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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6343 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2021 e promossa
da
(Cod. Fisc. , in proprio, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. EL BA,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG), Via Plinio il Giovane
n. 5
attore contro
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marinelli,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG), Via Giuseppe Mazzini
6;
convenuta
e contro
titolare dell'omonima impresa individuale CP_2
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Fabio Nisi, elettivamente domiciliato presso lo
Studio del medesimo difensore in Città di Castello, Corso
Vittorio Emanuele n. 38;
convenuto
e contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri
e Furio De Palma del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Paola Scoccianti in
Perugia, Via G. Donizetti 91/H convenuto nei confronti di
(C.F. , Controparte_4 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Collesi,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG), Viale Vittorio Veneto
n°12;
terzo chiamato
e nei confronti di
(P. IVA partita , Controparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Baglioni;
terza chiamata
e nei confronti di
pag. 2/63 (Cod. Fisc. e P. IVA Controparte_6
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lietta P.IVA_3
Calzoni, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9.
terza chiamata
e nei confronti di
(Cod. Fisc. , in qualità di Parte_1 C.F._1
padre (co)esercente la responsabilità genitoriale sul minore (Cod. Fisc. Persona_1 CP_7
), in proprio e in qualità di madre C.F._5
(co)esercente la responsabilità genitoriale sul minore e (Cod. Fisc. Persona_1 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._6
EL BA, elettivamente domiciliati presso lo
Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG),
Via Plinio il Giovane n. 5
terzi intervenuti volontari
OGGETTO: Appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Si rassegnano le conclusioni spiegate con la prima memoria ex art 183 co. 6° c.p.c.” - ovvero “si
insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
nell'atto introduttivo [ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Civile di Perugia, disattesa ogni e qualsivoglia diversa e
contraria istanza, deduzione, eccezione e argomentazione,
per tutti i motivi esposti in narrativa: accertare e
pag. 3/63 dichiarare la sussistenza dei vizi e gravi difetti
costruttivi descritti in narrativa e nelle relazioni
peritali a firma dei periti di parte, geom.
[...]
e geom. e a firma del CTU IN. CP_8 Controparte_9
– salvo altri – gravemente inficianti la Persona_2
godibilità, vivibilità, agibilità, sicurezza e salubrità
dell'immobile di proprietà di sito nel Parte_1
Comune di Città di Castello (PG), in Via delle Crocerossine
n. 16, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Città
di Castello al (i) Foglio 133, particelle 808, sub. 15 e
1010 graffate, Voc. Galassina snc, Piano S1-T-1-2, Cat.
A/2, Classe 5, Vani 8,5 – Superficie Catastale totale mq.
168, Totale escluse aree scoperte mq. 158 – Rendita €
790,18; (ii) Foglio 133, particella 808, sub 7, Vocabolo
Galassina snc, Piano S1, Cat. C/6, Classe 4, consistenza
mq. 22 – Superficie catastale totale mq. 26 – Rendita €
49,99 (garage), come in premessa illustrati;
accertare e
dichiarare la responsabilità di Controparte_1
(P.I. , in persona dei soci e legali
[...] P.IVA_1
rappresentanti e e, per Controparte_10 CP_2
quanto di spettanza, della Ditta Individuale Venturi CP_2
in persona del titolare e legale rappresentante
[...]
, e, per quanto di spettanza, del geom. CP_2 [...]
, in qualità di progettista e direttore dei lavori CP_3
di costruzione dell'immobile per cui è vertenza, in ordine
agli accertati e accertandi vizi e gravi difetti
pag. 4/63 costruttivi di cui alle relazioni peritali a firma dei
periti di parte, geom. e geom. Controparte_8 [...]
, e a firma del CTU IN. e, di CP_9 Persona_3
conseguenza, per la causazione dei danni subiti e subendi,
patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, arrecati
a e alla di lui famiglia come sopra meglio Parte_1
individuati; per l'effetto: condannare
[...]
in persona dei soci e legali Controparte_1
rappresentanti e e, per Controparte_10 CP_2
quanto di spettanza, la , in Controparte_11
persona del titolare e legale rappresentante CP_2
e, per quanto di spettanza, il geom. in Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è
causa, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso,
come meglio descritti nel corpo del presente atto, nella
misura che in parte è già provata dalla CTU redatta
dall'IN. all'esito del procedimento per ATP n. Per_2
4124/2018 R.G., e che per la restante parte verrà provata
in corso di causa ovvero, in ogni caso, in quella somma
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito
dell'espletanda istruttoria, ricorrendo, se del caso, al
criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., il tutto
aumentato degli interessi ex art. 1284 c.c. e della
rivalutazione monetaria come per Legge;
condannare
in persona dei soci e legali Controparte_1
pag. 5/63 rappresentanti e e, per Controparte_10 CP_2
quanto di spettanza, la , in Controparte_11
persona del titolare e legale rappresentante CP_2
e, per quanto di spettanza, il geom. in Controparte_3
solido tra loro, al rimborso in favore di di Parte_1
tutte le spese legali e tecniche (comprese quelle sostenute
per dare immediata esecuzione ai lavori indicati dal CTU
IN. con la relazione peritale espletata ed Persona_2
elaborata in sede di procedimento per ATP n. 4124/2018 R.G.
e risultanti dalla pratica di CILA n. 1734 del 30.12.2019)
sin qui sostenute per vedersi riconosciuto il diritto al
risarcimento dei danni scaturiti e scaturenti dai vizi e
gravi difetti costruttivi per cui è causa, patrimoniali e
non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria ai sensi dell'art. 1284 c.c. come per legge;
in
ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso
forfettario al 15%, oltre Iva e Cap come per Legge”],
previo rigetto, in via preliminare, di tutte le eccezioni
(decadenza, prescrizione, difetto di legittimazione) ex
adverso sollevate;
con estensione degli effetti della
domanda verso i terzi chiamati, alle condizioni e nei
limiti di cui alla presente memoria. Con vittoria di spese
legali della fase cautelare, nella misura di ¼ del compenso
totale liquidabile secondo i valori medi dello scaglione di
valore indeterminabile con le maggiorazioni tabellari di
spettanza e del rimborso di ¼ del compenso liquidato al
pag. 6/63 ctu. Con vittoria integrale delle spese di lite del
presente procedimento” - “e in punto quantum debeatur, si
precisa l'ammontare del danno patrimoniale secondo le
risultanze della ctu, da integrarsi con le osservazioni
alla bozza di relazione sul quesito n° 5 (quantificazione
dei costi per le opere di emenda dei vizi periziati)
redatte dal ctp di parte attrice, OM. Controparte_9
allegate alla relazione finale. Quanto ai danni non
patrimoniali se ne domanda la quantificazione in via
equitativa, secondo le risultanze della ctu in risposta al
quesito n° 6”.
Per la convenuta “In via Controparte_1
preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza
e prescrizione delle domande spiegate in giudizio
dall'attore; in via principale: respingere tutte le domande
spiegate dall'attore nei confronti della
[...]
in quanto infondate, sia in fatto, che in Controparte_1
diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande formulate da Parte_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'IN.
del OM. e dell'impresa Controparte_4 Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli in solido tra CP_2
loro ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità,
anche in via di regresso, a tenere indenne la
[...]
da ogni pregiudizio che quest'ultima Controparte_1
dovesse a qualsiasi titolo subire in conseguenza della sua
pag. 7/63 soccombenza, anche parziale, nel presente giudizio;
in via
ulteriormente subordinata: condannare la Compagnia
Assicurativa a tenere indenne la CP_5 CP_1
da qualunque pregiudizio dovesse derivargli all'esito del
procedimento. In ogni caso, con vittoria di spese,
competenze ed accessori del presente giudizio”.
Per il convenuto : “Si conclude per il rigetto CP_2
di tutte le domande spiegate in giudizio nei confronti
della convenuta ditta individuale previa CP_2
declaratoria del difetto di legittimazione passiva di
questa per non aver essa realizzato le opere interessate ai
riscontrati fenomeni e per aver essa comunque realizzato le
opere oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, e/o
previa declaratoria che l' ha comunque CP_12
realizzato le opere oggetto di appalto in conformità al
progetto regolarmente permissionato e comunque quale nudus
minister sotto la costante direttiva della società
committente alla quale l'opera è dunque esclusivamente
riferibile, ovvero perché si dichiari l'intervenuta
decadenza e prescrizione delle domande spiegate in
giudizio, sia riconducibili alla materia già oggetto di
espletato ATP, sia relative alle censure subingressate
successivamente a mezzo l'istaurazione del presente
giudizio di merito, e in ogni caso per il rigetto di tutto
le domande spiegate in giudizio nei confronti della
[...]
perché del tutto infondate in fatto e in diritto, e CP_11
pag. 8/63 comunque in punto di merito, e, in subordine, per il
denegato caso in cui sia ritenuto sussistente un qualche
vizio afferente la parte dell'opera realizzata dalla
[...]
, per la condanna della convenuta a CP_11 Controparte_1
rilevare indenne la dagli effetti CP_11
pregiudizievoli dell'emananda sentenza previa declaratoria
che l'impresa in relazione alle opere avute in CP_2
appalto, ha ricoperto il ruolo di nudus minister in quanto
semplicemente obbligata a realizzare l'opera così come
commissionatale e conforme a progetto sotto la direttiva
della società costruttrice-venditrice, committente in
relazione all'appalto, in ogni caso con vittoria di spese”.
Per il convenuto : “In via principale: Controparte_3 CP_3
dichiarare la inammissibilità dell'azione formulata per
difetto dei presupposti legittimanti e, comunque, per
intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1667 c.c.,
per tutti i motivi esposti in atti;
rigettare le domande
proposte a qualsivoglia titolo nei confronti del OM.
in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_3
per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando il difetto
di legittimazione attiva del Sig. e/o il difetto di Pt_1
titolarità ad avanzare domande nell'interesse e per conto
di terzi (la propria famiglia). In via subordinata: Nella
denegata e non creduta ipotesi di condanna del OM.
[...]
, contenere gli esborsi secondo quanto emerso CP_3
dall'istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità
pag. 9/63 del OM. e limitatamente alla sua quota di CP_3
responsabilità con esclusione del vincolo di solidarietà e,
comunque, condannare il terzo chiamato IN. a CP_4
rifondere e/o tenere indenne il OM. da ogni CP_3
condanna che dovesse essere resa nei propri confronti in
favore del Sig. in considerazione della sua Parte_1
esclusiva o quantomeno maggioritaria responsabilità in
ordine ai danni per cui è causa. Con vittoria di spese ed
onorari di causa”.
Per il terzo chiamato IN. : “Piaccia CP_4 CP_4
all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali tutte di cui
sopra, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa: - in
tesi, respingere tutte le domande formulate nei confronti
dell'IN. perché infondate in fatto ed in Controparte_4
diritto; - in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata
ipotesi di accoglimento delle domande formulate contro
l'IN. accertare e dichiarare la Controparte_4
responsabilità esclusiva della società
[...]
della ditta individuale e Controparte_1 CP_2
del OM. solidalmente ovvero ciascuno Controparte_3
secondo le proprie responsabilità, per i danni che
all'esito del giudizio dovessero eventualmente essere
accertati come subiti dall'attore in conseguenza dei fatti
descritti in atto di citazione, con condanna di essi
ditta individuale Controparte_1 [...]
, OM. solidalmente ovvero CP_2 Controparte_3
pag. 10/63 ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento
della somma che fosse ritenuta doversi rifondere per tali
danni; - in ulteriore ipotesi, e salvo gravame, nella
denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale
dell'odierno comparente, dichiarare la chiamata in causa
tenuta a ritenere indenne Controparte_6
l'IN. dagli effetti pregiudizievoli Controparte_4
dell'emanando provvedimento, con condanna di
[...]
al pagamento di tutte le somme che Controparte_6
l'IN. dovesse essere condannato a Controparte_4
rifondere al sig. e/o a Parte_1 Controparte_1
e/o alla ditta individuale e/o al
[...] CP_2
OM. in dipendenza della controversia de Controparte_3
qua, in ogni caso con vittoria di spese. Con vittoria di
spese, compensi professionali, rimb. forf., IVA e CPA come
per legge.”
Per il terzo chiamato “Voglia il Controparte_5
Tribunale di Perugia: in via preliminare e pregiudiziale: -
disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione della
presente causa iscritta al n. 6343/2021 R.G. alla causa
connessa e precedentemente proposta, pendente avanti a
questo stesso Tribunale iscritta al n. 6579/2019 R.G.,
previa riunione a quest'ultima anche della causa n.
5262/2020 R.G.; - accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione attiva della a Controparte_1
far valere la polizza azionata e, per l'effetto, respingere
pag. 11/63 la sua domanda di manleva proposta nei confronti di
- accertare e dichiarare Controparte_5
l'intervenuta decadenza dell'attore e la prescrizione
dell'azione da questo proposta per far valere tutti i
difetti contestati e, per l'effetto, respingere la domanda
attrice; nel merito: in via principale: respingere
integralmente la domanda di manleva avanzata dalla
nei confronti di Controparte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per CP_5
inesistenza e/o inoperatività della garanzia assicurativa;
in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, della domanda attrice e di quella di
manleva svolta dalla nei Controparte_1
confronti di e in caso di condanna Controparte_5
di questa al pagamento di qualsiasi somma: = limitare
l'eventuale indennizzo a carico di Controparte_5
ai soli danni contemplati in polizza e ridurre nella misura
di giustizia, secondo le previsioni del contratto di
assicurazione (artt. 5 e ss. CGA), ove provati, i danni
compresi nella garanzia;
= in relazione al danno come sopra
determinato detrarre dall'ammontare eventualmente a detto
titolo riconosciuto quanto imputabile all'attore in Pt_1
misura proporzionale alla gravità della colpa a lui
riferibile e all'entità delle conseguenze che sono derivate
da tale colpa, il tutto stante l'evidente e prevalente suo
concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., nella determinazione
pag. 12/63 dei danni;
= previa determinazione delle quote della
responsabilità in ipotesi a ciascuno dei convenuti e/o
chiamati in causa riferibile, ridurre ulteriormente
l'importo della manleva come sopra calcolata nei limiti
della sola quota di responsabilità eventualmente
riconosciuta a carico della Controparte_1
in ogni caso entro i limiti e i massimali previsti dal
contratto di assicurazione, detraendo dalla somma così
determinata lo scoperto di polizza del 10% con il minimo di
euro 10.000,00; in ogni caso: con vittoria delle spese e
dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cap e
iva”.
Per il terzo chiamato Controparte_6
“Voglia l'On. Tribunale adito, in composizione monocratica,
rigettata ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed
eccezione: in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande attoree per intervenuta
decadenza dal potere di denuncia dei vizi e difetti, con
conseguente prescrizione del diritto e della relativa
azione ex art. 1669 c.c., e, per l'effetto, rigettarle
integralmente;
ancora, in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità per tardività delle
domande nuove proposte degli intervenienti, ed in ogni caso
la loro inammissibilità per intervenuta decadenza dal
potere di denuncia dei vizi e difetti, con conseguente
pag. 13/63 prescrizione del diritto e della relativa azione ex art.
1669 c.c., e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
ancora in via preliminare, in subordine: accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
per inoperatività della Controparte_6
polizza assicurativa stipulata con l'IN. Controparte_4
con conseguente estromissione della Compagnia dal presente
giudizio con condanna alla refusione delle spese di lite
nei suoi confronti, e comunque rigettare la domanda di
garanzia e manleva formulata dal convenuto nei confronti di
nel merito: nella denegata Controparte_6
ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, respingere
tutte le domande di parte attrice e di parte interveniente
in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande di parte attrice e di parte
interveniente, dichiarare esente da ogni responsabilità
l'IN. ponendo la condanna in capo ai Controparte_4
soggetti resisi responsabili dei fatti per cui è causa;
In
via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande di parte
attrice e di parte interveniente, accertato e dichiarato il
concorso di colpa di parte attrice, ridurne l'esorbitante
ammontare, decurtando tutte le voci di danno duplicate e/o
non provate e/o non dovute, anche per difetto di
legittimazione attiva, e, previo accertamento della minore
pag. 14/63 responsabilità dell'IN. accertare e Controparte_4
dichiarare che è tenuta alla Controparte_6
garanzia assicurativa nei confronti dell'IN. CP_4
per la sola quota di danno direttamente e
[...]
personalmente imputabile all' con esclusione di Parte_3
quella parte di responsabilità che possa derivare allo
stesso dal vincolo di solidarietà con altre persone, alle
condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla polizza e
dalle condizioni di assicurazione, fermi i massimali, lo
scoperto e la franchigia, rigettando in ogni caso le
domande di garanzia e manleva (anche in via di regresso)
formulate da e dal OM. Controparte_1 Controparte_3
nei confronti dell'IN. e comunque Controparte_4
dichiarare non tenuta al relativo Controparte_6
pagamento in luogo dell'Assicurato, né al pagamento delle
spese di lite in favore dell'Assicurato. In ogni caso, con
vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per i terzi intervenuti: “Si conclude come alla comparsa di intervento, con quantificazione in via equitativa dei danni
non patrimoniali sulla base delle risultanze della ctu in
risposta al quesito n° 6”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Perugia, Controparte_1 CP_2
quale titolare dell'omonima Impresa Individuale, ed il pag. 15/63 OM. per ivi sentir accogliere le sopra Controparte_3
riportate conclusioni.
1.1. Deduceva l'attore:
- di aver acquistato, in data 10 agosto 2011, dalla convenuta la piena proprietà Controparte_1
di alcune porzioni immobiliari facenti parte del condominio a schiera sito in Città di Castello (PG), Vocabolo
Galassina, Via delle Crocerossine;
- che nel periodo aprile/maggio 2017 si sono manifestate delle fessurazioni sull'intradosso dei solai di una delle unità immobiliari costituenti il suddetto e nel CP_13
mese di maggio 2018 si sono verificati, all'interno di altra unità immobiliare del stesso, alcuni CP_13
cedimenti, seguiti da crolli di porzioni del tavellonato in laterizio, installato sull'intradosso dei solai;
- che, a seguito di sopralluogo sollecitato da parte di alcuni condomini alla convenuta - sopralluogo al CP_1
quale, visti i vizi emersi sull'immobile, faceva seguito,
in data 17 maggio 2018, diffida alla stessa convenuta ad eliminare i vizi stessi, diffida a sua volta riscontrata da in data 22 maggio 2018, con implicita ammissione CP_1
delle proprie responsabilità – nessun intervento veniva posto in essere da quest'ultima, costringendo così i condomini stessi, fra i quali l'odierno attore, a depositare, in data 23.07.2018, presso la Cancelleria
Civile del Tribunale di Perugia ricorso per Accertamento
pag. 16/63 Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c., il cui espletamento consentiva di accertare la presenza di gravi vizi sull'immobile in questione, dettagliatamente indicati nella relazione peritale elaborata dal CTU IN. Persona_2
richiedenti interventi riparatori del valore “in media pari
a circa € 106.750,00”;
- di avere avviato a proprie spese - vista l'urgenza di evitare il crollo delle parti dell'immobile viziate ed in ossequio alle conclusioni rassegnate dal CTU all'esito dell'Accertamento Tecnico Preventivo di cui sopra - i lavori di ripristino necessari ad eliminare i vizi di cui sopra;
lavori all'esito dei quali emergevano ulteriori difetti costruttivi, sino ad allora rimasti occulti, che inducevano parte attrice ad adire nuovamente il Tribunale
Civile di Perugia, con un secondo ricorso per ATP in data
22 luglio 2020, iscritto al n. 3005/2020 R.G., dichiarato peraltro inammissibile, circostanza quest'ultima che costringeva l'attore ad introdurre il presente giudizio,
invocando la responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1669 c.c.
