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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6411 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5212/2019
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. TO IL Consigliere Relatore Dott. GI AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CAMPILONGO SANDRO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERISI PAOLA Presente
Controparte_2
Avv. BALDI FRANCESCO Avv. GIno presente in sostituzione
- DECEDUTO Controparte_3
Avv. MORO LODOVICA Presente
Controparte_4
Avv. MORO LODOVICA
Controparte_5
Avv. CICCOPIEDI SALVATORE Avv. Bencardino presente in sostituzione
Controparte_6
Avv. MARIANI TIZIANO Presente
Avv. FRANCESCO PANNI
Controparte_6
Avv. VILLANO ROSARIA Avv. Mariani presente in sostituzione
1 NQ EREDE Controparte_7
Avv. MORO LODOVICA
NQ Controparte_8 CP_9
Avv. MORO LODOVICA
NQ EREDE CP_10
Avv. MORO LODOVICA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Mariani cita inoltre i seguenti precedenti giurisprudenziali della Cassazione: Cass
11905/2020, cass 20997/2023, cass 21172/2024 per art 1892 cod civile, cass 25772/2023, cass
8824/2024, cass 28987/2019 e cass 24688/2020 e 29001/2021.
Chiede inoltre l'autorizzazione al deposito telematico delle note spese.
L'avv. Perisi dichiara di rinunciare alle domande nei confronti del dott. e del dott. CP_3
CP_4
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
TO IL
ER d'TO
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO IL Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5212 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IL SA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Roma alla Via Aurelia n. 386, giusta la delega in atti;
APPELLANTE
E
, (C.F. n. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_2 P.IVA_1 delega in atti dall'Avv. Baldi Francesco, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 292
APPELLATA
E
(p.i. ), elettivamente domiciliata in Controparte_5 P.IVA_2
Roma, Via della Balduina 289, presso lo studio dell'Avv. Ciccopiedi Salvatore (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Controparte_4 C.F._5
Largo Messico, 7, presso lo studio dell'Avv. Lodovica Moro che lo rappresenta e difende giusta
3 procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Perisi (C.F. Controparte_1
giusta procura in atti;
CodiceFiscale_6
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
C.F. ), rappresentata e difesa, in forza Controparte_6 P.IVA_3 di procura in atti, dagli Avv.ti Panni Francesco (C.F. ), e Mariani ZI (C.F. C.F._7
), presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo, n.212, è CodiceFiscale_8 elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
(CF ) rappresentata e difesa giusta Controparte_6 P.IVA_3 procura in atti dall'Avv. Rosaria Villano (C.F.: ), dall'Avv. Francesco Panni C.F._9
(C.F.: ) e ZI Mariani (C.F.: ) presso lo studio del C.F._7 C.F._10 quale in Roma – Via Cola di Rienzo n. 212, tutti eleggono domicilio
APPELLATA
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._11 Controparte_8
) e , (C.F. ), quali eredi di C.F._12 CP_10 C.F._13
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colli della Farnesina 144 presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Lodovica Moro, (C.F. che li rappresentata e difende, giusta delega C.F._14 in atti;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma domanda diretta ad accertare la Parte_2 responsabilità contrattuale della dei dott.ri e e Controparte_5 Pt_1 CP_4 CP_3 di condanna al risarcimento di danni patiti in conseguenza degli errori diagnostici e esecutivi posti in essere in occasione del ricovero presso la in data 11.12.2013 e successivo Controparte_5 parto cesareo nonché del successivo intervento chirurgico effettuato in pari data in conseguenza di una copiosa emorragia, nonché del successivo intervento chirurgico di isterectomia subtotale cui la paziente è stata sottoposta in data 19.4.2013 sempre a causa di una grave ginecorragia ed, infine, dell'ulteriore intervento urgente effettuato in data 20.4.2013 per l'insorgere di altra grave emorragia.
4 Quanto alla struttura l'attrice lamentava in primo luogo la lacunosità della cartella clinica, carente dei tracciati cardiotocografici, ottenuti solo mesi dopo, e delle ragioni per le quali si era deciso di procedere a parto cesareo. In secondo luogo deduceva l'omissione delle indagini clinico diagnostiche necessarie ed opportune che, ove poste in essere, avrebbero consentito di evitare l'isterectomia poi praticata. Contestava altresì la condotta successiva della struttura che non aveva partecipato alla procedura di mediazione nonostante rituale invito e ne deduceva la responsabilità contrattuale per inadempimento e la non debenza della somma di € 54.396,87 dalla stessa richiesta.
Quanto ai sanitari lamentava che avevano omesso di svolgere i necessari atti terapeutici e diagnostici prima di procedere all'intervento demolitivo di isterectomia, dal quale peraltro era conseguito un emiperitoneo con conseguente necessità di un ulteriore intervento. Deduceva la responsabilità della struttura convenuta e dei sanitari e di aver patito danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) e patrimoniali (sotto forma di danno emergente da spese mediche e spese di
CTP) liquidabili nella somma di € 673.894,28 oltre ad € 200.000 per i danni “derivanti dall'inadempimento alle ulteriori obbligazioni poste a carico dei convenuti e dal mancato uso della diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni svolte, sia da parte della Controparte_5 che dei sanitari”. Concludeva chiedendo: accertare che i convenuti in solido sono tenuti al risarcimento dei danni patiti come sopra liquidati il tutto oltre interessi e rivalutazione;
dichiarare che nulla è dovuto dalla alla con riferimento alle prestazioni sanitarie CP_1 Controparte_5 rese dalla casa di cura;
accertare ex art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/10, che la Controparte_5
il Prof. e il Prof. hanno omesso di partecipare al
[...] Controparte_3 Controparte_4 procedimento di mediazione obbligatoria senza addure un valido e giustificato motivo e, per l'effetto, condannare i convenuti costituiti, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 1.686,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La convenuta si costituiva contestando gli avversi assunti sotto il profilo Controparte_5 dell'assenza di responsabilità in capo alla struttura anche alla luce del rilievo che i tre sanitari citati erano liberi professionisti non dipendenti della struttura. Contestava la sussistenza di solidarietà passiva tra struttura e sanitari ed in ogni caso chiedeva accertarsi la quota di responsabilità eventualmente ascrivibile alla struttura ed ai medici dichiarando di voler agire in manleva e regresso nei confronti dei professionisti. Contestava, poi, l'an ed il quantum dei danni lamentati.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda sotto il profilo Parte_1 dell'insussistenza di nesso causale tra condotta dei sanitari e danno lamentato atteso che l'irrimediabile sanguinamento uterino era stato determinato da una particolare condizione della placenta imprevedibile e non curabile ed aveva reso necessario il successivo intervento di
5 isterectomia. Evidenziava in ogni caso di aver preso parte solo ai primi due interventi chirurgici e non dunque a quello conclusosi con l'isterectomia e che la aveva prestato un completo consenso CP_1 informato in relazione a tutti gli interventi posti in essere. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di profili di colpa evidenziando la particolare complessità del caso. Contestava infine i danni sia nell'an che nel quantum Chiedeva in ogni caso essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_6 per essere da questa garantito e manlevato in virtù di polizza per la responsabilità professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Con separate comparse si costituivano e contestando la Controparte_3 Controparte_4 fondatezza della domanda ed evidenziando di non aver avuto alcun ruolo nelle decisioni operative, nelle scelte diagnostiche e terapeutiche essendosi limitati ad intervenire al tavolo operatorio.
Contestavano l'affermata omissione di accertamenti diagnostici atteso che era stata eseguita eco addominale che documentava l'assenza di raccolte addominali e pelviche. Deducevano che le complicanze insorte erano state risolte secondo le linee guida. Negavano il nesso di causalità tra le condotte dei sanitari ed il danno lamentato nonché la responsabilità avendo posto in essere l'attività professionale nel rispetto delle regole dell'arte e con la massima diligenza, prudenza e perizia.
Contestavano infine i danni sia nell'an che nel quantum. Chiedevano entrambi di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie compagnie di assicurazione per essere da questa garantiti e manlevati in virtù di polizze per la responsabilità professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa si costituiva la , aderendo quanto alla domanda attorea Controparte_6 alle difese del proprio assicurato ed evidenziando che nessun contratto era stato stipulato dall'attrice con i singoli sanitari, i quali al più potevano rispondere ex art. 2043 c.c. Quanto alla domanda di garanzia eccepiva l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 17 delle CGA e dell'art. 1892
c.c. avendo avuto il contezza degli elementi posti a base della domanda risarcitoria in data Pt_1 antecedente alla stipula della polizza. Deduceva in ogni caso l'inoperatività della polizza in relazione alla domanda di rivalsa della casa di Cura e l'operatività a secondo rischio e per la sola quota di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato. Evidenziava, inoltre, tutti i limiti contrattuali della polizza.
Con separate comparse si costituiva l' in relazione alle chiamate dei dott. e CP_11 CP_3 eccependo l'inoperatività della polizza ed in ogni caso evidenziando tutti i limiti CP_4 contrattuali. In ordine alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14257/2019, pubblicata in data 5/07/2019, così statuiva:
“1. rigetta la domanda di nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
2. accoglie la domanda di nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_12
[...] e di e per l'effetto li condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni
[...] Parte_1 patiti da che si liquidano nella complessiva somma di € 75.330,54 oltre interessi Controparte_1 legali dalla sentenza al saldo;
3. dichiara che nulla è dovuto dalla alla CP_1 Controparte_5
in relazione alle prestazioni sanitarie rese in suo favore dal 11.04.2013 sino al 01.05.2013;
[...]
4. condanna a rifondere a quanto da questi sarà Parte_1 Controparte_5 pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che precede in ragione della quota di responsabilità accertata;
5. rigetta la domanda di garanzia svolta da nei Parte_1 confronti di 6. condanna e Controparte_6 Controparte_5 Parte_1 in solido tra loro alla refusione delle spese processuali in favore di che
[...] Controparte_1 liquida in € 13.430 per compensi ed € 600 per spese oltre accessori come per legge 7. compensa per metà le spese di giudizio dei convenuti e e condanna Controparte_3 Controparte_4 [...]
a rifondere la restante metà che liquida in € 6.715 oltre accessori come per legge per CP_1 ciascuna parte 8. compensa le spese negli altri rapporti tra le parti in causa.
9. pone integralmente a carico di e di in solido tra loro le spese di Controparte_5 Parte_1
CTU”.
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“… deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, pertanto, la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto
7 di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente (vd la recente Cass. n. 7768 del 20/04/2016). Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”. La Corte di
Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale». L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058). Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”. Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale
(con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato. Occorre, infine, evidenziare che anche la recente Legge di Riforma della
Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito
8 nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria e dei sanitari ivi operanti debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale. Sicché, è stato in generale chiarito che "nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile"
(cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009 e le recenti Cass. n. 3704 del 15/02/2018 e Cass n. 26700 del 23/10/2018). In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. A parere di chi scrive, inoltre, nel caso di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico (così la citata Cass. n. 3704 del 15/02/2018 e già Cass. n. 4792 del 26/02/2013).
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite
9 attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica- patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia (cfr. Cass. n. 21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del
20/10/2014, Cass. n. 4792 del 26/02/2013). Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
"ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del
08/07/2010).
Per quanto, dunque, attiene al primo punto va rilevato che non è contestato che la CP_1 venne ricoverata l'11.4.2013 presso la alla 39° settimana di gravidanza per Controparte_5 rottura prematura delle membrane e che in tale struttura in pari data venne sottoposta dal dott. quale primo operatore a parto cesareo alle ore 17.20 e successivamente alle ore 20.40 ad Pt_1 intervento laparatomico per atonia uterina post partum ad opera del quale primo Pt_1 operatore, dal dott. quale assistente, dal quale aiuto ed ancora in data 19.4.2013 CP_4 CP_3 ad intervento laparatomico conclusosi con isterectomia addominale subtotale ad opera del CP_3 quale primo operatore, dal dott. quale assistente, dal quale aiuto ed infine il Pt_1 CP_4
20.4.2013 a nuovo intervento laparatomico per emoperitoneo ad opera del quale primo CP_3 operatore, dal dott. quale assistente, dal quale aiuto venendo dimessa il Pt_1 CP_4
1.5.2013 Sicché può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie tra la ed i convenuti. CP_1
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale deve rilevarsi che la CTU svolta nel
10 presente giudizio, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, anche alla luce dei chiarimenti successivamente resi consente di ritenere sussistente il nesso causale tra le condotte omissive e commissive del dott. e la necessità di procedere ad isterectomia con Pt_1 conseguente pregiudizio delle condizioni psicofisiche della . CP_1
In particolare dalla CTU emerge che se, da un lato, l'atonia uterina non può con certezza ricondursi alla scelta (errata peraltro come si dirà) di procedere al parto con taglio cesareo anzicchè parto naturale, dall'altro, la gestione non corretta della temibile complicanza ha contribuito a determinare l'irreversibilità del sanguinamento che ha determinato la necessità di effettuare l'isterectomia.
Quanto al prospettato nesso causale tra emorragia ed accretismo placentare il CTU all'esito dei chiarimenti resi ha precisato che nel caso di specie non era riscontrabile un quadro di accretismo placentare il quale è “caratterizzato dalle strutture dei villi adesi al miometrio o che lo invadono, cosa ben diversa dal riscontro di “nidi di cellule” che, di per sè, non rappresentano certo la struttura del villo. Proprio la assenza di strutture del villo, esclude la evenienza di un accretismo placentare” ed ancora che tutti i dati documentali “ossia la evidenza riportata nel referto di intervento di taglio cesareo, ove si descriveva un secondamento completo, ossia l'estrazione totale della placenta in corso di TC;
peraltro non descritta difficoltosa come nei casi di accretismo;
parimenti si ha evidenza della assenza di residui placentari in occasione del primo reintervento laparotomico, quando si riaprì
e si esaminò la cavità uterina” depongono per assenza di “accretismo placentare”. Stante la non sussistenza del suddetto quadro patologico è, ovviamente, impossibile effettuare alcuna valutazione sul nesso causale tra una patologia insussistente e la massiva emorragia.
Il CTU, invece, esclude alcun apporto causale nella determinazione dell'evento di danno delle condotte degli altri sanitari convenuti e . Se è vero, infatti, che questi hanno CP_3 CP_4 partecipato attivamente ai tre interventi chirurgici successivi al parto cesareo deve evidenziarsi che tutti e tre gli interventi si caratterizzarono per la necessità ed urgenza della loro esecuzione quale tentativo di risolvere il massivo sanguinamento uterino della . Il CTU infatti chiarisce che “i CP_1
Dott.ri e intervennero su chiamata del Dott. quando lo stato CP_3 CP_4 Pt_1 emodinamico della paziente era ormai critico (vedasi i valori dell'emocromo al termine del loro intervento), tanto da risultare, IN QUEL MOMENTO, rischiosa una scelta attendistica o qualsivoglia altra scelta se diversa dalla esplorazione laparotomica”. Il CTU, inoltre, chiarisce che il consulto tra i tre sanitari volto a valutare la situazione della venne svolto in un momento in cui, per CP_1
l'omissione di presidi farmacologici e terapeutici necessari precedenti da parte del – che Pt_1
11 aveva preso in carico la paziente- la condizione clinica della era ormai grave e tale da CP_1 rendere imperativa la risoluzione chirurgica e dunque necessario sia il primo accesso laparatomico sia a maggior ragione la successiva isterectomia e risoluzione dell'emoperitoneo. Il CTU ribadisce ancora nei chiarimenti resi sul punto che “si trattò di una cascata di eventi generata dall'evitabile taglio cesareo prima, successivamente dalla mancata attuazione di tutte le strategie (mediche, strumentali e chirurgiche di prima linea –suture vascolari-) atte a contrastare l'atonia uterina, prima del ricorso alla PRIMA esplorazione laparotomica, quando l'utero risultava ormai atonico e ipoperfuso;
i successivi interventi – isterectomia sub totale (per utero ipotonico e anemico) e revisione chirurgica della emostasi (il terzo intervento laparotomico), risultano conseguenti alle omissioni sopra riportate”. Atteso, dunque, che la genesi causale dell'evento di danno deve porsi in un momento antecedente al consulto clinico deve escludersi la riconducibilità causale dello stesso ai dott. e . CP_3 CP_4
Per quanto poi attiene al profilo della colpa va evidenziato che in base alla CTU è possibile innanzi tutto affermare che la diagnosi di arresto della progressione determinante la decisione di procedere a taglio cesareo non risulta corretta alla luce della presumibile posizione di presentazione del feto (in carenza di indicazione sul punto in cartella) come posteriore dell'occipite o occipito- sinistra anteriore e del rilievo che la tempistica risultava ancora nei limiti accettabili e non vi erano segni di sofferenza fetale (il bambino nacque con un indice Apgar 9-10).
Quanto all'immediato post partum il CTU in primo luogo chiarisce che “l'eziopatogenesi dell'emorragia post-partum è riconducibile a “4 elementi” (“ regola delle 4 T”): ● ON (anomalie della contrattilità uterina); ● SU (ritenzione di materiale placentare); ● RA (trauma genitale); ● MB (coagulopatie). La principale causa di emorragia primaria post-partum è peraltro l'atonia uterina che può essere favorita da una sovradistensione uterina, microsomia, gravidanza plurima, poliamnios, fibromiomatosi uterina, uso protratto di antispastici ed analgesici”
e che “la placenta accreta è oggi un importante causa di emorragia primaria (che si verifica entro le prime 24 ore dal parto), probabilmente a seguito dell'aumento della frequenza di tagli cesarei e dell'aumento dell'età della donna al parto”. Come già detto il Ctu esclude in base al riscontro istologico che si versasse in ipotesi di “placenta accreta” - contrariamente a quanto affermato dai
CTP - e che dunque l'emorragia post partum fosse riconducibile a tale patologia. Nei chiarimenti il
CTU evidenzia altresì che “l'esecuzione del non necessario taglio cesareo, in quel momento specifico del travaglio (fase dilatante avanzata, collo uterino completamente dilatato e testa fetale fissa), avvenne in una condizione operatoria ad alto rischio di difetto di emostasi e tenuta futura della sintesi della breccia isterotomica, stante le caratteristiche del segmento uterino che venne attinto dall'atto chirurgico in una condizione di estrema sottigliezza. Ovviamente tale situazione di difficoltosa sintesi
12 ed emostasi chirurgica, si sarebbe riverberata sulla successiva tenuta della isterotomia in occasione di una eventuale procedura di tamponamento del viscere.
Per quanto attiene alle modalità di risoluzione dell'emorragia post-partum il CTU sottolinea quali sono i princìpi cardine di tale trattamento ossia: 1 STEP: attivazione immediata del sistema di soccorso, che prevede la classica sequenza di valutazioni/interventi “ABC”: A: AY (controllo e mantenimento della pervietà delle vie aeree); B: BREATHING (valutazione del respiro); C:
CIRCULATION (valutazione del circolo). 2 STEP: identificazione della fonte di sanguinamento e valutazione della sua entità: il trattamento primario prevede : Valutazione del tono uterino;
Sutura di eventuali lacerazioni del tratto genitale inferiore;
Compressione bimanuale dell'utero allo scopo di ottenere una emostasi temporanea;
3 STEP: mantenimento della contrattilità uterina tramite la somministrazione degli agenti utero tonici tradizionali: Ossitocina, oppure Syntometrina;
misoprostolo nei casi non responsivi alla terapia convenzionale. Agenti emostatici di riferimento sono l'acido tranexamico e il fattore VII ricombinante: quest'ultimo viene somministrato per via intravenosa nelle emorragie massive refrattarie alla terapia convenzionale;
Prostaglandine F2α; 4
STEP: nei casi in cui il trattamento primario dell'emorragia fallisce, si procede con il “balloon tamponade” indicato in caso di sanguinamento severo dal letto placentare o in corso di taglio cesareo per previetà placentare. Qualora l'intervento fallisca e in casi selezionati si può ricorrere alla sutura compressiva di YN (5 STEP) o ad altre procedure (6 STEP), come la devascolarizzazione pelvica sistematica attraverso la legatura delle arterie uterine o dell'arteria iliaca interna, indicata in caso di sanguinamento post-isterectomia, rottura d'utero, ampie lacerazioni cervicali.
Il CTU chiarisce dunque che “Tra le metodiche esaminate, il “balloon tamponade” attualmente rappresenta il trattamento di prima scelta dell'emorragia post-partum, mentre l'isterectomia rimane tutt'oggi il trattamento “gold standard” in casi selezionati”. Tale essendo la sequenza corretta il ricorso all'isterectomia senza aver prima tentato misure conservative semplici, rapide ed efficaci, va considerato un overtreatment. Nel caso specifico, infatti, “L'applicazione di balloon tamponade avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità intorno al 50%”,
“L'applicazione di una sutura compressiva avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità del 75%” e “la devascolarizzazione pelvica sistemica avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità dell'80%”. Nessuna di queste procedure, tuttavia, risulta effettuata nel caso specifico ed altre - quelle farmacologiche per il trattamento della atonia - non esaustivamente riportate. Il omettendo colposamente di attuare le manovre nell'ordine Pt_1 sequenziale sopra evidenziato ha determinato la necessità sia di intervento laparatomico esplorativo, deciso previo consulto con i dott.ri e che della successiva isterectomia. CP_3 CP_4
13 In relazioni a tali condotte colpose ed in particolare per quanto attiene alla posizione di CP_3
e deve sottolinearsi che se è vero che nel caso di equipe chirurgica ogni sanitario è tenuto CP_4 ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Principio dal quale discende che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio,
è anche vero che dall'esame della documentazione medica in atti come anche analizzata e valutata dal CTU emerge che al momento dell'intervento in equipe dei dott e non era più CP_3 CP_4 possibile porre rimedio all'errore del essendo giunta la condizione clinica della Pt_1 CP_1 ad un livello di gravità tale da rendere necessaria - anche per la salvezza della vita della paziente-
l'isterectomia. “Quanto poi all'emoperitoneo occorso in data 19/4/2013 con riscontro operatorio in corso di isterectomia sub totale di moncone residuo dai margini necrotici, ossia la evidenza di una necrosi attendibilmente in sede di sutura della breccia uterina, non è possibile escludere trattarsi di lesione iatrogena da reintervento (risutura), pertanto riconducibile, più probabilmente che non, ad una complicanza prevedibile ma non prevenibile”.
Accertata dunque la responsabilità per inadempimento del e della struttura va Pt_1 innanzitutto chiarito che l'attrice ha chiesto anche la declaratoria di non debenza dei compensi richiesti dalla oltre ed in aggiunta al risarcimento del danno e che pertanto Controparte_5 deve ritenersi svolta una domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, ex art. 1453 c.c.., domanda che va accolta e va dichiarato che nulla è dovuto dalla alla CP_1 [...]
in relazione alle prestazioni sanitarie rese in suo favore dal 11.04.2013 sino Controparte_5 al 01.05.2013.
Passando alla quantificazione dei danni patiti dalla occorre procedere alla luce della CP_1 ormai consolidata interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. e tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. All'esito della CTU risulta accertato che la ha riportato a seguito della condotta colposa della struttura e del sanitario CP_1 convenuto postumi diversi da quelli del trattamento correttamente praticato rappresentati da
“isterectomia subtotale”, e dunque un danno alla capacità di riproduzione attraverso le vie naturali per la asportazione dell'utero nonché postumi di carattere disestetico e di incidenza sulla validità estetica per l'esito cicatriziale cutaneo sovra-ombelico-pubico che si può valutare nella misura del
20% nonché un maggior periodo da inabilità temporanea valutabile nella misura di giorni 30 al
100% e di giorni 30 al 50%. Circa il "quantum" questo Tribunale non ignora il contenuto della
14 sentenza della Cassazione, n. 12408/2011 secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, peraltro specificamente invocate dall'attrice. In particolare, giova osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno:
i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie. Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Roma risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento. Giova peraltro osservare che la Corte di Cassazione, in recente arresto (Cass. 7513/2018) ha chiarito che “Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
15 adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3,
Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. Non vi è chi non veda che la Tabelle Romane risultano maggiormente rispettose di tali principi cardine prevedendo il valore base del solo danno biologico (già inteso come danno intrinsecamente dinamico relazionale) da integrare equitativamente -ove ne ricorrano i presupposti- nell'ottica personalizzante, senza alcun automatismo sia di una componente morale sia della eventuale componente di danno dinamico relazionale “extra ordinem”. Si sottolinea, in tale contesto, come le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Roma per la liquidazione della componente di danno morale una forbice percentuale progressiva a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante. Alla luce delle tabelle in uso presso questo
Tribunale del 2018, dunque, il danno risarcibile è pari ad € 51.730,24 per IP al 20% ed € 3282 per P
(giorni 30 per l'importo giornaliero di € 109,40) ed € 1641 per ITP al 50% (giorni 30 per l'importo giornaliero di € 54,70) per un totale di € 56.653,24.
