Art. 9.
I rimborsi d'imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1974, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.
Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1977 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 5 della presente legge. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1976 e al 30 giugno 1977 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.
I rimborsi d'imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1974, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.
Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1977 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 5 della presente legge. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1976 e al 30 giugno 1977 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.