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
contestando quanto dedotto e domandato Controparte_1
da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, la convenuta:
- che l'attore, a differenza di quanto fatto dai proprietari degli altri immobili interessati dalla vicenda,
pag. 17/63 ha incardinato il presente giudizio dopo avere iniziato –
in data 02 gennaio 2020, previo deposito della comunicazione CILA n. 1734, presentata a suo dire in data
30 dicembre 2019 – l'esecuzione di lavori indicati come necessari dal CTU IN. riscontrando, Persona_2
all'esito di detti lavori, nuovi e gravi difetti di natura occulta e provvedendo, per tale ragione, ad inviare, in data 04 marzo 2020, a tutte le parti coinvolte, la missiva con la quale contestava la circostanza;
una tempistica che dimostra l'intervenuta decadenza dell'attore dalla facoltà
di denunciare, ex art. 1667 c.c., detti nuovi presunti vizi
- essendo gli stessi stati denunciati, appunto, oltre i sessanta giorni dalla loro scoperta - nonché la prescrizione di tutti i diritti azionati;
- che, in ogni caso, le nuove problematiche lamentate da parte attrice sono state determinate esclusivamente dall'intervento effettuato dalla stessa parte senza il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui alla relazione del CTU depositata all'esito dell'espletato giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- l'infondatezza del quantum richiesto dall'attore a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- di non avere in alcun modo concorso alla produzione dell'evento per il quale è stata citata in giudizio, non avendo costruito direttamente gli immobili interessati, né
interferito nell'attività di esecuzione di dette opere pag. 18/63 (appaltate all'odierna convenuta Impresa Individuale
[...]
, che ha proceduto, in piena autonomia, alla CP_2
realizzazione delle stesse) né in quella di progettazione e direzione dei lavori (affidata all'odierno convenuto OM.
ed all'odierno terzo chiamato in causa IN. Controparte_3
); Controparte_4
- di essersi premurata – una volta riscontrati, su denuncia di alcuni condomini, i vizi sull'immobile de quo -
di denunciare alla Compagnia Assicurativa Controparte_5
, odierna terza chiamata in causa (di seguito anche
[...]
solo ), il fatto occorso (attivando la polizza CP_5
postuma decennale rilasciata a tutti i proprietari ai quali negli anni 2011-2012 ha venduto gli immobili), convenendo nel contempo coi condomini interessati dal problema di incaricare l'IN. di redigere il progetto CP_14
di risanamento e di contattare ditte specializzate per la realizzazione dei lavori e riservandosi, d'altro canto, di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria verso il soggetto o i soggetti, nei confronti dei quali fossero state riscontrate responsabilità circa i fatti accaduti;
- di voler quindi chiamare in causa l'IN. CP_4
e la compagnia assicurativa
[...] Controparte_5
, al fine di essere manlevata da qualunque
[...]
responsabilità per eventuali condanne di pagamento dovessero esserle accollate all'esito del presente giudizio.
pag. 19/63 1.3. Si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_2
individuale, contestando quanto dedotto e domandato da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il convenuto:
- di non essere stato l'appaltatore degli interi lavori di realizzazione dell'immobile per cui è causa, ma solo di una parte di essi e, in ogni caso, di essere stato solo uno dei due amministratori ai quali competevano, con firma congiunta, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della alla quale vanno Controparte_1
quindi attribuiti, in via esclusiva, eventuali responsabilità per i fatti oggetto di causa;
- l'intervenuta decadenza dell'attore dalla facoltà di denunciare i presunti nuovi vizi dell'immobile (sulla scorta delle date dallo stesso attore indicate per l'effettuazione dei lavori di rimozione del tavellonato),
la prescrizione di tutti i diritti dallo stesso azionati e,
in ogni caso, la responsabilità dell'attore per i nuovi danni, dovuti ai lavori dallo stesso effettuati in contrasto con quanto prescritto dal CTU dell'ATP;
- l'infondatezza del quantum richiesto dall'attore a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
1.4 Si costituiva in giudizio il convenuto OM.
[...]
, contestando quanto dedotto e domandato da parte CP_3
pag. 20/63 attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il convenuto:
- la decadenza - e/o comunque la prescrizione –
dell'attore dall'azione ex art. 1669 c.c., non essendo ad esso convenuto opponibile il presunto riconoscimento dei vizi da parte del costruttore/venditore, riconoscimento che ha comunque l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella preesistente legale di garanzia;
- che le risultanze della CTU espletata nel giudizio di
ATP escludono che i fatti oggetto di causa si siano verificati per cause imputabili al proprio operato e che,
in ogni caso, alcuna responsabilità può essergli attribuita in quanto la realizzazione delle opere contestate è stata comunque effettuata secondo quanto previsto dal progetto redatto dal progettista e direttore dei lavori per le opere strutturali, IN. il quale, pertanto, Controparte_4
chiamato in causa, dovrà, in ipotesi, tenere indenne il convenuto stesso da quanto questi sarà, eventualmente,
condannato a risarcire a parte attrice;
- l'infondatezza di quanto dedotto dall'attore in ordine all'an ed al quantum debeatur per i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti.
pag. 21/63 1.5. Chiamato in causa, si costituiva in giudizio il terzo IN. contestando quanto domandato Controparte_4
nei suoi confronti e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il terzo:
- decadenza e prescrizione della domanda e dei diritti azionati dall'attore, associandosi in ciò ai vari soggetti convenuti in giudizio;
- la propria estraneità ai fatti, essendo i vizi di cui
è causa non relativi ad elementi strutturali dell'immobile
(come infondatamente asserito dalle difese di
[...]
e del OM. ), ma ad elementi CP_1 CP_3
“portati” (la cui progettazione, esecuzione e controllo non ricadono tra i compiti e le responsabilità del progettista strutturale, come confermato anche dalla Relazione del CTU
IN. , che, infatti, non ascrive alcuna responsabilità Per_4
in capo al progettista delle opere strutturali e direttore dei lavori delle stesse, né al collaudatore) ed essendo le problematiche qualificate dall'attore come vizi “ulteriori”
rispetto all'ATP n°4124/2018 R.G. in parte imputabili all'attore stesso, che ha fatto eseguire i lavori di cui alla C.I.L.A. del 31.12.2019 senza rispettare le prescrizioni di cui alla Relazione depositata dal CTU IN.
.; Per_4
- l'infondatezza delle richieste di risarcimento danni,
patrimoniali e non patrimoniali, formulate nell'atto di citazione, non avendo fornito parte attrice alcuna prova né
pag. 22/63 in ordine all'an, né, tanto meno, in ordine al quantum
debeatur, specie per quanto attiene l'asserita maggiore entità dei costi indicati dal CTU;
- in ogni caso, di voler chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Controparte_6
affinché la stessa, nel denegato caso di accertamento di una propria responsabilità per i fatti di causa, venga condannata a tenerlo indenne dal pagamento di tutte le somme che dovesse essere condannato a rifondere a
[...]
e/o a e/o alla ditta Pt_1 Controparte_1
individuale e/o al OM. in CP_2 Controparte_3
dipendenza della presente controversia.
1.6. Chiamato in causa, si costituiva in giudizio il terzo contestando quanto domandato Controparte_5
nei suoi confronti e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il terzo
(dopo aver richiesto disporsi la riunione della presente causa ad altri giudizi pendenti avanti questo stesso
Giudice, proposti dagli altri ricorrenti nel procedimento di Atp, inerenti stessi petitum e causa petendi, assegnati ai Giudici Dott. Antonio Contini e Dott.ssa Alessia
Zampolini ed iscritti al n. 6579/2019 R.G. e al n.
5262/2020 R.G.):
- il difetto di legittimazione attiva della
[...]
ad azionare i diritti derivanti dalla Controparte_1
citata polizza postuma decennale, una polizza che, seppur pag. 23/63 contratta dalla Società venditrice degli immobili
[...]
non è stata stipulata in favore di Controparte_1
questa ma per conto altrui o per conto di chi spetta (gli acquirenti delle unità abitative facenti parte del fabbricato a schiera, nei limiti indicati in polizza e ciascuno in proporzione alla quota di sua proprietà, per gli eventuali danni materiali e diretti che l'immobile dovesse conseguire a seguito di sua rovina, totale o parziale, o per gravi difetti di costruzione, sempre che tali eventi colpiscano parti di esso destinate per propria natura a lunga durata), soggetti questi che nel presente giudizio non hanno inteso avvalersi della garanzia assicurativa, mostrando di non avervi interesse, motivo questo per cui nessun diritto compete alla contraente che in alcun modo è beneficiaria delle eventuali indennità ivi contemplate e in capo alla quale, pertanto, difetta il necessario presupposto della legittimazione attiva per invocarne l'operatività;
- decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.
per tutti i vizi contestati dall'attore, avendo quest'ultimo dichiarato di aver riscontrato nuovi difetti in data 2 gennaio 2020 e di averli denunciati il successivo
4 marzo 2020, mentre l'azione per far valere tutti i suddetti vizi è stata intrapresa solo il 23 dicembre 2021,
ovvero a distanza di oltre due anni dal procedimento pag. 24/63 sommario di accertamento e di quasi due anni dalla scoperta di tali nuovi vizi;
- l'inesistenza della garanzia assicurativa invocata dalla presupponendo la Controparte_1
domanda di manleva nei termini proposti l'esistenza di un'assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità civile del soggetto che chiede di essere manlevato, mentre nella specie il contratto di assicurazione contempla una garanzia, in favore degli acquirenti, per eventuali danni materiali e diretti che gli immobili loro venduti dovessero conseguire a seguito di rovina totale o parziale o per gravi difetti di costruzione;
- l'inoperatività/esclusione della garanzia assicurativa per:
• scadenza del periodo di operatività della garanzia
(valida ed efficace per il periodo compreso tra il 1° marzo
2010 e il 31 marzo 2021 e, comunque, espressamente limitata a “… non oltre 10 anni dall'ultimazione dei lavori …”);
• difetto dei presupposti che integrano le condizioni di operatività della garanzia / esclusione dei danni dall'oggetto della garanzia, non riguardando i danni lamentati i solai (gli unici ad avere funzione strutturale portante) ma il rivestimento interno dei solai (opera di finitura e dunque non destinata, per propria natura, a lunga durata), ciò quindi escludendo la riconducibilità dei pag. 25/63 fatti alla normativa richiamata (art. 1669 c.c.) o,
quantomeno, ai danni contemplati dall'assicurazione, nella quale non sono ricompresi nemmeno i nuovi difetti allegati dall'attore che, come espressamente riconosce la
[...]
(a pag. 38 dell'atto di chiamata in Controparte_1
causa) sono irrilevanti dal punto di vista statico, non influiscono in alcuna maniera sulla tenuta dell'immobile e non costituiscono quindi gravi vizi;
• difetto dell'elemento dell'accidentalità, espressamente previsto in polizza;
• le somme eventualmente dovute in forza del vincolo di solidarietà;
- l'insussistenza di prova circa l'entità e la natura degli ulteriori vizi in questa sede lamentati dall'attore rispetto a quelli, diversi e minori, di cui alla CTU
depositata nel procedimento di ATP e, dunque, circa l'an ed il quantum debeatur indicato quale risarcimento asseritamente dovuto all'attore stesso;
- di nulla dovere a titolo di spese di lite, stante la violazione della clausola di gestione delle controversie prevista in contratto, per avere scelto e CP_1
valutato di non affidare alla Compagnia la gestione della vertenza, di costituirsi in giudizio scegliendo e designando un proprio legale e, quindi, di chiamare in causa, per la manleva, il proprio assicuratore, motivo per cui non ha diritto a vedersi rifondere le spese di difesa.
pag. 26/63 1.7 Chiamato in causa, si costituiva in giudizio contestando quanto Controparte_6
domandato nei suoi confronti e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro,
tale società:
- l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore,
per intervenuta decadenza dello stesso dall'azione ex art. 1669 c.c. e la conseguente prescrizione dell'azione e del diritto al risarcimento del danno in relazione a tutti i pregiudizi lamentati, in quanto - anche ipotizzando che l'attore abbia acquisito contezza dei lamentati vizi soltanto sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica redatta dal CTP, IN. all'esito del Persona_2
primo ATP - la consulenza stessa è stata depositata il 27
maggio 2019, mentre la presente azione risarcitoria (che l'attore neppure ha introdotto direttamente nei confronti dell'IN. , chiamato in causa dalla e dal CP_4 CP_1
OM. ) risulta incardinata soltanto con l'atto di CP_3
citazione notificato il 23.12.2021;
- che l'attore non ha fornito prova del fatto che i presunti “nuovi vizi” emersi a valle del procedimento di
ATP fossero vizi occulti ed ulteriori rispetto a quelli accertati nella perizia dell'IN. Per_2
- l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dell'IN. in quanto i vizi lamentati Controparte_4
dall'attore non hanno determinato (e non determinano) la pag. 27/63 rovina totale delle opere e non hanno comportato (e non comportano) gravi difetti, tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, la solidità e la durata dell'immobile o tali da renderlo inidoneo all'uso cui è
destinato, uniche ipotesi queste in cui è garantita la copertura assicurativa della polizza dell'IN. CP_4
come stabilito dalle condizioni di assicurazione;
- la carenza di responsabilità dell'IN. in CP_4
relazione ai vizi oggetto della CTU redatta in sede di ATP,
non avendo detti vizi natura strutturale (come accertato anche all'esito dell'espletata CTU) e non essendo quindi gli stessi ascrivibili allo stesso IN. CP_4
(progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali), al quale non possono essere ascritti neanche i nuovi vizi lamentati dall'attore, avendo quest'ultimo eseguito, senza neppure rispettare le prescrizioni indicate dall'IN. , lavorazioni che hanno modificato lo stato Per_2
dei luoghi, interessando parti condominiali ed elementi strutturali dell'immobile;
- l'infondatezza della domanda attorea sia in punto an
che in punto quantum debeatur, per assenza di riscontri probatori;
- il fatto che, in ogni caso, la copertura assicurativa potrà operare alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, fermi i massimali, lo scoperto e la franchigia.
pag. 28/63 1.8. Intervenivano nel giudizio, ex art. 105 c.p.c.,
e (in qualità di genitori Parte_1 CP_7
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
), e in proprio,
[...] CP_7 Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e deducendo:
- di voler esercitare nel presente giudizio il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, già azionato con azione estinta, che ritengono di vantare verso i responsabili dei vizi gravi dell'immobile in cui dimorano stabilmente come familiari del proprietario, dipendendo il loro diritto dal titolo di illecito extracontrattuale,
dedotto in giudizio dall'attore;
- che i danni che ritengono di avere subito non sono liquidabili che in via equitativa, trovando fondamento,
quanto all' an debeatur, nell'art.2059 c.c.;
- di voler richiamare, in proprio favore, quanto dedotto in punto di responsabilità delle seguenti parti processuali: costruttore del Controparte_1
fabbricato a schiera;
ditta omonima, CP_2
appaltatrice e appaltatore;
direttore Controparte_3
dei lavori;
IN. , progettista e direttore CP_4 CP_4
dei lavori per le opere strutturali;
tutti responsabili in solido, ex artt. 2043 e 2055 c.c., essendo emerso dalla c.t.u. che tutti hanno concorso a cagionare i vizi di cui è
causa, fonte dei danni lamentati;
pag. 29/63 - di non spiegare domanda nei confronti delle compagnie di assicurazione terze chiamate, agendo gli intervenienti per i soli danni non patrimoniali, che non sembrano compresi nelle polizze azionate dai chiamanti;
- in punto an debeatur, di agire ai sensi dell'art. 2043
c.c. sotto il cui più ampio dettato è sussumibile la norma speciale di cui all'art. 1669 c.c.
1.9. Depositate le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., il
Giudice, non ammettendo altre richieste istruttorie,
disponeva CTU (con quesito formulato a verbale dell'udienza del 21 novembre 2023), nominando l'IN. che Persona_2
aveva reso la relazione nel pregresso procedimento di ATP.
1.10 Depositata la CTU, il Giudice formulava una proposta conciliativa che, all'udienza del 5.3.2025, veniva accettata da tutte le parti ad eccezione di Controparte_5
, motivo per il quale Il Giudice fissava l'udienza di
[...]
precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. Vanno dapprima affrontate le diverse questioni preliminari sottoposte dalle parti al Tribunale.
2.1. La domanda di garanzia formulata da CP_1
nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
è inammissibile.
Il contratto di assicurazione su cui si fonda la domanda di è stato stipulato a favore Controparte_1
pag. 30/63 – non di tale società - bensì dei proprietari degli immobili, tra cui l'odierno attore. Dunque, alcuna domanda di garanzia può essere spiegata da Controparte_1
sulla base di tale contratto.
[...]
2.1.1. È altresì inammissibile l'istanza di estensione della domanda fatta dagli attori nei confronti di CP_5
.
[...]
Come anche indicato nella sentenza n. 1748/23 del
Tribunale di Perugia (resa in causa “gemella” alla presente) “la chiamata in causa, nel caso di specie, è
stata formulata da uno dei convenuti principali per vedersi
tenere indenne da una eventuale pronuncia di condanna a suo
carico, mentre l'estensione della domanda è fatta dagli
attori per vedere l'assicurazione condannata in proprio
favore. È necessario infatti rammentare che può sostenersi
l'estensione (peraltro automatica) della domanda con
riferimento all'ipotesi nella quale il convenuto chiami in
giudizio un soggetto di cui afferma esclusiva o concorrente
responsabilità (cioè quando il convenuto indica il vero
responsabile, negando la propria responsabilità, o
individua un corresponsabile del danno) mentre non ha luogo
quando il convenuto chiami un terzo a titolo di garanzia
impropria o di regresso, cioè quando il convenuto fa valere
contro il terzo un ulteriore titolo.
In tal caso l'attore deve proporre autonoma domanda.
pag. 31/63 Ebbene, nel caso di specie (del tutto peculiare, avendo
il convenuto chiamato non il proprio assicuratore, bensì
l'assicuratore dell'attore) non può che evidenziarsi che la
domanda spiegata dall'attore verso il terzo non può che
essere qualificata, nel presente procedimento, come domanda
nuova (…).
Dunque, tale domanda nuova diretta verso il terzo già
costituito in giudizio equivale alla chiamata in causa che
l'art. 183 co. 5 cod. proc. civ., nel testo vigente prima
della riforma c.d. Cartabia, consentiva all'attore “se
l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto”. In altri
termini, in prima udienza, l'attore, come può formulare
domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale
del convenuto (reconventio reconventionis, e non è il caso
di specie) o delle eccezioni del convenuto (e non è questo
il caso di specie, atteso che la domanda verso il terzo non
consegue ad eccezioni del convenuto), così può formulare
una nuova domanda verso il terzo ancora non in giudizio o,
trasversalmente, nei confronti del terzo già in giudizio
(in tal caso senza esigenza di autorizzazione alla chiamata
in causa, essendo il terzo già in giudizio, pur ponendosi
un tema di rispetto del diritto di difesa del terzo).
