Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 2635
TAR
Sentenza breve 20 maggio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata esclusione aggiudicataria per dichiarazioni incomplete sul subappalto

    La Corte ha ritenuto che la stazione appaltante abbia illegittimamente ammesso l'offerente al soccorso istruttorio, consentendole di esplicitare solo in un secondo momento la natura qualificante del subappalto delle lavorazioni in categoria OS28, modificando sostanzialmente la propria offerta. La clausola del bando che precludeva tale possibilità non era nulla.

  • Accolto
    Modifica sostanziale dell'offerta in sede di soccorso istruttorio

    La Corte ha ritenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'offerta di -OMISSIS- a causa delle modifiche sostanziali apportate all'offerta, sia in relazione al subappalto qualificante per la categoria OS28, sia in relazione alle percentuali di subappalto per le categorie OS3 e OS30.

  • Accolto
    Risarcimento per equivalente pecuniario

    La Corte ha accolto la domanda di risarcimento per equivalente pecuniario, ritenendo la condotta della stazione appaltante in violazione delle regole di gara. Il lucro cessante è stato quantificato in € 91.004,16, decurtato dell'aliunde perceptum vel percipiendum. Il danno curricolare non è stato riconosciuto per mancanza di prova puntuale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha esaminato l'appello proposto da una società contro la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il suo ricorso avverso l'aggiudicazione di un appalto integrato per lavori di restauro e recupero funzionale di un edificio. L'appellante lamentava la mancata esclusione dell'aggiudicataria, la quale non aveva reso nel DGUE le dichiarazioni richieste in merito al subappalto necessario per la categoria di lavori OS28, violando il disciplinare di gara a pena di esclusione. Sosteneva inoltre che l'ammissione al soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante fosse illegittima, in quanto la clausola escludente era vincolante e non sanabile. L'appellante censurava altresì il giudizio di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, ritenuta viziata da sottostima dei costi del personale. L'appellante contestava la sentenza del TAR, ritenendo che quest'ultimo avesse contraddittoriamente riconosciuto la violazione della lex specialis da parte dell'aggiudicataria per poi disapplicare la clausola escludente, ritenendola nulla ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, e che tale norma non fosse applicabile ai requisiti speciali di qualificazione SOA. Infine, deduceva che anche a seguito del soccorso istruttorio, l'aggiudicataria non avesse regolarizzato la propria posizione, non avendo specificato la natura "necessaria" o "qualificante" del subappalto, e aveva modificato le percentuali di subappalto per altre categorie. L'appellante chiedeva il risarcimento dei danni subiti. Si erano costituiti il Ministero della Salute e l'Azienda USL Toscana Centro, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata e accogliendo il ricorso dell'appellante, condannando l'Azienda USL Toscana Centro al risarcimento del danno. Il Collegio ha ritenuto che il disciplinare di gara prevedesse chiaramente l'obbligo di dichiarare nel DGUE, a pena di esclusione e senza possibilità di soccorso istruttorio, la volontà di ricorrere al subappalto qualificante per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, qualora il concorrente non possedesse la relativa attestazione SOA. Ha evidenziato che l'aggiudicataria, nel DGUE, aveva dichiarato il subappalto della categoria OS28 al 100% senza specificarne la natura "qualificante", configurando tale dichiarazione come subappalto "facoltativo" e non "necessario". La successiva integrazione fornita a seguito del soccorso istruttorio, in cui si obbligava al subappalto qualificante, costituiva una modifica sostanziale dell'offerta, inammissibile e non sanabile. Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'offerta dell'aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che la clausola del disciplinare che limitava il soccorso istruttorio per l'omessa dichiarazione sulla natura qualificante del subappalto non violava il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in quanto volta a garantire la corretta verifica dei requisiti di partecipazione e la par condicio competitorum. Riguardo alla domanda risarcitoria, il Collegio ha accolto la richiesta di risarcimento per equivalente pecuniario, quantificando il lucro cessante in € 91.004,16, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, decurtando una parte per aliunde perceptum vel percipiendum, ma rigettando la richiesta di danno curricolare per carenza di prova puntuale. Le spese del doppio grado di giudizio sono state poste a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 2635
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2635
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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