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi va sottolineato quanto affermato dalla già cit. sentenza della Suprema Corte 7513/2018 secondo la quale da un lato “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a
16 titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” e dall'altro che “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”. Nel caso in esame va rilevato che non risultano allegate e provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Quanto alla componente morale, invece, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), essi risultano apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni alla luce della necessità di sottoporsi a ben due ulteriori interventi chirurgici in condizioni di estrema urgenza, in considerazione dello stato d'animo della CP_1 nell'immediato post operatorio come emergente dalla CTP psicologica nonché della definitiva perdita della capacità riproduttiva. Pertanto, in base alla valutazioni sopra svolte il danno deve essere adeguato al caso specifico tenendo conto di tale componente. Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 70.000. Per quanto, poi, attiene al danno patrimoniale, oltre quanto già detto in ordine alla non debenza delle somme richieste da CP_5 in relazione agli interventi ed alla degenza, risultano provati esborsi per € 210,02 per
[...] spese mediche ed € 97,60 per la procedura di mediazione ed infine € 2.000 per assistenza stragiudiziale da parte di CTP per un totale di € 2307,62. Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato all'aprile 2013 di € 68.093,39 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2013 (mese di aprile data dell'intervento) sommato all'importo degli esborsi per un totale di € 70.401,01 sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura,
17 ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del
17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT per un totale da risarcire di € 75.330,54. Passando ad esaminare le domande di regresso e manleva si osserva che la convenuta nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_5 espressamente domandato, in ipotesi di accertata sua responsabilità solidale, accertarsi la quota di responsabilità eventualmente ascrivibile alla struttura ed ai medici dichiarando di voler agire in manleva e regresso nei confronti dei professionisti. Orbene, accertata la responsabilità solidale della struttura e del non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attrice, in assenza di una sua Pt_1 specifica allegazione in tal senso ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. In applicazione dei su richiamati principi giurisprudenziali dovendosi considerare la domanda proposta in via subordinata dalla come rivolta al predetto CP_5 accertamento delle rispettive responsabilità, va innanzitutto osservato che la Suprema Corte riconsiderato il rapporto paziente-casa di cura in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e, riqualificato il primo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, ha aperto a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. La struttura sanitaria risponde, dunque, a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni
18 siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c..
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per l'insufficiente o inidonea organizzazione, con indubbie ricadute, non sul vincolo di solidarietà esterna che avvince la casa di cura ed il medico nei confronti del paziente danneggiato, ma sui rapporti interni che si instaurano tra i primi, ai fini di un eventuale regresso.
Parimenti, la struttura sanitaria, invece, può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti,
è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218
e 1228 c.c.. Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva o prevalente del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato
(vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010). Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, difficilmente può dubitarsi che il danno subito dalla sia CP_1 causalmente riconducibile, in modo preponderante, alle scelte mediche ed agli errori del convenuto
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura nettamente inferiore, Pt_1 di profili di colpa in capo alla avendo quest'ultima fornito al il Controparte_5 Pt_1 necessario supporto, in termini, a tacer d'altro, di collaborazione prestata dal suo personale medico e paramedico presente al momento del parto, e quindi di un sua responsabilità per non aver correttamente vigilato sulla salute della . Stimasi, quindi, in forza della domanda proposta CP_1 dalla , valutare l'incidenza causale della sua negligente condotta omissiva nella CP_5 produzione del danno per cui è causa nella misura del 20% e nel restante 80% quella del Pt_1
Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti e in solido, Pt_1 Controparte_5 devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di €
75.330,54 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Subordinatamente all'effettivo pagamento, in accoglimento della menzionata domanda di regresso, il va condannato a rifondere alla Pt_1
Cura l'80% di quanto da questa sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della CP_5 CP_5 statuizione che precede.
Per quanto, poi, attiene alle domande di garanzia svolta dal nei confronti della Pt_1
va evidenziato che in tema di assicurazione, a norma dell'art. 1892, secondo Controparte_6
19 e terzo comma, cod. civ., se l'assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell'assicurato
- ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione e tali da influire sulla valutazione del rischio - solo a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione, egli può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità, eccependo la violazione di un onere cha la legge pone a carico dell'assicurato; nel caso in cui, invece, l'assicurazione abbia ad oggetto un rischio continuato, l'assicuratore, venuto a conoscenza della colpevole reticenza dell'assicurato, ha l'onere di rendere noto, nel termine di tre mesi indicato dall'art. 1892, secondo comma, cod. civ., se intenda impugnare o meno il contratto, e ciò allo scopo di evitare il pagamento dell'indennità per i rischi futuri. La reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese. Non
è peraltro necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (vd Cass. n. 12086 del 10/06/2015). Sussiste poi la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.
Nel caso di specie deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione l'assicurazione copre anche i fatti anteriori alla stipula limitatamente alle
“responsabilità per le quali l' non abbia avuto ricevuto alla data di stipula richiesta Parte_4 risarcitoria alcuna e se l'assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Nel caso di specie benchè non sia ravvisabile la ricezione da parte del di una richiesta diretta di risarcimento del danno in data antecedente alla Pt_1 stipula (risultando solo una richiesta di risarcimento del danno inoltrata alla casa di Cura Mater Cont in data 15.11.2013) deve ritenersi, invece, provato che in data antecedente alla stipula della polizza il fosse a conoscenza od avesse avuto la “percezione” dei presupposti di detta Pt_1 responsabilità. Vanno, infatti, considerati i seguenti elementi indiziari che complessivamente valutati
20 depongono nel senso sopra illustrato: con missiva del 15.11.2013 la , nel rifiutare il CP_1 pagamento del saldo alla Casa di Cura prospettava chiaramente la responsabilità dei professionisti coinvolti nella gestione del parto chiedendo un incontro con i responsabili della clinica e gli stessi professionisti “al fine di meglio accertare i fatti accaduti”; l'incontro si svolse effettivamente in data
6.12.2013 alla presenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo della casa di Cura mater Dei, del dott. quale responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia e del difensore CP_3 della struttura;
risultano depositate 2 relazioni del dott. una priva di data denominata Pt_1
“relazione ricovero” ed una datata 9.10.2014 e chiaramente funzionale alla procedura di mediazione promossa dalla . Quanto alla prima va evidenziato che la stessa oltre ad essere priva di data CP_1 risulta parziale, mancante di almeno una pagina. La relazione, infatti, termina con l'intervento del
20.4.2013 nonostante il ricovero della si sia protratto sino all'1.5.2013; il CP_1 Pt_1 provvide per la prima volta alla stipula della polizza assicurativa con in data Controparte_6
13.12.2013. Alla luce delle sopra esposte circostanze appare presumibile che tale prima relazione, priva di data, sia stata redatta in vista dell'incontro del 6.12.2013 e che dunque pur non avendovi partecipato il fosse stato messo a parte delle contestazioni mosse dalla e che alla Pt_1 CP_1 data di stipula della polizza assicurativa avesse “percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti” della sua responsabilità in relazione ai danni lamentati dalla . Va, peraltro, CP_1 evidenziato che a fronte dell'indicazione di circostanze specifiche da parte di Controparte_6
(la comunicazione, l'incontro, la relazione) il lungi dal negarle o contestarle si è limitato Pt_1 ad affermare “non corrisponde al vero che il dott. abbia posto in essere la suindicata Pt_1 violazione e soprattutto che fosse a conoscenza di elementi che avrebbero potuto far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento a lui imputabile per i fatti per cui è causa. In effetti, è provato per tabulas che il dott. è stato coinvolto per la prima volta nella vicenda solo in occasione Pt_1 della ricezione della raccomandata da parte dell'avv. Parenti nel dicembre 2014 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte) con contestuale convocazione alla procedura di mediazione presso l'Istituto
Jemolo di Roma, senza che ancora fosse stata avanzata alcuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti”. La domanda di garanzia va, dunque, rigettata. Le spese di parte attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e di in Controparte_5 Parte_1 solido nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Sussistono gravi motivi in ragione della estrema complessità della fattispecie per compensare per metà le spese di giudizio dei convenuti e . La restante metà segue la soccombenza e va posta a carico di parte CP_3 CP_4 attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra parti convenute e chiamate in causa, avendo il contenzioso tra dette parti ad oggetto mere questioni relative alla interpretazione di clausole contrattuali. Le spese
21 di CTU vanno poste in via definitiva a carico di e di Controparte_5 Parte_1 in solido”.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) In via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione della CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, la mancanza di nesso causale tra le condotte omissive e commissive dell'Appellante in occasione del parto cesareo e della mancata adozione di misure alternative alla laparotomia dell'11 aprile 2013 e la necessità di procedere all'isterectomia; 2) Sempre in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione della CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, la mancanza di nesso causale tra il parto cesareo e l'atonia uterina fondata sulla valutazione del CTU relativa alla non correttezza di procedere al parto cesareo priva di spiegazioni scientifiche e logiche e relativa alla non correttezza della diagnosi di arresto della progressione desunta da una presumibile ma non provata posizione di presentazione del feto da parte del CTU;
3) Sempre in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di
Roma, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, il nesso causale tra l'atonia e l'emorragia che hanno colpito l'Attrice dopo il parto e l'accretismo placentare rilevato dall'esame istologico o comunque il nesso causale tra l'atonia e l'emorragia che hanno colpito l'Attrice dopo il parto e altra patologia o anomalia che dovesse emergere o essere riscontrata;
4) In via subordinata e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, qualora venisse accertata una qualche responsabilità dell'Appellante per i danni occorsi all'Attrice, accertare e dichiarare che la Casa di Cura è responsabile per la medesima quota di responsabilità (50%) o per la diversa quota che Codesta Corte dovesse ritenere equa anche alla luce delle carenze strumentali evidenziate nelle motivazioni e accertate dal
CTU di primo grado e all'esito dell'espletamento delle prove testimoniali che dovessero essere eventualmente ammesse;
5) Sempre in via subordinata e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, qualora venisse accertata una qualche responsabilità dell'Appellante per i danni occorsi all'Attrice, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione della CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, la corresponsabilità del dott. e del dott. e per l'effetto condannare gli stessi solidalmente all'Appellante e CP_3 CP_4 per le rispettive quote di responsabilità, residuali rispetto a quella posta a carico della;
CP_5
22 6) Sempre in via subordinata e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, condannare l' a manlevare l'Appellante per la somma Controparte_6 corrispondente alla quota di responsabilità accertata e che dovrà pagare in favore della signora
; 7) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. In CP_1 via istruttoria si richiede l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie n. 2 e 3 del primo grado e non ammessi dal Tribunale oltre alla rinnovazione della CTU con l'intervento anche di un anatomopatologo che possa correttamente interpretare l'esame istologico agli atti.”.
si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “nel merito Controparte_2 respingere il motivo n. 5 dell'appello proposto dal Dr. confermando Parte_1 integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 14257/2019, del 05.07.2019; In subordine e condizionatamente all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, accogliere le conclusioni precisate, dalla odierna comparente, nel giudizio di primo grado, qui di seguito riformulate - ex art. 346 c.p.c -; e dunque: - in via principale nel merito della domanda di manleva:”
Voglia Codesto On.le Tribunale rigettare ogni domanda di manleva avanzata nei confronti di
; - sempre in via principale nel merito: “Voglia Codesto On.le Controparte_2
Tribunale: rigettare integralmente ogni domanda avanzata nei confronti del dr. e del dr. CP_3
anche in via di regresso”; - in subordine: “Voglia Codesto On.le Tribunale in caso di CP_4 accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea e di accertata corresponsabilità dei convenuti: a) graduare ogni singola condotta dei suddetti e conseguentemente ripartire tra i medesimi - le somme atte a risarcire i danni accertati in capo all'attrice, ma nei limiti del giusto e del rigorosamente provato e con esclusione di ricorso a criteri equitativi;
b) ripartire, in ogni caso, le somme atte a risarcire i danni accertati tra gli eventuali assicuratori dei responsabili, in primo e secondo rischio, e/o ai sensi dell'art. 1910 c.c.; c) ove accertata la condotta colposa del dr. CP_3
e/o del dr. ed ove gli stessi siano dichiarati tenuti al pagamento di somme a favore CP_4 dell'attrice, dichiarare non tenuta alla malleva assicurativa in virtù Controparte_2 dell'invocate polizze e dunque reietta ogni domanda di manleva giuste eccezioni contrattuali di polizza;
od eventualmente tenuta alla malleva nei soli limiti contrattuali e di massimale – ut supra dedotti, allegati ed eccepiti - e così come provati in atti con eventuale rivalsa, ex art. 2055 c.c., nei confronti dei responsabili – anche solidali - inadempienti. In ogni caso si chiede la vittoria delle spese e dei compensi difensivi.”
La si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la Controparte_5
Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal dr. e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 14257/2019 del 5.7.2019 del Tribunale Civile di Roma. Vinte le spese di lite relative al grado di appello.”
23 Si è costituito proponendo appello incidentale e formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via principale nel merito. Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal dott. avverso la sentenza n.14257/2019, e per l'effetto confermare il contenuto della Pt_1 sentenza impugnata, n.14257/2019 emessa nel procedimento rg.25202/2015 dal Tribunale Civile di
Roma, G. Dott.ssa Amirante in data 05/07/2019. Sempre in via principale nel merito: respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'Appellante contro il dott. per i motivi Controparte_3 esposti in narrativa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della quinto motivo di appello proposto dal Dott. e pertanto della domanda svolta Pt_1 dall'Appellante verso il dott. accogliere per quanto di ragione e per le motivazioni svolte CP_3
l'appello incidentale condizionato proposto dall'odierno convenuto e per l'effetto condannare la casa in persona del legale rapp.te pro-tempore, a tenere indenne e manlevare, CP_5 CP_5 il dott. in ragione e virtù del rapporto richiamato in atti, da ogni e qualsiasi conseguenza CP_3 pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando la stessa a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in CP_5 suo favore;
in via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del quinto motivo di appello proposto dal Dott. ed in Pt_1 particolare della domanda svolta dall'Appellante verso il dott. condannare , CP_3 CP_13 in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45 a tenere indenne e manlevare, in virtù del contratto assicurativo meglio identificato in atti, l'odierno convenuto, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando la stessa compagnia di assicurazione a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in suo favore. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, iva e epa come per legge. In via subordinata-istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte D'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate dal dott. disporre l'ammissione delle istanze Pt_1 istruttorie così come formulate nelle proprie memorie 183 n. 2 c.p.c. depositate in primo grado”.
Si è costituito e ha proposto appello incidentale, formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via principale nel merito - Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal dott. avverso la sentenza n n.14257/2019, e per l'effetto confermare il contenuto della Pt_1 sentenza impugnata n.14257/2019 emessa nel procedimento rg.25202/2015 dal in data 05/07/2019.
24 Sempre in via principale: respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'Appellante contro il prof. per i motivi esposti in narrativa. In via subordinata: nella denegata e non CP_4 creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del quinto motivo di appello proposto dal Dott.
ed in particolare della domanda svolta dall'Appellante verso il Prof. , Pt_1 CP_4 accogliere per quanto di ragione e per le motivazioni svolte l'appello incidentale condizionato proposto dall'odierno appellato e per l'effetto condannare la in CP_5 CP_5 persona del legale rapp.te pro-tempore, a tenere indenne e manlevare, il prof. , in ragione CP_4
e virtù del rapporto richiamato in atti, da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando la stessa CP_5
a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in suo favore;
in via ulteriormente subordinata, sempre nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del quinto motivo di appello proposto dal Dott. ed in particolare della domanda svolta Pt_1 dell'appellante dott. verso il Prof. condannare in persona Pt_1 CP_4 CP_13 del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45 e Co
in persona del legale rapp.te pro-tempore, a tenere indenne e Controparte_15 manlevare, in virtù dei contratti assicurativi meglio identificati in atti, l'odierno convenuto, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando le stesse compagnie di assicurazione a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in suo favore e con condanna della al pagamento, in CP_13 virtù del contratto richiamato, al prof. delle spese legali e dei tecnici dal medesimo CP_4 sostenute per il presente giudizio in suo favore in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, iva e epa come per legge. (Ai fini della svolta domanda riconvenzionale si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 1138,50 è stato già versato). In via subordinata - istruttoria: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
D'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate dal dott. disporre Pt_1
l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate nelle proprie memorie 183 n. 2 c.p.c. depositate in primo grado”.
Si è costituita , proponendo appello incidentale e formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal dott. Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la responsabilità del dott. ed il dott. e limita il risarcimento del Controparte_3 Controparte_4 danno e per l'effetto, Accogliere le conclusioni così come formulate nell'ambito del giudizio di primo grado e quindi "a) accertare e dichiarare che la il dott. , Controparte_5 Parte_1
25 il dott. ed il dott. sono tenuti, in solido tra loro e ciascuno per Controparte_3 Controparte_4 il rispettivo titolo, al risarcimento di tutti i danni cagionati alla sig.ra in Controparte_1 dipendenza di tutti i fatti commissivi, omissivi e colposi di cui alla narrativa del presente atto e comunque riconducibili a negligenza, imprudenza e imperizia e per l'effetto: condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella somma complessiva di euro 673.894,28 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, così composta: danno non patrimoniale: euro 370.332,00
a titolo di danno biologico, oltre personalizzazione nella misura del 25% pari ad euro 92.580,50 in applicazione delle Tabelle di Milano;
euro 2.880,00 a titolo di ITA GG 30; euro 5.760,00 a titolo di
ITP GG 60 al 50%; danno patrimoniale - euro 2.000,00 a titolo di spese per la richiesta di redazione della consulenza medico-legale di parte, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
euro 90,02 a titolo di spese per le analisi cliniche effettuate in data 22.10.2013; euro 120,00 per ecografia addominale del 23.1.2013, euro 97,60 per spese relative all'introduzione della mediazione obbligatoria;
euro 34,16 per comunicazioni a carico della sig.ra in pendenza del CP_1 procedimento di mediazione. Danni derivanti dall'inadempimento alle ulteriori obbligazioni poste a carico dei convenuti e dal mancato uso della diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni svolte, sia da parte della che dei sanitari;
euro 200.000,00 quantificati in via Controparte_5 equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo. b) dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Controparte_1 Controparte_5 con riferimento alle prestazioni sanitarie rese dalla casa di cura in favore della medesima
[...]
a far data dal 11 aprile 2013 sino al i maggio 2013; In ogni caso, accertare ex art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n.28/10 che la , il prof e il Prof. Controparte_5 Controparte_3 CP_4
hanno omesso di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria senza addurre
[...] un valido e giustificato motivo, così determinandone l'esito negativo, e, per l'effetto, desumere argomenti di prova da tale condotta ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Sempre in ogni caso, accertare ex art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28/10 che la CP_5
, il Prof ed il Prof. hanno omesso di partecipare
[...] Controparte_3 Controparte_4 al procedimento di mediazione obbligatoria senza addurre un valido e giustificato motivo e, per l'effetto, condannare i convenuti costituiti, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.686,00 corrispondente al contributo unificato versato per il contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado. - In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte, da intendersi qui integralmente richiamate, con particolare riguardo alla CTU tesa ad accertare la responsabilità medica dei dott. e e a riquantificare il danno anche alla luce delle sopravvenienze CP_3 CP_4
26 descritte nella narrativa che precede. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio”.
(quale chiamata da parte del si è costituita formulando Controparte_6 Pt_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellente Corte adita, 1 – In via principale, dichiarata la infondatezza dell'appello proposto dal dott. sul capo della sentenza del Tribunale di Roma Pt_1
n. 14257/2019 che ha rigettato la domanda di garanzia proposta dallo stesso dott. verso Pt_1
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'azione Controparte_6 risarcitoria promossa nei suoi confronti dalla signora , e comunque accertata la fondatezza CP_1 dell'eccezione di non operatività della copertura assicurativa prestata con la Polizza opposta dalla
Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 17 delle condizioni generali, per le ragioni esposte al paragrafo
1 della comparsa di costituzione e risposta 14.01.2020, rigettare l'appello e, in ogni caso, la domanda di garanzia del dott.
2 - In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia Pt_1 del dott. per la non operatività della copertura assicurativa prestata da Pt_1 CP_6 con la Polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn. 2), 3) e 4) delle condizioni generali per
[...] le ragioni esposte al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta 14.01.2020. 3 - In via estremamente subordinata, accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizzare l' nei Parte_4 limiti previsti dalla Polizza, e cioè per la parte di responsabilità che compete all'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge. In via istruttoria si produce: A) Copia notificata dell'atto di citazione in appello. B) Fascicolo di parte del giudizio di primo grado. In via istruttoria, si domanda, occorrendo: - ammettersi prova per interrogatorio formale del Legale Rappresentante pro tempore della Controparte_5
(su tutti i capitoli) e dei dott.ri e
[...] Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
(sui capitoli dal n. 3 a. n. 6 compresi), e comunque prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la ha contratto una polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_5 civile verso terzi derivante dall'operato del personale dipendente e non, operante in suo favore quale proprio personale ausiliario? 2) Precisi il teste il nominativo della Compagnia Assicurativa con cui
è stata contratta la polizza di cui al capitolo che precede, possibilmente indicandone gli estremi
(numero o codice alfanumerico) che la contraddistinguono. 3) Vero che - con riferimento al peridio in cui sono collocati i fatti di causa - il OT , nel prestare la propria attività Parte_1 professionale in favore della era soggetto al potere organizzativo e/o Controparte_5 disciplinare della stessa? 4) Vero in particolare che il OT riceveva dalla Parte_1
Direzione Sanitaria indicazione delle visite da compiere, degli interventi chirurgici da effettuare, della disponibilità di sale ed ambulatori? 5) Vero che il OT soggiaceva a Parte_1
27 vincoli di orari prestabiliti e doveva comunicare con congruo anticipo i giorni in cui sarebbe stato assente nonché quelli da destinarsi a periodo feriale? 6) Vero che la forniva
Controparte_5 al dott. , nell'espletamento delle mansioni in proprio favore, servizi di segreteria Parte_1 ed ogni ulteriore prestazione di carattere logistico/organizzativo (per esempio personale infermieristico, attrezzature, farmaci, camici, servizio di lavanderia ecc.)? Si indicano come testimoni - oltre che il Legale Rappresentante pro tempore della ed i
Controparte_5 dott.ri e nel caso che il Giudice non ravvisasse la esistenza di Controparte_3 Controparte_4 un rapporto processuale diretto tra e tali parti - il Direttore Sanitario pro Controparte_6 tempore ed il Direttore Amministrativo pro tempore della Sui capitoli
Controparte_5 nn. 1 e 2 si domanda altresì disporsi il giuramento decisorio del Legale Rappresentante pro tempore della - Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova
Controparte_5
(previa esibizione al testimone del doc. 7: missiva del 2.10.2014): 7) Vero che Parte_5 gestisce i sinistri denunciati dalla per conto della Parte_6 Controparte_5 compagnia assicurativa con cui la struttura sanitaria ha stipulato polizza per la r.c.t. professionale?
