Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note scritte depositate dalle parti all'udienza del 17/04/2025, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., visti e applicati gli artt. 281 sexies, 352 ult. co. e 359 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5617/2017 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Verna, Parte_1
domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte appellante- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Maria Fiormarino, domiciliataria, giusta mandato in atti
-parte appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2651/2016, depositata in data 28/11/2016.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
22/01/2016 e successivi, infruttuoso il componimento stragiudiziale, evocò in CP_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bari, invocandone la condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di €5.000,00 oltre accessori, a titolo di corrispettivo discendente dall'esecuzione del contratto tra gli stessi stipulato in data 29/05/2013; in
1
dettaglio, con detto contratto conferì alla società attrice l'incarico di Parte_1
predisporre un progetto di realizzazione di due impianti a fonte minieolica nel Comune di Irsina, unitamente alla documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente locale.
I.2.- Il convenuto non si costituì, sicchè in prima udienza ne fu Parte_1
dichiarata la contumacia.
I.3.- Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace adito, ritenendo fondata la pretesa azionata sulla scorta del corredo documentale indicato in motivazione, accolse la domanda, perciò condannando il convenuto contumace al pagamento della somma di
€5.000,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
I.4.- Con l'appello in esame, notificato in data 30/03/2017, ha Parte_1 impugnato la suddetta pronuncia, definita “assurda” e “scandalosa” (con espressione addebitabile a foga espressiva difensiva mirante a porre in risalto la ritenuta scarsa attendibilità della decisione di primo grado, sia pure al limite coi canoni codicistici), preliminarmente dolendosi, ai fini di cui all'art. 354 c.p.c., della nullità della notificazione dell'atto introduttivo, poiché eseguita in Bari ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo (via Tanzi n. 35) corrispondente alla propria precedente residenza anagrafica (tale fino al 26/06/2011) e diverso da quello di anagrafica ed effettiva residenza (via Garruba n. 135) alla data della notifica dell'atto di citazione, come risultante dal certificato storico di residenza rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Bari e dal documento di identità; in scia, ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta in ragione del mancato inoltro, presso il predetto indirizzo effettivo di residenza, nell'insufficienza dell'altro luogo, dell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014, stante il valore della causa).
Nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c. e, in ogni caso, l'infondatezza del credito, per carente dimostrazione dell'ottenimento dei permessi necessari all'attivazione degli impianti, essendo l'attività della parte creditrice cessata con la revoca dell'incarico.
Ha pertanto invocato la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c. stante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e, in subordine, in riforma della pronuncia, l'integrale rigetto dell'originaria domanda;
il tutto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e istanza di sospensione
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dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
I.5.- Costituendosi in giudizio, la parte appellata ha affermato la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (perfezionatasi per compiuta giacenza), in assenza di querela di falso, avendo l'Ufficiale giudiziario attestato la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario;
altresì, a sostegno della validità della notifica e dell'effettività della residenza nel luogo di notifica, ha evidenziato il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche e ha dedotto la presenza, presso l'indirizzo di notifica, di un “presidio” riconducibile al , avendo quest'ultimo Pt_1 identificato in sede negoziale il proprio indirizzo per l'appunto in via Tanzi n. 35, indirizzo al quale era peraltro ubicata la ditta individuale come da Parte_1
visura camerale.
Sulla base di quanto esposto, affermata l'ultroneità delle difese in ordine ai profili di merito sollevati in sede di appello, ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del secondo grado (comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/06/2017).
I.6.- Rigettata l'istanza di inibitoria per carenza del fumus (v. ord. 17/10/2017), in assenza di attività istruttoria e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa perviene dunque all'ud. 17/04/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, non depositate da alcuna parte).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico.
Va premesso che in atti non consta la produzione nè dei documenti negoziali nè di quelli comprovanti l'esecuzione della prestazione (per vero, le emergenze di causa non ne attestano la produzione neppure in primo grado), pur menzionati dal primo giudice e posti a fondamento della gravata decisione di accoglimento;
a ogni modo, gli stessi non sono stati contestati dalla parte appellante, risultando quindi utilizzabili a fini probatori nei termini di cui all'art. 115 c.p.c..
II.1.- Con il primo motivo di gravame, riassunto al par. I.4., ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c., ha censurato la decisione di primo grado per violazione del contraddittorio in ragione dell'asserita nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Nello specifico, la parte appellante, dichiarata contumace in primo grado, ha lamentato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, poiché eseguita in Bari ai sensi
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dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo (via Tanzi n. 35) corrispondente alla propria precedente residenza anagrafica (ivi tale fino al 26/06/2011) e diverso da quello di anagrafica ed effettiva residenza (via Garruba n. 135) alla data della notifica dell'atto di citazione, come risultante dal certificato storico di residenza rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Bari e dal documento di identità.
Tanto premesso, giova ricostruire il quadro pretorio pertinente.
