale (sei mesi) nei confronti del debitore: per effetto dell'iniziativa tempestiva il creditore avrà più possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, che avrà meno tempo ed occasioni per disperderlo, con la conseguenza che sarà meno frequente la necessità di rivolgersi in seconda battuta al garante;
se invece il creditore non trovi soddisfazione dal debitore, potrà attivarsi nei confronti del garante: dopodichè, quest'ultimo potrà rivalersi sul debitore principale, ma se la soddisfazione sia impossibile, ciò non sarà imputabile al ritardo del creditore, ma dipenderà dall'incapienza del debitore sostanzialmente coeva alla scadenza dell'obbligazione.
35. In considerazione della ratio della norma, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che l'iniziativa del creditore per evitare la decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. dev'essere giudiziale e non meramente stragiudiziale (Cass. n. 7345/1995, Cass. n. 19300/2005): se detta iniziativa è funzionale ad offrire una certezza al garante in ordine alla sua obbligazione,
l'iniziativa del creditore deve essere “concreta” per sfociare nella sua soddisfazione (con conseguente liberazione del garante) o insoddisfazione totale o parziale (con conseguente chiara esposizione del patrimonio del garante).
36. Deve trarsi a questo punto una prima conclusione: lo squilibrio tra consumatore garante e professionista garantito ricorre ogniqualvolta l'accordo negoziale di modifica all'art. 1957 c.c. aggravi l'esposizione del garante al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale per l'inerzia del creditore.
37. Per altro verso, va notato che la norma è stata interpretata nel senso che la decadenza in ogni ipotesi di fidejussione solidale e priva del beneficium excussionis non ricorre in caso di attivazione infrasemestrale del creditore nei confronti del garante e non del debitore principale
(ancora Cass. n. 7345/1995, Cass. n. 19300/2005): il garante in questo caso, se paga, può rivalersi sul debitore principale e, vista l'iniziativa tempestiva del creditore, se il patrimonio del debitore principale sia incapiente, ciò non può essere imputato all'inerzia del creditore garantito. V'è peraltro da osservare che l'interpretazione per cui anche nei confronti del garante l'iniziativa debba essere giudiziale a pena di decadenza è il frutto della trasposizione
10 sul garante dell'interpretazione di una norma dettata per la diversa figura del debitore principale.
38. Ma, se la ratio della norma è quella ricostruita sopra, il fatto che l'iniziativa nei confronti del garante (si badi bene: nei confronti del garante e non del debitore principale) sia assunta convenzionalmente in via stragiudiziale, invece che giudiziale, non ha nulla a che vedere col fatto che il garante sia esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore, che è la ratio sottesa all'art. 1957 c.c. Ovvero, la decadenza in discussione non va interpretata come un ostacolo al percorso di soddisfazione del creditore nei confronti del garante, ma è giustificata - come detto - solo in ragione del pregiudizio che il garante patisca per l'inerzia del creditore.
Ebbene, l'intimazione stragiudiziale esclude di per sé qualsiasi incertezza in capo al garante in ordine al destino della sua obbligazione: egli già sa di essere chiamato a pagare per il debitore principale e coglie, pertanto, appieno l'esposizione del suo patrimonio.
39. Cosicché, deve concludersi nel senso che la pattuizione che deroga all'onere del creditore di attivazione giudiziale nei confronti del garante non aggrava l'esposizione del patrimonio di quest'ultimo: ne consegue allora che detta clausola non incorre nel divieto di ostacolare le eccezioni del consumatore ai sensi dell'art. 33/II, lett. t), cod. consumo. L'art. 1957 c.c., infatti, non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore che determini una incertezza al destino della sua obbligazione: detta incertezza è ovviamente neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale. Né, del pari, ricorre un significativo squilibrio tra le posizioni rilevante ai sensi dell'art. 33/I cod. consumo.