8) Dica il teste con quale compagnia assicurativa la di Roma era assicurata Controparte_5 nell'ottobre del 2014. Si indica come testimone il Responsabile pro tempore della “Branch Office” di con sede in Roma, Via del Gesù n. 62. - Ammettersi prova per interrogatorio Parte_6 formale del Legale Rappresentante pro tempore della e dei dott.ri Controparte_5
e (su tutti i capitoli), e comunque prova per testimoni sui Parte_1 Controparte_3 seguenti capitoli di prova: 9) Vero che la ha predisposto dei protocolli di Controparte_5 gestione e/o regolamenti interni che disciplinano le attività conseguenti al ricevimento, da parte della
Direzione Sanitaria, di richieste di risarcimento provenienti da ex pazienti ospiti presso la struttura sanitaria? 10) Vero che, a seguito del ricevimento di richieste risarcitorie da parte di pazienti operati presso la Vostra struttura sanitaria provvedete a richiedere ai sanitari coinvolti dagli interventi e/o dai trattamenti contestati una relazione sul caso? 11) Vero che, a seguito del ricevimento di richieste risarcitorie da parte di pazienti operati presso la Vostra struttura sanitaria provvedete a mettere a conoscenza delle suddette richieste i sanitari coinvolti dagli interventi contestati? 12) Vero che, le richieste risarcitorie e/o richieste di relazione, di cui ai quesiti n. 9 e 10, vengono comunicate ai sanitari coinvolti dagli interventi e/o dai trattamenti contestati entro una settimana dal ricevimento della diffida? 13) Vero che, il Dott. prestava servizio come medico chirurgo nel Parte_1 periodo novembre-dicembre 2010 presso la Vostra struttura sanitaria? 14) Vero che al ricevimento della richiesta risarcitoria datata 13.11.2013 di cui al doc 5) (che si esibisce al teste) veniva richiesta al dott. di redigere una dettagliata relazione sui fatti e gli veniva consegnata Parte_1 copia della suddetta richiesta? 15) Vero che successivamente al ricevimento della richiesta
28 risarcitoria di cui al doc. 5) nel dicembre del 2013 si invitava il dott. a partecipare ad un Pt_1 incontro presso la al fine di dirimere la controversia? 16) Vero che il dott. Controparte_5
veniva da Lei informato circa l'esito dell'incontro fra le parti avvenuto il 6 Parte_1 dicembre 2013 presso la Si indicano come testimoni - oltre che il Legale Controparte_5
Rappresentante pro tempore della ed il dott. nel caso Controparte_5 Controparte_3 che il Giudice non ravvisasse la esistenza di un rapporto processuale diretto tra CP_6
e tali parti – i già indicati Direttore Sanitario pro tempore della
[...] Controparte_5
Direttore Amministrativo pro tempore della e Responsabile
[...] Controparte_5 pro tempore della “Branch Office” di - Ordinarsi alla Parte_6 Controparte_5 la esibizione ex art. 210 c.p.c.: - dei protocolli interni e/o regolamenti disciplinanti la gestione
[...] delle richieste risarcitorie provenienti da ex pazienti della medesima Controparte_5
- della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Controparte_5
e nel cui ambito di operatività rientra il sinistro per cui è causa.”.
[...]
(quale chiamata da parte del nel costituirsi formulava Controparte_6 CP_4 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- In via principale, respingere l'appello principale svolto dal dott. in quanto Pt_1 inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 14257/2019;
- Sempre in via principale, respingere ogni domanda svolta nei confronti del prof. ; CP_4
- In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello svolto verso il prof. CP_4
e/o comunque di domande svolte nei suoi confronti, respingere l'appello incidentale condizionato svolto dal prof. verso la esponente, per le ragioni spiegate nel presente atto e, per l'effetto, CP_4 accertare e dichiarare la inoperatività e/o i limiti della copertura assicurativa, con l'accoglimento delle conclusioni già formulate, al riguardo, nel primo grado di giudizio e di seguito riformulate:
“con riferimento al rapporto assicurativo con accertare e dichiarare Controparte_6
l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 17 c.g.a. e 1892 c.c., l'inoperatività per la rivalsa esercitata dalla l'operatività esclusivamente in secondo rischio della Controparte_5 garanzia, sia rispetto alla compagnia che assicura la struttura sia rispetto alla e alla CP_11 [...]
per la tutela legale, e comunque per la sola quota di responsabilità diretta per tutti i motivi CP_16 illustrati;
- in via istruttoria, occorrendo, si reiterano le istanze di cui alla memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2
(“ammissione di interrogatorio formale dell'attrice e del legale rappresentante della clinica sulle seguenti specifiche circostanze:
1) Vero che al parto era presente anche la ginecologa di fiducia della IG , tale CP_1
29 dott.ssa , la quale si dimostrò anch'essa favorevole all'espletamento del cesareo”. Per_1
2) Vero che il parto ed i successivi re-interventi si erano svolti non in regime convenzionato con il SSN, ma privatamente a spese della compagnia assicurativa dell'attrice, e di suo marito, che li garantiva per le spese mediche necessarie”.
3) Vero che detta polizza assicurativa prevedeva limiti e franchigie per cui il conto presentato dalla non veniva integralmente saldato dall'assicurazione. Controparte_5
4) Vero che a questo punto la struttura sanitaria richiedeva il saldo di quanto dovuto direttamente alla IG , la quale richiedeva spiegazioni alla propria compagnia CP_1 assicurativa.
5) Vero più precisamente che il saldo delle fatture è stato richiesto alla paziente dalla
[...]
[...]
la quale comunicava il proprio codice IBAN per l'incasso e non quello dei sanitari. CP_5
6) Vero che il prof. veniva retribuito direttamente ed esclusivamente dalla Casa di CP_4 cura”.
7) Vero che il prof. venne chiamato ad intervenire d'urgenza nella sala operatoria, CP_4 dalla casa di cura, per salvare la vita della paziente”.
8) Vero che il prof. vide per la prima volta la paziente in tale situazione di emergenza CP_4 in sala parto”.
Nel corso dell'istruttoria la Corte ha disposto il rinnovo della CTU.
In data 17/07/2025 sono intervenuti , e in qualità Controparte_7 Controparte_8 CP_10 di eredi di deceduto in data 27/3/2025, riportandosi alle conclusioni così come Controparte_3 rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio del de cuius Controparte_3
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto da è articolato in sei motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo che “la sentenza è errata nella parte in cui ha riconosciuto il nesso causale tra le condotte omissive e commissive dell'Appellante e la necessità di procedere all'isterectomia”. L'appellante evidenzia come secondo la CTU non è possibile affermare che il parto cesareo ha aumentato il rischio di atonia uterina, che è stata trattata in modo adeguato;
inoltre l'intervento di laparotomia dell'11.4.2013 alle ore 20.40 ha fatto cessare le perdite ematiche. L'ulteriore episodio emorragico si è verificato dopo otto giorni e il CTU non ha dato una spiegazione plausibile circa il nesso tra i due episodi. L'assunto secondo cui l'appellante ha colposamente rinviato la laparotomia non trova un fondamento, in assenza di un accertato nesso tra i due episodi (dell'11 aprile e del 19 aprile).
30 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo che “la Sentenza è errata nella parte in cui ha recepito le conclusioni della CTU senza ammettere la richiesta di rinnovazione della CTU o la prova testimoniale, sulla scelta non necessaria ed evitabile di procedere al parto cesareo, riconoscendolo come l'elemento generatore della cascata di eventi che ha portato all'isterectomia”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha valutato come erronea la scelta di effettuare il parto cesareo, che viceversa è stata presa per evitare una sofferenza fetale che risulta dalla documentazione in atti. Il CTU ha solo ipotizzato un errore di diagnosi della posizione del feto a fondamento della scelta di effettuare il parto cesareo.
Con il terzo motivo l'appellante deduce come “la Sentenza è errata nella parte in cui ha riconosciuto il nesso causale tra le condotte omissive e commissive dell'Appellante e la necessità di procedere all'isterectomia escludendo il nesso causale tra emorragia ed accretismo placentare nonostante la presenza di esame istologico in tale senso”. Secondo l'appellante erroneamente il CTU,
e quindi il giudice, ha escluso che si fosse in presenza di un accretismo placentare (che risulta dall'esame istologico e dalla CTP depositata) quale causa dell'emorragia.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, afferendo alla responsabilità dell'appellante (in relazione al nesso di causalità e alla colpa).
Innanzitutto la censura relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali è inammissibile atteso che secondo il principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, non risultando ammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. Sez. II n.
5812/2016; Cass. n. 16420/2023).
Relativamente poi all'omessa rinnovazione della CTU, qualsiasi questione è assorbita dalla rinnovazione effettuata in appello.
In primo luogo va sottolineato come il giudice di primo grado ha compiutamente dato conto dei principi che regolano la responsabilità professionale sanitaria.
La consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere
31 contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”.
La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo
“esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di
Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 inapplicabile al caso di specie ratione temporis trattandosi di fatti risalenti al 2009 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043
c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame avente ad oggetto fatti risalenti al 2013 debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale sia per la struttura che per il medico.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale
32 discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”).
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle
33 modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Ciò premesso, il giudice di primo grado, alla luce della consulenza espletata, in relazione al nesso di causalità ha ritenuto che l'irreversibilità del sanguinamento che ha determinato la necessità di effettuare l'isterectomia sia da ricondurre causalmente alla gestione non corretta della atonia uterina, rilevando come viceversa l'atonia uterina non possa ricondursi con certezza alla scelta
(errata) di procedere al parto cesareo.
Per quanto attiene alla scelta di effettuata il taglio cesareo (in relazione al quale comunque non
è stato ritenuto il nesso di causalità rispetto all'atonia uterina), la consulenza espletata nel presente grado, con motivazione congrua ed esaustiva, ha innanzitutto evidenziato come, a fronte del fatto che la motivazione che aveva condotto all'esecuzione del taglio cesareo sarebbe stato il mancato impegno della parte presentata, la cartella clinica è assolutamente carente sul piano della descrizione delle condizioni cliniche ostetriche della paziente: non è descritta ecograficamente la condizione della unità feto placentare e non fu fatto alcun tentativo di ricerca delle cause del mancato impegno della parte presentata che era fisiologica ossia cefalica. Inoltre dalla lettura dei tracciati cardiotocografici non emergono elementi di sofferenza del prodotto del concepimento tali da richiedere un cesareo d'urgenza.
La consulenza ha rilevato come si era dinanzi ad una paziente con rottura prematura delle membrane, liquido amniotico scarso;
i tracciati cardiotocografici mostravano segni di decelerazioni variabili. Tali segni cardiotocografici da soli non erano indicativi di un taglio cesareo.
Rilevato che la valutazione complessiva di spettanza del ginecologo deve tener conto del complesso sia dei segni di semeiotica clinica sia di quelli di semeiotica strumentale, la consulenza ha
34 tuttavia sottolineato come “la paziente presentava una rottura prematura delle membrane (si sono rotte alle ore 1,00 ed il prodotto del concepimento è stato estratto alle ore 17,20). Quindi la paziente
è stata in travaglio per ben diciassette ore. Tale periodo è altamente rischioso per l'instaurarsi di un fatto infettivologico. Si deve aggiungere che in presenza di scarso liquido amniotico ed in presenza di decelerazioni variabili è molto probabile che si siano instaurate compressioni della parte presentata sul funicolo. Ancora l'arresto della parte presentata cefalica dopo un periodo di travaglio di diciassette ore complicava ulteriormente il decorso del parto” e come “in estrema sintesi la paziente presentava le seguenti anomalie: rottura prematura delle membrane;
periodo di travaglio di diciassette ore;
tracciato cardiotocografico con decelerazioni variabili;
arresto della parte presentata, non scesa completamente dopo diciassette ore di travaglio e nonostante lo stimolo farmacologico posto in essere”. Secondo la consulenza appare quindi ovvia una rivalutazione del quadro clinico complessivo da parte dei sanitari e conseguente esecuzione del taglio cesareo al fine di poter estrarre il prodotto del concepimento da un ambiente pericoloso per la propria incolumità, atteso che “con la parte presentata che era fissa e non presentava alcun impegno nel canale del parto nonostante la somministrazione di farmaci che stimolano la contrazione dell'utero ed in presenza di contrazioni che provocavano reazioni da parte del prodotto del concepimento, non si poteva fare altro che estrarre il feto mediante taglio cesareo. Vi è stato un blocco nella discesa della parte presentata. Dall'altra parte la cardiotocografia, dopo lungo e prudente periodo di osservazione, mostrava la presenza di una serie di decelerazioni variabili. Tali decelerazioni non sono direttamente indicative di un taglio cesareo ma impongono una stretta e corretta sorveglianza e la valutazione della propria origine. Le decelerazioni variabili spesso non sono rapportabili ad una sofferenza fetale ma trovano la loro genesi in fattori compressivi del funicolo o compressione della testa fetale.
Questo elemento ossia la compressione della testa fetale dimostra che le contrazioni uterine erano valide. Quindi in presenza di una dilatazione quasi completa con contrazioni uterine valide e parte presentata fissa che non si impegnava non restava altra soluzione che estrarre il feto mediante taglio cesareo. Si può quindi ritenere che il trattamento riservato alla paziente da parte del personale sanitario è stato corretto fino alla estrazione del feto mediante taglio cesareo”.
Sempre secondo la CTU, pur a fronte di una inadeguatezza della cartella clinica, la valutazione ostetrica deve tener conto del complesso dei segni sia di semeiotica clinica sia di quella strumentale.
Perciò l'indicazione al taglio cesareo potrebbe essere stata giustificata dall'evolversi della situazione ostetrica in modo critico, in particolare denotato dal mancato impegno della parte presentata. Infatti
l'arresto della parte presentata rientra tra le indicazioni cliniche, non sempre documentabili in cartella, al fine di decidere il taglio cesareo, quantunque questo intervento sia non privo di possibili complicazioni, per la madre e per il feto, maggiori rispetto ad un parto per via naturale.
35 Pertanto la consulenza espletata in grado di appello ha, a differenza di quella di primo grado, escluso profili colposi nella scelta di effettuare il parto cesareo.
Va in ogni caso evidenziato come ciò non esclude la responsabilità dell'appellante, ritenuta per la non corretta gestione della emorragia pacificamente verificatisi dopo il parto. D'altronde lo stesso giudice di primo grado, sulla base della consulenza espletata, ha ritenuto non certo e quindi escluso il nesso di causalità tra la scelta del parto cesareo e l'atonia uterina (che ha cagionato l'emorragia).
L'appellante sostiene che l'emorragia è da ricondurre ad un accretismo placentare, risultando sul punto errata la consulenza espletata, che non ha considerato l'esame istologico.
Come dato conto in sentenza la CTU espletata in primo grado ha precisato che nel caso di specie
“non era riscontrabile un quadro di accretismo placentare il quale è “caratterizzato dalle strutture dei villi adesi al miometrio o che lo invadono, cosa ben diversa dal riscontro di “nidi di cellule” che, di per sè, non rappresentano certo la struttura del villo. Proprio la assenza di strutture del villo, esclude la evenienza di un accretismo placentare” ed ancora che tutti i dati documentali “ossia la evidenza riportata nel referto di intervento di taglio cesareo, ove si descriveva un secondamento completo, ossia l'estrazione totale della placenta in corso di TC;
peraltro non descritta difficoltosa come nei casi di accretismo;
parimenti si ha evidenza della assenza di residui placentari in occasione del primo reintervento laparotomico, quando si riaprì e si esaminò la cavità uterina” depongono per assenza di “accretismo placentare”.
Tali conclusioni trovano conferma nella consulenza espletata in grado d'appello secondo cui non ci sono elementi clinici che possano sostenere l'accretismo placentare in quanto, in corso di atto operatorio, non fu descritta alcuna difficoltà al secondamento manuale né furono rilevati frammenti di placenta in utero normale o adesa. La consulenza, precisato ha rilevato come “la placenta accreta
è una condizione patologica in cui i villi coriali (V) si trovano a diretto contatto del miometrio (M), che infiltrano più o meno profondamente in caso di placenta increta talora in tutto il suo spessore in caso di placenta percreta. Il secondamento è difficile o addirittura impossibile, e impone la necessità di un taglio cesareo o un'isterectomia. Dal punto di vista anatomopatologico, la diagnosi dell'inserzione accreta è talora difficile, in quanto la superficie materna della placenta può non presentare alcuna lesione evidente. Occorre ricercare segni di sanguinamento o di lacerazione della totalità o di parte di questa superficie ed eseguire numerosi prelievi per confermare istologicamente l'assenza di decidua ed eventualmente la presenza di fibre muscolari lisce”, ha poi compiutamente evidenziato come “l'esame dei vetrini afferenti al procedimento per cui è causa non ha evidenziato la presenza di villi coriali adesi al miometrio e pertanto si esclude la possibilità di accretismo placentare”. Pertanto anche l'esame istologico (invocato dall'appellante) esclude tale patologia (in conformità della valutazione della CTU di primo grado).
36 Pacificamente successivamente al parto si è riscontrata una atonia uterina, che ha portato circa due ore dopo (alle ore 20.40) all'esecuzione di un intervento di relaparotomia.
Dalla cartella di anestesia risulta la prescrizione di “Syntocinon XX UI nelle 24/h”, come corretta terapia – secondo quanto rilevato dal CTU - preventiva dell'atonia uterina dopo il secondamento.
Alle ore 20.00 la paziente venne nuovamente trasportata in sala parto. Le vennero somministrati: “3500 U.I di AT III + flaconi di Albumina Umana 20% (500 ml)”. Emocromo delle
20.15: Eritrociti 2,71 Hb 7,5 22,8 D dimero 1.752 ATIII 53,3. Per_2
Vi è stata quindi la riapertura della laparotomia (20.40-23.40 Equipe Controparte_4
Chirurgo Assistente, , 1° operatore, CP_3 Parte_7 Controparte_17
). Dalla cartella risulta: “Rilaparotomia per atonia uterina post partum Parte_8 resistente alla terapia medica. Si chiama a consulenza il Prof (Responsabile del Controparte_3
Reparto) ed il Prof (Chirurgo generale) prima di procedere alla rilaparotomia. CP_4
Riapertura dell'addome seguendo le precedenti suture. Non si rilevano evidenti versamenti ematici intraaddominali. L'utero appare atonico e ipoperfuso, si procede invano a massaggi diretti del muscolo uterino. Si riapre dunque l'isterorraffia per controllare la cavità uterina che appare priva di residui placentari. In considerazione della scarsa perdita ematica dalle pareti uterine interne si tenta in estremis di risuturare la breccia e di attendere ulteriormente, monitorizzando la perdita ematica per via vaginale, prima di procedere all'isterectomia. L'utero lentamente diventa più tonico e la perdita vaginale si riduce progressivamente. Si decide pertanto di soprassedere all'isterectomia.
Si richiude l'addome a strati. Sutura intradermica. Conta dei ferri e delle garze riferita regolare.
Nessuna perdita ematica dai genitali all'uscita della paziente dal comparto operatorio”.
Innanzitutto la consulenza espletata in grado d'appello ha dato conto di come “l'emorragia post partum, la cui incidenza è di circa il 5% di tutti i parti, è la più temibile complicanza del parto, essendo pure, se associata al taglio ed a turbe coagulative, la più frequente causa di morte materna.
Dal punto di vista temporale le emorragie possono verificarsi subito dopo il secondamento o nel corso del successivo post partum (da intendersi dopo due ore dall'espulsione della placenta). Le cause dell'emorragia del post partum possono essere diverse: nell'80% dei casi la perdita ematica si origina dall'area di inserzione placentare ed è dovuta ad atonia uterina o a ritenzione di residui placentari. Negli altri casi le cause dell'emorragia sono: i traumi o le lacerazioni del segmento inferiore, del collo dell'utero, della vagina e della vulva. Rare, ma molto temibili per le conseguenze che possono determinare, sono le emorragie secondarie a coagulopatia da consumo (CID), in particolare quelle legate a deficit di piastrine, di fibrinogeno, con ipoprotrombinemia ed alterazione degli altri fattori della coagulazione”.
37 Quanto alle cause della atonia uterina la consulenza di primo grado ha precisato come possono essere molteplici: pluriparità; travaglio prolungato;
scarsa secrezione ipofisaria di ossitocina;
presenza di fibromiomi;
cause non riconoscibili – il caso più frequente, rilevando come “la metrorragia del post-partum, rappresenta il 25% della mortalità materna. I fibromi che hanno sede nella parete cervicale anteriore o posteriore (10-25%) possono causare distonie cervicali da deficiente formazione del segmento uterino inferiore e quindi difficoltà nel processo di dilatazione del collo. Nel secondamento il mioma può disturbare il distacco della placenta (2%) sia normalmente inserita che inserita più vicina all'OUI. A causa della profonda infiltrazione dei villi coriali e della scarsa reazione deciduale più frequente è il secondamento incompleto da cui la necessità di un secondamento manuale o di una revisione della cavità uterina. Il fibroma può causare inoltre deficit delle contrazioni e della involuzione puerperale dell'utero cui conseguono atonia ed emorragie post- partum”.
Se non sono state individuate con certezza le cause dell'atonia uterina (che per quanto rilevato può avere molteplici cause), pacificamente si è verificata tale situazione (descritta anche nella cartella clinica relativa all'intervento effettuato il medesimo giorno) che può avere molteplici cause anche non riconoscibili. Inoltre come sopra evidenziato è da escludere l'accretismo placentare.
Il giudice di primo grado, in conformità della sentenza espletata, ha ritenuto la responsabilità dell'appellante per quanto attiene alla fase di gestione di tale atonia uterina, a cui è da ricondurre l'irreversibilità del sanguinamento che ha determinato la necessità di effettuare l'isterectomia.
Sotto il profilo del nesso di causalità l'appellante sostiene che in seguito all'intervento effettuato lo stesso giorno del parto (l'11 aprile) è cessata l'emorragia, non sussistendo un rapporto causale tra l'emorragia verificatosi subito dopo il parto e l'emorragia verificatosi dopo circa otto giorni (il 19 aprile).
I rilievi dell'appellante non paiono condivisibili alla luce della esauriente consulenza espletata.
In primo luogo, la consulenza espletata in grado di appello ha compiutamente dato conto di come “la terapia medica delle emorragie da atonia uterina prevede: infusione endovenosa rapida di ossitocina (20-40 unità sciolte in 500 ml di soluzione fisiologica); somministrazione di metilergometrina maleato, eventualmente ripetuta due volte. Se l'utero si contrae prontamente dopo questo trattamento e l'emorragia cessa, il medico si limiterà all'assidua sorveglianza;
altrimenti si procederà come segue: trasfusione di sangue, infusione di sostituti plasmatici e di cristalloidi;
massaggio uterino attraverso la parete addominale con espulsione dei coaguli dopo aver ottenuto la contrazione uterina;
iniezione parenterale di prostaglandine naturali o di loro analoghi sintetici. Se tali misure risultano inefficaci e la perdita ematica continua, occorre far ricorso ad altre manovre.
Anzitutto la donna deve essere collocata in posizione di , con la testa in basso;
il corpo Persona_3
38 deve essere protetto dalla dispersione di calore con coperte di lana o mediante borse di acqua calda applicate lateralmente ed ai piedi. Indi si procede alla compressione bimanuale dell'utero secondo
Breisky, cioè afferrando il corpo dell'utero con la mano destra e portandolo, dopo opportuno massaggio, in antiflessione spiccata comprimendone il fondo contro la sinfisi pubica;
contemporaneamente la mano sinistra, introdotta in vagina, spinge il collo in avanti e verso l'alto accentuando l'angolo di flessione. La posizione così assunta dall'utero e l'eccitamento del ganglio cervicale possono arrestare, seppure temporaneamente, l'emorragia. La compressione bimanuale dell'utero con contemporaneo massaggio può essere protratta per 10-15 minuti. Se invece l'atonia persiste anche dopo il massaggio e la somministrazione di uterotonici, occorre procedere mediante il tamponamento uterino, che, se eseguito correttamente, può arrestare l'emorragia. A tale fine si può validamente usare il balloon tamponade o ricorrere al tamponamento stipato mediante garze.
Nei casi di persistenza dell'emorragia, nonostante il tamponamento e se è stata esclusa una coagulopatia, diviene necessario adottare ulteriori adeguati provvedimenti chirurgici al fine di arrestare la ginecorragia. Nei centri che dispongono di un servizio di radioangiologia è possibile far ricorso a metodiche conservative, come l'embolizzazione delle arterie uterine, altrimenti sarà necessario procedere alla laparotomia tentando prima l'allacciatura delle arterie ipogastriche.
Fallite tutte le suddette procedure, come ultima risorsa, resterà l'isterectomia”.
Secondo la consulenza espletata in appello (in conformità a quella in primo grado) nel caso in esame non furono applicate correttamente le linee guida dell'emorragia del post-partum: mancò la somministrazione della terapia medica (uterotonici di primo e secondo livello) né furono tentate le suddette metodiche conservative. Invece si optò subito per un intervento di revisione per via laparotomica, che per otto giorni parve bloccare l'emorragia, la quale però drammaticamente si ripresentava il 19 aprile 2013.
Innanzitutto l'assunto dell'appellante secondo cui non sussiste un rapporto causale tra l'emorragia del 19 aprile e quella post partum, essendo stata questa risolta dall'intervento effettuato lo stesso giorno, è smentito dalla consulenza, la quale al contrario ha sottolineato come l'intensa ginecorragia è ricomparsa il 19 aprile 2013, a distanza di otto giorni dalla relaparotomia post-cesareo, proprio in corrispondenza della sospensione della terapia urotonica;
il che indica che quel sanguinamento è attribuibile ad un'atonia uterina primaria insorta dopo il secondamento, che non si Cont era mai risolta dall'11 aprile 2013. Il ripresentarsi dell' alla sospensione della terapia urotonica di mantenimento indica un'EPP primaria mai risolta dalla sua insorgenza ed occultata dai farmaci anti-atonia, non un'EPP secondaria come postulato dai CC.TT.PP..
Il “globo di sicurezza” (quadro clinico uterino in miglioramento), supposto in cartella nei giorni successivi, in realtà era soltanto apparente, perché mantenuto farmacologicamente. Pertanto
39 l'isterectomia subtotale del 19 aprile 2013 e la relaparotomia del 20 aprile 2013 sono in rapporto Cont causale con la mancata attuazione l'11 aprile 2013 del protocollo medico e conservativo dell' da parte del sanitario.
Per quanto attiene poi alla ritenuta erroneità della condotta di gestione dell'atonia uterina, va osservato come l'appellante non muove specifiche censure a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che trova conferma anche nella CTU espletata in grado di appello che ha sottolineato come
“alle ore 20.00, il ginecologo curante dottor aveva già inopportunamente deciso di Pt_1 riportare la paziente in sala operatoria dalla sala parto al fine di eseguire una relaparotomia, senza rispettare il protocollo dell'emorragia del post partum, che invece prevede: la somministrazione ripetuta e combinata di urotonici di primo e secondo livello (Syntocinon, Methergin, Nalador), il massaggio manuale dell'utero, il tamponamento con eventuale uso di palloncino (balloon tamponade)”.
La consulenza ha inoltre dato conto di come la scelta di effettuare nella sera dell'11 aprile una relaparotomia non può essere giustificata da una notevole anemizzazione della donna e dal fatto che all'esame dell'addome risultava una profusa perdita di sangue dalla incisione addominale (come ritenuta dai CTP di e secondo cui era presente una emorragia genitale da atonia, ma CP_3 CP_4 una contemporanea perdita della parete addominale che poteva esser dovuta ad un sanguinamento dal piano muscolare o fasciale, ma anche da un sanguinamento della sutura isterotomica, e per questa ragione, si optò per la relaparotomia, non violando la linea guida, ma cercando la causa di questo inusuale sanguinamento), evidenziando come il “sanguinamento dalla cicatrice subito dopo il taglio cesareo”, come riferito dalla periziata all'accertamento peritale a domanda dello stesso C.T.P. professor di Palumbo (al fine di giustificare la relaparotomia secondo la tesi dello Persona_4 stesso), appare come un ricordo della paziente stessa, troppo vago e generico per essere un giustificativo determinante ed inoltre nulla risulta in cartella a riguardo.
Infine, nessuna censura è stata mossa alla sentenza di primo grado relativamente alla rilevanza causale (secondo il criterio del più probabile che non) della condotta alternativa che doveva essere attuata, a fronte dell'antonia uterina, rispetto all'intervento effettuato in data 11.4.2019 (secondo quanto rilevato in sentenza alla luce della consulenza espletata “l'applicazione di balloon tamponade avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità intorno al 50%”, “L'applicazione di una sutura compressiva avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità del 75%” e
“la devascolarizzazione pelvica sistemica avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità dell'80%”).
In definitiva quindi i motivi di appello in esame sono infondati, dovendo ritenersi la responsabilità dell'appellante in relazione ai danni subiti dalla . CP_1
40 Con il quarto motivo l'appellante deduce come “la sentenza è infondata nella parte in cui, pur riconoscendo profili di colpa della , li ha considerati inferiori rispetto a quelli CP_5 dell'Appellante stabilendo l'incidenza causale della stessa nella misura del 20% e dell'Appellante dell'80% senza indicare le ragioni e i parametri utilizzati per arrivare a detta conclusione e senza tenere conto delle carenze degli strumenti forniti dalla ”. L'appellante evidenzia come CP_5 erroneamente e immotivatamente la responsabilità della struttura è stata limitata al 20%; questo anche considerando che il CTU ha attestato un difetto degli impianti e degli strumenti utilizzati da ricondurre ad una carente organizzazione della struttura.
Il giudice di primo grado ha ritenuto nei rapporti interni una responsabilità della struttura nei limiti del 20%, evidenziando come “difficilmente può dubitarsi che il danno subito dalla sia CP_1 causalmente riconducibile, in modo preponderante, alle scelte mediche ed agli errori del convenuto
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura nettamente inferiore, Pt_1 di profili di colpa in capo alla avendo quest'ultima fornito al il Controparte_5 Pt_1 necessario supporto, in termini, a tacer d'altro, di collaborazione prestata dal suo personale medico e paramedico presente al momento del parto, e quindi di una sua responsabilità per non aver correttamente vigilato sulla salute della . Stimasi, quindi, in forza della domanda proposta CP_1 dalla Casa di Cura, valutare l'incidenza causale della sua negligente condotta omissiva nella produzione del danno per cui è causa nella misura del 20% e nel restante 80% quella del . Pt_1
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non ha valutato la condotta dei sanitari della nella fase del travaglio e nella scelta di effettuare il taglio cesareo, sussistendo quindi CP_5 una condotta imputabile ai sanitari della struttura.
Quanto rilevato dall'appellante non tiene conto del fatto che in primo grado è stato escluso il nesso di causalità tra il taglio cesareo e l'atonia uterina, e peraltro per quanto sopra rilevato anche la colpa in relazione al taglio cesareo. Ne consegue che privi di rilevanza sono i profili attinenti al parto.
Per quanto attiene alla fase successiva, l'assunto secondo cui sono ravvisabili carenze organizzative da parte della struttura è privo di riscontro. Sul punto la consulenza ha escluso che siano rilevabili censure sanitarie specificatamente attribuibili alla casa di cura. D'altronde l'appellante si limita a sostenere che il consulente non ha verificato la disponibilità da parte della struttura di quanto necessario per fermare il sanguinamento, senza fornire alcuna prova in tal senso. In ogni caso va evidenziato come le misure da adottare per far fonte all'emorragia non si risolvono come sopra rilevato nel cd. ballon tamponade, ma appaiono più complesse (somministrazione della terapia medica - uterotonici di primo e secondo livello - e metodiche conservative), che non furono poste in essere (la CTU prevede come eventuale uso di palloncino - balloon tamponade - nel tamponamento).
Quanto poi al richiamo all'art. 2049 c.c., esso attiene alla responsabilità nei confronti del
41 danneggiato e non ai rapporti interni.
Pertanto è da escludere che siano ravvisabili profili di colpa imputabili alla struttura. A fronte di ciò condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto una responsabilità della struttura nei limiti del 20%, da ricondurre propriamente al rischio di impresa (cfr. Cass. n. 15446/2025), né
l'appellante censura la percentuale come determinata a prescindere dalla colpa della struttura.
Il motivo d'appello è quindi infondato.
Con il quinto motivo l'appellante deduce che “la Sentenza erroneamente ha escluso la corresponsabilità di equipe, assumendo che al momento dell'intervento del dott. e del dott. CP_3
non era più possibile porre rimedio al preteso errore dell'Appellante”. L'appellante CP_4 evidenzia come il giudice di primo grado ha omesso di considerare che il e il sono CP_3 CP_4 intervenuti nell'immediato post partum, ossia quando erano state poste in essere quelle manovre che avrebbero potuto evitare di arrivare all'isterectomia.
In linea di fatto pacificamente e sono intervenuti circa due ore dopo la nascita CP_3 CP_4 della bambina, partecipando innanzitutto all'intervento di riapertura della laparotomia (eseguito dalla seguente equipe: , Controparte_19 Controparte_20
1° operatore, ) e poi ai due successivi Controparte_17 Parte_8 interventi.
Il giudice di primo grado ha escluso profili di responsabilità a loro carico essendo intervenuti quando non era più possibile porre rimedio all'errore del essendo giunta la condizione Pt_1 clinica della ad un livello di gravità tale da rendere necessaria l'isterectomia. CP_1
L'appellante evidenzia come il giudice di primo grado non ha considerato che la decisione di effettuare l'intervento in data 11 aprile è stata decisa anche con il e il . CP_3 CP_4
Innanzitutto è da evidenziare come il e il hanno sempre dedotto di essersi CP_3 CP_4 limitati ad avere eseguito l'intervento disposto dal che aveva deciso di portare in sala Pt_1 operatoria la paziente intorno alle 20.00 dopo che le diverse manovre erano fallite (in tal senso le comparse di costituzione in primo grado). Sul punto l'appellante non prova un intervento dei due sanitari nella fase decisionale. Né valgono in tal senso i rilievi dei CTP, peraltro diretti a dimostrare la correttezza dell'intervento.
In ordine al momento in cui sono intervenuti il e il la CTU di primo grado ha CP_3 CP_4 evidenziato come “l'intervento di relaparotomia del 11.4.2013, non viene considerato “inutile” dal
CTU in termini di risoluzione della critica emorragia uterina;
si ribadisce solo che la scelta di intervenire per via laparotomica non trova giustificazione per quanto di estremamente sintetico e scarno viene riportato in cartella clinica;
si ribadisce quanto nel periodo antecedente la scelta di procedere alla laparotomia fossero state omesse procedure atte a controllare lo stato di atonia
42 dell'utero o meglio della evidente profusa e persistente metrorragia;
Per quanto ammesso dal CTP
Dott. lo stato emodinamico della Paziente al termine della laparotomia era grave quindi, al Per_5 momento della decisione di intervenire chirurgicamente, la indicazione alla risoluzione chirurgica
(anche una eventuale isterectomia) era imperativa. Non è pertanto possibile riconoscere una responsabilità di equipe poiché non vi è evidenza alcuna dell'intervento del Dott. e Prof. CP_3
nella gestione dell'immediato post TC, risultando, viceversa, il loro intervento essere CP_4 avvenuto in un momento di sicura criticità emodinamica e quindi di pericolo di vita della Paziente.
La emergenza emorragica veniva di fatto risolta e perdurava nel tempo, così da potere dimostrate la efficacia dell'intervento laparotomico e la inutilità, in quel momento, di provvedere ad una procedura di embolizzazione vascolare”, sottolineando la inevitabilità dell'intervento laparotomico a termine di una fase assistenziale che ha visto mancare la applicazione di altri presidi sanitari (il CTU ha confermato “la inevitabilità e giustezza della scelta di procedere ad intervento laparotomico ma si ribadisce che esso si rese necessario quando ormai le condizioni emodinamiche della paziente erano ormai gravi;
in altri e più chiari termini, non si discute della idoneità di tale scelta ma del mancato ricorso ad altri idonei presidi terapeutici che, più probabilmente che non, avrebbero potuto contrastare lo stato di atonia uterina”). Pertanto i due sanitari sono intervenuti quando la situazione era già compromessa per non essere state adottate nell'immediato le misure per contrastare lo stato di atonia uterina.
Tali conclusioni sono in linea con quelle della consulenza di secondo grado, secondo cui “la mancata attuazione in precedenza della terapia conservativa dell'EPP (farmacologica e meccanico- compressiva), in capo al ginecologo curante dottor non può essere ascritta ad una Pt_1 responsabilità sanitaria d'equipe da condividere con gli altri due medici, professor Persona_6
(primario ginecologo) e professor (chirurgo generale), successivamente Controparte_4 intervenuti alle ore 20.30 in sala operatoria per l'imminente esecuzione delle relaparotomia. Infatti
l'anestesista della casa di cura, dottor alle ore 20.00 aveva scritto in cartella: “h 20.00 Pt_8
Visto il sanguinamento e la non contrattilità dell'utero si decide di portare la pz in sala operatoria per una revisione del precedente intervento di T. Cesareo” e correttamente attuava, per quanto di sua competenza, la somministrazione del fattore ricombinante (“Si somministrano 3500 U.I. di ATIII
+ 5 flaconi di Albumina Umana 20% (500 ml)”), ultimo step di extrema ratio, previsto dal protocollo dell'EPP prima di effettuare un'isterectomia. Dunque i due sanitari, attuali appellati, intervennero in ausilio del ginecologo curante per eseguire la revisione chirurgica del precedente taglio cesareo, ormai in stato di necessità, quando quella scelta era stata già decisa dal ginecologo curante”. Sul punto la consulenza, dato conto come “l'emoglobina di 7,5 g/dl risulta all'emocromo delle ore 20.15, cioè prima dell'ingresso in sala operatoria alle ore 20.30. Gli orari di incisione chirurgica furono
43 dalle ore 20.40 alle 23.40 ed il valore limite di emoglobina di 3,8 g/dl si raggiunse alle ore 22.00, dunque ad intervento in corso. Questi dati indicano che l'anemizzazione da EPP si sia successivamente aggravata dovuta all'ulteriore perdita di sangue inevitabilmente conseguente alla procedura chirurgica de quo”, ha sottolineato come “entro un'ora prima il sanitario curante avrebbe potuto, con valida probabilità medico-legale, attuare il protocollo previsto per la salvaguardia dall'isterectomia in caso di emorragia del post-partum, emergenza ostetrica, a cui il ginecologo deve essere sempre pronto”.
Pertanto i rilievi dell'appellante sono infondati, essendo i due sanitari intervenuti quando ormai la situazione era compromessa per non essere state adottate le opportune misure nell'immediato (circa un'ora prima).
L'appellante censura poi il fatto che il giudice di primo grado non ha valutato la responsabilità del anche come responsabilità dell'Unità operativa per non avere vigilato sul personale medico CP_3 in relazione all'errata scelta di effettuare il parto cesareo.
Quanto sopra osservato in ordine al parto cesareo (circa la non erroneità della scelta e l'assenza di prova del nesso di causalità), esclude di per sé tale responsabilità.
In definitiva tale motivo d'appello è infondato.
Con il sesto motivo l'appellante deduce che “la Sentenza è errata per aver escluso la manleva dell' in favore dell'Appellante considerando provata, sulla base di meri indizi, Controparte_6 la conoscenza della richiesta di risarcimento al momento della stipula della polizza assicurativa”.
Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha escluso l'operatività ritenendo che prima della stipula del contratto l'appellante fosse a conoscenza o avesse avuto percezione dei presupposti della sua responsabilità, dando rilevanza ad una relazione senza data redatta dall'appellante in occasione dell'incontro tra l'attrice e la casa di cura in data 6 dicembre 2013, ritenendo che per tutelarsi sarebbe corso ai ripari stipulando la polizza. Al contrario non vi sono elementi per ritenere una sua conoscenza, non essendo dato da comprendere a quale relazione ha fatto riferimento il giudice di primo grado.
Rilevato che la polizza in questione è stata stipulata in data 13.12.2013, ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione l'assicurazione copre anche i fatti anteriori alla stipula limitatamente alle “responsabilità per le quali l'assicurato non abbia avuto ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”.
Pacificamente al momento della stipulazione della polizza l'appellante non aveva ricevuto alcuna richiesta risarcitoria, risultando unicamente una domanda risarcitoria inoltrata in data
15.11.2013 alla Casa di Cura con cui la , nel rifiutare il pagamento del saldo, prospettava una CP_1
44 responsabilità dei professionisti coinvolti nel parto, chiedendo un incontro. In data 6.12.2013 si svolse un incontro alla presenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo della casa di Cura, del dott. quale responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia e del difensore della struttura;
CP_3 incontro a cui non ha partecipato l'appellante.
Il giudice ha ritenuto in via presuntiva una conoscenza da parte dell'appellante dei presupposti della responsabilità, con esclusione quindi dell'indennizzo ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali e dell'art. 1892 c.c..
Pacifici i principi richiamati dal giudice di primo grado in ordine alla portata dell'art. 1892 c.c.
(non oggetto di contestazione), se le censure dell'appellante in ordine alla relazione del in Pt_1 atti sono fondate – non risultando effettivamente in atti una prima relazione a sua firma -, va tuttavia osservato come gli elementi acquisiti consentono di ritenere provato (in via presuntiva) che prima della stipula del contratto di assicurazione in data 13.12.2013, contratto che copriva illimitatamente i fatti pregressi come quello in esame, lo stesso abbia avuto quanto meno la percezione della propria responsabilità.
La Compagnia nel costituirsi ha dedotto come: “la richiedeva Controparte_5 all'attrice il saldo degli interventi chirurgici eseguiti nell'aprile del 2013 il successivo 10.10.2013, quando il dott. non era ancora assicurato con - il 15 Pt_1 Controparte_6 novembre 2013 il legale della IG contestava la debenza di detti importi e rilevava CP_1
“l'inadempimento grave dei professionisti che hanno effettuato le prestazioni medico-chirurgiche de quibus”; - dalla lettera datata 19.2.2014 (doc. 5) si evince che in data 6.12.2013 si era svolto un incontro presso la tra i legali ed i congiunti dell'attrice e, fra gli altri, di Controparte_5 uno dei chirurghi, il dott - È evidente che il dott. non poteva non essere Controparte_3 Pt_1
a conoscenza della richiesta risarcitoria dell'attrice, nonché di detto incontro avvenuto presso la struttura ove lavora ed alla presenza del chirurgo con cui collabora ogni giorno in equipe. - È noto, inoltre, che ogni struttura sanitaria è dotata di specifici protocolli/regolamenti interni che disciplinano la gestione delle richieste di risarcimento provenienti da ex pazienti. In particolare come primo passo, la Direzione Sanitaria trasmette copia delle suddette richieste ai medici coinvolti e gli richiede una dettagliata relazione sui fatti. Spesso dette comunicazioni delle Direzioni Sanitarie consigliano al medico di provvedere alla tempestiva denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa e preannunciano l'azione di manleva che verrà svolta nei loro confronti in ipotesi di responsabilità professionale”. A fronte di tale deduzione l'appellante, come rilevato dal giudice di primo grado, ha dedotto come “non corrisponde al vero che il dott. abbia posto in essere Pt_1 la suindicata violazione e soprattutto che fosse a conoscenza di elementi che avrebbero potuto far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento a lui imputabile per i fatti per cui è causa. In effetti,
45 è provato per tabulas che il dott. è stato coinvolto per la prima volta nella vicenda solo in Pt_1 occasione della ricezione della raccomandata da parte dell'avv. Parenti nel dicembre 2014 (cfr. doc.
9 del fascicolo di parte) con contestuale convocazione alla procedura di mediazione presso l'Istituto
Jemolo di Roma, senza che ancora fosse stata avanzata alcuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti. La polizza era stata stipulata in buona fede un anno prima (dicembre 2013) e non come affermato dalla Compagnia immediatamente prima che il dott. ricevesse la prima Pt_1 contestazione sul proprio operato, per cui lo stesso ha diritto ad essere manlevato dalla Compagnia, qualora nel corso del presente giudizio emergesse una sua qualche responsabilità nei fatti di causa.
Per sottrarsi agli obblighi assunti contrattualmente con la stipula della polizza la Compagnia dovrebbe provare la mala fede del dott. al momento della sottoscrizione del contratto, ma Pt_1 nella comparsa di costituzione e risposta tale onere probatorio viene assolto soltanto sulla base di mere presunzioni …”
Pertanto a fronte della deduzione della Compagnia di assicurazione in ordine alla
“comunicazione, relazione, incontro”, l'appellante non ha contestato specificatamente che gli sia stata chiesta una relazione sul punto, non risultando sul punto fondati i rilievi dell'appellante. Infatti
l'appellante ha dedotto che successivamente alla stipulazione della polizza gli è pervenuta la richiesta risarcitoria;
il che è pacifico. Altra questione attiene alla conoscenza delle contestazioni mosse dall'attrice alla clinica (che indirettamente lo coinvolgevano), non oggetto di specifica contestazione.
Ne consegue che i rilievi relativi all'inversione dell'onere della prova sono infondati, fondandosi su fatti non oggetto di specifica contestazione.
Peraltro nella valutazione complessiva degli elementi acquisiti non può non essere attribuita rilevanza al fatto che la polizza in esame è stata stipulata in una data prossima a quella in cui l'attrice ha formulato alla struttura contestazioni in ordine all'operato dei medici, apparendo implausibile che questa non li abbia coinvolti in vista dell'incontro avvenuto in data 6 dicembre 2013 alla presenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo della casa di Cura mater Dei, del dott. quale CP_3 responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia e del difensore della struttura. Del pari pare implausibile che la stipulazione della polizza (con retroattività illimitata) subito dopo tale incontro sia una mera coincidenza.
Il motivo d'appello è quindi infondato, dovendo ritenersi che l'assicurato abbia avuto prima della stipula del contratto percezione dei presupposti di una propria responsabilità.
In definitiva l'appello principale è da rigettare.
L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo rubricato “Sulla responsabilità dei medici dott. e dott. ” CP_3 CP_4
l'appellante censura la sentenza per avere erroneamente escluso la responsabilità del e del CP_3
46 CP_4
In sede di conclusioni parte appellante ha rinunciato a tale motivo di appello che pertanto non va esaminato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della quantificazione dei danni.
Precisato che il giudice di primo grado ha, sulla base della CTU espletata, riconosciuto una permanente nella misura del 20% ed un maggior periodo di inabilità temporanea nella misura di 30 gg al 100% e di 30 gg al 50%, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado non ha provveduto alla personalizzazione massima del danno, rappresentando come in data 27.11.2019 è stata sottoposta ad altro intervento di asportazione laparotomica di neoformazione sinistra e annessiectomia destra per una neoformazione annessiale, che sono stati effettuati in lapatotomia stante la pregressa situazione (dovendo di regola essere effettuati in laparoscopia).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto è da evidenziare come la consulenza espletata in grado d'appello ha confermato la
CTU espletata in primo grado in ordine alla quantificazione degli esiti.
Va poi evidenziato come in punto di personalizzazione e di danni morali il giudice di primo grado ha motivato come segue “per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi va sottolineato quanto affermato dalla già cit. sentenza della Suprema Corte 7513/2018 secondo la quale da un lato “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
e dall'altro che “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”. Nel caso in esame va rilevato che
47 non risultano allegate e provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Quanto alla componente morale, invece, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), essi risultano apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni alla luce della necessità di sottoporsi a ben due ulteriori interventi chirurgici in condizioni di estrema urgenza, in considerazione dello stato d'animo della CP_1 nell'immediato post operatorio come emergente dalla CTP psicologica nonché della definitiva perdita della capacità riproduttiva. Pertanto, in base alla valutazione sopra svolte il danno deve essere adeguato al caso specifico tenendo conto di tale componente. Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 70.000”.
L'appellante si limita a sostenere che non vi è stata alcuna personalizzazione senza confrontarsi specificamente su quanto motivato dal giudice di primo grado. L'appellante sostiene che non sono state valutate le conseguenze nel lungo periodo senza considerare che l'invalidità permanente, attenendo ad esisti stabilizzati, già considera tale situazione. Quanto poi agli ulteriori interventi subiti, lo stesso appellante non sembra ricondurli a quelli in esame, limitandosi peraltro del tutto genericamente ad affermare che, stante la situazione pregressa, tali interventi sono stati effettuati in laparotomoia. Peraltro la CTU ha valutato la situazione attuale (dopo gli interventi) e ha confermato la precedente valutazione.
Il motivo d'appello è quindi infondato.
L'appello incidentale condizionato proposto da è articolato in un unico Controparte_3 motivo rubricato “Domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della e delle CP_5 compagnie assicuratrici ( e ex art. 346 c.p.c.”, con il quale ripropone la domanda CP_6 CP_11 di manleva nel caso di accoglimento dell'appello principale nei suoi confronti.
L'appello incidentale condizionato proposto da è articolato in un unico Controparte_4 motivo rubricato: “Domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della e delle CP_5 compagnie assicuratrici ( e ex art. 346 c.p.c.”, con il quale ripropone la domanda CP_6 CP_11 di manleva nel caso di accoglimento dell'appello principale nei suoi confronti.
Il rigetto dell'appello principale del e dell'appello incidentale della assorbe Pt_1 CP_1
l'esame di tali appelli.
Spese.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado tra l'appellante principale e quello incidentale.
48 La complessità della ricostruzione in fatto giustifica la compensazione delle spese tra l'appellante principale, quello incidentale e e le rispettive compagnie di CP_4 CP_3 assicurazione e la nonché nei rapporti tra l'appellante principale e la sua compagnia di CP_5 assicurazione.
