Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 994
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento tramite PEC, come dimostrato dalle ricevute di accettazione e consegna.

  • Rigettato
    Decadenza dall'azione di accertamento/riscossione

    La Corte ha ritenuto tempestivamente esercitata l'azione di accertamento e recupero con l'emissione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Inoltre, ha sottolineato che, stante la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, non è più contestabile il tardivo esercizio del potere impositivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché tra la notifica dell'accertamento presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento non sono trascorsi cinque anni, termine di prescrizione applicabile ai tributi locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 994
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 994
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo