CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5036/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006221730071174656 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Municipia spa ed alla Gamma Tributi srl con pec del 28.10.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 3.11.2025, l'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 20250006221730071174656, notificata il 15.10.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 1.269,89 per TARI 2018, sanzioni, interessi ed accessori, in forza di accertamento esecutivo n. 17887, notificato il 24.10.2022.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica del presupposto accertamento.
Eccepisce, inoltre, l'intervenuta la decadenza dall'azione di accertamento/riscossione e la prescrizione della TARI di cui è stato intimato il pagamento.
Con controdeduzioni 1.12.2025, la Municipia spa, la Gamma Tributi srl ed il Comune di Salerno si costituiscono in giudizio con l'avv. Difensore_2 deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento in essa richiamato, effettuata a mezzo pec il 24.10.2022, nonché dalla notifica di un sollecito bonario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha provato, depositando nel fascicolo telematico le ricevute di accettazione e consegna della pec inviata il 24.10.2022, che l'avviso di accertamento n. 17887, indicato nell'impugnata cartella di pagamento come atto presupposto del ruolo emesso per il recupero della TARI 2018, è stato regolarmente notificato al ricorrente.
E' di tutta evidenza, pertanto, l'infondatezza del ricorso, non solo per quanto concerne il motivo incentrato sull'omessa notifica dell'atto presupposto, ma anche per quanto concerne l'eccepita prescrizione della TARI iscritta a ruolo, in quanto, tra la notifica in data 24.10.2022 del presupposto accertamento e la notifica dell'impugnata cartella di pagamento in data 15.10.2025 non sono trascorsi cinque anni, ovvero il termine di prescrizione che trova applicazione per i tributi locali.
Ugualmente e palesemente infondata è anche l'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento/ riscossione, in quanto con l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 17887 e la sua notifica in data 24.10.2022 risulta tempestivamente esercitata l'azione di accertamento e recupero della TARI 2018.
Comunque, stante la mancata impugnazione del predetto avviso di accertamento, non è più contestabile in questa sede il tardivo esercizio del potere impositivo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5036/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006221730071174656 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Municipia spa ed alla Gamma Tributi srl con pec del 28.10.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 3.11.2025, l'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 20250006221730071174656, notificata il 15.10.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 1.269,89 per TARI 2018, sanzioni, interessi ed accessori, in forza di accertamento esecutivo n. 17887, notificato il 24.10.2022.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica del presupposto accertamento.
Eccepisce, inoltre, l'intervenuta la decadenza dall'azione di accertamento/riscossione e la prescrizione della TARI di cui è stato intimato il pagamento.
Con controdeduzioni 1.12.2025, la Municipia spa, la Gamma Tributi srl ed il Comune di Salerno si costituiscono in giudizio con l'avv. Difensore_2 deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento in essa richiamato, effettuata a mezzo pec il 24.10.2022, nonché dalla notifica di un sollecito bonario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha provato, depositando nel fascicolo telematico le ricevute di accettazione e consegna della pec inviata il 24.10.2022, che l'avviso di accertamento n. 17887, indicato nell'impugnata cartella di pagamento come atto presupposto del ruolo emesso per il recupero della TARI 2018, è stato regolarmente notificato al ricorrente.
E' di tutta evidenza, pertanto, l'infondatezza del ricorso, non solo per quanto concerne il motivo incentrato sull'omessa notifica dell'atto presupposto, ma anche per quanto concerne l'eccepita prescrizione della TARI iscritta a ruolo, in quanto, tra la notifica in data 24.10.2022 del presupposto accertamento e la notifica dell'impugnata cartella di pagamento in data 15.10.2025 non sono trascorsi cinque anni, ovvero il termine di prescrizione che trova applicazione per i tributi locali.
Ugualmente e palesemente infondata è anche l'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento/ riscossione, in quanto con l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 17887 e la sua notifica in data 24.10.2022 risulta tempestivamente esercitata l'azione di accertamento e recupero della TARI 2018.
Comunque, stante la mancata impugnazione del predetto avviso di accertamento, non è più contestabile in questa sede il tardivo esercizio del potere impositivo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti.