TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17706 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18028/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
LA Di LI Presidente Silvia Albano Giudice rel Corrado Bile Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18028/2025 promossa da:
nato in TUNISIA, il 02/05/2001, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Parte_1 MARIA VISENTIN;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 11 aprile 2025 cittadino tunisino, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio chiedendo un rinvio, non avendo Controparte_1 ricevuto la relazione della Questura, in subordine il rigetto della domanda. Esponeva il ricorrente che era da tempo radicato sul territorio nazionale, lavorava con contratto a tempo indeterminato come banchista di bar e frequentava un corso di lingua italiana A sostegno della domanda ha prodotto: per contratto a tempo Controparte_2 indeterminato con la a decorrere dal 1.3.2024, buste Parte_2 paga da marzo 2024 a settembre 2025, CU 2025, ricevute rimesse di denaro in Tunisia, iscrizione alla CPIA2 Lazio-Roma e certificato conclusivo del ciclo di istruzione.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie la domanda di protezione è stata proposta il 30 marzo 2023 e, pertanto, trova applicazione la normativa su citata, non è stata, infatti data prova della data in cui il ricorrente è stato convocato per la presentazione della domanda. In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Ancor più recentemente la Suprema Corte, pronunciandosi sul punto, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole” (Cass. n. 29593/2025). Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è pienamente integrato sul territorio italiano, svolge attività lavorativa con un contratto regolare a tempo indeterminato a tempo pieno con una buona retribuzione (tanto che non ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello stato), che gli consente di condurre una vita dignitosa e aiutare la sua famiglia in Tunisia, e ha positivamente concluso in ciclo formativo per l'apprendimento della lingua italiana. Alla luce del quadro sopra descritto si ritiene dunque che il rimpatrio del ricorrente sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_1 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08.
Considerato che
solo in questa sede il ricorrente ha fornito piena prova dell'integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 17/12/2025 la giudice est. Silvia Albano la Presidente
LA Di LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
LA Di LI Presidente Silvia Albano Giudice rel Corrado Bile Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18028/2025 promossa da:
nato in TUNISIA, il 02/05/2001, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Parte_1 MARIA VISENTIN;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 11 aprile 2025 cittadino tunisino, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio chiedendo un rinvio, non avendo Controparte_1 ricevuto la relazione della Questura, in subordine il rigetto della domanda. Esponeva il ricorrente che era da tempo radicato sul territorio nazionale, lavorava con contratto a tempo indeterminato come banchista di bar e frequentava un corso di lingua italiana A sostegno della domanda ha prodotto: per contratto a tempo Controparte_2 indeterminato con la a decorrere dal 1.3.2024, buste Parte_2 paga da marzo 2024 a settembre 2025, CU 2025, ricevute rimesse di denaro in Tunisia, iscrizione alla CPIA2 Lazio-Roma e certificato conclusivo del ciclo di istruzione.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie la domanda di protezione è stata proposta il 30 marzo 2023 e, pertanto, trova applicazione la normativa su citata, non è stata, infatti data prova della data in cui il ricorrente è stato convocato per la presentazione della domanda. In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Ancor più recentemente la Suprema Corte, pronunciandosi sul punto, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole” (Cass. n. 29593/2025). Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è pienamente integrato sul territorio italiano, svolge attività lavorativa con un contratto regolare a tempo indeterminato a tempo pieno con una buona retribuzione (tanto che non ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello stato), che gli consente di condurre una vita dignitosa e aiutare la sua famiglia in Tunisia, e ha positivamente concluso in ciclo formativo per l'apprendimento della lingua italiana. Alla luce del quadro sopra descritto si ritiene dunque che il rimpatrio del ricorrente sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_1 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08.
Considerato che
solo in questa sede il ricorrente ha fornito piena prova dell'integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 17/12/2025 la giudice est. Silvia Albano la Presidente
LA Di LI