Ciò che, tuttavia, rileva ai fini della presente
controversia è che l'attore ha la facoltà di formulare la
domanda nei confronti del terzo (sia esso ancora non
pag. 32/63 costituito o già in giudizio) se, come si è detto,
l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Orbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza che
l'esigenza non è sorta dalle difese del convenuto, il quale
ha spiegato una infondata domanda di manleva nel proprio
interesse (…) e del resto gli attori hanno espressamente
dato atto di essere a conoscenza del titolo astrattamente
spendibile contro né, sotto altro profilo, Controparte_5
la circostanza che il convenuto abbia azionato, in carenza
di legittimazione attiva, il titolo contro l'assicuratore
ha fatto sorgere l'esigenza, che astrattamente già
sussisteva, in capo agli attori, di formulare una domanda
contro l'assicuratore: in altri termini, la domanda degli
attori contro non è in alcun modo Controparte_15
conseguenziale, sotto il profilo dell'emersione
dell'interesse alla domanda, alla domanda del convenuto
verso . Controparte_16
Ne deriva che la domanda nuova spiegata dagli attori
contro è inammissibile”. Controparte_16
2.2. Come anche indicato nella pronuncia n. 1748/23 dell'intestato Tribunale, “la domanda degli attori volta,
invece, per l'ipotesi di condanna di e di Controparte_4
ulteriore condanna di a tenere Controparte_6
indenne il primo, a veder condannare detta assicurazione a
pagare direttamente agli attori, è, in via comunque
assorbente, infondata: è di tutta evidenza, infatti, che
pag. 33/63 ove fosse condannata a tenere indenne CP_17 CP_4
, ciò sarebbe fondato sul titolo esposto da
[...]
quest'ultimo nei confronti dell'assicurazione (appunto, il
contratto di assicurazione), titolo che chiaramente non
spiega effetti diretti in favore dell'eventuale danneggiato
non avendo, quest'ultimo, azione verso l'assicuratore il
quale ha facoltà, ma non obbligo salvo espressa istanza
dell'assicurato” (che non viene allegato sia stata fatta),
di pagare direttamente.
2.3. Diversamente, ammissibile è la domanda spiegata da parte attrice nei confronti di chiamato Controparte_4
in causa dai convenuti e Controparte_1 [...]
e nei cui confronti queste ultime parti hanno CP_2
spiegato garanzia propria, individuando nell'IN. CP_4
il professionista responsabile dei danni arrecati all'attore. In siffatta ipotesi, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato.
2.4. L'intervento spiegato dai familiari di
[...]
è ammissibile, non essendo precluso Pt_4
all'interventore di formulare domande (necessariamente nuove), anche ove sia maturata per le altre parti del giudizio la relativa preclusione. Insegna la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (ord.
31939 del 2019), che “chi interviene volontariamente in un
processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei
pag. 34/63 confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il
termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del
"thema decidendum"; né tale interpretazione
dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole
durata del processo od il diritto di difesa delle parti
originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo
accettare il processo nello stato in cui si trova, non può
dedurre, ove sia già intervenuta la relativa
preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il
rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la
causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che
le parti originarie non abbiano potuto debitamente
contrastare”.
2.4.1. Ugualmente ammissibile è la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Agli intervenuti, infatti, in quanto non proprietari dell'immobile, era prelusa l'azione ex art. 1669 c.c.,
esercitabile solamente dal committente dell'immobile e dai suoi aventi causa. Sussistendo rapporto di specialità tra l'art. 1669 c.c. e l'art. 2043 c.c., tale ultima norma generale può trovare applicazione.
Si veda al riguardo il principio espresso da Cass.,
sent. 1748 del 2005, secondo cui la norma di cui all'art. 1669 c.c. “si pone in rapporto di specialità con quella
generale di cui all'art. 2043 cod. civ., che trova
applicazione solo ove non risulti applicabile quella
pag. 35/63 speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro
l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non
solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso
l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che
lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi
difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo
della rovina di essa”.
3. Passando al merito vanno rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalle parti convenute e terze chiamate con riferimento alla domanda proposta dall'attore ex art. 1669 c.c..
Secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c. i vizi vanno denunciati entro l'anno dalla loro scoperta, pena la decadenza dall'azione. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha consapevolezza del vizio,
della sua gravità e della riferibilità dello stesso all'attività dell'appaltatore o a quella delle professionalità coinvolte (cfr. Cass. sent. 11034 del
2022).
Nel caso di specie, tenuto conto della complessità
dell'accertamento, cui si dirà infra, l'attore ha maturato tale consapevolezza dei vizi e della riferibilità ai soggetti responsabili al più con il deposito della relazione per ATP.
Con riferimento alla prescrizione, anch'essa annuale e decorrente dalla denuncia dei vizi, va detto che, anche pag. 36/63 alla disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio fondato sull'art. 1669 c.c. si applica l'istituto dell'interruzione di cui all'art. 2943 c.c., sicché, non può dirsi che il diritto vantato da parte attrice si sia prescritto atteso che:
a. il ricorso per ATP è stato depositato in data 11 luglio 2018 (doc 2 fasc attore), protraendosi l'effetto interruttivo fino al deposito della relazione, avvenuta in data 23.5.2019;
b. in data 4.3.2020, dunque entro l'anno dal precedente evento interruttivo, era inviata alle odierne parti convenute e terze chiamate (e da queste contestualmente ricevuta) pec con cui le medesime parti erano costituite in mora, con riferimento sia ai vizi c.d.
“vecchi” che a quelli c.d. “nuovi”;
c. in data 4.3.2021, dunque entro l'anno dal precedente evento interruttivo, era inviata alle odierne parti convenute e terze chiamate (e da queste contestualmente ricevuta) pec con cui le medesime parti erano nuovamente costituite in mora;
d. il presente giudizio stato introdotto con notifica dell'atto di citazione in data 22.12.2021, dunque entro l'anno dai precedenti atti di interruzione.
Nei confronti del terzo chiamato IN. , debitore CP_4
solidale con le parti convenute (rispetto al quale la domanda giudiziale è intervenuta oltre l'anno), l'effetto pag. 37/63 interruttivo si estende per effetto di quanto previsto dall'art. 1310 c.c.
3.1. Quanto ai vizi c.d. “nuovi”, gli stessi sono emersi in occasione dei lavori iniziati nel gennaio 2020, sicché
sicuramente tempestiva è la denuncia fatta il 4.3.2020,
anche ove gli stessi non integrino i gravi danni di cui all'art. 1669 c.c. (applicandosi il termine di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c.). Infatti, essendo la CILA del
30.12.2019, può escludersi con elevata probabilità che il serio e ponderato apprezzamento dell'attore (e non dei professionisti incaricati dell'opera finalizzata all'eliminazione dei difetti) in merito alla sussistenza dei difetti de quibus sia intervenuto tra il 30.12.2019 e il 4.1.2020, peraltro periodo caratterizzato dalle festività di inizio/fine anno.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dai congiunti di e basata sull'art. 2043 c.c.. Parte_1
Quelli denunciati, infatti, sono illeciti permanenti,
idonei a provocare pregiudizio “de die in diem”, con conseguente decorrenza della prescrizione da ciascun giorno in cui lo stesso si è verificato (Cass. sent. n. 4677 del
2023).
4. Quanto alla domanda risarcitoria proposta ex art. 1669 c.c. e relativa ai c.d. “vizi vecchi”, all'esito dell'accertamento tecnico compiuto in sede di giudizio per pag. 38/63 ATP e della relazione peritale depositata nel presente giudizio dal CTU, possono sicuramente ritenersi gravi i danni presenti nell'immobile di proprietà dell'attore, in quanto idonei a pregiudicare in termini importanti l'uso del bene.
Infatti, il fenomeno che caratterizza tale immobile
(così come anche altre villette facenti parte del medesimo complesso edilizio realizzato da Controparte_1
) è il cedimento e crollo di porzioni di tavellonato
[...]
in laterizio, installato sull'intradosso dei solai, con rischio di crollo della parte di elemento rotto e dell'intonaco sottostante. Fenomeno che – all'evidenza –
pregiudica e menoma il normale godimento dell'immobile, per il fondato timore che dal soffitto possano cadere calcinacci.
4.1. L'attore, quale avente causa del committente, è sicuramente legittimato ad esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c.; ugualmente legittimati passivi – alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale fornita dalla giurisprudenza di legittimità – sono, oltre all'appaltatore, la società venditrice/costruttrice che ha commissionato l'opera, il progettista ed il direttore dei lavori.
4.2. Già si è visto sopra al punto 3. come siano stati rispettati i termini di decadenza e di prescrizione.
pag. 39/63 4.3. Con riferimento alle cause di tale grave vizio, nel corso dell'ATP il consulente nominato dalle parti aveva ricondotto il difetto in questione ad un problema legato alla “diversa resistenza a trazione dei tre componenti a
contatto solidale, ovvero solaio cementizio monolitico,
tavelle ed intonaco non armato;
il comportamento elastico
della struttura in cemento armato, con una resistenza a
trazione all'intradosso derivante da calcolo, non è
“seguito” adeguatamente dai componenti tavelle le cui
caratteristiche fisico meccaniche non risultano idonee a
resistere alla trazione ad esse trasferita dalle
deformazioni elastiche locali della struttura. Concausa
possibile, ma non dimostrabile, può essere una fragilità,
ovvero rottura originaria per cause accidentali, di alcune
tavelle, forse anche riconducibile alle modalità operative
in fase di getto ad esclusione della ordinaria pedonabilità
di detti laterizi”.
Sulla base di tale accertamento ed in termini ad esso sicuramente coerenti, in un giudizio gemello (in quanto introdotto dai proprietari di altre villette appartenenti allo stesso complesso immobiliare e caratterizzate da identici vizi costruttivi) definito in primo grado con sentenza n. 1748/23, il Tribunale di Perugia ha individuato
- in via principale ma non esclusiva - la responsabilità
del progettista strutturale IN. per avere CP_4
progettato – appunto – un solaio avente natura di “corpo
pag. 40/63 unico, con elementi differenziati che reagiscono in modo
differenziato alle sollecitazioni di trazione e di
temperatura”, così provocando la rottura delle tavelle.
A cinque anni di distanza il medesimo consulente nominato CTU dal Tribunale ha modificato in parte qua le sue considerazioni, escludendo che la coesistenza di elementi differenziati nel solaio (che avrebbero reagito in modo differenziato alle sollecitazioni di trazione e di temperatura) sia la causa del difetto. Coerentemente con tale apprezzamento il CTU ha escluso anche la sussistenza di errori di progettazione, individuando le cause dei difetti in problematiche sorte nella fase esecutiva dell'opera. Più in particolare, secondo l'esperto la causa va individuata nell'originaria fragilità di alcune tavelle e nell'occasionale danneggiamento delle tavelle stesse in fase di posa o durante la fase di getto del solaio (p. 6
CTU); dunque errori esecutivi commessi nella fase di realizzazione dell'opera, nel caso di specie ancor più
delicata in ragione della peculiarità della soluzione tecnico progettuale adottata, che imponeva “una assoluta
precisione e garanzia di regolarità nella realizzazione del
piano di posa e successive operazioni in fase di getto per
le quali occorre una migliore qualità costruttiva rispetto
a quella rilevata”.
Tale valutazione è stata fortemente criticata dalle parti.
pag. 41/63 Il CTU, tuttavia, ha ampiamente spiegato le ragioni di tale nuova valutazione. Ragioni che appaiono al Tribunale
sicuramente logiche e razionali.
È risultata determinante per il CTU la circostanza che nei cinque anni successivi al deposito della relazione peritale redatta in fase di ATP non si sono verificate ulteriori lesioni superficiali, che era lecito attendersi ove la causa fosse effettivamente legata alla differente elasticità degli elementi a contatto che costituivano il solaio. Scrive sul punto il CTU che la mancanza di nuove lesioni giustifica l'esclusione tra le cause della differente elasticità degli elementi che compongono il solaio e l'individuazione della causa – in termini probabilistici – nella lesione di un numero indefinito e diffuso di tavelle nell'ambito (così scrive il CTU)
“dell'ordinaria attività di getto solaio post posa delle
stesse”. Sostiene il CTU che – oggi – questa è l'ipotesi più probabile della causa del danno lamentato da parte attrice, indirettamente confortata dal fatto che – medio
tempore – sono stati scoperti nuovi difetti (i c.d. “vizi nuovi”), questi sicuramente originati nella fase di esecuzione dell'opera; sostiene il CTU che da tali ultimi difetti è possibile apprezzare “una attenzione ridotta in
fase di getto da parte degli operatori che hanno finito per
eliminare, certamente involontariamente, i distanziali di
fondo getto su cui in genere poggia la rete per garantire
pag. 42/63 alle armature un copriferro idoneo”. In altri termini,
ritiene il CTU che l'impresa appaltatrice dei lavori de
quibus abbia prestato scarsa attenzione nella fase del getto del calcestruzzo, in questo modo determinando l'esistenza di “zone ove il copriferro è di ridotte
dimensioni” (c.d. nuovo vizio) e cagionando la lesione di alcune tavelle (c.d. vecchio vizio).
Il Tribunale ritiene il ragionamento del CTU
condivisibile ed immune da vizi. Il consulente si distanzia dalle precedenti valutazioni in quanto – in termini del tutto logici - basa le odierne considerazioni su emergenze nuove, quali l'assenza (nei cinque anni che separano i due accertamenti tecnici) delle “attese” nuove lesioni e la comparsa di altri difetti anch'essi esecutivi, che danno conto di come l'impresa esecutrice abbia adottato poca diligenza nella fase di getto del calcestruzzo. Il primo argomento sembra al Tribunale sicuramente importante. Ove
la causa della rottura di alcune tavelle fosse stata la
“diversa resistenza a trazione dei componenti a contatto
solidale, ovvero solaio cementizio monolitico, tavelle ed
intonaco non armato” in ragione dei loro differenti comportamenti elastici, la mancata rimozione di tali cause avrebbe dovuto comportare il verificarsi di nuove lesioni in questi ultimi cinque anni. L'assenza di nuove lesioni ha imposto al CTU di individuare cause diverse. L'esperto ha ritenuto come ipotesi più attendibile quella legata ad un pag. 43/63 danno provocato nella fase esecutiva della gettata;
ipotesi confortata anche dalla condotta imperita mostrata dall'impresa esecutrice nella medesima fase esecutiva,
atteso che in alcune zone il copriferro è risultato “di
ridotte dimensioni a causa dello spostamento del
distanziatore di fondo getto delle armature”, nonché dalla particolare qualità costruttiva (che rendeva necessaria una assoluta precisione e garanzia di “regolarità” nella realizzazione del piano di posa e successive operazioni in fase di getto) che l'impresa stessa avrebbe dovuto impiegare nel realizzare l'opera a causa della peculiare soluzione tecnico progettuale adottata.
Va poi detto che la possibilità di un errore nella fase esecutiva inerente alla gettata era stato ipotizzato dal
CTU anche in sede di ATP, seppure all'epoca il consulente gli aveva attribuito, in termini probabilistici,
un'incidenza causale inferiore. Dunque, la soluzione oggi prospettata dal CTU non costituisce assoluta novità
rispetto a quanto accertato nel 2019 in sede di ATP e si giustifica – in termini sicuramente condivisibili - con l'apprezzamento di circostanze sopravvenute.
5. Una volta accertati i gravi vizi e le loro cause, vanno individuati i soggetti responsabili.
Va premesso che ai sensi dell'art. 1669 c.c. grava sul committente e sui suoi aventi causa l'onere di provare il difetto strutturale o – come nel caso di specie – il grave pag. 44/63 vizio. Una volta offerta tale prova, costituisce onere dell'appaltatore o delle diverse figure professionali cui la giurisprudenza di legittimità ha esteso la medesima responsabilità l'onere di provare la propria condotta diligente e perita, presumendosi in difetto che il grave danno si è verificato a causa della loro condotta colposa.
Infatti, il rimedio speciale di cui all'art. 1669 c.c. si differenzia da quello generale di cui all'art. 2043 c.c.
proprio in ragione “del regime speciale di presunzione
della responsabilità del costruttore contemplato dall'art.
1669 c.c.” mentre chi invoca l'art. 2043 c.c. deve dimostrare la colpa del danneggiante (Cass. sent. 27385 del
2023).
Nel caso di specie nessuno dei professionisti coinvolti ha provato circostanze idonee a superare la presunzione di responsabilità a proprio carico.
5.1. Tale prova non è stata sicuramente offerta dall'impresa esecutrice dei lavori, atteso che è riferibile al suo operato l'ipotesi più probabile di causa del danno
(vale a dire l'errore nell'esecuzione dell'opera con conseguente rottura delle tavelle).
5.2. Tale prova non è stata offerta dall'impresa venditrice/costruttrice Controparte_1
Insegna la giurisprudenza di legittimità che “L'azione di
responsabilità per rovina e difetti di cose immobili,
prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata
pag. 45/63 anche dall'acquirente nei confronti del venditore che
risulti fornito della competenza tecnica per dare
direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori,
indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore
dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di
provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di
controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la
presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una
propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.”
(v. Cass. civ., Sez. II, 17 aprile 2013, n. 9370; Cass.
civ., Sez. II 13 gennaio 2014, n. 467).
Costituisce fatto pacifico che la , in Controparte_1
ragione del proprio oggetto sociale, aveva le competenze tecniche per fornire direttamente o tramite il nominato direttore dei lavori indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera. Al riguardo appare significativo che le opere oggetto di causa sono state eseguite da
[...]
, all'epoca proprio co-amministratore della CP_2
Come anche indicato dal Tribunale con la Controparte_1
pronuncia n. 1748 del 2023 “emerge evidentemente – nei
rapporti tra venditore-costruttore, che riveste la
posizione di committente nei confronti dell'appaltatore –
che il contratto di appalto (allegato n. 12 della
produzione del convenuto ha Controparte_1
per oggetto non già l'interezza della costruzione (per così
dire, al finito) bensì una parte, sebbene rilevante (si
pag. 46/63 tratta di tutte le opere strutturali per conseguire gli
immobili al grezzo): in altri termini il committente, oltre
a fornire il progetto ed appaltare la costruzione (e
dunque, partecipando per ciò solo all'attività di
costruzione, e non intermediando una mera vendita), ha
riservato a sé, oltre ai tipici poteri di verifica,
sorveglianza e controllo, del committente nel contratto di
appalto, numerose lavorazioni necessarie a conseguire la
commerciabilità degli immobili”. In tale contesto e nonostante la nomina di professionisti quali progettista,
direttore lavori, impresa esecutrice, deve ritenersi che la società convenuta abbia comunque riservato a sé
quell'attività di verifica, sorveglianza controllo ed indirizzo, tipica delle imprese chiamate per oggetto sociale alla costruzione di immobili destinati alla vendita.
5.3. Ugualmente, alcuna prova liberatoria è stata offerta dai progettisti e dai direttori dei lavori, sia della parte strutturale che di quella architettonica.
Il CTU ha ritenuto in parte qua il progetto sicuramente corretto.
Tuttavia, ha riscontrato un deficit di informazione tra i progettisti/direttore dei lavori e l'appaltatore, atteso che la peculiare tecnica costruttiva scelta imponeva ai professionisti di segnalare all'impresa appaltatrice la particolare perizia che doveva essere impiegata nella fase pag. 47/63 esecutiva di realizzazione dell'opera e più nel dettaglio in quella di getto del calcestruzzo.
Particolare attenzione, poi, doveva essere prestata dalla direzione dei lavori nel momento di verificare la regolarità dell'opera.
Dunque, proprio perché i progettisti dovevano avere ben chiara la peculiare difficoltà di realizzazione dell'opera
(per la particolare tecnica edilizia che doveva essere impiegata), sugli stessi gravava l'onere di informare della circostanza l'impresa esecutrice delle opere ed avvertirla in merito alla necessità di applicare la migliore tecnica e perizia, nonché quali direttori dei lavori dovevano vigilare con la più assoluta diligenza sulla corretta esecuzione delle opere. Un onere di informazione e di collaborazione che sussisteva anche tra il progettista/D.L.
strutturale e l'omologo architettonico, attesa la verosimile ricaduta delle scelte progettuali strutturali su quelle più propriamente architettoniche.
Peraltro, come indicato dal CTU, tenuto conto dell'elevato rischio che l'intradosso del solaio potesse creare i pregiudizi poi verificatisi, già in fase di progettazione sarebbe stato opportuno provvedere ad armare con rete in fibra l'intonaco di più di un centimetro di spessore.
I profili di responsabilità qui sintetizzati sono riferibili sia al progettista e direttore lavori pag. 48/63 strutturale che a quello architettonico. L'opera in questione ed i difetti conseguenti riguardano sia la parte strutturale che quella architettonica dell'opera.
Il solaio, infatti, da cui è originato il difetto,
costituisce opera strutturale. È riferibile al progettista strutturale la scelta di utilizzare tavelle a fondo cassero solidali alla gettata di calcestruzzo.
Non convince la tesi della difesa in merito al CP_4
fatto che i c.d. tavelloni, in quanto elementi non portanti, non sarebbero stati oggetto dell'attività di progettazione dell'IN. Da quanto è dato CP_4
comprendere, nella struttura de qua i tavelloni costituiscono parte del solaio in cemento, in ragione della solidarietà sussistente tra tavelle e getto di calcestruzzo
(il getto, infatti, è penetrato anche tra le tavelle collocate sull'impalcato continuo del cassero di piano,
così determinando la loro coesione al getto stesso e la connessione fisica tra le stesse;
cfr relazione depositata in ATP). La loro lesione, poi, è dipesa dall'errata esecuzione di una fase tipicamente “strutturale”, quale appunto la gettata di calcestruzzo.
Per contro, l'intonaco, di spessore considerevole,
applicato sull'intradosso dello stesso solaio, rappresenta aspetto sicuramente non strutturale. Anche il progettista –
direttore dei lavori architettonico avrebbe dovuto apprezzare come l'intonaco, che su un'opera strutturale di pag. 49/63 tali caratteristiche andava realizzato, avrebbe potuto determinare i problemi di “sfondellamento” poi verificatisi. Nella relazione redatta nel corso dell'ATP,
il CTU dopo avere affermato che verosimilmente “il maggiore
peso dell'intonaco (ricordiamo non armato) ha gravato sullo
stesso intradosso che ha finito per cedere”, ha sostento che per “spessori di intonaco sopra i dieci millimetri si
fa spesso ricorso a reti di armatura per garantire maggior
coesione dell'intonaco”; concetto poi ribadito nella relazione depositata nel corso del presente giudizio, dove
è stato chiarito che “se un intonaco come quello realizzato
di più di un centimetro di spessore fosse stato armato
anche solo con rete in fibra avrebbe scongiurato ogni
effetto microlesioni all'intradosso e certamente contenuto
potenziali distacchi”.
Infine, quanto alla difesa del OM. relativa CP_4
al difetto di competenza in capo allo stesso, quale geometra, di dirigere lavori relativi ad un immobile quale quello di causa, è assorbente la considerazione che il professionista non contesta di avere assunto l'incarico.
Ove non avesse le necessarie competenze ed abilitazioni professionali, tale circostanza aggraverebbe (senza ovviamente escludere) la propria responsabilità, non venendo per tale ragione meno le obbligazioni di garanzia assunte (cfr: Cass., sent. 18839 del 2023, secondo cui “in
tema di appalto, il direttore dei lavori, quale
pag. 50/63 rappresentante del committente, deve avere le competenze
necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere
da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo
altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o
a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse,
sicché è responsabile nei confronti del committente, se non
rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere
strutturali, sebbene affidate ad altro professionista,
salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati
solo a costruzione ultimata”).
6. Individuate le responsabilità delle imprese e dei professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera viziata e le ragioni su cui tali responsabilità
si fondano, ritiene il Tribunale che, nel rapporto interno,
la maggiore percentuale di responsabilità vada attribuita all'impresa nella misura del 70%, atteso che è
all'imprudente ed imperita realizzazione del solaio che va attribuito il problema di cui si discute. Alle restanti parti, a cui va imputato un difetto di vigilanza, controllo
(peraltro ritenuto dal CTU di non facile attuazione) nonché
un difetto di “comunicazione” va attribuita una responsabilità inferiore, pari ciascuno al 10%.
7. Quanto ai danni c.d. nuovi, il CTU, con motivazione condivisibile che si richiama:
a) li ha accertati come presenti;
pag. 51/63 b) li ha individuati nella presenza di “zone ove il copriferro è di ridotte dimensioni”;
c) ha escluso che tali vizi siano dipesi dall'intervento effettuato dall'attore nel 2020;
d) ha viceversa ricondotto gli stessi ad un errore nell'esecuzione dell'opera atteso che nella fase di preparazione al getto del solaio sono stati involontariamente ed accidentalmente eliminati o spostati i distanziatori di fondo getto.
7.1. Il Tribunale ritiene sussistente anche per questi difetti la responsabilità dell'impresa appaltatrice nella misura del 90% e del D.L. strutturale nella misura del 10%
per non avere vigilato in merito alla corretta esecuzione dell'opera.
8. In merito alla quantificazione del costo delle opere necessarie per eliminare i difetti, si richiama la condivisibile valutazione del CTU, che ha individuato un onere economico di euro 35.926,96. In tale importo sono state considerate anche le opere necessarie per eliminare i c.d. vizi nuovi, che tuttavia il CTU ritiene costituiscano attività “veramente ridotta” (trattasi di applicazione di malte tixotropiche fibro rinforzate), che l'esperto ingloba
(pare di capire) nel programma tecnico economico che riguarda l'unica stanza ove sono state asportate le tavelle e per il quale ha indicato una spesa complessiva di euro
240,00.
pag. 52/63 Tenuto conto dell'esiguità della somma da risarcire a tale titolo e del fatto che la stessa è stata “compresa”
nei costi relativi alle opere necessarie per eliminare i danni c.d. vecchi, il Tribunale ritiene corretto applicare nel rapporto interno quale unico criterio di riparto della responsabilità quello relativo ai vizi c.d. vecchi.
9. Quanto al danno non patrimoniale lamentato dall'attore e dagli intervenuti volontari e consistente nello stato di angoscia, paura e preoccupazione per essere stati costretti ad abitare in un ambiente non sicuro, va osservato come effettivamente il CTU abbia confermato che i medesimi non hanno potuto abitare l'immobile in “condizioni psicologicamente sicure”, circostanza che porta a ritenere
– in chiave presuntiva – che in capo agli stessi è maturata un'apprezzabile situazione di sofferenza determinata dal predetto stato di paura e preoccupazione.
Sulla risarcibilità del danno de quo già si è detto sopra in merito all'ammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c. attesa l'impossibilità per gli intervenuti di esperire il rimedio speciale di cui all'art. 1669 c.c..
Va aggiunto in questa sede che la condotta illecita ha inciso sui valori del rispetto della vita privata,
familiare e del domicilio, tutti valori di rilevanza costituzionale (art. 2 e 14 Cost.), che giustificano la tutela di cui all'art. 2059 c.c..
pag. 53/63 In merito alla quantificazione del pregiudizio, tenuto conto del prolungato periodo in cui si è manifestata la lesione e che tuttavia lo stato di angoscia di cui si discute non è sfociato in patologia ed ha consentito comunque al nucleo familiare di vivere nell'abitazione (con le limitazioni immaginabili), si stima equo riconoscere a ciascun membro della famiglia l'importo già Pt_1
rivalutato di euro 2.000,00, sostanzialmente corrispondente al punto danno previsto dalle tabelle di Milano per un pregiudizio incidente per il 3-4% sull'integrità
psicofisica di una persona;
tale punto – che viene preso in termini unitari senza operare alcuna moltiplicazione, in ragione di un gradiente invalidante che nel caso di specie non esiste, né alcuna demoltiplicazione in ragione dell'età
- può essere considerato parametro idoneo a tradurre in termini economici il pregiudizio patito dagli odierni danneggiati.
10. Accertata la responsabilità solidale dell'IN. va ora analizzata la domanda di garanzia dallo CP_4
stesso formulata nei confronti della compagnia di assicurazioni con la quale ha Controparte_18
stipulato polizza professionale.
L'articolo 3.3. che attiene a “garanzia base – danni corporali e danni materiali” ai quali occorre ricondurre i danni materiali emersi (che non attengono, invece, a quelle che ai termini del contratto di assicurazione sono perdite pag. 54/63 patrimoniali, come si vedrà di seguito) punto 5, “danni cagionati o subiti da opere edili” dispone in primo luogo che “(…) la garanzia è operante solo se conseguente a: (…)
rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per
loro natura a lunga durata che compromettono in maniera
certa ed attuale la stabilità solidità e durata
dell'opera”.
Come anche indicato dal Tribunale nella pronuncia n.
1748/23 è evidente che, poiché, come si è detto, i difetti riscontrati compromettono la tenuta dei solai che sono certamente “parte delle opere destinate a lunga durata” e pongono effettivamente un serio rischio di cedimento parziale dello strato inferiore, cioè delle tavelle e dell'intonaco (con un esito paragonabile ad uno sfondellamento), devono ritenersi integrate le condizioni indicate nell'articolo della polizza in trattazione, vale a dire il fatto che il difetto incide su opere destinate per loro natura a lunga durata (quali sono certamente i solai,
realizzati secondo la tecnica utilizzata con adesione del calcestruzzo alle tavelle, che costituiscono tra loro un corpo unico;
solai peraltro ricompresi tra “le parti dell'opera definite a lunga durata” del glossario) e la compromissione della solidità dell'opera, non potendo essere considerato sicuramente “solido” (termine peraltro generico che va conseguentemente interpretato in termini pag. 55/63 ampi) un immobile in cui sono presenti solai caratterizzati dal cedimento parziale delle tavelle e dell'intonaco.
La compagnia di Assicurazioni ritiene comunque insussistente la condizione della dichiarazione di inagibilità dell'immobile, rinvenibile nel glossario indicato nella polizza alla voce “gravi difetti costruttivi”. Il Tribunale non condivide tale difesa.
In effetti il glossario della polizza alla voce “gravi difetti costruttivi” indica i vizi che “che colpiscono
parti dell'opera destinate a lunga durata, compromettendo
in maniera certa ed attuale la sua stabilità e/o
l'agibilità, sempreché, in entrambi i casi, intervenga
anche la dichiarazione di inagibilità dell'opera emessa dal
soggetto competente” (all. 3 al doc. 1, pag. 12 di 14).
Il Tribunale non ritiene applicabile la definizione in questione all'art.
3.3 del contratto. In primo luogo, in tale articolo non compare la voce “gravi difetti costruttivi”, necessaria perché, sulla base della tecnica di integrazione delle clausole contrattuali tramite glossario, l'art.
3.3. sia letto alla luce della definizione contenuta nel glossario. Solamente locuzioni identiche consentono di ritenere una clausola integrata per effetto di quanto previsto nel glossario.
Inoltre, l'art.
3.3. riporta in termini parziali la definizione di grave vizio fornita nel glossario, in questo modo derogandola, ovvero creando sicuramente incertezza sul pag. 56/63 concetto di grave vizio che si è inteso evocare. Infatti,
mentre il glossario e l'art.
3.3. richiamano il fatto che il vizio deve colpire opere destinate a lunga durata e che compromettono la stabilità dell'opera, l'art.
3.3. aggiunge anche la compromissione della stabilità e durata dell'opera, non presenti nel glossario, mentre in quest'ultimo compare anche la compromissione dell'agibilità, con la necessità, anche in caso di compromissione della stabilità, che l'immobile sia dichiarato inagibile. La differenza tra le due definizioni impone di dare preferenza a quella speciale fornita dall'art. 3.3.
Una diversa interpretazione sarebbe sicuramente contraria a buona fede (art. 1366 c.c.), non attendendosi il cliente di dover individuare i presupposti legittimanti la copertura del sinistro ed indicati già nella norma di riferimento (art. 3.3.), anche con quelli – in parte differenti – che si rinvengono nel glossario, peraltro, con riferimento ad una voce di glossario che non si rinviene nella sua interezza nell'articolo in questione.
In ultima analisi l'interpretazione qui prospettata si impone ai sensi dell'art. 1370 c.c., secondo cui “le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o
in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti si
interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”. Nel caso di specie, sussiste quanto meno un ragionevole dubbio in pag. 57/63 merito all'interpretazione della clausola contrattuale, in ragione della poco felice tecnica di redazione del contratto.
Sostiene poi che, secondo i termini di CP_6
polizza, per il danno costituito dalle perdite patrimoniali trova applicazione (non l'art.
3.3. bensì) l'art.
3.4. e quindi il n. 2 delle condizioni generali di contratto (pag.
14 di 33) e che dunque la garanzia è operante per “quanto
da questi tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta
in polizza (…)” (v. comma 1) e “in conseguenza di gravi
difetti delle opere progettate e dirette” (v. punto n. 2,
primo periodo) con limitazione temporale ai difetti riscontrati entro 360 giorni dal compimento delle opere,
comunque durante validità della polizza. Ne deriva che quanto alle perdite patrimoniali causate (diverse dunque dai danni materiali, che comprendono le spese necessarie per neutralizzare o limitare le conseguenze del grave difetto, v. art.
3.3 punto n. 5) già richiamato)
l'assicurazione non è efficace, atteso che i difetti sono stati riscontrati dopo i 360 giorni e nulla di diverso è
stato sul punto evidenziato dal CP_4
Ne deriva che, nel caso di specie, l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato, quanto ai danni diversi da quelli non patrimoniali, esclusivamente con riferimento al pag. 58/63 risarcimento del danno commisurato alle spese necessarie alla realizzazione delle opere funzionali all'emenda del difetto (la cui risarcibilità è prevista dall'art. 3.3.).
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tutte le voci di danno riconosciute dal CTU rientrano in quelle di cui al punto 3.3. coperte dalla polizza, trattandosi di somme da impiegare per l'eliminazione dei difetti;
ai sensi dello stesso articolo vanno ritenute comprese anche le voci di danno non patrimoniale (da intendersi coincidenti con i danni corporali).
Ai sensi dell'art.
3.15 opera la franchigia di euro
5.000,00.
L'art. 3.9, poi, esclude il vincolo di solidarietà,
atteso che viene disposto che “l'assicurazione vale
esclusivamente per la quota di danno direttamente e
personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione
quindi di quella parte di responsabilità che gli possa
derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone”.
Ai sensi dell'art. 1917 c. I c.p.c. la compagnia di assicurazioni è tenuta a farsi carico delle spese di lite che l'assicurato dovrà rimborsare alle parti vittoriose.
In questi termini opera nel caso di specie la copertura assicurativa.
11. Conclusivamente, Controparte_1 [...]
, ed vanno CP_2 Controparte_4 Controparte_3
condannati, in solido tra loro, a corrispondere a Pt_1
pag. 59/63 la somma di euro 35.926,96, rivalutata di euro Pt_1
36.429,94, oltre euro 2.328,68 per spese documentate sostenute per i tecnici di parte, nonché all'attore ed a ciascun intervenuto, la somma già rivalutata di euro
2.000,00 ciascuno.
Non vanno riconosciuti interessi compensativi ai danneggiati, i quali non hanno allegato né provato, così
com'era loro onere, il danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbero disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
(cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
Dalla proposizione della domanda giudiziale vanno computati gli interessi di cui al comma IV dell'art. 1284
c.c..
12. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, comprensive anche della fase di ATP. Il valore della causa va contenuto nell'importo riconosciuto a titolo di danno.
Controparte_1 CP_2 CP_4
ed vanno condannati a rifondere le
[...] Controparte_3
spese di lite all'attore ed agli intervenuti.
va altresì condanna a Controparte_1
rifondere le spese di lite sostenute da verso cui CP_5
ha proposto domanda inammissibile.
pag. 60/63 Le spese tra l'IN. e vanno poste a CP_4 CP_18
carico della Compagnia di Assicurazioni in quanto soccombente.
Analoghi criteri seguono il riparte delle spese di CTU e
ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. 6343/21, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna Controparte_1 CP_2
ed in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_3
corrispondere a la somma di euro 38.758,62, Parte_1
nonché all'attore ed a ciascun intervenuto, la somma di euro 2.000,00 ciascuno, oltre interessi legali di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al saldo;
- nei rapporti interni, accerta le relative responsabilità
nella misura del 70% a carico di nella CP_2
misura del 10% ciascuno a carico di Controparte_1
ed e per l'effetto Controparte_4 Controparte_3
condanna ciascuna di dette parti a tenere indenne le altre in merito alle somme eventualmente corrisposte ai danneggiati in quanto eccedenti la quota di spettanza;
- dichiara tenuta a mantenere indenne Controparte_6
di quanto questi sarà tenuto a Controparte_4
corrispondere all'attore ed ai terzi intervenuti per pag. 61/63 effetto della presente pronuncia nei limiti della quota di responsabilità allo stesso riferita e dedotta la franchigia di euro 5.000,00, nonché a tenere indenne l'assicurato di quanto dovrà corrispondere all'attore ed ai terzi intervenuti a titolo di rimborso delle spese di lite;
- rigetta la domanda di nei CP_1 Controparte_1
confronti di Controparte_19
- condanna Controparte_1 CP_2
ed in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_3
corrispondere a ed ai restanti intervenuti, a Parte_1
titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro
10.672,00 per compenso professionale, euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA;
- condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di euro 10.672,00 Controparte_19
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA;
- condanna a corrispondere ad Controparte_20
la somma di euro 10.672,00 per compenso Controparte_4
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA;
- pone definitivamente le spese di CTU – anche relativa alla fase di ATP - a carico di nella misura CP_2
del 70%, di Controparte_4 Controparte_1
e nella restante misura del 10% ciascuno, Controparte_3
pag. 62/63 dichiarando che va manlevato in tale spesa Controparte_4
da CP_6
Perugia, 3.11.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 63/63
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6343 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2021 e promossa
da
(Cod. Fisc. , in proprio, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. EL BA,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG), Via Plinio il Giovane
n. 5
attore contro
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marinelli,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG), Via Giuseppe Mazzini
6;
convenuta
e contro
titolare dell'omonima impresa individuale CP_2
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Fabio Nisi, elettivamente domiciliato presso lo
Studio del medesimo difensore in Città di Castello, Corso
Vittorio Emanuele n. 38;
convenuto
e contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri
e Furio De Palma del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Paola Scoccianti in
Perugia, Via G. Donizetti 91/H convenuto nei confronti di
(C.F. , Controparte_4 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Collesi,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG), Viale Vittorio Veneto
n°12;
terzo chiamato
e nei confronti di
(P. IVA partita , Controparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Baglioni;
terza chiamata
e nei confronti di
pag. 2/63 (Cod. Fisc. e P. IVA Controparte_6
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lietta P.IVA_3
Calzoni, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9.
terza chiamata
e nei confronti di
(Cod. Fisc. , in qualità di Parte_1 C.F._1
padre (co)esercente la responsabilità genitoriale sul minore (Cod. Fisc. Persona_1 CP_7
), in proprio e in qualità di madre C.F._5
(co)esercente la responsabilità genitoriale sul minore e (Cod. Fisc. Persona_1 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._6
EL BA, elettivamente domiciliati presso lo
Studio del medesimo difensore in Città di Castello (PG),
Via Plinio il Giovane n. 5
terzi intervenuti volontari
OGGETTO: Appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Si rassegnano le conclusioni spiegate con la prima memoria ex art 183 co. 6° c.p.c.” - ovvero “si
insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
nell'atto introduttivo [ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Civile di Perugia, disattesa ogni e qualsivoglia diversa e
contraria istanza, deduzione, eccezione e argomentazione,
per tutti i motivi esposti in narrativa: accertare e
pag. 3/63 dichiarare la sussistenza dei vizi e gravi difetti
costruttivi descritti in narrativa e nelle relazioni
peritali a firma dei periti di parte, geom.