40. Tale interpretazione, del resto, consente al debitore di evitare la situazione di incertezza sulla sorte della sua obbligazione senza essere necessariamente coinvolto in un procedimento giudiziario. Una contraria interpretazione comporterebbe, invece, un aggravio maggiore per il debitore, poiché imporrebbe al creditore di attivarsi giudizialmente entro un ristretto termine per evitare la decadenza (ad esempio richiedendo un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore ed iscrivendo di conseguenza dei gravami), senza lasciare al garante il tempo necessario per tentare una composizione stragiudiziale della controversia, evitando i costi per la costituzione in giudizio o per scegliere altre soluzioni, come procedere al pagamento, agendo poi in regresso nei confronti del debitore principale o chiedere al debitore principale di essere liberato o garantito ex art. 1953 c.c. o sollevare le eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia o principale nei confronti del creditore.
11 41. Svolte tali doverose premesse in ordine alla validità della clausola che attribuisce al creditore la facoltà di attivarsi stragiudizialmente nei confronti del garante, va di conseguenza osservato che nel caso di specie non vi è stata la decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto quest'ultima, contestualmente alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, data che ha determinato la scadenza dell'obbligazione garantita, ha anche intimato alla debitrice principale e ai suoi garanti in via stragiudiziale il pagamento del dovuto (citati doc.ti
9-12 fascicolo monitorio): tale comunicazione ha quindi impedito la decadenza della creditrice dalla garanzia.
42. Per altro verso, va escluso che la creditrice nel caso di specie non abbia “con diligenza” coltivato la propria iniziativa a tutela del credito, come prescritto dallo stesso art. 1957 c.c.
43. Premesso che la norma stabilisce in prima battuta che le iniziative siano assunte nei confronti del debitore principale (salva l'iniziativa assunta nei confronti del garante) e premessa la valida deroga pattizia al termine semestrale, di cui già si è detto, dal corredo documentale disponibile risulta che la risoluzione del contratto intervenne praticamente contestualmente all'avvio del concordato preventivo, tanto è vero che la comunicazione del commissario Contr giudiziale ad isale al 28.7.2011 (doc. n. 13b fascicolo monitorio) e la comunicazione di risoluzione inviata alla società ed ai garanti al giorno successivo (citato doc. n. 9 fascicolo monitorio). Ammesso ed omologato il concordato (doc. n. 13 a e 13 c fascicolo monitorio), al creditore non restava altra alternativa che attendere la prosecuzione delle operazioni di liquidazione, nella speranza di trovare soddisfazione per il proprio credito: ed infatti nel 2017 precisa definitivamente la propria pretesa in una somma nettamente superiore a quella inizialmente conteggiata dalla procedura (doc. n. 14 fascicolo monitorio).
44. Cosicché, in assenza di maturazione del termine prescrizionale, non è intervenuta alcun'altra vicenda estintiva del credito, non potendosi contestare al creditore garantito alcuna colpevole inerzia valsa a pregiudicare la propria possibilità di soddisfazione ed avendo, piuttosto, rinviato l'iniziativa nei confronti dei garanti in attesa dell'esito delle operazioni di liquidazione in sede concordataria, che secondo il piano predisposto dalla società avrebbero dovuto soddisfare i crediti in misura prossima al 100%.
45. In conclusione sul punto, la creditrice non è incorsa in alcuna decadenza, essendosi tempestivamente attivata ai sensi dell'art. 1957 c.c., pur se in via stragiudiziale, come previsto dalla clausola E della fidejussione: va quindi affermata la validità e l'efficacia della garanzia resa dagli opponenti.
Conclusioni
12 46. In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 351/2024 va revocato, attesa la riduzione del credito in capo all'opposta, e gli opponenti garanti vanno condannati in solido al pagamento in favore di dell'importo di € 177.287,44 oltre interessi moratori al tasso Controparte_1
convenzionale, come già riconosciuto in sede monitoria, da ciascuna scadenza e fino al saldo.
47. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanzialmente integrale e vanno poste integralmente a carico degli opponenti nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 260.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori medi di riferimento per le fasi di studio e introduttiva, nonché su un valore pari al minimo tabellare per la fase decisoria, vista la speditezza dell'iter decisionale semplificato che ha visto un'attività defensionale limitata per la fase conclusiva a brevi difese in luogo delle memorie di cui al rito ordinario. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria e vista la natura della causa meramente documentale.
48. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 2104/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 351/2024;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di di Controparte_1
€ 177.287,44 oltre interessi moratori al tasso convenzionale, come già riconosciuto in sede monitoria, da ciascuna scadenza e fino al saldo;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in
€ 2.547,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 29/04/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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