Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento rientrasse tra gli atti esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo, in quanto atto di mera liquidazione basato su dati certi e noti al contribuente, come previsto dalla normativa e dal regolamento comunale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 504/92

    La Corte ha rigettato il motivo ritenendo che le norme esentive debbano essere interpretate restrittivamente. Ha sottolineato la necessità di presentare apposita dichiarazione per beneficiare dell'esenzione, che non è stata prodotta. Inoltre, ha evidenziato che l'elenco dei soggetti esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 non include gli Enti Pubblici Economici. Infine, il trasferimento del godimento dei terreni a privati acquirenti impedisce lo svolgimento esclusivo di attività istituzionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara
    Numero : 3
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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