Le spese di CTU del grado sono poste in via definitiva a carico del Pt_1
Poiché l'impugnazione principale e quella incidentale sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da e sugli appelli incidentali
[...] Controparte_1 condizionati proposti da e avverso la sentenza n. 14257/2019 Controparte_3 Controparte_4 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5/07/2019 così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado tra le parti;
pone le spese di CTU del grado in via definitiva a carico del Pt_1 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AD TO IL
49
Sezione VI civile
R.G. 5212/2019
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. TO IL Consigliere Relatore Dott. GI AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CAMPILONGO SANDRO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERISI PAOLA Presente
Controparte_2
Avv. BALDI FRANCESCO Avv. GIno presente in sostituzione
- DECEDUTO Controparte_3
Avv. MORO LODOVICA Presente
Controparte_4
Avv. MORO LODOVICA
Controparte_5
Avv. CICCOPIEDI SALVATORE Avv. Bencardino presente in sostituzione
Controparte_6
Avv. MARIANI TIZIANO Presente
Avv. FRANCESCO PANNI
Controparte_6
Avv. VILLANO ROSARIA Avv. Mariani presente in sostituzione
1 NQ EREDE Controparte_7
Avv. MORO LODOVICA
NQ Controparte_8 CP_9
Avv. MORO LODOVICA
NQ EREDE CP_10
Avv. MORO LODOVICA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Mariani cita inoltre i seguenti precedenti giurisprudenziali della Cassazione: Cass
11905/2020, cass 20997/2023, cass 21172/2024 per art 1892 cod civile, cass 25772/2023, cass
8824/2024, cass 28987/2019 e cass 24688/2020 e 29001/2021.
Chiede inoltre l'autorizzazione al deposito telematico delle note spese.
L'avv. Perisi dichiara di rinunciare alle domande nei confronti del dott. e del dott. CP_3
CP_4
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
TO IL
ER d'TO
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO IL Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5212 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IL SA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Roma alla Via Aurelia n. 386, giusta la delega in atti;
APPELLANTE
E
, (C.F. n. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_2 P.IVA_1 delega in atti dall'Avv. Baldi Francesco, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 292
APPELLATA
E
(p.i. ), elettivamente domiciliata in Controparte_5 P.IVA_2
Roma, Via della Balduina 289, presso lo studio dell'Avv. Ciccopiedi Salvatore (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Controparte_4 C.F._5
Largo Messico, 7, presso lo studio dell'Avv. Lodovica Moro che lo rappresenta e difende giusta
3 procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Perisi (C.F. Controparte_1
giusta procura in atti;
CodiceFiscale_6
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
C.F. ), rappresentata e difesa, in forza Controparte_6 P.IVA_3 di procura in atti, dagli Avv.ti Panni Francesco (C.F. ), e Mariani ZI (C.F. C.F._7
), presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo, n.212, è CodiceFiscale_8 elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
(CF ) rappresentata e difesa giusta Controparte_6 P.IVA_3 procura in atti dall'Avv. Rosaria Villano (C.F.: ), dall'Avv. Francesco Panni C.F._9
(C.F.: ) e ZI Mariani (C.F.: ) presso lo studio del C.F._7 C.F._10 quale in Roma – Via Cola di Rienzo n. 212, tutti eleggono domicilio
APPELLATA
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._11 Controparte_8
) e , (C.F. ), quali eredi di C.F._12 CP_10 C.F._13
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Colli della Farnesina 144 presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Lodovica Moro, (C.F. che li rappresentata e difende, giusta delega C.F._14 in atti;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma domanda diretta ad accertare la Parte_2 responsabilità contrattuale della dei dott.ri e e Controparte_5 Pt_1 CP_4 CP_3 di condanna al risarcimento di danni patiti in conseguenza degli errori diagnostici e esecutivi posti in essere in occasione del ricovero presso la in data 11.12.2013 e successivo Controparte_5 parto cesareo nonché del successivo intervento chirurgico effettuato in pari data in conseguenza di una copiosa emorragia, nonché del successivo intervento chirurgico di isterectomia subtotale cui la paziente è stata sottoposta in data 19.4.2013 sempre a causa di una grave ginecorragia ed, infine, dell'ulteriore intervento urgente effettuato in data 20.4.2013 per l'insorgere di altra grave emorragia.
4 Quanto alla struttura l'attrice lamentava in primo luogo la lacunosità della cartella clinica, carente dei tracciati cardiotocografici, ottenuti solo mesi dopo, e delle ragioni per le quali si era deciso di procedere a parto cesareo. In secondo luogo deduceva l'omissione delle indagini clinico diagnostiche necessarie ed opportune che, ove poste in essere, avrebbero consentito di evitare l'isterectomia poi praticata. Contestava altresì la condotta successiva della struttura che non aveva partecipato alla procedura di mediazione nonostante rituale invito e ne deduceva la responsabilità contrattuale per inadempimento e la non debenza della somma di € 54.396,87 dalla stessa richiesta.
Quanto ai sanitari lamentava che avevano omesso di svolgere i necessari atti terapeutici e diagnostici prima di procedere all'intervento demolitivo di isterectomia, dal quale peraltro era conseguito un emiperitoneo con conseguente necessità di un ulteriore intervento. Deduceva la responsabilità della struttura convenuta e dei sanitari e di aver patito danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) e patrimoniali (sotto forma di danno emergente da spese mediche e spese di
CTP) liquidabili nella somma di € 673.894,28 oltre ad € 200.000 per i danni “derivanti dall'inadempimento alle ulteriori obbligazioni poste a carico dei convenuti e dal mancato uso della diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni svolte, sia da parte della Controparte_5 che dei sanitari”. Concludeva chiedendo: accertare che i convenuti in solido sono tenuti al risarcimento dei danni patiti come sopra liquidati il tutto oltre interessi e rivalutazione;
dichiarare che nulla è dovuto dalla alla con riferimento alle prestazioni sanitarie CP_1 Controparte_5 rese dalla casa di cura;
accertare ex art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/10, che la Controparte_5
il Prof. e il Prof. hanno omesso di partecipare al
[...] Controparte_3 Controparte_4 procedimento di mediazione obbligatoria senza addure un valido e giustificato motivo e, per l'effetto, condannare i convenuti costituiti, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 1.686,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La convenuta si costituiva contestando gli avversi assunti sotto il profilo Controparte_5 dell'assenza di responsabilità in capo alla struttura anche alla luce del rilievo che i tre sanitari citati erano liberi professionisti non dipendenti della struttura. Contestava la sussistenza di solidarietà passiva tra struttura e sanitari ed in ogni caso chiedeva accertarsi la quota di responsabilità eventualmente ascrivibile alla struttura ed ai medici dichiarando di voler agire in manleva e regresso nei confronti dei professionisti. Contestava, poi, l'an ed il quantum dei danni lamentati.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda sotto il profilo Parte_1 dell'insussistenza di nesso causale tra condotta dei sanitari e danno lamentato atteso che l'irrimediabile sanguinamento uterino era stato determinato da una particolare condizione della placenta imprevedibile e non curabile ed aveva reso necessario il successivo intervento di
5 isterectomia. Evidenziava in ogni caso di aver preso parte solo ai primi due interventi chirurgici e non dunque a quello conclusosi con l'isterectomia e che la aveva prestato un completo consenso CP_1 informato in relazione a tutti gli interventi posti in essere. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di profili di colpa evidenziando la particolare complessità del caso. Contestava infine i danni sia nell'an che nel quantum Chiedeva in ogni caso essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_6 per essere da questa garantito e manlevato in virtù di polizza per la responsabilità professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Con separate comparse si costituivano e contestando la Controparte_3 Controparte_4 fondatezza della domanda ed evidenziando di non aver avuto alcun ruolo nelle decisioni operative, nelle scelte diagnostiche e terapeutiche essendosi limitati ad intervenire al tavolo operatorio.
Contestavano l'affermata omissione di accertamenti diagnostici atteso che era stata eseguita eco addominale che documentava l'assenza di raccolte addominali e pelviche. Deducevano che le complicanze insorte erano state risolte secondo le linee guida. Negavano il nesso di causalità tra le condotte dei sanitari ed il danno lamentato nonché la responsabilità avendo posto in essere l'attività professionale nel rispetto delle regole dell'arte e con la massima diligenza, prudenza e perizia.
Contestavano infine i danni sia nell'an che nel quantum. Chiedevano entrambi di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie compagnie di assicurazione per essere da questa garantiti e manlevati in virtù di polizze per la responsabilità professionale per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa si costituiva la , aderendo quanto alla domanda attorea Controparte_6 alle difese del proprio assicurato ed evidenziando che nessun contratto era stato stipulato dall'attrice con i singoli sanitari, i quali al più potevano rispondere ex art. 2043 c.c. Quanto alla domanda di garanzia eccepiva l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 17 delle CGA e dell'art. 1892
c.c. avendo avuto il contezza degli elementi posti a base della domanda risarcitoria in data Pt_1 antecedente alla stipula della polizza. Deduceva in ogni caso l'inoperatività della polizza in relazione alla domanda di rivalsa della casa di Cura e l'operatività a secondo rischio e per la sola quota di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato. Evidenziava, inoltre, tutti i limiti contrattuali della polizza.
Con separate comparse si costituiva l' in relazione alle chiamate dei dott. e CP_11 CP_3 eccependo l'inoperatività della polizza ed in ogni caso evidenziando tutti i limiti CP_4 contrattuali. In ordine alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14257/2019, pubblicata in data 5/07/2019, così statuiva:
“1. rigetta la domanda di nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3 CP_4
2. accoglie la domanda di nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_12
[...] e di e per l'effetto li condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni
[...] Parte_1 patiti da che si liquidano nella complessiva somma di € 75.330,54 oltre interessi Controparte_1 legali dalla sentenza al saldo;
3. dichiara che nulla è dovuto dalla alla CP_1 Controparte_5
in relazione alle prestazioni sanitarie rese in suo favore dal 11.04.2013 sino al 01.05.2013;
[...]
4. condanna a rifondere a quanto da questi sarà Parte_1 Controparte_5 pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che precede in ragione della quota di responsabilità accertata;
5. rigetta la domanda di garanzia svolta da nei Parte_1 confronti di 6. condanna e Controparte_6 Controparte_5 Parte_1 in solido tra loro alla refusione delle spese processuali in favore di che
[...] Controparte_1 liquida in € 13.430 per compensi ed € 600 per spese oltre accessori come per legge 7. compensa per metà le spese di giudizio dei convenuti e e condanna Controparte_3 Controparte_4 [...]
a rifondere la restante metà che liquida in € 6.715 oltre accessori come per legge per CP_1 ciascuna parte 8. compensa le spese negli altri rapporti tra le parti in causa.
9. pone integralmente a carico di e di in solido tra loro le spese di Controparte_5 Parte_1
CTU”.
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“… deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, pertanto, la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto
7 di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente (vd la recente Cass. n. 7768 del 20/04/2016). Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”. La Corte di
Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale». L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058). Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.". Innanzitutto quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”. Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale
(con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato. Occorre, infine, evidenziare che anche la recente Legge di Riforma della
Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito
8 nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria e dei sanitari ivi operanti debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale. Sicché, è stato in generale chiarito che "nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile"
(cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009 e le recenti Cass. n. 3704 del 15/02/2018 e Cass n. 26700 del 23/10/2018). In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. A parere di chi scrive, inoltre, nel caso di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico (così la citata Cass. n. 3704 del 15/02/2018 e già Cass. n. 4792 del 26/02/2013).
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite
9 attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica- patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia (cfr. Cass. n. 21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del
20/10/2014, Cass. n. 4792 del 26/02/2013). Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
"ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del
08/07/2010).
Per quanto, dunque, attiene al primo punto va rilevato che non è contestato che la CP_1 venne ricoverata l'11.4.2013 presso la alla 39° settimana di gravidanza per Controparte_5 rottura prematura delle membrane e che in tale struttura in pari data venne sottoposta dal dott. quale primo operatore a parto cesareo alle ore 17.20 e successivamente alle ore 20.40 ad Pt_1 intervento laparatomico per atonia uterina post partum ad opera del quale primo Pt_1 operatore, dal dott. quale assistente, dal quale aiuto ed ancora in data 19.4.2013 CP_4 CP_3 ad intervento laparatomico conclusosi con isterectomia addominale subtotale ad opera del CP_3 quale primo operatore, dal dott. quale assistente, dal quale aiuto ed infine il Pt_1 CP_4
20.4.2013 a nuovo intervento laparatomico per emoperitoneo ad opera del quale primo CP_3 operatore, dal dott. quale assistente, dal quale aiuto venendo dimessa il Pt_1 CP_4
1.5.2013 Sicché può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie tra la ed i convenuti. CP_1
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale deve rilevarsi che la CTU svolta nel
10 presente giudizio, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, anche alla luce dei chiarimenti successivamente resi consente di ritenere sussistente il nesso causale tra le condotte omissive e commissive del dott. e la necessità di procedere ad isterectomia con Pt_1 conseguente pregiudizio delle condizioni psicofisiche della . CP_1
In particolare dalla CTU emerge che se, da un lato, l'atonia uterina non può con certezza ricondursi alla scelta (errata peraltro come si dirà) di procedere al parto con taglio cesareo anzicchè parto naturale, dall'altro, la gestione non corretta della temibile complicanza ha contribuito a determinare l'irreversibilità del sanguinamento che ha determinato la necessità di effettuare l'isterectomia.
Quanto al prospettato nesso causale tra emorragia ed accretismo placentare il CTU all'esito dei chiarimenti resi ha precisato che nel caso di specie non era riscontrabile un quadro di accretismo placentare il quale è “caratterizzato dalle strutture dei villi adesi al miometrio o che lo invadono, cosa ben diversa dal riscontro di “nidi di cellule” che, di per sè, non rappresentano certo la struttura del villo. Proprio la assenza di strutture del villo, esclude la evenienza di un accretismo placentare” ed ancora che tutti i dati documentali “ossia la evidenza riportata nel referto di intervento di taglio cesareo, ove si descriveva un secondamento completo, ossia l'estrazione totale della placenta in corso di TC;
peraltro non descritta difficoltosa come nei casi di accretismo;
parimenti si ha evidenza della assenza di residui placentari in occasione del primo reintervento laparotomico, quando si riaprì
e si esaminò la cavità uterina” depongono per assenza di “accretismo placentare”. Stante la non sussistenza del suddetto quadro patologico è, ovviamente, impossibile effettuare alcuna valutazione sul nesso causale tra una patologia insussistente e la massiva emorragia.
Il CTU, invece, esclude alcun apporto causale nella determinazione dell'evento di danno delle condotte degli altri sanitari convenuti e . Se è vero, infatti, che questi hanno CP_3 CP_4 partecipato attivamente ai tre interventi chirurgici successivi al parto cesareo deve evidenziarsi che tutti e tre gli interventi si caratterizzarono per la necessità ed urgenza della loro esecuzione quale tentativo di risolvere il massivo sanguinamento uterino della . Il CTU infatti chiarisce che “i CP_1
Dott.ri e intervennero su chiamata del Dott. quando lo stato CP_3 CP_4 Pt_1 emodinamico della paziente era ormai critico (vedasi i valori dell'emocromo al termine del loro intervento), tanto da risultare, IN QUEL MOMENTO, rischiosa una scelta attendistica o qualsivoglia altra scelta se diversa dalla esplorazione laparotomica”. Il CTU, inoltre, chiarisce che il consulto tra i tre sanitari volto a valutare la situazione della venne svolto in un momento in cui, per CP_1
l'omissione di presidi farmacologici e terapeutici necessari precedenti da parte del – che Pt_1
11 aveva preso in carico la paziente- la condizione clinica della era ormai grave e tale da CP_1 rendere imperativa la risoluzione chirurgica e dunque necessario sia il primo accesso laparatomico sia a maggior ragione la successiva isterectomia e risoluzione dell'emoperitoneo. Il CTU ribadisce ancora nei chiarimenti resi sul punto che “si trattò di una cascata di eventi generata dall'evitabile taglio cesareo prima, successivamente dalla mancata attuazione di tutte le strategie (mediche, strumentali e chirurgiche di prima linea –suture vascolari-) atte a contrastare l'atonia uterina, prima del ricorso alla PRIMA esplorazione laparotomica, quando l'utero risultava ormai atonico e ipoperfuso;
i successivi interventi – isterectomia sub totale (per utero ipotonico e anemico) e revisione chirurgica della emostasi (il terzo intervento laparotomico), risultano conseguenti alle omissioni sopra riportate”. Atteso, dunque, che la genesi causale dell'evento di danno deve porsi in un momento antecedente al consulto clinico deve escludersi la riconducibilità causale dello stesso ai dott. e . CP_3 CP_4
Per quanto poi attiene al profilo della colpa va evidenziato che in base alla CTU è possibile innanzi tutto affermare che la diagnosi di arresto della progressione determinante la decisione di procedere a taglio cesareo non risulta corretta alla luce della presumibile posizione di presentazione del feto (in carenza di indicazione sul punto in cartella) come posteriore dell'occipite o occipito- sinistra anteriore e del rilievo che la tempistica risultava ancora nei limiti accettabili e non vi erano segni di sofferenza fetale (il bambino nacque con un indice Apgar 9-10).
Quanto all'immediato post partum il CTU in primo luogo chiarisce che “l'eziopatogenesi dell'emorragia post-partum è riconducibile a “4 elementi” (“ regola delle 4 T”): ● ON (anomalie della contrattilità uterina); ● SU (ritenzione di materiale placentare); ● RA (trauma genitale); ● MB (coagulopatie). La principale causa di emorragia primaria post-partum è peraltro l'atonia uterina che può essere favorita da una sovradistensione uterina, microsomia, gravidanza plurima, poliamnios, fibromiomatosi uterina, uso protratto di antispastici ed analgesici”
e che “la placenta accreta è oggi un importante causa di emorragia primaria (che si verifica entro le prime 24 ore dal parto), probabilmente a seguito dell'aumento della frequenza di tagli cesarei e dell'aumento dell'età della donna al parto”. Come già detto il Ctu esclude in base al riscontro istologico che si versasse in ipotesi di “placenta accreta” - contrariamente a quanto affermato dai
CTP - e che dunque l'emorragia post partum fosse riconducibile a tale patologia. Nei chiarimenti il
CTU evidenzia altresì che “l'esecuzione del non necessario taglio cesareo, in quel momento specifico del travaglio (fase dilatante avanzata, collo uterino completamente dilatato e testa fetale fissa), avvenne in una condizione operatoria ad alto rischio di difetto di emostasi e tenuta futura della sintesi della breccia isterotomica, stante le caratteristiche del segmento uterino che venne attinto dall'atto chirurgico in una condizione di estrema sottigliezza. Ovviamente tale situazione di difficoltosa sintesi
12 ed emostasi chirurgica, si sarebbe riverberata sulla successiva tenuta della isterotomia in occasione di una eventuale procedura di tamponamento del viscere.
Per quanto attiene alle modalità di risoluzione dell'emorragia post-partum il CTU sottolinea quali sono i princìpi cardine di tale trattamento ossia: 1 STEP: attivazione immediata del sistema di soccorso, che prevede la classica sequenza di valutazioni/interventi “ABC”: A: AY (controllo e mantenimento della pervietà delle vie aeree); B: BREATHING (valutazione del respiro); C:
CIRCULATION (valutazione del circolo). 2 STEP: identificazione della fonte di sanguinamento e valutazione della sua entità: il trattamento primario prevede : Valutazione del tono uterino;
Sutura di eventuali lacerazioni del tratto genitale inferiore;
Compressione bimanuale dell'utero allo scopo di ottenere una emostasi temporanea;
3 STEP: mantenimento della contrattilità uterina tramite la somministrazione degli agenti utero tonici tradizionali: Ossitocina, oppure Syntometrina;
misoprostolo nei casi non responsivi alla terapia convenzionale. Agenti emostatici di riferimento sono l'acido tranexamico e il fattore VII ricombinante: quest'ultimo viene somministrato per via intravenosa nelle emorragie massive refrattarie alla terapia convenzionale;
Prostaglandine F2α; 4
STEP: nei casi in cui il trattamento primario dell'emorragia fallisce, si procede con il “balloon tamponade” indicato in caso di sanguinamento severo dal letto placentare o in corso di taglio cesareo per previetà placentare. Qualora l'intervento fallisca e in casi selezionati si può ricorrere alla sutura compressiva di YN (5 STEP) o ad altre procedure (6 STEP), come la devascolarizzazione pelvica sistematica attraverso la legatura delle arterie uterine o dell'arteria iliaca interna, indicata in caso di sanguinamento post-isterectomia, rottura d'utero, ampie lacerazioni cervicali.
Il CTU chiarisce dunque che “Tra le metodiche esaminate, il “balloon tamponade” attualmente rappresenta il trattamento di prima scelta dell'emorragia post-partum, mentre l'isterectomia rimane tutt'oggi il trattamento “gold standard” in casi selezionati”. Tale essendo la sequenza corretta il ricorso all'isterectomia senza aver prima tentato misure conservative semplici, rapide ed efficaci, va considerato un overtreatment. Nel caso specifico, infatti, “L'applicazione di balloon tamponade avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità intorno al 50%”,
“L'applicazione di una sutura compressiva avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità del 75%” e “la devascolarizzazione pelvica sistemica avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità dell'80%”. Nessuna di queste procedure, tuttavia, risulta effettuata nel caso specifico ed altre - quelle farmacologiche per il trattamento della atonia - non esaustivamente riportate. Il omettendo colposamente di attuare le manovre nell'ordine Pt_1 sequenziale sopra evidenziato ha determinato la necessità sia di intervento laparatomico esplorativo, deciso previo consulto con i dott.ri e che della successiva isterectomia. CP_3 CP_4
13 In relazioni a tali condotte colpose ed in particolare per quanto attiene alla posizione di CP_3
e deve sottolinearsi che se è vero che nel caso di equipe chirurgica ogni sanitario è tenuto CP_4 ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Principio dal quale discende che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio,
è anche vero che dall'esame della documentazione medica in atti come anche analizzata e valutata dal CTU emerge che al momento dell'intervento in equipe dei dott e non era più CP_3 CP_4 possibile porre rimedio all'errore del essendo giunta la condizione clinica della Pt_1 CP_1 ad un livello di gravità tale da rendere necessaria - anche per la salvezza della vita della paziente-
l'isterectomia. “Quanto poi all'emoperitoneo occorso in data 19/4/2013 con riscontro operatorio in corso di isterectomia sub totale di moncone residuo dai margini necrotici, ossia la evidenza di una necrosi attendibilmente in sede di sutura della breccia uterina, non è possibile escludere trattarsi di lesione iatrogena da reintervento (risutura), pertanto riconducibile, più probabilmente che non, ad una complicanza prevedibile ma non prevenibile”.
Accertata dunque la responsabilità per inadempimento del e della struttura va Pt_1 innanzitutto chiarito che l'attrice ha chiesto anche la declaratoria di non debenza dei compensi richiesti dalla oltre ed in aggiunta al risarcimento del danno e che pertanto Controparte_5 deve ritenersi svolta una domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, ex art. 1453 c.c.., domanda che va accolta e va dichiarato che nulla è dovuto dalla alla CP_1 [...]
in relazione alle prestazioni sanitarie rese in suo favore dal 11.04.2013 sino Controparte_5 al 01.05.2013.
Passando alla quantificazione dei danni patiti dalla occorre procedere alla luce della CP_1 ormai consolidata interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. e tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. All'esito della CTU risulta accertato che la ha riportato a seguito della condotta colposa della struttura e del sanitario CP_1 convenuto postumi diversi da quelli del trattamento correttamente praticato rappresentati da
“isterectomia subtotale”, e dunque un danno alla capacità di riproduzione attraverso le vie naturali per la asportazione dell'utero nonché postumi di carattere disestetico e di incidenza sulla validità estetica per l'esito cicatriziale cutaneo sovra-ombelico-pubico che si può valutare nella misura del
20% nonché un maggior periodo da inabilità temporanea valutabile nella misura di giorni 30 al
100% e di giorni 30 al 50%. Circa il "quantum" questo Tribunale non ignora il contenuto della
14 sentenza della Cassazione, n. 12408/2011 secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, peraltro specificamente invocate dall'attrice. In particolare, giova osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno:
i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie. Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Roma risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento. Giova peraltro osservare che la Corte di Cassazione, in recente arresto (Cass. 7513/2018) ha chiarito che “Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
15 adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3,
Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. Non vi è chi non veda che la Tabelle Romane risultano maggiormente rispettose di tali principi cardine prevedendo il valore base del solo danno biologico (già inteso come danno intrinsecamente dinamico relazionale) da integrare equitativamente -ove ne ricorrano i presupposti- nell'ottica personalizzante, senza alcun automatismo sia di una componente morale sia della eventuale componente di danno dinamico relazionale “extra ordinem”. Si sottolinea, in tale contesto, come le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Roma per la liquidazione della componente di danno morale una forbice percentuale progressiva a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante. Alla luce delle tabelle in uso presso questo
Tribunale del 2018, dunque, il danno risarcibile è pari ad € 51.730,24 per IP al 20% ed € 3282 per P
(giorni 30 per l'importo giornaliero di € 109,40) ed € 1641 per ITP al 50% (giorni 30 per l'importo giornaliero di € 54,70) per un totale di € 56.653,24.
