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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3023/24 di R.G. avente ad oggetto “impugnativa di delibera
assembleare”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Capperucci, come da procura allegata all'atto di citazione)
ATTRICE
e
, in persona del suo Amministratore p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
* * * * * * *
All'udienza cartolare del 25.11.25 parte attrice ha ribadito le conclusioni formulate con le note del 16.6.25,
chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del alla CP_1
refusione delle spese giudiziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La condomina dello stabile di via Cesare Battisti n.322 in , ha impugnato la deliberazione Pt_1 CP_1
assembleare del 21.9.2023 che, in sua assenza, ha approvato la spesa per i lavori da eseguire sul lastrico
1 solare dell'edificio ed ha confermato nell'incarico il precedente amministratore (punti 3 e 4 dell'o.d.g.)
chiedendo l'annullamento delle relative decisioni per inosservanza delle regole in tema di maggioranza qualificata e segnatamente del quorum deliberativo richiesto dall'art.1136/4 c.c.
Il è rimasto contumace. CP_1
* * * * * * *
Risulta per tabulas che le delibere impugnate sono state revocate e sostituite con quelle di analogo contenuto adottate, in conformità di legge, nella riunione assembleare del 8.10.24.
Tale sopravvenienza determina la cessazione della materia del contendere, in applicazione analogica di quanto disposto (in materia societaria) dall'art.2377/8 c.c. (ex multis, Cass.22/20005; Cass.17/20071).
Quanto al merito della vicenda, da esaminare ai fini della regolamentazione delle spese processuali, emerge l'invalidità del deliberato assembleare del 21.9.23 circa la riconferma dell'amministratore. Il rinnovo della carica è stato approvato da tutti gli intervenuti rappresentanti i quattrocentosettantasei millesimi
(476/1000) del valore dell'intero edificio, quorum inferiore a quello prescritto dall'art.1136 co.
2-4 c.c.
(almeno 500/1000). La conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato equivale in sostanza ad un nuovo incarico gestorio (pur nella continuità del rapporto fiduciario) ragion per cui la relativa delibera ha contenuto ed effetti giuridici uguali a quella di prima nomina e, di conseguenza, richiede la stessa maggioranza qualificata (Cass. 94/4269; Cass.80/71).
Di contro, la delibera sugli interventi manutentivi ai lastrici solari non richiedeva la maggioranza stabilita dall'art.1136/4 c.c. La norma esige un numero di voti pari almeno alla metà del valore dell'edificio per le deliberazioni concernenti “riparazioni straordinarie di notevole entità”, avuto riguardo non solo all'ammontare della spesa, ma anche al suo rapporto col valore dell'edificio ed alla ricaduta economica sui singoli condomini (Cass.09/26168). Nella specie, si evince per tabulas che i lavori “conservativi” da eseguire sui terrazzi pertinenziali alle due scale dell'edificio non hanno un costo notevole (euro 20.000 + iva) e, oltre a non essere sproporzionati rispetto al valore dell'intero edificio, non hanno ragionevolmente una pesante
2 ricaduta economica sui singoli condomini, tenuto conto che la spesa va ripartita fra oltre trenta partecipanti. Era, dunque, sufficiente per la validità della delibera il quorum fissato dal comma 3
dell'art.1136 c.c.
La fondatezza dell'impugnativa solo per uno dei capi di domanda giustifica la compensazione delle spese per l'esatta metà e la condanna del a rifondere l'altra quota, liquidata come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attrice;
- condanna il in , come rappresentato, a rifondere alla Controparte_1 CP_1 Pt_1
la metà (1/2) delle spese di lite, che liquida in tal misura in euro 1.825,00 (euro 132,00 per esborsi;
euro
1.693,00 per compenso) oltre accessori di legge, e compensa tra le parti la restante quota.
Taranto 1.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3023/24 di R.G. avente ad oggetto “impugnativa di delibera
assembleare”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Capperucci, come da procura allegata all'atto di citazione)
ATTRICE
e
, in persona del suo Amministratore p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
* * * * * * *
All'udienza cartolare del 25.11.25 parte attrice ha ribadito le conclusioni formulate con le note del 16.6.25,
chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del alla CP_1
refusione delle spese giudiziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La condomina dello stabile di via Cesare Battisti n.322 in , ha impugnato la deliberazione Pt_1 CP_1
assembleare del 21.9.2023 che, in sua assenza, ha approvato la spesa per i lavori da eseguire sul lastrico
1 solare dell'edificio ed ha confermato nell'incarico il precedente amministratore (punti 3 e 4 dell'o.d.g.)
chiedendo l'annullamento delle relative decisioni per inosservanza delle regole in tema di maggioranza qualificata e segnatamente del quorum deliberativo richiesto dall'art.1136/4 c.c.
Il è rimasto contumace. CP_1
* * * * * * *
Risulta per tabulas che le delibere impugnate sono state revocate e sostituite con quelle di analogo contenuto adottate, in conformità di legge, nella riunione assembleare del 8.10.24.
Tale sopravvenienza determina la cessazione della materia del contendere, in applicazione analogica di quanto disposto (in materia societaria) dall'art.2377/8 c.c. (ex multis, Cass.22/20005; Cass.17/20071).
Quanto al merito della vicenda, da esaminare ai fini della regolamentazione delle spese processuali, emerge l'invalidità del deliberato assembleare del 21.9.23 circa la riconferma dell'amministratore. Il rinnovo della carica è stato approvato da tutti gli intervenuti rappresentanti i quattrocentosettantasei millesimi
(476/1000) del valore dell'intero edificio, quorum inferiore a quello prescritto dall'art.1136 co.
2-4 c.c.
(almeno 500/1000). La conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato equivale in sostanza ad un nuovo incarico gestorio (pur nella continuità del rapporto fiduciario) ragion per cui la relativa delibera ha contenuto ed effetti giuridici uguali a quella di prima nomina e, di conseguenza, richiede la stessa maggioranza qualificata (Cass. 94/4269; Cass.80/71).
Di contro, la delibera sugli interventi manutentivi ai lastrici solari non richiedeva la maggioranza stabilita dall'art.1136/4 c.c. La norma esige un numero di voti pari almeno alla metà del valore dell'edificio per le deliberazioni concernenti “riparazioni straordinarie di notevole entità”, avuto riguardo non solo all'ammontare della spesa, ma anche al suo rapporto col valore dell'edificio ed alla ricaduta economica sui singoli condomini (Cass.09/26168). Nella specie, si evince per tabulas che i lavori “conservativi” da eseguire sui terrazzi pertinenziali alle due scale dell'edificio non hanno un costo notevole (euro 20.000 + iva) e, oltre a non essere sproporzionati rispetto al valore dell'intero edificio, non hanno ragionevolmente una pesante
2 ricaduta economica sui singoli condomini, tenuto conto che la spesa va ripartita fra oltre trenta partecipanti. Era, dunque, sufficiente per la validità della delibera il quorum fissato dal comma 3
dell'art.1136 c.c.
La fondatezza dell'impugnativa solo per uno dei capi di domanda giustifica la compensazione delle spese per l'esatta metà e la condanna del a rifondere l'altra quota, liquidata come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attrice;
- condanna il in , come rappresentato, a rifondere alla Controparte_1 CP_1 Pt_1
la metà (1/2) delle spese di lite, che liquida in tal misura in euro 1.825,00 (euro 132,00 per esborsi;
euro
1.693,00 per compenso) oltre accessori di legge, e compensa tra le parti la restante quota.
Taranto 1.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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