In primo luogo va osservato (in parziale difformità dalle conclusioni assunte dal precedente giudice titolare nell'ordinanza reiettiva dell'istanza di inibitoria) che, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., “la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass., 16/01/2024, n.
1744).
Di talchè, non è condivisibile la difesa della parte appellata nella parte in cui, alla luce delle pretese risultanze fidefacienti della relata, ha affermato la regolarità della notifica dell'atto di citazione di primo grado stante la mancata proposizione della querela di falso.
Ciò posto, Cass, n. 7117/2020 ha chiarito che “al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200)”.
In scia, va rammentato che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova (anche contro le risultanze anagrafiche medesime), assumendo rilevanza esclusiva
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il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale (v. ex multis
Cass., n. 7933/2024, di seguito nel passo di interesse: “la giurisprudenza di questa
Corte ha reiteratamente affermato che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8463 del 2023; Cass. n. 19387 del 2015; Cass. n. 11550 del 2013). Pertanto, onde dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (cfr. Cass. n. 19132 del 2004), essendosi anzi affermato (cfr. Cass. n. 10107 del
2014) che, nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass. n.
15200/2005, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 8463 del 2023). È stato altresì specificato (cfr. Cass. n. 26985 del 2009) che la prova contraria, idonea a vincere la presunzione scaturente dalle risultanze anagrafiche, può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento e, quindi, anche da presunzioni (cfr. Cass. n. 17040 del
2003; Cass. n. 26985 del 2009; Cass. n. 17021 del 2015))”.
Seguendo le tracciate coordinate di legittimità, la documentazione anagrafica non può dunque considerarsi da sola prova contraria idonea a vincere la presunzione semplice di assenza meramente temporanea del destinatario nel luogo di recapito ricavabile dalle indagini esperite sui luoghi dall'Ufficiale giudiziario (accertamenti sui quali non è sorta contestazione): laddove la notifica sia stata eseguita, e si sia altresì perfezionata, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi quantomeno la dimora del destinatario: quest'ultimo, pertanto, al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, deve contestare in giudizio tale specifica circostanza (deve negare, cioè, l'essere ivi la sua effettiva dimora, piuttosto che affermare il non essere più ubicata lì la sua semplice, formale residenza), fornendone, ovviamente, la prova.
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Orbene, applicate alla fattispecie le coordinate pretorie innanzi richiamate e alla luce del limitato perimetro delle contestazioni rivolte alla notifica de qua (si è detto, affermata nulla in quanto non intervenuta nel luogo di residenza anagrafica e, in tesi meramente assertiva, anche effettiva), la parte appellante non ha all'uopo fornito adeguata prova idonea a superare la riferita presunzione.
Venendo infatti all'esame delle prove offerte a riguardo, la parte appellante ha fondato la propria prospettazione esclusivamente sulle risultanze anagrafiche (in punto di ammissibilità in appello di detta documentazione, come puntualizzato dalla Suprema
Corte, “il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia)”: Cass., 26/02/2019, n. 5610).
Per di più, la parte appellata, pur non contestando il compendio documentale relativo alla residenza, ha evidenziato, al fine di radicare nell'indirizzo di notifica il luogo quantomeno di residenza effettiva/dimora del destinatario, che in sede negoziale il aveva indentificato il proprio indirizzo per l'appunto in via Tanzi n. 35 e che in Pt_1
detto luogo, come da visura camerale, era peraltro ubicata la ditta individuale
[...]
(si è già rilevato che non è agli atti né il contratto né la visura camerale e che, Parte_1
comunque, in appello tali elementi non risultano contestati, in relazione tanto all'esistenza quanto alla consistenza documentale).
Ne consegue la validità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado e, pertanto, l'infondatezza del motivo di appello, anche in relazione alle questioni sollevate, per le medesime argomentazioni, in ordine al procedimento di negoziazione assistita.
II.2.- Dalla validità della notifica dell'atto di citazione del primo grado discende l'inammissibilità in questa sede dell'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto.
Quanto alle ulteriori doglianze, la parte appellante non ha sollevato effettive contestazioni circa l'approdo argomentativo del primo giudice, non muovendo difese a
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contrasto della documentazione puntualmente richiamata nella sentenza impugnata a dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria: in sostanza, il ha dedotto Pt_1
contestazioni di inadempimento (per giunta anche genericamente profilate), foriere della prospettata revoca dell'incarico, come tali integranti eccezione qualificabile nei termini dell'eccezione di inadempimento, anch'essa eccezione in senso stretto (Cass., n.
10764/1999) e perciò inammissibile in questa sede di gravame.
II.3.- Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
III.- Le spese processuali del presente grado devono essere regolate secondo soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva contenuta entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, nonchè del meccanismo decisorio adottato (al netto dell'insussistente fase istruttoria), e pertanto ai valori minimi.
IV.- Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit. “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
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2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €852,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge;
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 30/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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