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi va sottolineato quanto affermato dalla già cit. sentenza della Suprema Corte 7513/2018 secondo la quale da un lato “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a
16 titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” e dall'altro che “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”. Nel caso in esame va rilevato che non risultano allegate e provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Quanto alla componente morale, invece, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), essi risultano apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni alla luce della necessità di sottoporsi a ben due ulteriori interventi chirurgici in condizioni di estrema urgenza, in considerazione dello stato d'animo della CP_1 nell'immediato post operatorio come emergente dalla CTP psicologica nonché della definitiva perdita della capacità riproduttiva. Pertanto, in base alla valutazioni sopra svolte il danno deve essere adeguato al caso specifico tenendo conto di tale componente. Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 70.000. Per quanto, poi, attiene al danno patrimoniale, oltre quanto già detto in ordine alla non debenza delle somme richieste da CP_5 in relazione agli interventi ed alla degenza, risultano provati esborsi per € 210,02 per
[...] spese mediche ed € 97,60 per la procedura di mediazione ed infine € 2.000 per assistenza stragiudiziale da parte di CTP per un totale di € 2307,62. Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato all'aprile 2013 di € 68.093,39 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2013 (mese di aprile data dell'intervento) sommato all'importo degli esborsi per un totale di € 70.401,01 sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura,
17 ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del
17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT per un totale da risarcire di € 75.330,54. Passando ad esaminare le domande di regresso e manleva si osserva che la convenuta nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_5 espressamente domandato, in ipotesi di accertata sua responsabilità solidale, accertarsi la quota di responsabilità eventualmente ascrivibile alla struttura ed ai medici dichiarando di voler agire in manleva e regresso nei confronti dei professionisti. Orbene, accertata la responsabilità solidale della struttura e del non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attrice, in assenza di una sua Pt_1 specifica allegazione in tal senso ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. In applicazione dei su richiamati principi giurisprudenziali dovendosi considerare la domanda proposta in via subordinata dalla come rivolta al predetto CP_5 accertamento delle rispettive responsabilità, va innanzitutto osservato che la Suprema Corte riconsiderato il rapporto paziente-casa di cura in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e, riqualificato il primo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, ha aperto a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. La struttura sanitaria risponde, dunque, a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni
18 siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c..
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per l'insufficiente o inidonea organizzazione, con indubbie ricadute, non sul vincolo di solidarietà esterna che avvince la casa di cura ed il medico nei confronti del paziente danneggiato, ma sui rapporti interni che si instaurano tra i primi, ai fini di un eventuale regresso.
Parimenti, la struttura sanitaria, invece, può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti,
è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218
e 1228 c.c.. Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva o prevalente del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato
(vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010). Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, difficilmente può dubitarsi che il danno subito dalla sia CP_1 causalmente riconducibile, in modo preponderante, alle scelte mediche ed agli errori del convenuto
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura nettamente inferiore, Pt_1 di profili di colpa in capo alla avendo quest'ultima fornito al il Controparte_5 Pt_1 necessario supporto, in termini, a tacer d'altro, di collaborazione prestata dal suo personale medico e paramedico presente al momento del parto, e quindi di un sua responsabilità per non aver correttamente vigilato sulla salute della . Stimasi, quindi, in forza della domanda proposta CP_1 dalla , valutare l'incidenza causale della sua negligente condotta omissiva nella CP_5 produzione del danno per cui è causa nella misura del 20% e nel restante 80% quella del Pt_1
Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti e in solido, Pt_1 Controparte_5 devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di €
75.330,54 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Subordinatamente all'effettivo pagamento, in accoglimento della menzionata domanda di regresso, il va condannato a rifondere alla Pt_1
Cura l'80% di quanto da questa sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della CP_5 CP_5 statuizione che precede.
Per quanto, poi, attiene alle domande di garanzia svolta dal nei confronti della Pt_1
va evidenziato che in tema di assicurazione, a norma dell'art. 1892, secondo Controparte_6
19 e terzo comma, cod. civ., se l'assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell'assicurato
- ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione e tali da influire sulla valutazione del rischio - solo a seguito del verificarsi dell'evento oggetto di assicurazione, egli può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità, eccependo la violazione di un onere cha la legge pone a carico dell'assicurato; nel caso in cui, invece, l'assicurazione abbia ad oggetto un rischio continuato, l'assicuratore, venuto a conoscenza della colpevole reticenza dell'assicurato, ha l'onere di rendere noto, nel termine di tre mesi indicato dall'art. 1892, secondo comma, cod. civ., se intenda impugnare o meno il contratto, e ciò allo scopo di evitare il pagamento dell'indennità per i rischi futuri. La reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese. Non
è peraltro necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (vd Cass. n. 12086 del 10/06/2015). Sussiste poi la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.
Nel caso di specie deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione l'assicurazione copre anche i fatti anteriori alla stipula limitatamente alle
“responsabilità per le quali l' non abbia avuto ricevuto alla data di stipula richiesta Parte_4 risarcitoria alcuna e se l'assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Nel caso di specie benchè non sia ravvisabile la ricezione da parte del di una richiesta diretta di risarcimento del danno in data antecedente alla Pt_1 stipula (risultando solo una richiesta di risarcimento del danno inoltrata alla casa di Cura Mater Cont in data 15.11.2013) deve ritenersi, invece, provato che in data antecedente alla stipula della polizza il fosse a conoscenza od avesse avuto la “percezione” dei presupposti di detta Pt_1 responsabilità. Vanno, infatti, considerati i seguenti elementi indiziari che complessivamente valutati
20 depongono nel senso sopra illustrato: con missiva del 15.11.2013 la , nel rifiutare il CP_1 pagamento del saldo alla Casa di Cura prospettava chiaramente la responsabilità dei professionisti coinvolti nella gestione del parto chiedendo un incontro con i responsabili della clinica e gli stessi professionisti “al fine di meglio accertare i fatti accaduti”; l'incontro si svolse effettivamente in data
6.12.2013 alla presenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo della casa di Cura mater Dei, del dott. quale responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia e del difensore CP_3 della struttura;
risultano depositate 2 relazioni del dott. una priva di data denominata Pt_1
“relazione ricovero” ed una datata 9.10.2014 e chiaramente funzionale alla procedura di mediazione promossa dalla . Quanto alla prima va evidenziato che la stessa oltre ad essere priva di data CP_1 risulta parziale, mancante di almeno una pagina. La relazione, infatti, termina con l'intervento del
20.4.2013 nonostante il ricovero della si sia protratto sino all'1.5.2013; il CP_1 Pt_1 provvide per la prima volta alla stipula della polizza assicurativa con in data Controparte_6
13.12.2013. Alla luce delle sopra esposte circostanze appare presumibile che tale prima relazione, priva di data, sia stata redatta in vista dell'incontro del 6.12.2013 e che dunque pur non avendovi partecipato il fosse stato messo a parte delle contestazioni mosse dalla e che alla Pt_1 CP_1 data di stipula della polizza assicurativa avesse “percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti” della sua responsabilità in relazione ai danni lamentati dalla . Va, peraltro, CP_1 evidenziato che a fronte dell'indicazione di circostanze specifiche da parte di Controparte_6
(la comunicazione, l'incontro, la relazione) il lungi dal negarle o contestarle si è limitato Pt_1 ad affermare “non corrisponde al vero che il dott. abbia posto in essere la suindicata Pt_1 violazione e soprattutto che fosse a conoscenza di elementi che avrebbero potuto far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento a lui imputabile per i fatti per cui è causa. In effetti, è provato per tabulas che il dott. è stato coinvolto per la prima volta nella vicenda solo in occasione Pt_1 della ricezione della raccomandata da parte dell'avv. Parenti nel dicembre 2014 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte) con contestuale convocazione alla procedura di mediazione presso l'Istituto
Jemolo di Roma, senza che ancora fosse stata avanzata alcuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti”. La domanda di garanzia va, dunque, rigettata. Le spese di parte attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e di in Controparte_5 Parte_1 solido nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Sussistono gravi motivi in ragione della estrema complessità della fattispecie per compensare per metà le spese di giudizio dei convenuti e . La restante metà segue la soccombenza e va posta a carico di parte CP_3 CP_4 attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra parti convenute e chiamate in causa, avendo il contenzioso tra dette parti ad oggetto mere questioni relative alla interpretazione di clausole contrattuali. Le spese
21 di CTU vanno poste in via definitiva a carico di e di Controparte_5 Parte_1 in solido”.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) In via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione della CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, la mancanza di nesso causale tra le condotte omissive e commissive dell'Appellante in occasione del parto cesareo e della mancata adozione di misure alternative alla laparotomia dell'11 aprile 2013 e la necessità di procedere all'isterectomia; 2) Sempre in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione della CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, la mancanza di nesso causale tra il parto cesareo e l'atonia uterina fondata sulla valutazione del CTU relativa alla non correttezza di procedere al parto cesareo priva di spiegazioni scientifiche e logiche e relativa alla non correttezza della diagnosi di arresto della progressione desunta da una presumibile ma non provata posizione di presentazione del feto da parte del CTU;
3) Sempre in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di
Roma, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, il nesso causale tra l'atonia e l'emorragia che hanno colpito l'Attrice dopo il parto e l'accretismo placentare rilevato dall'esame istologico o comunque il nesso causale tra l'atonia e l'emorragia che hanno colpito l'Attrice dopo il parto e altra patologia o anomalia che dovesse emergere o essere riscontrata;
4) In via subordinata e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, qualora venisse accertata una qualche responsabilità dell'Appellante per i danni occorsi all'Attrice, accertare e dichiarare che la Casa di Cura è responsabile per la medesima quota di responsabilità (50%) o per la diversa quota che Codesta Corte dovesse ritenere equa anche alla luce delle carenze strumentali evidenziate nelle motivazioni e accertate dal
CTU di primo grado e all'esito dell'espletamento delle prove testimoniali che dovessero essere eventualmente ammesse;
5) Sempre in via subordinata e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, qualora venisse accertata una qualche responsabilità dell'Appellante per i danni occorsi all'Attrice, accertare e dichiarare, anche all'esito della rinnovazione della CTU e dell'espletamento delle prove testimoniali, la corresponsabilità del dott. e del dott. e per l'effetto condannare gli stessi solidalmente all'Appellante e CP_3 CP_4 per le rispettive quote di responsabilità, residuali rispetto a quella posta a carico della;
CP_5
22 6) Sempre in via subordinata e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14257/2019 emessa dal Tribunale di Roma, condannare l' a manlevare l'Appellante per la somma Controparte_6 corrispondente alla quota di responsabilità accertata e che dovrà pagare in favore della signora
; 7) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. In CP_1 via istruttoria si richiede l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie n. 2 e 3 del primo grado e non ammessi dal Tribunale oltre alla rinnovazione della CTU con l'intervento anche di un anatomopatologo che possa correttamente interpretare l'esame istologico agli atti.”.
si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “nel merito Controparte_2 respingere il motivo n. 5 dell'appello proposto dal Dr. confermando Parte_1 integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 14257/2019, del 05.07.2019; In subordine e condizionatamente all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, accogliere le conclusioni precisate, dalla odierna comparente, nel giudizio di primo grado, qui di seguito riformulate - ex art. 346 c.p.c -; e dunque: - in via principale nel merito della domanda di manleva:”
Voglia Codesto On.le Tribunale rigettare ogni domanda di manleva avanzata nei confronti di
; - sempre in via principale nel merito: “Voglia Codesto On.le Controparte_2
Tribunale: rigettare integralmente ogni domanda avanzata nei confronti del dr. e del dr. CP_3
anche in via di regresso”; - in subordine: “Voglia Codesto On.le Tribunale in caso di CP_4 accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea e di accertata corresponsabilità dei convenuti: a) graduare ogni singola condotta dei suddetti e conseguentemente ripartire tra i medesimi - le somme atte a risarcire i danni accertati in capo all'attrice, ma nei limiti del giusto e del rigorosamente provato e con esclusione di ricorso a criteri equitativi;
b) ripartire, in ogni caso, le somme atte a risarcire i danni accertati tra gli eventuali assicuratori dei responsabili, in primo e secondo rischio, e/o ai sensi dell'art. 1910 c.c.; c) ove accertata la condotta colposa del dr. CP_3
e/o del dr. ed ove gli stessi siano dichiarati tenuti al pagamento di somme a favore CP_4 dell'attrice, dichiarare non tenuta alla malleva assicurativa in virtù Controparte_2 dell'invocate polizze e dunque reietta ogni domanda di manleva giuste eccezioni contrattuali di polizza;
od eventualmente tenuta alla malleva nei soli limiti contrattuali e di massimale – ut supra dedotti, allegati ed eccepiti - e così come provati in atti con eventuale rivalsa, ex art. 2055 c.c., nei confronti dei responsabili – anche solidali - inadempienti. In ogni caso si chiede la vittoria delle spese e dei compensi difensivi.”
La si è costituita formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la Controparte_5
Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal dr. e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 14257/2019 del 5.7.2019 del Tribunale Civile di Roma. Vinte le spese di lite relative al grado di appello.”
23 Si è costituito proponendo appello incidentale e formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via principale nel merito. Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal dott. avverso la sentenza n.14257/2019, e per l'effetto confermare il contenuto della Pt_1 sentenza impugnata, n.14257/2019 emessa nel procedimento rg.25202/2015 dal Tribunale Civile di
Roma, G. Dott.ssa Amirante in data 05/07/2019. Sempre in via principale nel merito: respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'Appellante contro il dott. per i motivi Controparte_3 esposti in narrativa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della quinto motivo di appello proposto dal Dott. e pertanto della domanda svolta Pt_1 dall'Appellante verso il dott. accogliere per quanto di ragione e per le motivazioni svolte CP_3
l'appello incidentale condizionato proposto dall'odierno convenuto e per l'effetto condannare la casa in persona del legale rapp.te pro-tempore, a tenere indenne e manlevare, CP_5 CP_5 il dott. in ragione e virtù del rapporto richiamato in atti, da ogni e qualsiasi conseguenza CP_3 pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando la stessa a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in CP_5 suo favore;
in via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del quinto motivo di appello proposto dal Dott. ed in Pt_1 particolare della domanda svolta dall'Appellante verso il dott. condannare , CP_3 CP_13 in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45 a tenere indenne e manlevare, in virtù del contratto assicurativo meglio identificato in atti, l'odierno convenuto, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando la stessa compagnia di assicurazione a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in suo favore. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, iva e epa come per legge. In via subordinata-istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte D'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate dal dott. disporre l'ammissione delle istanze Pt_1 istruttorie così come formulate nelle proprie memorie 183 n. 2 c.p.c. depositate in primo grado”.
Si è costituito e ha proposto appello incidentale, formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via principale nel merito - Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal dott. avverso la sentenza n n.14257/2019, e per l'effetto confermare il contenuto della Pt_1 sentenza impugnata n.14257/2019 emessa nel procedimento rg.25202/2015 dal in data 05/07/2019.
24 Sempre in via principale: respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'Appellante contro il prof. per i motivi esposti in narrativa. In via subordinata: nella denegata e non CP_4 creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del quinto motivo di appello proposto dal Dott.
ed in particolare della domanda svolta dall'Appellante verso il Prof. , Pt_1 CP_4 accogliere per quanto di ragione e per le motivazioni svolte l'appello incidentale condizionato proposto dall'odierno appellato e per l'effetto condannare la in CP_5 CP_5 persona del legale rapp.te pro-tempore, a tenere indenne e manlevare, il prof. , in ragione CP_4
e virtù del rapporto richiamato in atti, da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando la stessa CP_5
a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in suo favore;
in via ulteriormente subordinata, sempre nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del quinto motivo di appello proposto dal Dott. ed in particolare della domanda svolta Pt_1 dell'appellante dott. verso il Prof. condannare in persona Pt_1 CP_4 CP_13 del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45 e Co
in persona del legale rapp.te pro-tempore, a tenere indenne e Controparte_15 manlevare, in virtù dei contratti assicurativi meglio identificati in atti, l'odierno convenuto, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e/o risarcitoria dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza, condannando le stesse compagnie di assicurazione a pagare direttamente al danneggiato le somme eventualmente liquidate in suo favore e con condanna della al pagamento, in CP_13 virtù del contratto richiamato, al prof. delle spese legali e dei tecnici dal medesimo CP_4 sostenute per il presente giudizio in suo favore in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, iva e epa come per legge. (Ai fini della svolta domanda riconvenzionale si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 1138,50 è stato già versato). In via subordinata - istruttoria: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
D'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate dal dott. disporre Pt_1
l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate nelle proprie memorie 183 n. 2 c.p.c. depositate in primo grado”.
Si è costituita , proponendo appello incidentale e formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal dott. Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la responsabilità del dott. ed il dott. e limita il risarcimento del Controparte_3 Controparte_4 danno e per l'effetto, Accogliere le conclusioni così come formulate nell'ambito del giudizio di primo grado e quindi "a) accertare e dichiarare che la il dott. , Controparte_5 Parte_1
25 il dott. ed il dott. sono tenuti, in solido tra loro e ciascuno per Controparte_3 Controparte_4 il rispettivo titolo, al risarcimento di tutti i danni cagionati alla sig.ra in Controparte_1 dipendenza di tutti i fatti commissivi, omissivi e colposi di cui alla narrativa del presente atto e comunque riconducibili a negligenza, imprudenza e imperizia e per l'effetto: condannare i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella somma complessiva di euro 673.894,28 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, così composta: danno non patrimoniale: euro 370.332,00
a titolo di danno biologico, oltre personalizzazione nella misura del 25% pari ad euro 92.580,50 in applicazione delle Tabelle di Milano;
euro 2.880,00 a titolo di ITA GG 30; euro 5.760,00 a titolo di
ITP GG 60 al 50%; danno patrimoniale - euro 2.000,00 a titolo di spese per la richiesta di redazione della consulenza medico-legale di parte, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
euro 90,02 a titolo di spese per le analisi cliniche effettuate in data 22.10.2013; euro 120,00 per ecografia addominale del 23.1.2013, euro 97,60 per spese relative all'introduzione della mediazione obbligatoria;
euro 34,16 per comunicazioni a carico della sig.ra in pendenza del CP_1 procedimento di mediazione. Danni derivanti dall'inadempimento alle ulteriori obbligazioni poste a carico dei convenuti e dal mancato uso della diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni svolte, sia da parte della che dei sanitari;
euro 200.000,00 quantificati in via Controparte_5 equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo. b) dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Controparte_1 Controparte_5 con riferimento alle prestazioni sanitarie rese dalla casa di cura in favore della medesima
[...]
a far data dal 11 aprile 2013 sino al i maggio 2013; In ogni caso, accertare ex art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n.28/10 che la , il prof e il Prof. Controparte_5 Controparte_3 CP_4
hanno omesso di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria senza addurre
[...] un valido e giustificato motivo, così determinandone l'esito negativo, e, per l'effetto, desumere argomenti di prova da tale condotta ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Sempre in ogni caso, accertare ex art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28/10 che la CP_5
, il Prof ed il Prof. hanno omesso di partecipare
[...] Controparte_3 Controparte_4 al procedimento di mediazione obbligatoria senza addurre un valido e giustificato motivo e, per l'effetto, condannare i convenuti costituiti, in solido tra loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.686,00 corrispondente al contributo unificato versato per il contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado. - In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte, da intendersi qui integralmente richiamate, con particolare riguardo alla CTU tesa ad accertare la responsabilità medica dei dott. e e a riquantificare il danno anche alla luce delle sopravvenienze CP_3 CP_4
26 descritte nella narrativa che precede. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio”.
(quale chiamata da parte del si è costituita formulando Controparte_6 Pt_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellente Corte adita, 1 – In via principale, dichiarata la infondatezza dell'appello proposto dal dott. sul capo della sentenza del Tribunale di Roma Pt_1
n. 14257/2019 che ha rigettato la domanda di garanzia proposta dallo stesso dott. verso Pt_1
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'azione Controparte_6 risarcitoria promossa nei suoi confronti dalla signora , e comunque accertata la fondatezza CP_1 dell'eccezione di non operatività della copertura assicurativa prestata con la Polizza opposta dalla
Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 17 delle condizioni generali, per le ragioni esposte al paragrafo
1 della comparsa di costituzione e risposta 14.01.2020, rigettare l'appello e, in ogni caso, la domanda di garanzia del dott.
2 - In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia Pt_1 del dott. per la non operatività della copertura assicurativa prestata da Pt_1 CP_6 con la Polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn. 2), 3) e 4) delle condizioni generali per
[...] le ragioni esposte al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta 14.01.2020. 3 - In via estremamente subordinata, accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizzare l' nei Parte_4 limiti previsti dalla Polizza, e cioè per la parte di responsabilità che compete all'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge. In via istruttoria si produce: A) Copia notificata dell'atto di citazione in appello. B) Fascicolo di parte del giudizio di primo grado. In via istruttoria, si domanda, occorrendo: - ammettersi prova per interrogatorio formale del Legale Rappresentante pro tempore della Controparte_5
(su tutti i capitoli) e dei dott.ri e
[...] Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
(sui capitoli dal n. 3 a. n. 6 compresi), e comunque prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la ha contratto una polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_5 civile verso terzi derivante dall'operato del personale dipendente e non, operante in suo favore quale proprio personale ausiliario? 2) Precisi il teste il nominativo della Compagnia Assicurativa con cui
è stata contratta la polizza di cui al capitolo che precede, possibilmente indicandone gli estremi
(numero o codice alfanumerico) che la contraddistinguono. 3) Vero che - con riferimento al peridio in cui sono collocati i fatti di causa - il OT , nel prestare la propria attività Parte_1 professionale in favore della era soggetto al potere organizzativo e/o Controparte_5 disciplinare della stessa? 4) Vero in particolare che il OT riceveva dalla Parte_1
Direzione Sanitaria indicazione delle visite da compiere, degli interventi chirurgici da effettuare, della disponibilità di sale ed ambulatori? 5) Vero che il OT soggiaceva a Parte_1
27 vincoli di orari prestabiliti e doveva comunicare con congruo anticipo i giorni in cui sarebbe stato assente nonché quelli da destinarsi a periodo feriale? 6) Vero che la forniva
Controparte_5 al dott. , nell'espletamento delle mansioni in proprio favore, servizi di segreteria Parte_1 ed ogni ulteriore prestazione di carattere logistico/organizzativo (per esempio personale infermieristico, attrezzature, farmaci, camici, servizio di lavanderia ecc.)? Si indicano come testimoni - oltre che il Legale Rappresentante pro tempore della ed i
Controparte_5 dott.ri e nel caso che il Giudice non ravvisasse la esistenza di Controparte_3 Controparte_4 un rapporto processuale diretto tra e tali parti - il Direttore Sanitario pro Controparte_6 tempore ed il Direttore Amministrativo pro tempore della Sui capitoli
Controparte_5 nn. 1 e 2 si domanda altresì disporsi il giuramento decisorio del Legale Rappresentante pro tempore della - Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova
Controparte_5
(previa esibizione al testimone del doc. 7: missiva del 2.10.2014): 7) Vero che Parte_5 gestisce i sinistri denunciati dalla per conto della Parte_6 Controparte_5 compagnia assicurativa con cui la struttura sanitaria ha stipulato polizza per la r.c.t. professionale?