[...]
e geom. e a firma del CTU IN. CP_8 Controparte_9
– salvo altri – gravemente inficianti la Persona_2
godibilità, vivibilità, agibilità, sicurezza e salubrità
dell'immobile di proprietà di sito nel Parte_1
Comune di Città di Castello (PG), in Via delle Crocerossine
n. 16, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Città
di Castello al (i) Foglio 133, particelle 808, sub. 15 e
1010 graffate, Voc. Galassina snc, Piano S1-T-1-2, Cat.
A/2, Classe 5, Vani 8,5 – Superficie Catastale totale mq.
168, Totale escluse aree scoperte mq. 158 – Rendita €
790,18; (ii) Foglio 133, particella 808, sub 7, Vocabolo
Galassina snc, Piano S1, Cat. C/6, Classe 4, consistenza
mq. 22 – Superficie catastale totale mq. 26 – Rendita €
49,99 (garage), come in premessa illustrati;
accertare e
dichiarare la responsabilità di Controparte_1
(P.I. , in persona dei soci e legali
[...] P.IVA_1
rappresentanti e e, per Controparte_10 CP_2
quanto di spettanza, della Ditta Individuale Venturi CP_2
in persona del titolare e legale rappresentante
[...]
, e, per quanto di spettanza, del geom. CP_2 [...]
, in qualità di progettista e direttore dei lavori CP_3
di costruzione dell'immobile per cui è vertenza, in ordine
agli accertati e accertandi vizi e gravi difetti
pag. 4/63 costruttivi di cui alle relazioni peritali a firma dei
periti di parte, geom. e geom. Controparte_8 [...]
, e a firma del CTU IN. e, di CP_9 Persona_3
conseguenza, per la causazione dei danni subiti e subendi,
patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, arrecati
a e alla di lui famiglia come sopra meglio Parte_1
individuati; per l'effetto: condannare
[...]
in persona dei soci e legali Controparte_1
rappresentanti e e, per Controparte_10 CP_2
quanto di spettanza, la , in Controparte_11
persona del titolare e legale rappresentante CP_2
e, per quanto di spettanza, il geom. in Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è
causa, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso,
come meglio descritti nel corpo del presente atto, nella
misura che in parte è già provata dalla CTU redatta
dall'IN. all'esito del procedimento per ATP n. Per_2
4124/2018 R.G., e che per la restante parte verrà provata
in corso di causa ovvero, in ogni caso, in quella somma
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito
dell'espletanda istruttoria, ricorrendo, se del caso, al
criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., il tutto
aumentato degli interessi ex art. 1284 c.c. e della
rivalutazione monetaria come per Legge;
condannare
in persona dei soci e legali Controparte_1
pag. 5/63 rappresentanti e e, per Controparte_10 CP_2
quanto di spettanza, la , in Controparte_11
persona del titolare e legale rappresentante CP_2
e, per quanto di spettanza, il geom. in Controparte_3
solido tra loro, al rimborso in favore di di Parte_1
tutte le spese legali e tecniche (comprese quelle sostenute
per dare immediata esecuzione ai lavori indicati dal CTU
IN. con la relazione peritale espletata ed Persona_2
elaborata in sede di procedimento per ATP n. 4124/2018 R.G.
e risultanti dalla pratica di CILA n. 1734 del 30.12.2019)
sin qui sostenute per vedersi riconosciuto il diritto al
risarcimento dei danni scaturiti e scaturenti dai vizi e
gravi difetti costruttivi per cui è causa, patrimoniali e
non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria ai sensi dell'art. 1284 c.c. come per legge;
in
ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso
forfettario al 15%, oltre Iva e Cap come per Legge”],
previo rigetto, in via preliminare, di tutte le eccezioni
(decadenza, prescrizione, difetto di legittimazione) ex
adverso sollevate;
con estensione degli effetti della
domanda verso i terzi chiamati, alle condizioni e nei
limiti di cui alla presente memoria. Con vittoria di spese
legali della fase cautelare, nella misura di ¼ del compenso
totale liquidabile secondo i valori medi dello scaglione di
valore indeterminabile con le maggiorazioni tabellari di
spettanza e del rimborso di ¼ del compenso liquidato al
pag. 6/63 ctu. Con vittoria integrale delle spese di lite del
presente procedimento” - “e in punto quantum debeatur, si
precisa l'ammontare del danno patrimoniale secondo le
risultanze della ctu, da integrarsi con le osservazioni
alla bozza di relazione sul quesito n° 5 (quantificazione
dei costi per le opere di emenda dei vizi periziati)
redatte dal ctp di parte attrice, OM. Controparte_9
allegate alla relazione finale. Quanto ai danni non
patrimoniali se ne domanda la quantificazione in via
equitativa, secondo le risultanze della ctu in risposta al
quesito n° 6”.
Per la convenuta “In via Controparte_1
preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza
e prescrizione delle domande spiegate in giudizio
dall'attore; in via principale: respingere tutte le domande
spiegate dall'attore nei confronti della
[...]
in quanto infondate, sia in fatto, che in Controparte_1
diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande formulate da Parte_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'IN.
del OM. e dell'impresa Controparte_4 Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli in solido tra CP_2
loro ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità,
anche in via di regresso, a tenere indenne la
[...]
da ogni pregiudizio che quest'ultima Controparte_1
dovesse a qualsiasi titolo subire in conseguenza della sua
pag. 7/63 soccombenza, anche parziale, nel presente giudizio;
in via
ulteriormente subordinata: condannare la Compagnia
Assicurativa a tenere indenne la CP_5 CP_1
da qualunque pregiudizio dovesse derivargli all'esito del
procedimento. In ogni caso, con vittoria di spese,
competenze ed accessori del presente giudizio”.
Per il convenuto : “Si conclude per il rigetto CP_2
di tutte le domande spiegate in giudizio nei confronti
della convenuta ditta individuale previa CP_2
declaratoria del difetto di legittimazione passiva di
questa per non aver essa realizzato le opere interessate ai
riscontrati fenomeni e per aver essa comunque realizzato le
opere oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, e/o
previa declaratoria che l' ha comunque CP_12
realizzato le opere oggetto di appalto in conformità al
progetto regolarmente permissionato e comunque quale nudus
minister sotto la costante direttiva della società
committente alla quale l'opera è dunque esclusivamente
riferibile, ovvero perché si dichiari l'intervenuta
decadenza e prescrizione delle domande spiegate in
giudizio, sia riconducibili alla materia già oggetto di
espletato ATP, sia relative alle censure subingressate
successivamente a mezzo l'istaurazione del presente
giudizio di merito, e in ogni caso per il rigetto di tutto
le domande spiegate in giudizio nei confronti della
[...]
perché del tutto infondate in fatto e in diritto, e CP_11
pag. 8/63 comunque in punto di merito, e, in subordine, per il
denegato caso in cui sia ritenuto sussistente un qualche
vizio afferente la parte dell'opera realizzata dalla
[...]
, per la condanna della convenuta a CP_11 Controparte_1
rilevare indenne la dagli effetti CP_11
pregiudizievoli dell'emananda sentenza previa declaratoria
che l'impresa in relazione alle opere avute in CP_2
appalto, ha ricoperto il ruolo di nudus minister in quanto
semplicemente obbligata a realizzare l'opera così come
commissionatale e conforme a progetto sotto la direttiva
della società costruttrice-venditrice, committente in
relazione all'appalto, in ogni caso con vittoria di spese”.
Per il convenuto : “In via principale: Controparte_3 CP_3
dichiarare la inammissibilità dell'azione formulata per
difetto dei presupposti legittimanti e, comunque, per
intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1667 c.c.,
per tutti i motivi esposti in atti;
rigettare le domande
proposte a qualsivoglia titolo nei confronti del OM.
in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_3
per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando il difetto
di legittimazione attiva del Sig. e/o il difetto di Pt_1
titolarità ad avanzare domande nell'interesse e per conto
di terzi (la propria famiglia). In via subordinata: Nella
denegata e non creduta ipotesi di condanna del OM.
[...]
, contenere gli esborsi secondo quanto emerso CP_3
dall'istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità
pag. 9/63 del OM. e limitatamente alla sua quota di CP_3
responsabilità con esclusione del vincolo di solidarietà e,
comunque, condannare il terzo chiamato IN. a CP_4
rifondere e/o tenere indenne il OM. da ogni CP_3
condanna che dovesse essere resa nei propri confronti in
favore del Sig. in considerazione della sua Parte_1
esclusiva o quantomeno maggioritaria responsabilità in
ordine ai danni per cui è causa. Con vittoria di spese ed
onorari di causa”.
Per il terzo chiamato IN. : “Piaccia CP_4 CP_4
all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali tutte di cui
sopra, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa: - in
tesi, respingere tutte le domande formulate nei confronti
dell'IN. perché infondate in fatto ed in Controparte_4
diritto; - in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata
ipotesi di accoglimento delle domande formulate contro
l'IN. accertare e dichiarare la Controparte_4
responsabilità esclusiva della società
[...]
della ditta individuale e Controparte_1 CP_2
del OM. solidalmente ovvero ciascuno Controparte_3
secondo le proprie responsabilità, per i danni che
all'esito del giudizio dovessero eventualmente essere
accertati come subiti dall'attore in conseguenza dei fatti
descritti in atto di citazione, con condanna di essi
ditta individuale Controparte_1 [...]
, OM. solidalmente ovvero CP_2 Controparte_3
pag. 10/63 ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento
della somma che fosse ritenuta doversi rifondere per tali
danni; - in ulteriore ipotesi, e salvo gravame, nella
denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale
dell'odierno comparente, dichiarare la chiamata in causa
tenuta a ritenere indenne Controparte_6
l'IN. dagli effetti pregiudizievoli Controparte_4
dell'emanando provvedimento, con condanna di
[...]
al pagamento di tutte le somme che Controparte_6
l'IN. dovesse essere condannato a Controparte_4
rifondere al sig. e/o a Parte_1 Controparte_1
e/o alla ditta individuale e/o al
[...] CP_2
OM. in dipendenza della controversia de Controparte_3
qua, in ogni caso con vittoria di spese. Con vittoria di
spese, compensi professionali, rimb. forf., IVA e CPA come
per legge.”
Per il terzo chiamato “Voglia il Controparte_5
Tribunale di Perugia: in via preliminare e pregiudiziale: -
disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione della
presente causa iscritta al n. 6343/2021 R.G. alla causa
connessa e precedentemente proposta, pendente avanti a
questo stesso Tribunale iscritta al n. 6579/2019 R.G.,
previa riunione a quest'ultima anche della causa n.
5262/2020 R.G.; - accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione attiva della a Controparte_1
far valere la polizza azionata e, per l'effetto, respingere
pag. 11/63 la sua domanda di manleva proposta nei confronti di
- accertare e dichiarare Controparte_5
l'intervenuta decadenza dell'attore e la prescrizione
dell'azione da questo proposta per far valere tutti i
difetti contestati e, per l'effetto, respingere la domanda
attrice; nel merito: in via principale: respingere
integralmente la domanda di manleva avanzata dalla
nei confronti di Controparte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per CP_5
inesistenza e/o inoperatività della garanzia assicurativa;
in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, della domanda attrice e di quella di
manleva svolta dalla nei Controparte_1
confronti di e in caso di condanna Controparte_5
di questa al pagamento di qualsiasi somma: = limitare
l'eventuale indennizzo a carico di Controparte_5
ai soli danni contemplati in polizza e ridurre nella misura
di giustizia, secondo le previsioni del contratto di
assicurazione (artt. 5 e ss. CGA), ove provati, i danni
compresi nella garanzia;
= in relazione al danno come sopra
determinato detrarre dall'ammontare eventualmente a detto
titolo riconosciuto quanto imputabile all'attore in Pt_1
misura proporzionale alla gravità della colpa a lui
riferibile e all'entità delle conseguenze che sono derivate
da tale colpa, il tutto stante l'evidente e prevalente suo
concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., nella determinazione
pag. 12/63 dei danni;
= previa determinazione delle quote della
responsabilità in ipotesi a ciascuno dei convenuti e/o
chiamati in causa riferibile, ridurre ulteriormente
l'importo della manleva come sopra calcolata nei limiti
della sola quota di responsabilità eventualmente
riconosciuta a carico della Controparte_1
in ogni caso entro i limiti e i massimali previsti dal
contratto di assicurazione, detraendo dalla somma così
determinata lo scoperto di polizza del 10% con il minimo di
euro 10.000,00; in ogni caso: con vittoria delle spese e
dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cap e
iva”.
Per il terzo chiamato Controparte_6
“Voglia l'On. Tribunale adito, in composizione monocratica,
rigettata ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed
eccezione: in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande attoree per intervenuta
decadenza dal potere di denuncia dei vizi e difetti, con
conseguente prescrizione del diritto e della relativa
azione ex art. 1669 c.c., e, per l'effetto, rigettarle
integralmente;
ancora, in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità per tardività delle
domande nuove proposte degli intervenienti, ed in ogni caso
la loro inammissibilità per intervenuta decadenza dal
potere di denuncia dei vizi e difetti, con conseguente
pag. 13/63 prescrizione del diritto e della relativa azione ex art.
1669 c.c., e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
ancora in via preliminare, in subordine: accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
per inoperatività della Controparte_6
polizza assicurativa stipulata con l'IN. Controparte_4
con conseguente estromissione della Compagnia dal presente
giudizio con condanna alla refusione delle spese di lite
nei suoi confronti, e comunque rigettare la domanda di
garanzia e manleva formulata dal convenuto nei confronti di
nel merito: nella denegata Controparte_6
ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, respingere
tutte le domande di parte attrice e di parte interveniente
in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande di parte attrice e di parte
interveniente, dichiarare esente da ogni responsabilità
l'IN. ponendo la condanna in capo ai Controparte_4
soggetti resisi responsabili dei fatti per cui è causa;
In
via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande di parte
attrice e di parte interveniente, accertato e dichiarato il
concorso di colpa di parte attrice, ridurne l'esorbitante
ammontare, decurtando tutte le voci di danno duplicate e/o
non provate e/o non dovute, anche per difetto di
legittimazione attiva, e, previo accertamento della minore
pag. 14/63 responsabilità dell'IN. accertare e Controparte_4
dichiarare che è tenuta alla Controparte_6
garanzia assicurativa nei confronti dell'IN. CP_4
per la sola quota di danno direttamente e
[...]
personalmente imputabile all' con esclusione di Parte_3
quella parte di responsabilità che possa derivare allo
stesso dal vincolo di solidarietà con altre persone, alle
condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla polizza e
dalle condizioni di assicurazione, fermi i massimali, lo
scoperto e la franchigia, rigettando in ogni caso le
domande di garanzia e manleva (anche in via di regresso)
formulate da e dal OM. Controparte_1 Controparte_3
nei confronti dell'IN. e comunque Controparte_4
dichiarare non tenuta al relativo Controparte_6
pagamento in luogo dell'Assicurato, né al pagamento delle
spese di lite in favore dell'Assicurato. In ogni caso, con
vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per i terzi intervenuti: “Si conclude come alla comparsa di intervento, con quantificazione in via equitativa dei danni
non patrimoniali sulla base delle risultanze della ctu in
risposta al quesito n° 6”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Perugia, Controparte_1 CP_2
quale titolare dell'omonima Impresa Individuale, ed il pag. 15/63 OM. per ivi sentir accogliere le sopra Controparte_3
riportate conclusioni.
1.1. Deduceva l'attore:
- di aver acquistato, in data 10 agosto 2011, dalla convenuta la piena proprietà Controparte_1
di alcune porzioni immobiliari facenti parte del condominio a schiera sito in Città di Castello (PG), Vocabolo
Galassina, Via delle Crocerossine;
- che nel periodo aprile/maggio 2017 si sono manifestate delle fessurazioni sull'intradosso dei solai di una delle unità immobiliari costituenti il suddetto e nel CP_13
mese di maggio 2018 si sono verificati, all'interno di altra unità immobiliare del stesso, alcuni CP_13
cedimenti, seguiti da crolli di porzioni del tavellonato in laterizio, installato sull'intradosso dei solai;
- che, a seguito di sopralluogo sollecitato da parte di alcuni condomini alla convenuta - sopralluogo al CP_1
quale, visti i vizi emersi sull'immobile, faceva seguito,
in data 17 maggio 2018, diffida alla stessa convenuta ad eliminare i vizi stessi, diffida a sua volta riscontrata da in data 22 maggio 2018, con implicita ammissione CP_1
delle proprie responsabilità – nessun intervento veniva posto in essere da quest'ultima, costringendo così i condomini stessi, fra i quali l'odierno attore, a depositare, in data 23.07.2018, presso la Cancelleria
Civile del Tribunale di Perugia ricorso per Accertamento
pag. 16/63 Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c., il cui espletamento consentiva di accertare la presenza di gravi vizi sull'immobile in questione, dettagliatamente indicati nella relazione peritale elaborata dal CTU IN. Persona_2
richiedenti interventi riparatori del valore “in media pari
a circa € 106.750,00”;
- di avere avviato a proprie spese - vista l'urgenza di evitare il crollo delle parti dell'immobile viziate ed in ossequio alle conclusioni rassegnate dal CTU all'esito dell'Accertamento Tecnico Preventivo di cui sopra - i lavori di ripristino necessari ad eliminare i vizi di cui sopra;
lavori all'esito dei quali emergevano ulteriori difetti costruttivi, sino ad allora rimasti occulti, che inducevano parte attrice ad adire nuovamente il Tribunale
Civile di Perugia, con un secondo ricorso per ATP in data
22 luglio 2020, iscritto al n. 3005/2020 R.G., dichiarato peraltro inammissibile, circostanza quest'ultima che costringeva l'attore ad introdurre il presente giudizio,
invocando la responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1669 c.c.
