Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/01/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11007 del 2025, proposto da Mallory Records S.r.l., Alessandro Asoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Roma, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
-della Determinazione Dirigenziale prot. QD/32166/2025 del 14/08/2025 che ha ordinato “cessazione dell'attività di Pubblico Spettacolo illecitamente svolta in Via del Baiardo n. 26, nel Municipio Roma XV”;
-della D.D. rep QD 1925 del 4.07.2025 prot. QD 27860;
-della nota prot. QD 29098 del 15.07.2025;
-della nota prot. QD 29456 del 17.07.2025;
-della nota prot. QD 29592 del 17.07.2025,
-della nota prot. Div. III cat. 10/A prot. 266/25Sq del 24.06.2025 della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale;
-di ogni altro atto, parere, nota, provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa RA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che:
- la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui Roma Capitale le ha intimato la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo asseritamente svolta in maniera illecita in Via del Baiardo n. 26, in occasione dell’evento denominato Manitu, che sarebbe stato dalla medesima organizzato, come sarebbe stato accertato in sede di sopralluogo dalla Questura di Roma;
- nella motivazione del provvedimento si dà atto delle precisazioni ricevute dalla odierna ricorrente nel corso del procedimento sul fatto che l’evento è stato organizzato da altra società, ma, non avendo ricevuto ulteriori chiarimenti dalla Questura, l’Ufficio procedente ha ritenuto che “ quanto comunicato dalla Questura (…) è motivo sufficiente per l’adozione da parte del Dipartimento Attività Culturali del provvedimento sanzionatorio di cessazione dell’attività di Pubblico Spettacolo ” nei confronti della ricorrente;
- avverso tale provvedimento la società si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per “ Violazione degli articoli 7 e ss della Legge n. 241/1990 ”, perché Roma Capitale ha espressamente dichiarato di non aver esaminato le osservazioni ricevute, nonché per “ Eccesso di potere ” sotto diversi profili, in quanto la ricorrente – come allegato in atti – ha un mero contratto di consulenza con la società titolare dell’autorizzazione di pubblico spettacolo che ha organizzato l’evento;
RILEVATO che Roma Capitale e la Questura di Roma si sono costituiti in giudizio con formule di mero stile;
RITENUTO che il ricorso è ammissibile e fondato e può essere pertanto definito con sentenza in forma semplificata, come da avviso datone alle parti in camera di consiglio;
RITENUTO, infatti, che:
- sotto il profilo in rito, sussiste l’interesse della ricorrente – seppur non tenuta a cessare un’attività, peraltro terminata, che in concreto non esercita – all’esposto fine di tutelare “ l’immagine e l’onorabilità della società e del suo legale rappresentante ” che “ di fatto vedono la loro reputazione ed immagine infangata specie nei confronti degli stessi Enti con cui si relazionano periodicamente ”;
- nel merito, come correttamente denunciato, il provvedimento è stato testualmente adottato senza tenere conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente, che sono state soltanto trasmesse alla Questura di Roma per “ pareri e commenti in merito ”, senza tuttavia ricevere risposta e, quindi, non sono state successivamente non esaminate, con violazione delle garanzie procedimentali;
RITENUTO, pertanto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO, infine, che la peculiarità della fattispecie consenta la compensazione delle spese di lite fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
RA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO