Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del ministero del lavoro della previsione sociale per l'esercizio finanziario del 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del ministero del lavoro della previsione sociale per l'esercizio finanziario del 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.