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
contestando quanto dedotto e domandato Controparte_1
da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, la convenuta:
- che l'attore, a differenza di quanto fatto dai proprietari degli altri immobili interessati dalla vicenda,
pag. 17/63 ha incardinato il presente giudizio dopo avere iniziato –
in data 02 gennaio 2020, previo deposito della comunicazione CILA n. 1734, presentata a suo dire in data
30 dicembre 2019 – l'esecuzione di lavori indicati come necessari dal CTU IN. riscontrando, Persona_2
all'esito di detti lavori, nuovi e gravi difetti di natura occulta e provvedendo, per tale ragione, ad inviare, in data 04 marzo 2020, a tutte le parti coinvolte, la missiva con la quale contestava la circostanza;
una tempistica che dimostra l'intervenuta decadenza dell'attore dalla facoltà
di denunciare, ex art. 1667 c.c., detti nuovi presunti vizi
- essendo gli stessi stati denunciati, appunto, oltre i sessanta giorni dalla loro scoperta - nonché la prescrizione di tutti i diritti azionati;
- che, in ogni caso, le nuove problematiche lamentate da parte attrice sono state determinate esclusivamente dall'intervento effettuato dalla stessa parte senza il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui alla relazione del CTU depositata all'esito dell'espletato giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- l'infondatezza del quantum richiesto dall'attore a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- di non avere in alcun modo concorso alla produzione dell'evento per il quale è stata citata in giudizio, non avendo costruito direttamente gli immobili interessati, né
interferito nell'attività di esecuzione di dette opere pag. 18/63 (appaltate all'odierna convenuta Impresa Individuale
[...]
, che ha proceduto, in piena autonomia, alla CP_2
realizzazione delle stesse) né in quella di progettazione e direzione dei lavori (affidata all'odierno convenuto OM.
ed all'odierno terzo chiamato in causa IN. Controparte_3
); Controparte_4
- di essersi premurata – una volta riscontrati, su denuncia di alcuni condomini, i vizi sull'immobile de quo -
di denunciare alla Compagnia Assicurativa Controparte_5
, odierna terza chiamata in causa (di seguito anche
[...]
solo ), il fatto occorso (attivando la polizza CP_5
postuma decennale rilasciata a tutti i proprietari ai quali negli anni 2011-2012 ha venduto gli immobili), convenendo nel contempo coi condomini interessati dal problema di incaricare l'IN. di redigere il progetto CP_14
di risanamento e di contattare ditte specializzate per la realizzazione dei lavori e riservandosi, d'altro canto, di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria verso il soggetto o i soggetti, nei confronti dei quali fossero state riscontrate responsabilità circa i fatti accaduti;
- di voler quindi chiamare in causa l'IN. CP_4
e la compagnia assicurativa
[...] Controparte_5
, al fine di essere manlevata da qualunque
[...]
responsabilità per eventuali condanne di pagamento dovessero esserle accollate all'esito del presente giudizio.
pag. 19/63 1.3. Si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_2
individuale, contestando quanto dedotto e domandato da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il convenuto:
- di non essere stato l'appaltatore degli interi lavori di realizzazione dell'immobile per cui è causa, ma solo di una parte di essi e, in ogni caso, di essere stato solo uno dei due amministratori ai quali competevano, con firma congiunta, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della alla quale vanno Controparte_1
quindi attribuiti, in via esclusiva, eventuali responsabilità per i fatti oggetto di causa;
- l'intervenuta decadenza dell'attore dalla facoltà di denunciare i presunti nuovi vizi dell'immobile (sulla scorta delle date dallo stesso attore indicate per l'effettuazione dei lavori di rimozione del tavellonato),
la prescrizione di tutti i diritti dallo stesso azionati e,
in ogni caso, la responsabilità dell'attore per i nuovi danni, dovuti ai lavori dallo stesso effettuati in contrasto con quanto prescritto dal CTU dell'ATP;
- l'infondatezza del quantum richiesto dall'attore a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
1.4 Si costituiva in giudizio il convenuto OM.
[...]
, contestando quanto dedotto e domandato da parte CP_3
pag. 20/63 attrice e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il convenuto:
- la decadenza - e/o comunque la prescrizione –
dell'attore dall'azione ex art. 1669 c.c., non essendo ad esso convenuto opponibile il presunto riconoscimento dei vizi da parte del costruttore/venditore, riconoscimento che ha comunque l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella preesistente legale di garanzia;
- che le risultanze della CTU espletata nel giudizio di
ATP escludono che i fatti oggetto di causa si siano verificati per cause imputabili al proprio operato e che,
in ogni caso, alcuna responsabilità può essergli attribuita in quanto la realizzazione delle opere contestate è stata comunque effettuata secondo quanto previsto dal progetto redatto dal progettista e direttore dei lavori per le opere strutturali, IN. il quale, pertanto, Controparte_4
chiamato in causa, dovrà, in ipotesi, tenere indenne il convenuto stesso da quanto questi sarà, eventualmente,
condannato a risarcire a parte attrice;
- l'infondatezza di quanto dedotto dall'attore in ordine all'an ed al quantum debeatur per i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti.
pag. 21/63 1.5. Chiamato in causa, si costituiva in giudizio il terzo IN. contestando quanto domandato Controparte_4
nei suoi confronti e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il terzo:
- decadenza e prescrizione della domanda e dei diritti azionati dall'attore, associandosi in ciò ai vari soggetti convenuti in giudizio;
- la propria estraneità ai fatti, essendo i vizi di cui
è causa non relativi ad elementi strutturali dell'immobile
(come infondatamente asserito dalle difese di
[...]
e del OM. ), ma ad elementi CP_1 CP_3
“portati” (la cui progettazione, esecuzione e controllo non ricadono tra i compiti e le responsabilità del progettista strutturale, come confermato anche dalla Relazione del CTU
IN. , che, infatti, non ascrive alcuna responsabilità Per_4
in capo al progettista delle opere strutturali e direttore dei lavori delle stesse, né al collaudatore) ed essendo le problematiche qualificate dall'attore come vizi “ulteriori”
rispetto all'ATP n°4124/2018 R.G. in parte imputabili all'attore stesso, che ha fatto eseguire i lavori di cui alla C.I.L.A. del 31.12.2019 senza rispettare le prescrizioni di cui alla Relazione depositata dal CTU IN.
.; Per_4
- l'infondatezza delle richieste di risarcimento danni,
patrimoniali e non patrimoniali, formulate nell'atto di citazione, non avendo fornito parte attrice alcuna prova né
pag. 22/63 in ordine all'an, né, tanto meno, in ordine al quantum
debeatur, specie per quanto attiene l'asserita maggiore entità dei costi indicati dal CTU;
- in ogni caso, di voler chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Controparte_6
affinché la stessa, nel denegato caso di accertamento di una propria responsabilità per i fatti di causa, venga condannata a tenerlo indenne dal pagamento di tutte le somme che dovesse essere condannato a rifondere a
[...]
e/o a e/o alla ditta Pt_1 Controparte_1
individuale e/o al OM. in CP_2 Controparte_3
dipendenza della presente controversia.
1.6. Chiamato in causa, si costituiva in giudizio il terzo contestando quanto domandato Controparte_5
nei suoi confronti e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro, il terzo
(dopo aver richiesto disporsi la riunione della presente causa ad altri giudizi pendenti avanti questo stesso
Giudice, proposti dagli altri ricorrenti nel procedimento di Atp, inerenti stessi petitum e causa petendi, assegnati ai Giudici Dott. Antonio Contini e Dott.ssa Alessia
Zampolini ed iscritti al n. 6579/2019 R.G. e al n.
5262/2020 R.G.):
- il difetto di legittimazione attiva della
[...]
ad azionare i diritti derivanti dalla Controparte_1
citata polizza postuma decennale, una polizza che, seppur pag. 23/63 contratta dalla Società venditrice degli immobili
[...]
non è stata stipulata in favore di Controparte_1
questa ma per conto altrui o per conto di chi spetta (gli acquirenti delle unità abitative facenti parte del fabbricato a schiera, nei limiti indicati in polizza e ciascuno in proporzione alla quota di sua proprietà, per gli eventuali danni materiali e diretti che l'immobile dovesse conseguire a seguito di sua rovina, totale o parziale, o per gravi difetti di costruzione, sempre che tali eventi colpiscano parti di esso destinate per propria natura a lunga durata), soggetti questi che nel presente giudizio non hanno inteso avvalersi della garanzia assicurativa, mostrando di non avervi interesse, motivo questo per cui nessun diritto compete alla contraente che in alcun modo è beneficiaria delle eventuali indennità ivi contemplate e in capo alla quale, pertanto, difetta il necessario presupposto della legittimazione attiva per invocarne l'operatività;
- decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.
per tutti i vizi contestati dall'attore, avendo quest'ultimo dichiarato di aver riscontrato nuovi difetti in data 2 gennaio 2020 e di averli denunciati il successivo
4 marzo 2020, mentre l'azione per far valere tutti i suddetti vizi è stata intrapresa solo il 23 dicembre 2021,
ovvero a distanza di oltre due anni dal procedimento pag. 24/63 sommario di accertamento e di quasi due anni dalla scoperta di tali nuovi vizi;
- l'inesistenza della garanzia assicurativa invocata dalla presupponendo la Controparte_1
domanda di manleva nei termini proposti l'esistenza di un'assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità civile del soggetto che chiede di essere manlevato, mentre nella specie il contratto di assicurazione contempla una garanzia, in favore degli acquirenti, per eventuali danni materiali e diretti che gli immobili loro venduti dovessero conseguire a seguito di rovina totale o parziale o per gravi difetti di costruzione;
- l'inoperatività/esclusione della garanzia assicurativa per:
• scadenza del periodo di operatività della garanzia
(valida ed efficace per il periodo compreso tra il 1° marzo
2010 e il 31 marzo 2021 e, comunque, espressamente limitata a “… non oltre 10 anni dall'ultimazione dei lavori …”);
• difetto dei presupposti che integrano le condizioni di operatività della garanzia / esclusione dei danni dall'oggetto della garanzia, non riguardando i danni lamentati i solai (gli unici ad avere funzione strutturale portante) ma il rivestimento interno dei solai (opera di finitura e dunque non destinata, per propria natura, a lunga durata), ciò quindi escludendo la riconducibilità dei pag. 25/63 fatti alla normativa richiamata (art. 1669 c.c.) o,
quantomeno, ai danni contemplati dall'assicurazione, nella quale non sono ricompresi nemmeno i nuovi difetti allegati dall'attore che, come espressamente riconosce la
[...]
(a pag. 38 dell'atto di chiamata in Controparte_1
causa) sono irrilevanti dal punto di vista statico, non influiscono in alcuna maniera sulla tenuta dell'immobile e non costituiscono quindi gravi vizi;
• difetto dell'elemento dell'accidentalità, espressamente previsto in polizza;
• le somme eventualmente dovute in forza del vincolo di solidarietà;
- l'insussistenza di prova circa l'entità e la natura degli ulteriori vizi in questa sede lamentati dall'attore rispetto a quelli, diversi e minori, di cui alla CTU
depositata nel procedimento di ATP e, dunque, circa l'an ed il quantum debeatur indicato quale risarcimento asseritamente dovuto all'attore stesso;
- di nulla dovere a titolo di spese di lite, stante la violazione della clausola di gestione delle controversie prevista in contratto, per avere scelto e CP_1
valutato di non affidare alla Compagnia la gestione della vertenza, di costituirsi in giudizio scegliendo e designando un proprio legale e, quindi, di chiamare in causa, per la manleva, il proprio assicuratore, motivo per cui non ha diritto a vedersi rifondere le spese di difesa.
pag. 26/63 1.7 Chiamato in causa, si costituiva in giudizio contestando quanto Controparte_6
domandato nei suoi confronti e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva, fra l'altro,
tale società:
- l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore,
per intervenuta decadenza dello stesso dall'azione ex art. 1669 c.c. e la conseguente prescrizione dell'azione e del diritto al risarcimento del danno in relazione a tutti i pregiudizi lamentati, in quanto - anche ipotizzando che l'attore abbia acquisito contezza dei lamentati vizi soltanto sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica redatta dal CTP, IN. all'esito del Persona_2
primo ATP - la consulenza stessa è stata depositata il 27
maggio 2019, mentre la presente azione risarcitoria (che l'attore neppure ha introdotto direttamente nei confronti dell'IN. , chiamato in causa dalla e dal CP_4 CP_1
OM. ) risulta incardinata soltanto con l'atto di CP_3
citazione notificato il 23.12.2021;
- che l'attore non ha fornito prova del fatto che i presunti “nuovi vizi” emersi a valle del procedimento di
ATP fossero vizi occulti ed ulteriori rispetto a quelli accertati nella perizia dell'IN. Per_2
- l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dell'IN. in quanto i vizi lamentati Controparte_4
dall'attore non hanno determinato (e non determinano) la pag. 27/63 rovina totale delle opere e non hanno comportato (e non comportano) gravi difetti, tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, la solidità e la durata dell'immobile o tali da renderlo inidoneo all'uso cui è
destinato, uniche ipotesi queste in cui è garantita la copertura assicurativa della polizza dell'IN. CP_4
come stabilito dalle condizioni di assicurazione;
- la carenza di responsabilità dell'IN. in CP_4
relazione ai vizi oggetto della CTU redatta in sede di ATP,
non avendo detti vizi natura strutturale (come accertato anche all'esito dell'espletata CTU) e non essendo quindi gli stessi ascrivibili allo stesso IN. CP_4
(progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali), al quale non possono essere ascritti neanche i nuovi vizi lamentati dall'attore, avendo quest'ultimo eseguito, senza neppure rispettare le prescrizioni indicate dall'IN. , lavorazioni che hanno modificato lo stato Per_2
dei luoghi, interessando parti condominiali ed elementi strutturali dell'immobile;
- l'infondatezza della domanda attorea sia in punto an
che in punto quantum debeatur, per assenza di riscontri probatori;
- il fatto che, in ogni caso, la copertura assicurativa potrà operare alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, fermi i massimali, lo scoperto e la franchigia.
pag. 28/63 1.8. Intervenivano nel giudizio, ex art. 105 c.p.c.,
e (in qualità di genitori Parte_1 CP_7
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
), e in proprio,
[...] CP_7 Parte_2
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e deducendo:
- di voler esercitare nel presente giudizio il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, già azionato con azione estinta, che ritengono di vantare verso i responsabili dei vizi gravi dell'immobile in cui dimorano stabilmente come familiari del proprietario, dipendendo il loro diritto dal titolo di illecito extracontrattuale,
dedotto in giudizio dall'attore;
- che i danni che ritengono di avere subito non sono liquidabili che in via equitativa, trovando fondamento,
quanto all' an debeatur, nell'art.2059 c.c.;
- di voler richiamare, in proprio favore, quanto dedotto in punto di responsabilità delle seguenti parti processuali: costruttore del Controparte_1
fabbricato a schiera;
ditta omonima, CP_2
appaltatrice e appaltatore;
direttore Controparte_3
dei lavori;
IN. , progettista e direttore CP_4 CP_4
dei lavori per le opere strutturali;
tutti responsabili in solido, ex artt. 2043 e 2055 c.c., essendo emerso dalla c.t.u. che tutti hanno concorso a cagionare i vizi di cui è
causa, fonte dei danni lamentati;
pag. 29/63 - di non spiegare domanda nei confronti delle compagnie di assicurazione terze chiamate, agendo gli intervenienti per i soli danni non patrimoniali, che non sembrano compresi nelle polizze azionate dai chiamanti;
- in punto an debeatur, di agire ai sensi dell'art. 2043
c.c. sotto il cui più ampio dettato è sussumibile la norma speciale di cui all'art. 1669 c.c.
1.9. Depositate le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., il
Giudice, non ammettendo altre richieste istruttorie,
disponeva CTU (con quesito formulato a verbale dell'udienza del 21 novembre 2023), nominando l'IN. che Persona_2
aveva reso la relazione nel pregresso procedimento di ATP.
1.10 Depositata la CTU, il Giudice formulava una proposta conciliativa che, all'udienza del 5.3.2025, veniva accettata da tutte le parti ad eccezione di Controparte_5
, motivo per il quale Il Giudice fissava l'udienza di
[...]
precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. Vanno dapprima affrontate le diverse questioni preliminari sottoposte dalle parti al Tribunale.
2.1. La domanda di garanzia formulata da CP_1
nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
è inammissibile.
Il contratto di assicurazione su cui si fonda la domanda di è stato stipulato a favore Controparte_1
pag. 30/63 – non di tale società - bensì dei proprietari degli immobili, tra cui l'odierno attore. Dunque, alcuna domanda di garanzia può essere spiegata da Controparte_1
sulla base di tale contratto.
[...]
2.1.1. È altresì inammissibile l'istanza di estensione della domanda fatta dagli attori nei confronti di CP_5
.
[...]
Come anche indicato nella sentenza n. 1748/23 del
Tribunale di Perugia (resa in causa “gemella” alla presente) “la chiamata in causa, nel caso di specie, è
stata formulata da uno dei convenuti principali per vedersi
tenere indenne da una eventuale pronuncia di condanna a suo
carico, mentre l'estensione della domanda è fatta dagli
attori per vedere l'assicurazione condannata in proprio
favore. È necessario infatti rammentare che può sostenersi
l'estensione (peraltro automatica) della domanda con
riferimento all'ipotesi nella quale il convenuto chiami in
giudizio un soggetto di cui afferma esclusiva o concorrente
responsabilità (cioè quando il convenuto indica il vero
responsabile, negando la propria responsabilità, o
individua un corresponsabile del danno) mentre non ha luogo
quando il convenuto chiami un terzo a titolo di garanzia
impropria o di regresso, cioè quando il convenuto fa valere
contro il terzo un ulteriore titolo.
In tal caso l'attore deve proporre autonoma domanda.
pag. 31/63 Ebbene, nel caso di specie (del tutto peculiare, avendo
il convenuto chiamato non il proprio assicuratore, bensì
l'assicuratore dell'attore) non può che evidenziarsi che la
domanda spiegata dall'attore verso il terzo non può che
essere qualificata, nel presente procedimento, come domanda
nuova (…).
Dunque, tale domanda nuova diretta verso il terzo già
costituito in giudizio equivale alla chiamata in causa che
l'art. 183 co. 5 cod. proc. civ., nel testo vigente prima
della riforma c.d. Cartabia, consentiva all'attore “se
l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto”. In altri
termini, in prima udienza, l'attore, come può formulare
domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale
del convenuto (reconventio reconventionis, e non è il caso
di specie) o delle eccezioni del convenuto (e non è questo
il caso di specie, atteso che la domanda verso il terzo non
consegue ad eccezioni del convenuto), così può formulare
una nuova domanda verso il terzo ancora non in giudizio o,
trasversalmente, nei confronti del terzo già in giudizio
(in tal caso senza esigenza di autorizzazione alla chiamata
in causa, essendo il terzo già in giudizio, pur ponendosi
un tema di rispetto del diritto di difesa del terzo).