8) Dica il teste con quale compagnia assicurativa la di Roma era assicurata Controparte_5 nell'ottobre del 2014. Si indica come testimone il Responsabile pro tempore della “Branch Office” di con sede in Roma, Via del Gesù n. 62. - Ammettersi prova per interrogatorio Parte_6 formale del Legale Rappresentante pro tempore della e dei dott.ri Controparte_5
e (su tutti i capitoli), e comunque prova per testimoni sui Parte_1 Controparte_3 seguenti capitoli di prova: 9) Vero che la ha predisposto dei protocolli di Controparte_5 gestione e/o regolamenti interni che disciplinano le attività conseguenti al ricevimento, da parte della
Direzione Sanitaria, di richieste di risarcimento provenienti da ex pazienti ospiti presso la struttura sanitaria? 10) Vero che, a seguito del ricevimento di richieste risarcitorie da parte di pazienti operati presso la Vostra struttura sanitaria provvedete a richiedere ai sanitari coinvolti dagli interventi e/o dai trattamenti contestati una relazione sul caso? 11) Vero che, a seguito del ricevimento di richieste risarcitorie da parte di pazienti operati presso la Vostra struttura sanitaria provvedete a mettere a conoscenza delle suddette richieste i sanitari coinvolti dagli interventi contestati? 12) Vero che, le richieste risarcitorie e/o richieste di relazione, di cui ai quesiti n. 9 e 10, vengono comunicate ai sanitari coinvolti dagli interventi e/o dai trattamenti contestati entro una settimana dal ricevimento della diffida? 13) Vero che, il Dott. prestava servizio come medico chirurgo nel Parte_1 periodo novembre-dicembre 2010 presso la Vostra struttura sanitaria? 14) Vero che al ricevimento della richiesta risarcitoria datata 13.11.2013 di cui al doc 5) (che si esibisce al teste) veniva richiesta al dott. di redigere una dettagliata relazione sui fatti e gli veniva consegnata Parte_1 copia della suddetta richiesta? 15) Vero che successivamente al ricevimento della richiesta
28 risarcitoria di cui al doc. 5) nel dicembre del 2013 si invitava il dott. a partecipare ad un Pt_1 incontro presso la al fine di dirimere la controversia? 16) Vero che il dott. Controparte_5
veniva da Lei informato circa l'esito dell'incontro fra le parti avvenuto il 6 Parte_1 dicembre 2013 presso la Si indicano come testimoni - oltre che il Legale Controparte_5
Rappresentante pro tempore della ed il dott. nel caso Controparte_5 Controparte_3 che il Giudice non ravvisasse la esistenza di un rapporto processuale diretto tra CP_6
e tali parti – i già indicati Direttore Sanitario pro tempore della
[...] Controparte_5
Direttore Amministrativo pro tempore della e Responsabile
[...] Controparte_5 pro tempore della “Branch Office” di - Ordinarsi alla Parte_6 Controparte_5 la esibizione ex art. 210 c.p.c.: - dei protocolli interni e/o regolamenti disciplinanti la gestione
[...] delle richieste risarcitorie provenienti da ex pazienti della medesima Controparte_5
- della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Controparte_5
e nel cui ambito di operatività rientra il sinistro per cui è causa.”.
[...]
(quale chiamata da parte del nel costituirsi formulava Controparte_6 CP_4 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- In via principale, respingere l'appello principale svolto dal dott. in quanto Pt_1 inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 14257/2019;
- Sempre in via principale, respingere ogni domanda svolta nei confronti del prof. ; CP_4
- In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello svolto verso il prof. CP_4
e/o comunque di domande svolte nei suoi confronti, respingere l'appello incidentale condizionato svolto dal prof. verso la esponente, per le ragioni spiegate nel presente atto e, per l'effetto, CP_4 accertare e dichiarare la inoperatività e/o i limiti della copertura assicurativa, con l'accoglimento delle conclusioni già formulate, al riguardo, nel primo grado di giudizio e di seguito riformulate:
“con riferimento al rapporto assicurativo con accertare e dichiarare Controparte_6
l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 17 c.g.a. e 1892 c.c., l'inoperatività per la rivalsa esercitata dalla l'operatività esclusivamente in secondo rischio della Controparte_5 garanzia, sia rispetto alla compagnia che assicura la struttura sia rispetto alla e alla CP_11 [...]
per la tutela legale, e comunque per la sola quota di responsabilità diretta per tutti i motivi CP_16 illustrati;
- in via istruttoria, occorrendo, si reiterano le istanze di cui alla memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2
(“ammissione di interrogatorio formale dell'attrice e del legale rappresentante della clinica sulle seguenti specifiche circostanze:
1) Vero che al parto era presente anche la ginecologa di fiducia della IG , tale CP_1
29 dott.ssa , la quale si dimostrò anch'essa favorevole all'espletamento del cesareo”. Per_1
2) Vero che il parto ed i successivi re-interventi si erano svolti non in regime convenzionato con il SSN, ma privatamente a spese della compagnia assicurativa dell'attrice, e di suo marito, che li garantiva per le spese mediche necessarie”.
3) Vero che detta polizza assicurativa prevedeva limiti e franchigie per cui il conto presentato dalla non veniva integralmente saldato dall'assicurazione. Controparte_5
4) Vero che a questo punto la struttura sanitaria richiedeva il saldo di quanto dovuto direttamente alla IG , la quale richiedeva spiegazioni alla propria compagnia CP_1 assicurativa.
5) Vero più precisamente che il saldo delle fatture è stato richiesto alla paziente dalla
[...]
[...]
la quale comunicava il proprio codice IBAN per l'incasso e non quello dei sanitari. CP_5
6) Vero che il prof. veniva retribuito direttamente ed esclusivamente dalla Casa di CP_4 cura”.
7) Vero che il prof. venne chiamato ad intervenire d'urgenza nella sala operatoria, CP_4 dalla casa di cura, per salvare la vita della paziente”.
8) Vero che il prof. vide per la prima volta la paziente in tale situazione di emergenza CP_4 in sala parto”.
Nel corso dell'istruttoria la Corte ha disposto il rinnovo della CTU.
In data 17/07/2025 sono intervenuti , e in qualità Controparte_7 Controparte_8 CP_10 di eredi di deceduto in data 27/3/2025, riportandosi alle conclusioni così come Controparte_3 rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio del de cuius Controparte_3
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto da è articolato in sei motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo che “la sentenza è errata nella parte in cui ha riconosciuto il nesso causale tra le condotte omissive e commissive dell'Appellante e la necessità di procedere all'isterectomia”. L'appellante evidenzia come secondo la CTU non è possibile affermare che il parto cesareo ha aumentato il rischio di atonia uterina, che è stata trattata in modo adeguato;
inoltre l'intervento di laparotomia dell'11.4.2013 alle ore 20.40 ha fatto cessare le perdite ematiche. L'ulteriore episodio emorragico si è verificato dopo otto giorni e il CTU non ha dato una spiegazione plausibile circa il nesso tra i due episodi. L'assunto secondo cui l'appellante ha colposamente rinviato la laparotomia non trova un fondamento, in assenza di un accertato nesso tra i due episodi (dell'11 aprile e del 19 aprile).
30 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza deducendo che “la Sentenza è errata nella parte in cui ha recepito le conclusioni della CTU senza ammettere la richiesta di rinnovazione della CTU o la prova testimoniale, sulla scelta non necessaria ed evitabile di procedere al parto cesareo, riconoscendolo come l'elemento generatore della cascata di eventi che ha portato all'isterectomia”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha valutato come erronea la scelta di effettuare il parto cesareo, che viceversa è stata presa per evitare una sofferenza fetale che risulta dalla documentazione in atti. Il CTU ha solo ipotizzato un errore di diagnosi della posizione del feto a fondamento della scelta di effettuare il parto cesareo.
Con il terzo motivo l'appellante deduce come “la Sentenza è errata nella parte in cui ha riconosciuto il nesso causale tra le condotte omissive e commissive dell'Appellante e la necessità di procedere all'isterectomia escludendo il nesso causale tra emorragia ed accretismo placentare nonostante la presenza di esame istologico in tale senso”. Secondo l'appellante erroneamente il CTU,
e quindi il giudice, ha escluso che si fosse in presenza di un accretismo placentare (che risulta dall'esame istologico e dalla CTP depositata) quale causa dell'emorragia.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, afferendo alla responsabilità dell'appellante (in relazione al nesso di causalità e alla colpa).
Innanzitutto la censura relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali è inammissibile atteso che secondo il principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, non risultando ammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. Sez. II n.
5812/2016; Cass. n. 16420/2023).
Relativamente poi all'omessa rinnovazione della CTU, qualsiasi questione è assorbita dalla rinnovazione effettuata in appello.
In primo luogo va sottolineato come il giudice di primo grado ha compiutamente dato conto dei principi che regolano la responsabilità professionale sanitaria.
La consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere
31 contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”.
La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo
“esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di
Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 inapplicabile al caso di specie ratione temporis trattandosi di fatti risalenti al 2009 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043
c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame avente ad oggetto fatti risalenti al 2013 debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale sia per la struttura che per il medico.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale
32 discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”).
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle
33 modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Ciò premesso, il giudice di primo grado, alla luce della consulenza espletata, in relazione al nesso di causalità ha ritenuto che l'irreversibilità del sanguinamento che ha determinato la necessità di effettuare l'isterectomia sia da ricondurre causalmente alla gestione non corretta della atonia uterina, rilevando come viceversa l'atonia uterina non possa ricondursi con certezza alla scelta
(errata) di procedere al parto cesareo.
Per quanto attiene alla scelta di effettuata il taglio cesareo (in relazione al quale comunque non
è stato ritenuto il nesso di causalità rispetto all'atonia uterina), la consulenza espletata nel presente grado, con motivazione congrua ed esaustiva, ha innanzitutto evidenziato come, a fronte del fatto che la motivazione che aveva condotto all'esecuzione del taglio cesareo sarebbe stato il mancato impegno della parte presentata, la cartella clinica è assolutamente carente sul piano della descrizione delle condizioni cliniche ostetriche della paziente: non è descritta ecograficamente la condizione della unità feto placentare e non fu fatto alcun tentativo di ricerca delle cause del mancato impegno della parte presentata che era fisiologica ossia cefalica. Inoltre dalla lettura dei tracciati cardiotocografici non emergono elementi di sofferenza del prodotto del concepimento tali da richiedere un cesareo d'urgenza.
La consulenza ha rilevato come si era dinanzi ad una paziente con rottura prematura delle membrane, liquido amniotico scarso;
i tracciati cardiotocografici mostravano segni di decelerazioni variabili. Tali segni cardiotocografici da soli non erano indicativi di un taglio cesareo.
Rilevato che la valutazione complessiva di spettanza del ginecologo deve tener conto del complesso sia dei segni di semeiotica clinica sia di quelli di semeiotica strumentale, la consulenza ha
34 tuttavia sottolineato come “la paziente presentava una rottura prematura delle membrane (si sono rotte alle ore 1,00 ed il prodotto del concepimento è stato estratto alle ore 17,20). Quindi la paziente
è stata in travaglio per ben diciassette ore. Tale periodo è altamente rischioso per l'instaurarsi di un fatto infettivologico. Si deve aggiungere che in presenza di scarso liquido amniotico ed in presenza di decelerazioni variabili è molto probabile che si siano instaurate compressioni della parte presentata sul funicolo. Ancora l'arresto della parte presentata cefalica dopo un periodo di travaglio di diciassette ore complicava ulteriormente il decorso del parto” e come “in estrema sintesi la paziente presentava le seguenti anomalie: rottura prematura delle membrane;
periodo di travaglio di diciassette ore;
tracciato cardiotocografico con decelerazioni variabili;
arresto della parte presentata, non scesa completamente dopo diciassette ore di travaglio e nonostante lo stimolo farmacologico posto in essere”. Secondo la consulenza appare quindi ovvia una rivalutazione del quadro clinico complessivo da parte dei sanitari e conseguente esecuzione del taglio cesareo al fine di poter estrarre il prodotto del concepimento da un ambiente pericoloso per la propria incolumità, atteso che “con la parte presentata che era fissa e non presentava alcun impegno nel canale del parto nonostante la somministrazione di farmaci che stimolano la contrazione dell'utero ed in presenza di contrazioni che provocavano reazioni da parte del prodotto del concepimento, non si poteva fare altro che estrarre il feto mediante taglio cesareo. Vi è stato un blocco nella discesa della parte presentata. Dall'altra parte la cardiotocografia, dopo lungo e prudente periodo di osservazione, mostrava la presenza di una serie di decelerazioni variabili. Tali decelerazioni non sono direttamente indicative di un taglio cesareo ma impongono una stretta e corretta sorveglianza e la valutazione della propria origine. Le decelerazioni variabili spesso non sono rapportabili ad una sofferenza fetale ma trovano la loro genesi in fattori compressivi del funicolo o compressione della testa fetale.
Questo elemento ossia la compressione della testa fetale dimostra che le contrazioni uterine erano valide. Quindi in presenza di una dilatazione quasi completa con contrazioni uterine valide e parte presentata fissa che non si impegnava non restava altra soluzione che estrarre il feto mediante taglio cesareo. Si può quindi ritenere che il trattamento riservato alla paziente da parte del personale sanitario è stato corretto fino alla estrazione del feto mediante taglio cesareo”.
Sempre secondo la CTU, pur a fronte di una inadeguatezza della cartella clinica, la valutazione ostetrica deve tener conto del complesso dei segni sia di semeiotica clinica sia di quella strumentale.
Perciò l'indicazione al taglio cesareo potrebbe essere stata giustificata dall'evolversi della situazione ostetrica in modo critico, in particolare denotato dal mancato impegno della parte presentata. Infatti
l'arresto della parte presentata rientra tra le indicazioni cliniche, non sempre documentabili in cartella, al fine di decidere il taglio cesareo, quantunque questo intervento sia non privo di possibili complicazioni, per la madre e per il feto, maggiori rispetto ad un parto per via naturale.
35 Pertanto la consulenza espletata in grado di appello ha, a differenza di quella di primo grado, escluso profili colposi nella scelta di effettuare il parto cesareo.
Va in ogni caso evidenziato come ciò non esclude la responsabilità dell'appellante, ritenuta per la non corretta gestione della emorragia pacificamente verificatisi dopo il parto. D'altronde lo stesso giudice di primo grado, sulla base della consulenza espletata, ha ritenuto non certo e quindi escluso il nesso di causalità tra la scelta del parto cesareo e l'atonia uterina (che ha cagionato l'emorragia).
L'appellante sostiene che l'emorragia è da ricondurre ad un accretismo placentare, risultando sul punto errata la consulenza espletata, che non ha considerato l'esame istologico.
Come dato conto in sentenza la CTU espletata in primo grado ha precisato che nel caso di specie
“non era riscontrabile un quadro di accretismo placentare il quale è “caratterizzato dalle strutture dei villi adesi al miometrio o che lo invadono, cosa ben diversa dal riscontro di “nidi di cellule” che, di per sè, non rappresentano certo la struttura del villo. Proprio la assenza di strutture del villo, esclude la evenienza di un accretismo placentare” ed ancora che tutti i dati documentali “ossia la evidenza riportata nel referto di intervento di taglio cesareo, ove si descriveva un secondamento completo, ossia l'estrazione totale della placenta in corso di TC;
peraltro non descritta difficoltosa come nei casi di accretismo;
parimenti si ha evidenza della assenza di residui placentari in occasione del primo reintervento laparotomico, quando si riaprì e si esaminò la cavità uterina” depongono per assenza di “accretismo placentare”.
Tali conclusioni trovano conferma nella consulenza espletata in grado d'appello secondo cui non ci sono elementi clinici che possano sostenere l'accretismo placentare in quanto, in corso di atto operatorio, non fu descritta alcuna difficoltà al secondamento manuale né furono rilevati frammenti di placenta in utero normale o adesa. La consulenza, precisato ha rilevato come “la placenta accreta
è una condizione patologica in cui i villi coriali (V) si trovano a diretto contatto del miometrio (M), che infiltrano più o meno profondamente in caso di placenta increta talora in tutto il suo spessore in caso di placenta percreta. Il secondamento è difficile o addirittura impossibile, e impone la necessità di un taglio cesareo o un'isterectomia. Dal punto di vista anatomopatologico, la diagnosi dell'inserzione accreta è talora difficile, in quanto la superficie materna della placenta può non presentare alcuna lesione evidente. Occorre ricercare segni di sanguinamento o di lacerazione della totalità o di parte di questa superficie ed eseguire numerosi prelievi per confermare istologicamente l'assenza di decidua ed eventualmente la presenza di fibre muscolari lisce”, ha poi compiutamente evidenziato come “l'esame dei vetrini afferenti al procedimento per cui è causa non ha evidenziato la presenza di villi coriali adesi al miometrio e pertanto si esclude la possibilità di accretismo placentare”. Pertanto anche l'esame istologico (invocato dall'appellante) esclude tale patologia (in conformità della valutazione della CTU di primo grado).
36 Pacificamente successivamente al parto si è riscontrata una atonia uterina, che ha portato circa due ore dopo (alle ore 20.40) all'esecuzione di un intervento di relaparotomia.
Dalla cartella di anestesia risulta la prescrizione di “Syntocinon XX UI nelle 24/h”, come corretta terapia – secondo quanto rilevato dal CTU - preventiva dell'atonia uterina dopo il secondamento.
Alle ore 20.00 la paziente venne nuovamente trasportata in sala parto. Le vennero somministrati: “3500 U.I di AT III + flaconi di Albumina Umana 20% (500 ml)”. Emocromo delle
20.15: Eritrociti 2,71 Hb 7,5 22,8 D dimero 1.752 ATIII 53,3. Per_2
Vi è stata quindi la riapertura della laparotomia (20.40-23.40 Equipe Controparte_4
Chirurgo Assistente, , 1° operatore, CP_3 Parte_7 Controparte_17
). Dalla cartella risulta: “Rilaparotomia per atonia uterina post partum Parte_8 resistente alla terapia medica. Si chiama a consulenza il Prof (Responsabile del Controparte_3
Reparto) ed il Prof (Chirurgo generale) prima di procedere alla rilaparotomia. CP_4
Riapertura dell'addome seguendo le precedenti suture. Non si rilevano evidenti versamenti ematici intraaddominali. L'utero appare atonico e ipoperfuso, si procede invano a massaggi diretti del muscolo uterino. Si riapre dunque l'isterorraffia per controllare la cavità uterina che appare priva di residui placentari. In considerazione della scarsa perdita ematica dalle pareti uterine interne si tenta in estremis di risuturare la breccia e di attendere ulteriormente, monitorizzando la perdita ematica per via vaginale, prima di procedere all'isterectomia. L'utero lentamente diventa più tonico e la perdita vaginale si riduce progressivamente. Si decide pertanto di soprassedere all'isterectomia.
Si richiude l'addome a strati. Sutura intradermica. Conta dei ferri e delle garze riferita regolare.
Nessuna perdita ematica dai genitali all'uscita della paziente dal comparto operatorio”.
Innanzitutto la consulenza espletata in grado d'appello ha dato conto di come “l'emorragia post partum, la cui incidenza è di circa il 5% di tutti i parti, è la più temibile complicanza del parto, essendo pure, se associata al taglio ed a turbe coagulative, la più frequente causa di morte materna.
Dal punto di vista temporale le emorragie possono verificarsi subito dopo il secondamento o nel corso del successivo post partum (da intendersi dopo due ore dall'espulsione della placenta). Le cause dell'emorragia del post partum possono essere diverse: nell'80% dei casi la perdita ematica si origina dall'area di inserzione placentare ed è dovuta ad atonia uterina o a ritenzione di residui placentari. Negli altri casi le cause dell'emorragia sono: i traumi o le lacerazioni del segmento inferiore, del collo dell'utero, della vagina e della vulva. Rare, ma molto temibili per le conseguenze che possono determinare, sono le emorragie secondarie a coagulopatia da consumo (CID), in particolare quelle legate a deficit di piastrine, di fibrinogeno, con ipoprotrombinemia ed alterazione degli altri fattori della coagulazione”.
37 Quanto alle cause della atonia uterina la consulenza di primo grado ha precisato come possono essere molteplici: pluriparità; travaglio prolungato;
scarsa secrezione ipofisaria di ossitocina;
presenza di fibromiomi;
cause non riconoscibili – il caso più frequente, rilevando come “la metrorragia del post-partum, rappresenta il 25% della mortalità materna. I fibromi che hanno sede nella parete cervicale anteriore o posteriore (10-25%) possono causare distonie cervicali da deficiente formazione del segmento uterino inferiore e quindi difficoltà nel processo di dilatazione del collo. Nel secondamento il mioma può disturbare il distacco della placenta (2%) sia normalmente inserita che inserita più vicina all'OUI. A causa della profonda infiltrazione dei villi coriali e della scarsa reazione deciduale più frequente è il secondamento incompleto da cui la necessità di un secondamento manuale o di una revisione della cavità uterina. Il fibroma può causare inoltre deficit delle contrazioni e della involuzione puerperale dell'utero cui conseguono atonia ed emorragie post- partum”.
Se non sono state individuate con certezza le cause dell'atonia uterina (che per quanto rilevato può avere molteplici cause), pacificamente si è verificata tale situazione (descritta anche nella cartella clinica relativa all'intervento effettuato il medesimo giorno) che può avere molteplici cause anche non riconoscibili. Inoltre come sopra evidenziato è da escludere l'accretismo placentare.
Il giudice di primo grado, in conformità della sentenza espletata, ha ritenuto la responsabilità dell'appellante per quanto attiene alla fase di gestione di tale atonia uterina, a cui è da ricondurre l'irreversibilità del sanguinamento che ha determinato la necessità di effettuare l'isterectomia.
Sotto il profilo del nesso di causalità l'appellante sostiene che in seguito all'intervento effettuato lo stesso giorno del parto (l'11 aprile) è cessata l'emorragia, non sussistendo un rapporto causale tra l'emorragia verificatosi subito dopo il parto e l'emorragia verificatosi dopo circa otto giorni (il 19 aprile).
I rilievi dell'appellante non paiono condivisibili alla luce della esauriente consulenza espletata.
In primo luogo, la consulenza espletata in grado di appello ha compiutamente dato conto di come “la terapia medica delle emorragie da atonia uterina prevede: infusione endovenosa rapida di ossitocina (20-40 unità sciolte in 500 ml di soluzione fisiologica); somministrazione di metilergometrina maleato, eventualmente ripetuta due volte. Se l'utero si contrae prontamente dopo questo trattamento e l'emorragia cessa, il medico si limiterà all'assidua sorveglianza;
altrimenti si procederà come segue: trasfusione di sangue, infusione di sostituti plasmatici e di cristalloidi;
massaggio uterino attraverso la parete addominale con espulsione dei coaguli dopo aver ottenuto la contrazione uterina;
iniezione parenterale di prostaglandine naturali o di loro analoghi sintetici. Se tali misure risultano inefficaci e la perdita ematica continua, occorre far ricorso ad altre manovre.
Anzitutto la donna deve essere collocata in posizione di , con la testa in basso;
il corpo Persona_3
38 deve essere protetto dalla dispersione di calore con coperte di lana o mediante borse di acqua calda applicate lateralmente ed ai piedi. Indi si procede alla compressione bimanuale dell'utero secondo
Breisky, cioè afferrando il corpo dell'utero con la mano destra e portandolo, dopo opportuno massaggio, in antiflessione spiccata comprimendone il fondo contro la sinfisi pubica;
contemporaneamente la mano sinistra, introdotta in vagina, spinge il collo in avanti e verso l'alto accentuando l'angolo di flessione. La posizione così assunta dall'utero e l'eccitamento del ganglio cervicale possono arrestare, seppure temporaneamente, l'emorragia. La compressione bimanuale dell'utero con contemporaneo massaggio può essere protratta per 10-15 minuti. Se invece l'atonia persiste anche dopo il massaggio e la somministrazione di uterotonici, occorre procedere mediante il tamponamento uterino, che, se eseguito correttamente, può arrestare l'emorragia. A tale fine si può validamente usare il balloon tamponade o ricorrere al tamponamento stipato mediante garze.
Nei casi di persistenza dell'emorragia, nonostante il tamponamento e se è stata esclusa una coagulopatia, diviene necessario adottare ulteriori adeguati provvedimenti chirurgici al fine di arrestare la ginecorragia. Nei centri che dispongono di un servizio di radioangiologia è possibile far ricorso a metodiche conservative, come l'embolizzazione delle arterie uterine, altrimenti sarà necessario procedere alla laparotomia tentando prima l'allacciatura delle arterie ipogastriche.
Fallite tutte le suddette procedure, come ultima risorsa, resterà l'isterectomia”.
Secondo la consulenza espletata in appello (in conformità a quella in primo grado) nel caso in esame non furono applicate correttamente le linee guida dell'emorragia del post-partum: mancò la somministrazione della terapia medica (uterotonici di primo e secondo livello) né furono tentate le suddette metodiche conservative. Invece si optò subito per un intervento di revisione per via laparotomica, che per otto giorni parve bloccare l'emorragia, la quale però drammaticamente si ripresentava il 19 aprile 2013.
Innanzitutto l'assunto dell'appellante secondo cui non sussiste un rapporto causale tra l'emorragia del 19 aprile e quella post partum, essendo stata questa risolta dall'intervento effettuato lo stesso giorno, è smentito dalla consulenza, la quale al contrario ha sottolineato come l'intensa ginecorragia è ricomparsa il 19 aprile 2013, a distanza di otto giorni dalla relaparotomia post-cesareo, proprio in corrispondenza della sospensione della terapia urotonica;
il che indica che quel sanguinamento è attribuibile ad un'atonia uterina primaria insorta dopo il secondamento, che non si Cont era mai risolta dall'11 aprile 2013. Il ripresentarsi dell' alla sospensione della terapia urotonica di mantenimento indica un'EPP primaria mai risolta dalla sua insorgenza ed occultata dai farmaci anti-atonia, non un'EPP secondaria come postulato dai CC.TT.PP..
Il “globo di sicurezza” (quadro clinico uterino in miglioramento), supposto in cartella nei giorni successivi, in realtà era soltanto apparente, perché mantenuto farmacologicamente. Pertanto
39 l'isterectomia subtotale del 19 aprile 2013 e la relaparotomia del 20 aprile 2013 sono in rapporto Cont causale con la mancata attuazione l'11 aprile 2013 del protocollo medico e conservativo dell' da parte del sanitario.
Per quanto attiene poi alla ritenuta erroneità della condotta di gestione dell'atonia uterina, va osservato come l'appellante non muove specifiche censure a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che trova conferma anche nella CTU espletata in grado di appello che ha sottolineato come
“alle ore 20.00, il ginecologo curante dottor aveva già inopportunamente deciso di Pt_1 riportare la paziente in sala operatoria dalla sala parto al fine di eseguire una relaparotomia, senza rispettare il protocollo dell'emorragia del post partum, che invece prevede: la somministrazione ripetuta e combinata di urotonici di primo e secondo livello (Syntocinon, Methergin, Nalador), il massaggio manuale dell'utero, il tamponamento con eventuale uso di palloncino (balloon tamponade)”.
La consulenza ha inoltre dato conto di come la scelta di effettuare nella sera dell'11 aprile una relaparotomia non può essere giustificata da una notevole anemizzazione della donna e dal fatto che all'esame dell'addome risultava una profusa perdita di sangue dalla incisione addominale (come ritenuta dai CTP di e secondo cui era presente una emorragia genitale da atonia, ma CP_3 CP_4 una contemporanea perdita della parete addominale che poteva esser dovuta ad un sanguinamento dal piano muscolare o fasciale, ma anche da un sanguinamento della sutura isterotomica, e per questa ragione, si optò per la relaparotomia, non violando la linea guida, ma cercando la causa di questo inusuale sanguinamento), evidenziando come il “sanguinamento dalla cicatrice subito dopo il taglio cesareo”, come riferito dalla periziata all'accertamento peritale a domanda dello stesso C.T.P. professor di Palumbo (al fine di giustificare la relaparotomia secondo la tesi dello Persona_4 stesso), appare come un ricordo della paziente stessa, troppo vago e generico per essere un giustificativo determinante ed inoltre nulla risulta in cartella a riguardo.
Infine, nessuna censura è stata mossa alla sentenza di primo grado relativamente alla rilevanza causale (secondo il criterio del più probabile che non) della condotta alternativa che doveva essere attuata, a fronte dell'antonia uterina, rispetto all'intervento effettuato in data 11.4.2019 (secondo quanto rilevato in sentenza alla luce della consulenza espletata “l'applicazione di balloon tamponade avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità intorno al 50%”, “L'applicazione di una sutura compressiva avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità del 75%” e
“la devascolarizzazione pelvica sistemica avrebbe potuto risolvere il sanguinamento con una probabilità dell'80%”).
In definitiva quindi i motivi di appello in esame sono infondati, dovendo ritenersi la responsabilità dell'appellante in relazione ai danni subiti dalla . CP_1
40 Con il quarto motivo l'appellante deduce come “la sentenza è infondata nella parte in cui, pur riconoscendo profili di colpa della , li ha considerati inferiori rispetto a quelli CP_5 dell'Appellante stabilendo l'incidenza causale della stessa nella misura del 20% e dell'Appellante dell'80% senza indicare le ragioni e i parametri utilizzati per arrivare a detta conclusione e senza tenere conto delle carenze degli strumenti forniti dalla ”. L'appellante evidenzia come CP_5 erroneamente e immotivatamente la responsabilità della struttura è stata limitata al 20%; questo anche considerando che il CTU ha attestato un difetto degli impianti e degli strumenti utilizzati da ricondurre ad una carente organizzazione della struttura.
Il giudice di primo grado ha ritenuto nei rapporti interni una responsabilità della struttura nei limiti del 20%, evidenziando come “difficilmente può dubitarsi che il danno subito dalla sia CP_1 causalmente riconducibile, in modo preponderante, alle scelte mediche ed agli errori del convenuto
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura nettamente inferiore, Pt_1 di profili di colpa in capo alla avendo quest'ultima fornito al il Controparte_5 Pt_1 necessario supporto, in termini, a tacer d'altro, di collaborazione prestata dal suo personale medico e paramedico presente al momento del parto, e quindi di una sua responsabilità per non aver correttamente vigilato sulla salute della . Stimasi, quindi, in forza della domanda proposta CP_1 dalla Casa di Cura, valutare l'incidenza causale della sua negligente condotta omissiva nella produzione del danno per cui è causa nella misura del 20% e nel restante 80% quella del . Pt_1
Secondo l'appellante il giudice di primo grado non ha valutato la condotta dei sanitari della nella fase del travaglio e nella scelta di effettuare il taglio cesareo, sussistendo quindi CP_5 una condotta imputabile ai sanitari della struttura.
Quanto rilevato dall'appellante non tiene conto del fatto che in primo grado è stato escluso il nesso di causalità tra il taglio cesareo e l'atonia uterina, e peraltro per quanto sopra rilevato anche la colpa in relazione al taglio cesareo. Ne consegue che privi di rilevanza sono i profili attinenti al parto.
Per quanto attiene alla fase successiva, l'assunto secondo cui sono ravvisabili carenze organizzative da parte della struttura è privo di riscontro. Sul punto la consulenza ha escluso che siano rilevabili censure sanitarie specificatamente attribuibili alla casa di cura. D'altronde l'appellante si limita a sostenere che il consulente non ha verificato la disponibilità da parte della struttura di quanto necessario per fermare il sanguinamento, senza fornire alcuna prova in tal senso. In ogni caso va evidenziato come le misure da adottare per far fonte all'emorragia non si risolvono come sopra rilevato nel cd. ballon tamponade, ma appaiono più complesse (somministrazione della terapia medica - uterotonici di primo e secondo livello - e metodiche conservative), che non furono poste in essere (la CTU prevede come eventuale uso di palloncino - balloon tamponade - nel tamponamento).
Quanto poi al richiamo all'art. 2049 c.c., esso attiene alla responsabilità nei confronti del
41 danneggiato e non ai rapporti interni.
Pertanto è da escludere che siano ravvisabili profili di colpa imputabili alla struttura. A fronte di ciò condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto una responsabilità della struttura nei limiti del 20%, da ricondurre propriamente al rischio di impresa (cfr. Cass. n. 15446/2025), né
l'appellante censura la percentuale come determinata a prescindere dalla colpa della struttura.
Il motivo d'appello è quindi infondato.
Con il quinto motivo l'appellante deduce che “la Sentenza erroneamente ha escluso la corresponsabilità di equipe, assumendo che al momento dell'intervento del dott. e del dott. CP_3
non era più possibile porre rimedio al preteso errore dell'Appellante”. L'appellante CP_4 evidenzia come il giudice di primo grado ha omesso di considerare che il e il sono CP_3 CP_4 intervenuti nell'immediato post partum, ossia quando erano state poste in essere quelle manovre che avrebbero potuto evitare di arrivare all'isterectomia.
In linea di fatto pacificamente e sono intervenuti circa due ore dopo la nascita CP_3 CP_4 della bambina, partecipando innanzitutto all'intervento di riapertura della laparotomia (eseguito dalla seguente equipe: , Controparte_19 Controparte_20
1° operatore, ) e poi ai due successivi Controparte_17 Parte_8 interventi.
Il giudice di primo grado ha escluso profili di responsabilità a loro carico essendo intervenuti quando non era più possibile porre rimedio all'errore del essendo giunta la condizione Pt_1 clinica della ad un livello di gravità tale da rendere necessaria l'isterectomia. CP_1
L'appellante evidenzia come il giudice di primo grado non ha considerato che la decisione di effettuare l'intervento in data 11 aprile è stata decisa anche con il e il . CP_3 CP_4
Innanzitutto è da evidenziare come il e il hanno sempre dedotto di essersi CP_3 CP_4 limitati ad avere eseguito l'intervento disposto dal che aveva deciso di portare in sala Pt_1 operatoria la paziente intorno alle 20.00 dopo che le diverse manovre erano fallite (in tal senso le comparse di costituzione in primo grado). Sul punto l'appellante non prova un intervento dei due sanitari nella fase decisionale. Né valgono in tal senso i rilievi dei CTP, peraltro diretti a dimostrare la correttezza dell'intervento.
In ordine al momento in cui sono intervenuti il e il la CTU di primo grado ha CP_3 CP_4 evidenziato come “l'intervento di relaparotomia del 11.4.2013, non viene considerato “inutile” dal
CTU in termini di risoluzione della critica emorragia uterina;
si ribadisce solo che la scelta di intervenire per via laparotomica non trova giustificazione per quanto di estremamente sintetico e scarno viene riportato in cartella clinica;
si ribadisce quanto nel periodo antecedente la scelta di procedere alla laparotomia fossero state omesse procedure atte a controllare lo stato di atonia
42 dell'utero o meglio della evidente profusa e persistente metrorragia;
Per quanto ammesso dal CTP
Dott. lo stato emodinamico della Paziente al termine della laparotomia era grave quindi, al Per_5 momento della decisione di intervenire chirurgicamente, la indicazione alla risoluzione chirurgica
(anche una eventuale isterectomia) era imperativa. Non è pertanto possibile riconoscere una responsabilità di equipe poiché non vi è evidenza alcuna dell'intervento del Dott. e Prof. CP_3
nella gestione dell'immediato post TC, risultando, viceversa, il loro intervento essere CP_4 avvenuto in un momento di sicura criticità emodinamica e quindi di pericolo di vita della Paziente.
La emergenza emorragica veniva di fatto risolta e perdurava nel tempo, così da potere dimostrate la efficacia dell'intervento laparotomico e la inutilità, in quel momento, di provvedere ad una procedura di embolizzazione vascolare”, sottolineando la inevitabilità dell'intervento laparotomico a termine di una fase assistenziale che ha visto mancare la applicazione di altri presidi sanitari (il CTU ha confermato “la inevitabilità e giustezza della scelta di procedere ad intervento laparotomico ma si ribadisce che esso si rese necessario quando ormai le condizioni emodinamiche della paziente erano ormai gravi;
in altri e più chiari termini, non si discute della idoneità di tale scelta ma del mancato ricorso ad altri idonei presidi terapeutici che, più probabilmente che non, avrebbero potuto contrastare lo stato di atonia uterina”). Pertanto i due sanitari sono intervenuti quando la situazione era già compromessa per non essere state adottate nell'immediato le misure per contrastare lo stato di atonia uterina.
Tali conclusioni sono in linea con quelle della consulenza di secondo grado, secondo cui “la mancata attuazione in precedenza della terapia conservativa dell'EPP (farmacologica e meccanico- compressiva), in capo al ginecologo curante dottor non può essere ascritta ad una Pt_1 responsabilità sanitaria d'equipe da condividere con gli altri due medici, professor Persona_6
(primario ginecologo) e professor (chirurgo generale), successivamente Controparte_4 intervenuti alle ore 20.30 in sala operatoria per l'imminente esecuzione delle relaparotomia. Infatti
l'anestesista della casa di cura, dottor alle ore 20.00 aveva scritto in cartella: “h 20.00 Pt_8
Visto il sanguinamento e la non contrattilità dell'utero si decide di portare la pz in sala operatoria per una revisione del precedente intervento di T. Cesareo” e correttamente attuava, per quanto di sua competenza, la somministrazione del fattore ricombinante (“Si somministrano 3500 U.I. di ATIII
+ 5 flaconi di Albumina Umana 20% (500 ml)”), ultimo step di extrema ratio, previsto dal protocollo dell'EPP prima di effettuare un'isterectomia. Dunque i due sanitari, attuali appellati, intervennero in ausilio del ginecologo curante per eseguire la revisione chirurgica del precedente taglio cesareo, ormai in stato di necessità, quando quella scelta era stata già decisa dal ginecologo curante”. Sul punto la consulenza, dato conto come “l'emoglobina di 7,5 g/dl risulta all'emocromo delle ore 20.15, cioè prima dell'ingresso in sala operatoria alle ore 20.30. Gli orari di incisione chirurgica furono
43 dalle ore 20.40 alle 23.40 ed il valore limite di emoglobina di 3,8 g/dl si raggiunse alle ore 22.00, dunque ad intervento in corso. Questi dati indicano che l'anemizzazione da EPP si sia successivamente aggravata dovuta all'ulteriore perdita di sangue inevitabilmente conseguente alla procedura chirurgica de quo”, ha sottolineato come “entro un'ora prima il sanitario curante avrebbe potuto, con valida probabilità medico-legale, attuare il protocollo previsto per la salvaguardia dall'isterectomia in caso di emorragia del post-partum, emergenza ostetrica, a cui il ginecologo deve essere sempre pronto”.
Pertanto i rilievi dell'appellante sono infondati, essendo i due sanitari intervenuti quando ormai la situazione era compromessa per non essere state adottate le opportune misure nell'immediato (circa un'ora prima).
L'appellante censura poi il fatto che il giudice di primo grado non ha valutato la responsabilità del anche come responsabilità dell'Unità operativa per non avere vigilato sul personale medico CP_3 in relazione all'errata scelta di effettuare il parto cesareo.
Quanto sopra osservato in ordine al parto cesareo (circa la non erroneità della scelta e l'assenza di prova del nesso di causalità), esclude di per sé tale responsabilità.
In definitiva tale motivo d'appello è infondato.
Con il sesto motivo l'appellante deduce che “la Sentenza è errata per aver escluso la manleva dell' in favore dell'Appellante considerando provata, sulla base di meri indizi, Controparte_6 la conoscenza della richiesta di risarcimento al momento della stipula della polizza assicurativa”.
Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha escluso l'operatività ritenendo che prima della stipula del contratto l'appellante fosse a conoscenza o avesse avuto percezione dei presupposti della sua responsabilità, dando rilevanza ad una relazione senza data redatta dall'appellante in occasione dell'incontro tra l'attrice e la casa di cura in data 6 dicembre 2013, ritenendo che per tutelarsi sarebbe corso ai ripari stipulando la polizza. Al contrario non vi sono elementi per ritenere una sua conoscenza, non essendo dato da comprendere a quale relazione ha fatto riferimento il giudice di primo grado.
Rilevato che la polizza in questione è stata stipulata in data 13.12.2013, ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione l'assicurazione copre anche i fatti anteriori alla stipula limitatamente alle “responsabilità per le quali l'assicurato non abbia avuto ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”.
Pacificamente al momento della stipulazione della polizza l'appellante non aveva ricevuto alcuna richiesta risarcitoria, risultando unicamente una domanda risarcitoria inoltrata in data
15.11.2013 alla Casa di Cura con cui la , nel rifiutare il pagamento del saldo, prospettava una CP_1
44 responsabilità dei professionisti coinvolti nel parto, chiedendo un incontro. In data 6.12.2013 si svolse un incontro alla presenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo della casa di Cura, del dott. quale responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia e del difensore della struttura;
CP_3 incontro a cui non ha partecipato l'appellante.
Il giudice ha ritenuto in via presuntiva una conoscenza da parte dell'appellante dei presupposti della responsabilità, con esclusione quindi dell'indennizzo ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali e dell'art. 1892 c.c..
Pacifici i principi richiamati dal giudice di primo grado in ordine alla portata dell'art. 1892 c.c.
(non oggetto di contestazione), se le censure dell'appellante in ordine alla relazione del in Pt_1 atti sono fondate – non risultando effettivamente in atti una prima relazione a sua firma -, va tuttavia osservato come gli elementi acquisiti consentono di ritenere provato (in via presuntiva) che prima della stipula del contratto di assicurazione in data 13.12.2013, contratto che copriva illimitatamente i fatti pregressi come quello in esame, lo stesso abbia avuto quanto meno la percezione della propria responsabilità.
La Compagnia nel costituirsi ha dedotto come: “la richiedeva Controparte_5 all'attrice il saldo degli interventi chirurgici eseguiti nell'aprile del 2013 il successivo 10.10.2013, quando il dott. non era ancora assicurato con - il 15 Pt_1 Controparte_6 novembre 2013 il legale della IG contestava la debenza di detti importi e rilevava CP_1
“l'inadempimento grave dei professionisti che hanno effettuato le prestazioni medico-chirurgiche de quibus”; - dalla lettera datata 19.2.2014 (doc. 5) si evince che in data 6.12.2013 si era svolto un incontro presso la tra i legali ed i congiunti dell'attrice e, fra gli altri, di Controparte_5 uno dei chirurghi, il dott - È evidente che il dott. non poteva non essere Controparte_3 Pt_1
a conoscenza della richiesta risarcitoria dell'attrice, nonché di detto incontro avvenuto presso la struttura ove lavora ed alla presenza del chirurgo con cui collabora ogni giorno in equipe. - È noto, inoltre, che ogni struttura sanitaria è dotata di specifici protocolli/regolamenti interni che disciplinano la gestione delle richieste di risarcimento provenienti da ex pazienti. In particolare come primo passo, la Direzione Sanitaria trasmette copia delle suddette richieste ai medici coinvolti e gli richiede una dettagliata relazione sui fatti. Spesso dette comunicazioni delle Direzioni Sanitarie consigliano al medico di provvedere alla tempestiva denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa e preannunciano l'azione di manleva che verrà svolta nei loro confronti in ipotesi di responsabilità professionale”. A fronte di tale deduzione l'appellante, come rilevato dal giudice di primo grado, ha dedotto come “non corrisponde al vero che il dott. abbia posto in essere Pt_1 la suindicata violazione e soprattutto che fosse a conoscenza di elementi che avrebbero potuto far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento a lui imputabile per i fatti per cui è causa. In effetti,
45 è provato per tabulas che il dott. è stato coinvolto per la prima volta nella vicenda solo in Pt_1 occasione della ricezione della raccomandata da parte dell'avv. Parenti nel dicembre 2014 (cfr. doc.
9 del fascicolo di parte) con contestuale convocazione alla procedura di mediazione presso l'Istituto
Jemolo di Roma, senza che ancora fosse stata avanzata alcuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti. La polizza era stata stipulata in buona fede un anno prima (dicembre 2013) e non come affermato dalla Compagnia immediatamente prima che il dott. ricevesse la prima Pt_1 contestazione sul proprio operato, per cui lo stesso ha diritto ad essere manlevato dalla Compagnia, qualora nel corso del presente giudizio emergesse una sua qualche responsabilità nei fatti di causa.
Per sottrarsi agli obblighi assunti contrattualmente con la stipula della polizza la Compagnia dovrebbe provare la mala fede del dott. al momento della sottoscrizione del contratto, ma Pt_1 nella comparsa di costituzione e risposta tale onere probatorio viene assolto soltanto sulla base di mere presunzioni …”
Pertanto a fronte della deduzione della Compagnia di assicurazione in ordine alla
“comunicazione, relazione, incontro”, l'appellante non ha contestato specificatamente che gli sia stata chiesta una relazione sul punto, non risultando sul punto fondati i rilievi dell'appellante. Infatti
l'appellante ha dedotto che successivamente alla stipulazione della polizza gli è pervenuta la richiesta risarcitoria;
il che è pacifico. Altra questione attiene alla conoscenza delle contestazioni mosse dall'attrice alla clinica (che indirettamente lo coinvolgevano), non oggetto di specifica contestazione.
Ne consegue che i rilievi relativi all'inversione dell'onere della prova sono infondati, fondandosi su fatti non oggetto di specifica contestazione.
Peraltro nella valutazione complessiva degli elementi acquisiti non può non essere attribuita rilevanza al fatto che la polizza in esame è stata stipulata in una data prossima a quella in cui l'attrice ha formulato alla struttura contestazioni in ordine all'operato dei medici, apparendo implausibile che questa non li abbia coinvolti in vista dell'incontro avvenuto in data 6 dicembre 2013 alla presenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo della casa di Cura mater Dei, del dott. quale CP_3 responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia e del difensore della struttura. Del pari pare implausibile che la stipulazione della polizza (con retroattività illimitata) subito dopo tale incontro sia una mera coincidenza.
Il motivo d'appello è quindi infondato, dovendo ritenersi che l'assicurato abbia avuto prima della stipula del contratto percezione dei presupposti di una propria responsabilità.
In definitiva l'appello principale è da rigettare.
L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo rubricato “Sulla responsabilità dei medici dott. e dott. ” CP_3 CP_4
l'appellante censura la sentenza per avere erroneamente escluso la responsabilità del e del CP_3
46 CP_4
In sede di conclusioni parte appellante ha rinunciato a tale motivo di appello che pertanto non va esaminato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della quantificazione dei danni.
Precisato che il giudice di primo grado ha, sulla base della CTU espletata, riconosciuto una permanente nella misura del 20% ed un maggior periodo di inabilità temporanea nella misura di 30 gg al 100% e di 30 gg al 50%, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado non ha provveduto alla personalizzazione massima del danno, rappresentando come in data 27.11.2019 è stata sottoposta ad altro intervento di asportazione laparotomica di neoformazione sinistra e annessiectomia destra per una neoformazione annessiale, che sono stati effettuati in lapatotomia stante la pregressa situazione (dovendo di regola essere effettuati in laparoscopia).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto è da evidenziare come la consulenza espletata in grado d'appello ha confermato la
CTU espletata in primo grado in ordine alla quantificazione degli esiti.
Va poi evidenziato come in punto di personalizzazione e di danni morali il giudice di primo grado ha motivato come segue “per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi va sottolineato quanto affermato dalla già cit. sentenza della Suprema Corte 7513/2018 secondo la quale da un lato “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
e dall'altro che “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”. Nel caso in esame va rilevato che
47 non risultano allegate e provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Quanto alla componente morale, invece, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), essi risultano apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni alla luce della necessità di sottoporsi a ben due ulteriori interventi chirurgici in condizioni di estrema urgenza, in considerazione dello stato d'animo della CP_1 nell'immediato post operatorio come emergente dalla CTP psicologica nonché della definitiva perdita della capacità riproduttiva. Pertanto, in base alla valutazione sopra svolte il danno deve essere adeguato al caso specifico tenendo conto di tale componente. Si reputa pertanto di aumentare la somma come sopra indicata sino alla somma di euro 70.000”.
L'appellante si limita a sostenere che non vi è stata alcuna personalizzazione senza confrontarsi specificamente su quanto motivato dal giudice di primo grado. L'appellante sostiene che non sono state valutate le conseguenze nel lungo periodo senza considerare che l'invalidità permanente, attenendo ad esisti stabilizzati, già considera tale situazione. Quanto poi agli ulteriori interventi subiti, lo stesso appellante non sembra ricondurli a quelli in esame, limitandosi peraltro del tutto genericamente ad affermare che, stante la situazione pregressa, tali interventi sono stati effettuati in laparotomoia. Peraltro la CTU ha valutato la situazione attuale (dopo gli interventi) e ha confermato la precedente valutazione.
Il motivo d'appello è quindi infondato.
L'appello incidentale condizionato proposto da è articolato in un unico Controparte_3 motivo rubricato “Domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della e delle CP_5 compagnie assicuratrici ( e ex art. 346 c.p.c.”, con il quale ripropone la domanda CP_6 CP_11 di manleva nel caso di accoglimento dell'appello principale nei suoi confronti.
L'appello incidentale condizionato proposto da è articolato in un unico Controparte_4 motivo rubricato: “Domanda di manleva e garanzia avanzata nei confronti della e delle CP_5 compagnie assicuratrici ( e ex art. 346 c.p.c.”, con il quale ripropone la domanda CP_6 CP_11 di manleva nel caso di accoglimento dell'appello principale nei suoi confronti.
Il rigetto dell'appello principale del e dell'appello incidentale della assorbe Pt_1 CP_1
l'esame di tali appelli.
Spese.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado tra l'appellante principale e quello incidentale.
48 La complessità della ricostruzione in fatto giustifica la compensazione delle spese tra l'appellante principale, quello incidentale e e le rispettive compagnie di CP_4 CP_3 assicurazione e la nonché nei rapporti tra l'appellante principale e la sua compagnia di CP_5 assicurazione.
Le spese di CTU del grado sono poste in via definitiva a carico del Pt_1
Poiché l'impugnazione principale e quella incidentale sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da e sugli appelli incidentali
[...] Controparte_1 condizionati proposti da e avverso la sentenza n. 14257/2019 Controparte_3 Controparte_4 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5/07/2019 così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado tra le parti;
pone le spese di CTU del grado in via definitiva a carico del Pt_1 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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