Ciò che, tuttavia, rileva ai fini della presente
controversia è che l'attore ha la facoltà di formulare la
domanda nei confronti del terzo (sia esso ancora non
pag. 32/63 costituito o già in giudizio) se, come si è detto,
l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Orbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza che
l'esigenza non è sorta dalle difese del convenuto, il quale
ha spiegato una infondata domanda di manleva nel proprio
interesse (…) e del resto gli attori hanno espressamente
dato atto di essere a conoscenza del titolo astrattamente
spendibile contro né, sotto altro profilo, Controparte_5
la circostanza che il convenuto abbia azionato, in carenza
di legittimazione attiva, il titolo contro l'assicuratore
ha fatto sorgere l'esigenza, che astrattamente già
sussisteva, in capo agli attori, di formulare una domanda
contro l'assicuratore: in altri termini, la domanda degli
attori contro non è in alcun modo Controparte_15
conseguenziale, sotto il profilo dell'emersione
dell'interesse alla domanda, alla domanda del convenuto
verso . Controparte_16
Ne deriva che la domanda nuova spiegata dagli attori
contro è inammissibile”. Controparte_16
2.2. Come anche indicato nella pronuncia n. 1748/23 dell'intestato Tribunale, “la domanda degli attori volta,
invece, per l'ipotesi di condanna di e di Controparte_4
ulteriore condanna di a tenere Controparte_6
indenne il primo, a veder condannare detta assicurazione a
pagare direttamente agli attori, è, in via comunque
assorbente, infondata: è di tutta evidenza, infatti, che
pag. 33/63 ove fosse condannata a tenere indenne CP_17 CP_4
, ciò sarebbe fondato sul titolo esposto da
[...]
quest'ultimo nei confronti dell'assicurazione (appunto, il
contratto di assicurazione), titolo che chiaramente non
spiega effetti diretti in favore dell'eventuale danneggiato
non avendo, quest'ultimo, azione verso l'assicuratore il
quale ha facoltà, ma non obbligo salvo espressa istanza
dell'assicurato” (che non viene allegato sia stata fatta),
di pagare direttamente.
2.3. Diversamente, ammissibile è la domanda spiegata da parte attrice nei confronti di chiamato Controparte_4
in causa dai convenuti e Controparte_1 [...]
e nei cui confronti queste ultime parti hanno CP_2
spiegato garanzia propria, individuando nell'IN. CP_4
il professionista responsabile dei danni arrecati all'attore. In siffatta ipotesi, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato.
2.4. L'intervento spiegato dai familiari di
[...]
è ammissibile, non essendo precluso Pt_4
all'interventore di formulare domande (necessariamente nuove), anche ove sia maturata per le altre parti del giudizio la relativa preclusione. Insegna la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (ord.
31939 del 2019), che “chi interviene volontariamente in un
processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei
pag. 34/63 confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il
termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del
"thema decidendum"; né tale interpretazione
dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole
durata del processo od il diritto di difesa delle parti
originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo
accettare il processo nello stato in cui si trova, non può
dedurre, ove sia già intervenuta la relativa
preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il
rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la
causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che
le parti originarie non abbiano potuto debitamente
contrastare”.
2.4.1. Ugualmente ammissibile è la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Agli intervenuti, infatti, in quanto non proprietari dell'immobile, era prelusa l'azione ex art. 1669 c.c.,
esercitabile solamente dal committente dell'immobile e dai suoi aventi causa. Sussistendo rapporto di specialità tra l'art. 1669 c.c. e l'art. 2043 c.c., tale ultima norma generale può trovare applicazione.
Si veda al riguardo il principio espresso da Cass.,
sent. 1748 del 2005, secondo cui la norma di cui all'art. 1669 c.c. “si pone in rapporto di specialità con quella
generale di cui all'art. 2043 cod. civ., che trova
applicazione solo ove non risulti applicabile quella
pag. 35/63 speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro
l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non
solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso
l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che
lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi
difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo
della rovina di essa”.
3. Passando al merito vanno rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalle parti convenute e terze chiamate con riferimento alla domanda proposta dall'attore ex art. 1669 c.c..
Secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c. i vizi vanno denunciati entro l'anno dalla loro scoperta, pena la decadenza dall'azione. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha consapevolezza del vizio,
della sua gravità e della riferibilità dello stesso all'attività dell'appaltatore o a quella delle professionalità coinvolte (cfr. Cass. sent. 11034 del
2022).
Nel caso di specie, tenuto conto della complessità
dell'accertamento, cui si dirà infra, l'attore ha maturato tale consapevolezza dei vizi e della riferibilità ai soggetti responsabili al più con il deposito della relazione per ATP.
Con riferimento alla prescrizione, anch'essa annuale e decorrente dalla denuncia dei vizi, va detto che, anche pag. 36/63 alla disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio fondato sull'art. 1669 c.c. si applica l'istituto dell'interruzione di cui all'art. 2943 c.c., sicché, non può dirsi che il diritto vantato da parte attrice si sia prescritto atteso che:
a. il ricorso per ATP è stato depositato in data 11 luglio 2018 (doc 2 fasc attore), protraendosi l'effetto interruttivo fino al deposito della relazione, avvenuta in data 23.5.2019;
b. in data 4.3.2020, dunque entro l'anno dal precedente evento interruttivo, era inviata alle odierne parti convenute e terze chiamate (e da queste contestualmente ricevuta) pec con cui le medesime parti erano costituite in mora, con riferimento sia ai vizi c.d.
“vecchi” che a quelli c.d. “nuovi”;
c. in data 4.3.2021, dunque entro l'anno dal precedente evento interruttivo, era inviata alle odierne parti convenute e terze chiamate (e da queste contestualmente ricevuta) pec con cui le medesime parti erano nuovamente costituite in mora;
d. il presente giudizio stato introdotto con notifica dell'atto di citazione in data 22.12.2021, dunque entro l'anno dai precedenti atti di interruzione.
Nei confronti del terzo chiamato IN. , debitore CP_4
solidale con le parti convenute (rispetto al quale la domanda giudiziale è intervenuta oltre l'anno), l'effetto pag. 37/63 interruttivo si estende per effetto di quanto previsto dall'art. 1310 c.c.
3.1. Quanto ai vizi c.d. “nuovi”, gli stessi sono emersi in occasione dei lavori iniziati nel gennaio 2020, sicché
sicuramente tempestiva è la denuncia fatta il 4.3.2020,
anche ove gli stessi non integrino i gravi danni di cui all'art. 1669 c.c. (applicandosi il termine di 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c.). Infatti, essendo la CILA del
30.12.2019, può escludersi con elevata probabilità che il serio e ponderato apprezzamento dell'attore (e non dei professionisti incaricati dell'opera finalizzata all'eliminazione dei difetti) in merito alla sussistenza dei difetti de quibus sia intervenuto tra il 30.12.2019 e il 4.1.2020, peraltro periodo caratterizzato dalle festività di inizio/fine anno.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dai congiunti di e basata sull'art. 2043 c.c.. Parte_1
Quelli denunciati, infatti, sono illeciti permanenti,
idonei a provocare pregiudizio “de die in diem”, con conseguente decorrenza della prescrizione da ciascun giorno in cui lo stesso si è verificato (Cass. sent. n. 4677 del
2023).
4. Quanto alla domanda risarcitoria proposta ex art. 1669 c.c. e relativa ai c.d. “vizi vecchi”, all'esito dell'accertamento tecnico compiuto in sede di giudizio per pag. 38/63 ATP e della relazione peritale depositata nel presente giudizio dal CTU, possono sicuramente ritenersi gravi i danni presenti nell'immobile di proprietà dell'attore, in quanto idonei a pregiudicare in termini importanti l'uso del bene.
Infatti, il fenomeno che caratterizza tale immobile
(così come anche altre villette facenti parte del medesimo complesso edilizio realizzato da Controparte_1
) è il cedimento e crollo di porzioni di tavellonato
[...]
in laterizio, installato sull'intradosso dei solai, con rischio di crollo della parte di elemento rotto e dell'intonaco sottostante. Fenomeno che – all'evidenza –
pregiudica e menoma il normale godimento dell'immobile, per il fondato timore che dal soffitto possano cadere calcinacci.
4.1. L'attore, quale avente causa del committente, è sicuramente legittimato ad esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c.; ugualmente legittimati passivi – alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale fornita dalla giurisprudenza di legittimità – sono, oltre all'appaltatore, la società venditrice/costruttrice che ha commissionato l'opera, il progettista ed il direttore dei lavori.
4.2. Già si è visto sopra al punto 3. come siano stati rispettati i termini di decadenza e di prescrizione.
pag. 39/63 4.3. Con riferimento alle cause di tale grave vizio, nel corso dell'ATP il consulente nominato dalle parti aveva ricondotto il difetto in questione ad un problema legato alla “diversa resistenza a trazione dei tre componenti a
contatto solidale, ovvero solaio cementizio monolitico,
tavelle ed intonaco non armato;
il comportamento elastico
della struttura in cemento armato, con una resistenza a
trazione all'intradosso derivante da calcolo, non è
“seguito” adeguatamente dai componenti tavelle le cui
caratteristiche fisico meccaniche non risultano idonee a
resistere alla trazione ad esse trasferita dalle
deformazioni elastiche locali della struttura. Concausa
possibile, ma non dimostrabile, può essere una fragilità,
ovvero rottura originaria per cause accidentali, di alcune
tavelle, forse anche riconducibile alle modalità operative
in fase di getto ad esclusione della ordinaria pedonabilità
di detti laterizi”.
Sulla base di tale accertamento ed in termini ad esso sicuramente coerenti, in un giudizio gemello (in quanto introdotto dai proprietari di altre villette appartenenti allo stesso complesso immobiliare e caratterizzate da identici vizi costruttivi) definito in primo grado con sentenza n. 1748/23, il Tribunale di Perugia ha individuato
- in via principale ma non esclusiva - la responsabilità
del progettista strutturale IN. per avere CP_4
progettato – appunto – un solaio avente natura di “corpo
pag. 40/63 unico, con elementi differenziati che reagiscono in modo
differenziato alle sollecitazioni di trazione e di
temperatura”, così provocando la rottura delle tavelle.
A cinque anni di distanza il medesimo consulente nominato CTU dal Tribunale ha modificato in parte qua le sue considerazioni, escludendo che la coesistenza di elementi differenziati nel solaio (che avrebbero reagito in modo differenziato alle sollecitazioni di trazione e di temperatura) sia la causa del difetto. Coerentemente con tale apprezzamento il CTU ha escluso anche la sussistenza di errori di progettazione, individuando le cause dei difetti in problematiche sorte nella fase esecutiva dell'opera. Più in particolare, secondo l'esperto la causa va individuata nell'originaria fragilità di alcune tavelle e nell'occasionale danneggiamento delle tavelle stesse in fase di posa o durante la fase di getto del solaio (p. 6
CTU); dunque errori esecutivi commessi nella fase di realizzazione dell'opera, nel caso di specie ancor più
delicata in ragione della peculiarità della soluzione tecnico progettuale adottata, che imponeva “una assoluta
precisione e garanzia di regolarità nella realizzazione del
piano di posa e successive operazioni in fase di getto per
le quali occorre una migliore qualità costruttiva rispetto
a quella rilevata”.
Tale valutazione è stata fortemente criticata dalle parti.
pag. 41/63 Il CTU, tuttavia, ha ampiamente spiegato le ragioni di tale nuova valutazione. Ragioni che appaiono al Tribunale
sicuramente logiche e razionali.
È risultata determinante per il CTU la circostanza che nei cinque anni successivi al deposito della relazione peritale redatta in fase di ATP non si sono verificate ulteriori lesioni superficiali, che era lecito attendersi ove la causa fosse effettivamente legata alla differente elasticità degli elementi a contatto che costituivano il solaio. Scrive sul punto il CTU che la mancanza di nuove lesioni giustifica l'esclusione tra le cause della differente elasticità degli elementi che compongono il solaio e l'individuazione della causa – in termini probabilistici – nella lesione di un numero indefinito e diffuso di tavelle nell'ambito (così scrive il CTU)
“dell'ordinaria attività di getto solaio post posa delle
stesse”. Sostiene il CTU che – oggi – questa è l'ipotesi più probabile della causa del danno lamentato da parte attrice, indirettamente confortata dal fatto che – medio
tempore – sono stati scoperti nuovi difetti (i c.d. “vizi nuovi”), questi sicuramente originati nella fase di esecuzione dell'opera; sostiene il CTU che da tali ultimi difetti è possibile apprezzare “una attenzione ridotta in
fase di getto da parte degli operatori che hanno finito per
eliminare, certamente involontariamente, i distanziali di
fondo getto su cui in genere poggia la rete per garantire
pag. 42/63 alle armature un copriferro idoneo”. In altri termini,
ritiene il CTU che l'impresa appaltatrice dei lavori de
quibus abbia prestato scarsa attenzione nella fase del getto del calcestruzzo, in questo modo determinando l'esistenza di “zone ove il copriferro è di ridotte
dimensioni” (c.d. nuovo vizio) e cagionando la lesione di alcune tavelle (c.d. vecchio vizio).
Il Tribunale ritiene il ragionamento del CTU
condivisibile ed immune da vizi. Il consulente si distanzia dalle precedenti valutazioni in quanto – in termini del tutto logici - basa le odierne considerazioni su emergenze nuove, quali l'assenza (nei cinque anni che separano i due accertamenti tecnici) delle “attese” nuove lesioni e la comparsa di altri difetti anch'essi esecutivi, che danno conto di come l'impresa esecutrice abbia adottato poca diligenza nella fase di getto del calcestruzzo. Il primo argomento sembra al Tribunale sicuramente importante. Ove
la causa della rottura di alcune tavelle fosse stata la
“diversa resistenza a trazione dei componenti a contatto
solidale, ovvero solaio cementizio monolitico, tavelle ed
intonaco non armato” in ragione dei loro differenti comportamenti elastici, la mancata rimozione di tali cause avrebbe dovuto comportare il verificarsi di nuove lesioni in questi ultimi cinque anni. L'assenza di nuove lesioni ha imposto al CTU di individuare cause diverse. L'esperto ha ritenuto come ipotesi più attendibile quella legata ad un pag. 43/63 danno provocato nella fase esecutiva della gettata;
ipotesi confortata anche dalla condotta imperita mostrata dall'impresa esecutrice nella medesima fase esecutiva,
atteso che in alcune zone il copriferro è risultato “di
ridotte dimensioni a causa dello spostamento del
distanziatore di fondo getto delle armature”, nonché dalla particolare qualità costruttiva (che rendeva necessaria una assoluta precisione e garanzia di “regolarità” nella realizzazione del piano di posa e successive operazioni in fase di getto) che l'impresa stessa avrebbe dovuto impiegare nel realizzare l'opera a causa della peculiare soluzione tecnico progettuale adottata.
Va poi detto che la possibilità di un errore nella fase esecutiva inerente alla gettata era stato ipotizzato dal
CTU anche in sede di ATP, seppure all'epoca il consulente gli aveva attribuito, in termini probabilistici,
un'incidenza causale inferiore. Dunque, la soluzione oggi prospettata dal CTU non costituisce assoluta novità
rispetto a quanto accertato nel 2019 in sede di ATP e si giustifica – in termini sicuramente condivisibili - con l'apprezzamento di circostanze sopravvenute.
5. Una volta accertati i gravi vizi e le loro cause, vanno individuati i soggetti responsabili.
Va premesso che ai sensi dell'art. 1669 c.c. grava sul committente e sui suoi aventi causa l'onere di provare il difetto strutturale o – come nel caso di specie – il grave pag. 44/63 vizio. Una volta offerta tale prova, costituisce onere dell'appaltatore o delle diverse figure professionali cui la giurisprudenza di legittimità ha esteso la medesima responsabilità l'onere di provare la propria condotta diligente e perita, presumendosi in difetto che il grave danno si è verificato a causa della loro condotta colposa.
Infatti, il rimedio speciale di cui all'art. 1669 c.c. si differenzia da quello generale di cui all'art. 2043 c.c.
proprio in ragione “del regime speciale di presunzione
della responsabilità del costruttore contemplato dall'art.
1669 c.c.” mentre chi invoca l'art. 2043 c.c. deve dimostrare la colpa del danneggiante (Cass. sent. 27385 del
2023).
Nel caso di specie nessuno dei professionisti coinvolti ha provato circostanze idonee a superare la presunzione di responsabilità a proprio carico.
5.1. Tale prova non è stata sicuramente offerta dall'impresa esecutrice dei lavori, atteso che è riferibile al suo operato l'ipotesi più probabile di causa del danno
(vale a dire l'errore nell'esecuzione dell'opera con conseguente rottura delle tavelle).
5.2. Tale prova non è stata offerta dall'impresa venditrice/costruttrice Controparte_1
Insegna la giurisprudenza di legittimità che “L'azione di
responsabilità per rovina e difetti di cose immobili,
prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata
pag. 45/63 anche dall'acquirente nei confronti del venditore che
risulti fornito della competenza tecnica per dare
direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori,
indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore
dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di
provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di
controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la
presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una
propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.”
(v. Cass. civ., Sez. II, 17 aprile 2013, n. 9370; Cass.
civ., Sez. II 13 gennaio 2014, n. 467).
Costituisce fatto pacifico che la , in Controparte_1
ragione del proprio oggetto sociale, aveva le competenze tecniche per fornire direttamente o tramite il nominato direttore dei lavori indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera. Al riguardo appare significativo che le opere oggetto di causa sono state eseguite da
[...]
, all'epoca proprio co-amministratore della CP_2
Come anche indicato dal Tribunale con la Controparte_1
pronuncia n. 1748 del 2023 “emerge evidentemente – nei
rapporti tra venditore-costruttore, che riveste la
posizione di committente nei confronti dell'appaltatore –
che il contratto di appalto (allegato n. 12 della
produzione del convenuto ha Controparte_1
per oggetto non già l'interezza della costruzione (per così
dire, al finito) bensì una parte, sebbene rilevante (si
pag. 46/63 tratta di tutte le opere strutturali per conseguire gli
immobili al grezzo): in altri termini il committente, oltre
a fornire il progetto ed appaltare la costruzione (e
dunque, partecipando per ciò solo all'attività di
costruzione, e non intermediando una mera vendita), ha
riservato a sé, oltre ai tipici poteri di verifica,
sorveglianza e controllo, del committente nel contratto di
appalto, numerose lavorazioni necessarie a conseguire la
commerciabilità degli immobili”. In tale contesto e nonostante la nomina di professionisti quali progettista,
direttore lavori, impresa esecutrice, deve ritenersi che la società convenuta abbia comunque riservato a sé
quell'attività di verifica, sorveglianza controllo ed indirizzo, tipica delle imprese chiamate per oggetto sociale alla costruzione di immobili destinati alla vendita.
5.3. Ugualmente, alcuna prova liberatoria è stata offerta dai progettisti e dai direttori dei lavori, sia della parte strutturale che di quella architettonica.
Il CTU ha ritenuto in parte qua il progetto sicuramente corretto.
Tuttavia, ha riscontrato un deficit di informazione tra i progettisti/direttore dei lavori e l'appaltatore, atteso che la peculiare tecnica costruttiva scelta imponeva ai professionisti di segnalare all'impresa appaltatrice la particolare perizia che doveva essere impiegata nella fase pag. 47/63 esecutiva di realizzazione dell'opera e più nel dettaglio in quella di getto del calcestruzzo.
Particolare attenzione, poi, doveva essere prestata dalla direzione dei lavori nel momento di verificare la regolarità dell'opera.
Dunque, proprio perché i progettisti dovevano avere ben chiara la peculiare difficoltà di realizzazione dell'opera
(per la particolare tecnica edilizia che doveva essere impiegata), sugli stessi gravava l'onere di informare della circostanza l'impresa esecutrice delle opere ed avvertirla in merito alla necessità di applicare la migliore tecnica e perizia, nonché quali direttori dei lavori dovevano vigilare con la più assoluta diligenza sulla corretta esecuzione delle opere. Un onere di informazione e di collaborazione che sussisteva anche tra il progettista/D.L.
strutturale e l'omologo architettonico, attesa la verosimile ricaduta delle scelte progettuali strutturali su quelle più propriamente architettoniche.
Peraltro, come indicato dal CTU, tenuto conto dell'elevato rischio che l'intradosso del solaio potesse creare i pregiudizi poi verificatisi, già in fase di progettazione sarebbe stato opportuno provvedere ad armare con rete in fibra l'intonaco di più di un centimetro di spessore.
I profili di responsabilità qui sintetizzati sono riferibili sia al progettista e direttore lavori pag. 48/63 strutturale che a quello architettonico. L'opera in questione ed i difetti conseguenti riguardano sia la parte strutturale che quella architettonica dell'opera.
Il solaio, infatti, da cui è originato il difetto,
costituisce opera strutturale. È riferibile al progettista strutturale la scelta di utilizzare tavelle a fondo cassero solidali alla gettata di calcestruzzo.
Non convince la tesi della difesa in merito al CP_4
fatto che i c.d. tavelloni, in quanto elementi non portanti, non sarebbero stati oggetto dell'attività di progettazione dell'IN. Da quanto è dato CP_4
comprendere, nella struttura de qua i tavelloni costituiscono parte del solaio in cemento, in ragione della solidarietà sussistente tra tavelle e getto di calcestruzzo
(il getto, infatti, è penetrato anche tra le tavelle collocate sull'impalcato continuo del cassero di piano,
così determinando la loro coesione al getto stesso e la connessione fisica tra le stesse;
cfr relazione depositata in ATP). La loro lesione, poi, è dipesa dall'errata esecuzione di una fase tipicamente “strutturale”, quale appunto la gettata di calcestruzzo.
Per contro, l'intonaco, di spessore considerevole,
applicato sull'intradosso dello stesso solaio, rappresenta aspetto sicuramente non strutturale. Anche il progettista –
direttore dei lavori architettonico avrebbe dovuto apprezzare come l'intonaco, che su un'opera strutturale di pag. 49/63 tali caratteristiche andava realizzato, avrebbe potuto determinare i problemi di “sfondellamento” poi verificatisi. Nella relazione redatta nel corso dell'ATP,
il CTU dopo avere affermato che verosimilmente “il maggiore
peso dell'intonaco (ricordiamo non armato) ha gravato sullo
stesso intradosso che ha finito per cedere”, ha sostento che per “spessori di intonaco sopra i dieci millimetri si
fa spesso ricorso a reti di armatura per garantire maggior
coesione dell'intonaco”; concetto poi ribadito nella relazione depositata nel corso del presente giudizio, dove
è stato chiarito che “se un intonaco come quello realizzato
di più di un centimetro di spessore fosse stato armato
anche solo con rete in fibra avrebbe scongiurato ogni
effetto microlesioni all'intradosso e certamente contenuto
potenziali distacchi”.
Infine, quanto alla difesa del OM. relativa CP_4
al difetto di competenza in capo allo stesso, quale geometra, di dirigere lavori relativi ad un immobile quale quello di causa, è assorbente la considerazione che il professionista non contesta di avere assunto l'incarico.
Ove non avesse le necessarie competenze ed abilitazioni professionali, tale circostanza aggraverebbe (senza ovviamente escludere) la propria responsabilità, non venendo per tale ragione meno le obbligazioni di garanzia assunte (cfr: Cass., sent. 18839 del 2023, secondo cui “in
tema di appalto, il direttore dei lavori, quale
pag. 50/63 rappresentante del committente, deve avere le competenze
necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere
da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo
altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o
a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse,
sicché è responsabile nei confronti del committente, se non
rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere
strutturali, sebbene affidate ad altro professionista,
salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati
solo a costruzione ultimata”).
6. Individuate le responsabilità delle imprese e dei professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera viziata e le ragioni su cui tali responsabilità
si fondano, ritiene il Tribunale che, nel rapporto interno,
la maggiore percentuale di responsabilità vada attribuita all'impresa nella misura del 70%, atteso che è
all'imprudente ed imperita realizzazione del solaio che va attribuito il problema di cui si discute. Alle restanti parti, a cui va imputato un difetto di vigilanza, controllo
(peraltro ritenuto dal CTU di non facile attuazione) nonché
un difetto di “comunicazione” va attribuita una responsabilità inferiore, pari ciascuno al 10%.
7. Quanto ai danni c.d. nuovi, il CTU, con motivazione condivisibile che si richiama:
a) li ha accertati come presenti;
pag. 51/63 b) li ha individuati nella presenza di “zone ove il copriferro è di ridotte dimensioni”;
c) ha escluso che tali vizi siano dipesi dall'intervento effettuato dall'attore nel 2020;
d) ha viceversa ricondotto gli stessi ad un errore nell'esecuzione dell'opera atteso che nella fase di preparazione al getto del solaio sono stati involontariamente ed accidentalmente eliminati o spostati i distanziatori di fondo getto.
7.1. Il Tribunale ritiene sussistente anche per questi difetti la responsabilità dell'impresa appaltatrice nella misura del 90% e del D.L. strutturale nella misura del 10%
per non avere vigilato in merito alla corretta esecuzione dell'opera.
8. In merito alla quantificazione del costo delle opere necessarie per eliminare i difetti, si richiama la condivisibile valutazione del CTU, che ha individuato un onere economico di euro 35.926,96. In tale importo sono state considerate anche le opere necessarie per eliminare i c.d. vizi nuovi, che tuttavia il CTU ritiene costituiscano attività “veramente ridotta” (trattasi di applicazione di malte tixotropiche fibro rinforzate), che l'esperto ingloba
(pare di capire) nel programma tecnico economico che riguarda l'unica stanza ove sono state asportate le tavelle e per il quale ha indicato una spesa complessiva di euro
240,00.
pag. 52/63 Tenuto conto dell'esiguità della somma da risarcire a tale titolo e del fatto che la stessa è stata “compresa”
nei costi relativi alle opere necessarie per eliminare i danni c.d. vecchi, il Tribunale ritiene corretto applicare nel rapporto interno quale unico criterio di riparto della responsabilità quello relativo ai vizi c.d. vecchi.
9. Quanto al danno non patrimoniale lamentato dall'attore e dagli intervenuti volontari e consistente nello stato di angoscia, paura e preoccupazione per essere stati costretti ad abitare in un ambiente non sicuro, va osservato come effettivamente il CTU abbia confermato che i medesimi non hanno potuto abitare l'immobile in “condizioni psicologicamente sicure”, circostanza che porta a ritenere
– in chiave presuntiva – che in capo agli stessi è maturata un'apprezzabile situazione di sofferenza determinata dal predetto stato di paura e preoccupazione.
Sulla risarcibilità del danno de quo già si è detto sopra in merito all'ammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c. attesa l'impossibilità per gli intervenuti di esperire il rimedio speciale di cui all'art. 1669 c.c..
Va aggiunto in questa sede che la condotta illecita ha inciso sui valori del rispetto della vita privata,
familiare e del domicilio, tutti valori di rilevanza costituzionale (art. 2 e 14 Cost.), che giustificano la tutela di cui all'art. 2059 c.c..
pag. 53/63 In merito alla quantificazione del pregiudizio, tenuto conto del prolungato periodo in cui si è manifestata la lesione e che tuttavia lo stato di angoscia di cui si discute non è sfociato in patologia ed ha consentito comunque al nucleo familiare di vivere nell'abitazione (con le limitazioni immaginabili), si stima equo riconoscere a ciascun membro della famiglia l'importo già Pt_1
rivalutato di euro 2.000,00, sostanzialmente corrispondente al punto danno previsto dalle tabelle di Milano per un pregiudizio incidente per il 3-4% sull'integrità
psicofisica di una persona;
tale punto – che viene preso in termini unitari senza operare alcuna moltiplicazione, in ragione di un gradiente invalidante che nel caso di specie non esiste, né alcuna demoltiplicazione in ragione dell'età
- può essere considerato parametro idoneo a tradurre in termini economici il pregiudizio patito dagli odierni danneggiati.
10. Accertata la responsabilità solidale dell'IN. va ora analizzata la domanda di garanzia dallo CP_4
stesso formulata nei confronti della compagnia di assicurazioni con la quale ha Controparte_18
stipulato polizza professionale.
L'articolo 3.3. che attiene a “garanzia base – danni corporali e danni materiali” ai quali occorre ricondurre i danni materiali emersi (che non attengono, invece, a quelle che ai termini del contratto di assicurazione sono perdite pag. 54/63 patrimoniali, come si vedrà di seguito) punto 5, “danni cagionati o subiti da opere edili” dispone in primo luogo che “(…) la garanzia è operante solo se conseguente a: (…)
rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per
loro natura a lunga durata che compromettono in maniera
certa ed attuale la stabilità solidità e durata
dell'opera”.
Come anche indicato dal Tribunale nella pronuncia n.
1748/23 è evidente che, poiché, come si è detto, i difetti riscontrati compromettono la tenuta dei solai che sono certamente “parte delle opere destinate a lunga durata” e pongono effettivamente un serio rischio di cedimento parziale dello strato inferiore, cioè delle tavelle e dell'intonaco (con un esito paragonabile ad uno sfondellamento), devono ritenersi integrate le condizioni indicate nell'articolo della polizza in trattazione, vale a dire il fatto che il difetto incide su opere destinate per loro natura a lunga durata (quali sono certamente i solai,
realizzati secondo la tecnica utilizzata con adesione del calcestruzzo alle tavelle, che costituiscono tra loro un corpo unico;
solai peraltro ricompresi tra “le parti dell'opera definite a lunga durata” del glossario) e la compromissione della solidità dell'opera, non potendo essere considerato sicuramente “solido” (termine peraltro generico che va conseguentemente interpretato in termini pag. 55/63 ampi) un immobile in cui sono presenti solai caratterizzati dal cedimento parziale delle tavelle e dell'intonaco.
La compagnia di Assicurazioni ritiene comunque insussistente la condizione della dichiarazione di inagibilità dell'immobile, rinvenibile nel glossario indicato nella polizza alla voce “gravi difetti costruttivi”. Il Tribunale non condivide tale difesa.
In effetti il glossario della polizza alla voce “gravi difetti costruttivi” indica i vizi che “che colpiscono
parti dell'opera destinate a lunga durata, compromettendo
in maniera certa ed attuale la sua stabilità e/o
l'agibilità, sempreché, in entrambi i casi, intervenga
anche la dichiarazione di inagibilità dell'opera emessa dal
soggetto competente” (all. 3 al doc. 1, pag. 12 di 14).
Il Tribunale non ritiene applicabile la definizione in questione all'art.
3.3 del contratto. In primo luogo, in tale articolo non compare la voce “gravi difetti costruttivi”, necessaria perché, sulla base della tecnica di integrazione delle clausole contrattuali tramite glossario, l'art.
3.3. sia letto alla luce della definizione contenuta nel glossario. Solamente locuzioni identiche consentono di ritenere una clausola integrata per effetto di quanto previsto nel glossario.
Inoltre, l'art.
3.3. riporta in termini parziali la definizione di grave vizio fornita nel glossario, in questo modo derogandola, ovvero creando sicuramente incertezza sul pag. 56/63 concetto di grave vizio che si è inteso evocare. Infatti,
mentre il glossario e l'art.
3.3. richiamano il fatto che il vizio deve colpire opere destinate a lunga durata e che compromettono la stabilità dell'opera, l'art.
3.3. aggiunge anche la compromissione della stabilità e durata dell'opera, non presenti nel glossario, mentre in quest'ultimo compare anche la compromissione dell'agibilità, con la necessità, anche in caso di compromissione della stabilità, che l'immobile sia dichiarato inagibile. La differenza tra le due definizioni impone di dare preferenza a quella speciale fornita dall'art. 3.3.
Una diversa interpretazione sarebbe sicuramente contraria a buona fede (art. 1366 c.c.), non attendendosi il cliente di dover individuare i presupposti legittimanti la copertura del sinistro ed indicati già nella norma di riferimento (art. 3.3.), anche con quelli – in parte differenti – che si rinvengono nel glossario, peraltro, con riferimento ad una voce di glossario che non si rinviene nella sua interezza nell'articolo in questione.
In ultima analisi l'interpretazione qui prospettata si impone ai sensi dell'art. 1370 c.c., secondo cui “le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o
in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti si
interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”. Nel caso di specie, sussiste quanto meno un ragionevole dubbio in pag. 57/63 merito all'interpretazione della clausola contrattuale, in ragione della poco felice tecnica di redazione del contratto.
Sostiene poi che, secondo i termini di CP_6
polizza, per il danno costituito dalle perdite patrimoniali trova applicazione (non l'art.
3.3. bensì) l'art.
3.4. e quindi il n. 2 delle condizioni generali di contratto (pag.
14 di 33) e che dunque la garanzia è operante per “quanto
da questi tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta
in polizza (…)” (v. comma 1) e “in conseguenza di gravi
difetti delle opere progettate e dirette” (v. punto n. 2,
primo periodo) con limitazione temporale ai difetti riscontrati entro 360 giorni dal compimento delle opere,
comunque durante validità della polizza. Ne deriva che quanto alle perdite patrimoniali causate (diverse dunque dai danni materiali, che comprendono le spese necessarie per neutralizzare o limitare le conseguenze del grave difetto, v. art.
3.3 punto n. 5) già richiamato)
l'assicurazione non è efficace, atteso che i difetti sono stati riscontrati dopo i 360 giorni e nulla di diverso è
stato sul punto evidenziato dal CP_4
Ne deriva che, nel caso di specie, l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato, quanto ai danni diversi da quelli non patrimoniali, esclusivamente con riferimento al pag. 58/63 risarcimento del danno commisurato alle spese necessarie alla realizzazione delle opere funzionali all'emenda del difetto (la cui risarcibilità è prevista dall'art. 3.3.).
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tutte le voci di danno riconosciute dal CTU rientrano in quelle di cui al punto 3.3. coperte dalla polizza, trattandosi di somme da impiegare per l'eliminazione dei difetti;
ai sensi dello stesso articolo vanno ritenute comprese anche le voci di danno non patrimoniale (da intendersi coincidenti con i danni corporali).
Ai sensi dell'art.
3.15 opera la franchigia di euro
5.000,00.
L'art. 3.9, poi, esclude il vincolo di solidarietà,
atteso che viene disposto che “l'assicurazione vale
esclusivamente per la quota di danno direttamente e
personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione
quindi di quella parte di responsabilità che gli possa
derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone”.
Ai sensi dell'art. 1917 c. I c.p.c. la compagnia di assicurazioni è tenuta a farsi carico delle spese di lite che l'assicurato dovrà rimborsare alle parti vittoriose.
In questi termini opera nel caso di specie la copertura assicurativa.
11. Conclusivamente, Controparte_1 [...]
, ed vanno CP_2 Controparte_4 Controparte_3
condannati, in solido tra loro, a corrispondere a Pt_1
pag. 59/63 la somma di euro 35.926,96, rivalutata di euro Pt_1
36.429,94, oltre euro 2.328,68 per spese documentate sostenute per i tecnici di parte, nonché all'attore ed a ciascun intervenuto, la somma già rivalutata di euro
2.000,00 ciascuno.
Non vanno riconosciuti interessi compensativi ai danneggiati, i quali non hanno allegato né provato, così
com'era loro onere, il danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbero disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
(cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
Dalla proposizione della domanda giudiziale vanno computati gli interessi di cui al comma IV dell'art. 1284
c.c..
12. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, comprensive anche della fase di ATP. Il valore della causa va contenuto nell'importo riconosciuto a titolo di danno.
Controparte_1 CP_2 CP_4
ed vanno condannati a rifondere le
[...] Controparte_3
spese di lite all'attore ed agli intervenuti.
va altresì condanna a Controparte_1
rifondere le spese di lite sostenute da verso cui CP_5
ha proposto domanda inammissibile.
pag. 60/63 Le spese tra l'IN. e vanno poste a CP_4 CP_18
carico della Compagnia di Assicurazioni in quanto soccombente.
Analoghi criteri seguono il riparte delle spese di CTU e
ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. 6343/21, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna Controparte_1 CP_2
ed in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_3
corrispondere a la somma di euro 38.758,62, Parte_1
nonché all'attore ed a ciascun intervenuto, la somma di euro 2.000,00 ciascuno, oltre interessi legali di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al saldo;
- nei rapporti interni, accerta le relative responsabilità
nella misura del 70% a carico di nella CP_2
misura del 10% ciascuno a carico di Controparte_1
ed e per l'effetto Controparte_4 Controparte_3
condanna ciascuna di dette parti a tenere indenne le altre in merito alle somme eventualmente corrisposte ai danneggiati in quanto eccedenti la quota di spettanza;
- dichiara tenuta a mantenere indenne Controparte_6
di quanto questi sarà tenuto a Controparte_4
corrispondere all'attore ed ai terzi intervenuti per pag. 61/63 effetto della presente pronuncia nei limiti della quota di responsabilità allo stesso riferita e dedotta la franchigia di euro 5.000,00, nonché a tenere indenne l'assicurato di quanto dovrà corrispondere all'attore ed ai terzi intervenuti a titolo di rimborso delle spese di lite;
- rigetta la domanda di nei CP_1 Controparte_1
confronti di Controparte_19
- condanna Controparte_1 CP_2
ed in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_3
corrispondere a ed ai restanti intervenuti, a Parte_1
titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro
10.672,00 per compenso professionale, euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA;
- condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di euro 10.672,00 Controparte_19
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA;
- condanna a corrispondere ad Controparte_20
la somma di euro 10.672,00 per compenso Controparte_4
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA;
- pone definitivamente le spese di CTU – anche relativa alla fase di ATP - a carico di nella misura CP_2
del 70%, di Controparte_4 Controparte_1
e nella restante misura del 10% ciascuno, Controparte_3
pag. 62/63 dichiarando che va manlevato in tale spesa Controparte_4
da CP_6
Perugia, 3.11.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 63/63