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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249009129919/000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249009129919/000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2347/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe notificata in data 02.09.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920160006617049000, emessa per il presunto mancato pagamento dell'imposta di registro, per l'anno 2012 ed asseritamente notificata in data 22.08.2016 lamentandone l'illegittimità per omessa notifica della cartella suddetta e conseguente prescrizione dei crediti richiesti e carenza di motivazione. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando inammissibilità per intervenuto giudicato su preavviso di fermo amministrativo presso l'AGO avente ad oggetto la carella in esame e,nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese per infondatezza stante l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento richiamato nonché di successivi atti di intimazione aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
Chiede il rigetto del ricorso e vittori di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'exceptio judicati sollevata da ADER non risultando prova che il giudizio radicatosi presso l'AGO avesse ad oggetto la cartella n. 05920160006617049000.
Nel merito si osserva che la cartella n. 05920160006617049000 risulta riportata in intimazioni pagamento alla cui notifica non è conseguita impugnazione nei termini di cui al D.Lgs. n. 546/92: è sufficiente osservare la piena regolarità della notifica, tra le ultime, dell'avviso di intimazione n.05920229005194740000 avvenuta personalmente nelle mani del destinatario ricorrente cui conseguiva l'inerzia del medesimo.
Deriva da quanto sin qui osservato il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione delle spese processuali liquidate in euro 2000/00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249009129919/000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249009129919/000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2347/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe notificata in data 02.09.2024 limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920160006617049000, emessa per il presunto mancato pagamento dell'imposta di registro, per l'anno 2012 ed asseritamente notificata in data 22.08.2016 lamentandone l'illegittimità per omessa notifica della cartella suddetta e conseguente prescrizione dei crediti richiesti e carenza di motivazione. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando inammissibilità per intervenuto giudicato su preavviso di fermo amministrativo presso l'AGO avente ad oggetto la carella in esame e,nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese per infondatezza stante l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento richiamato nonché di successivi atti di intimazione aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
Chiede il rigetto del ricorso e vittori di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'exceptio judicati sollevata da ADER non risultando prova che il giudizio radicatosi presso l'AGO avesse ad oggetto la cartella n. 05920160006617049000.
Nel merito si osserva che la cartella n. 05920160006617049000 risulta riportata in intimazioni pagamento alla cui notifica non è conseguita impugnazione nei termini di cui al D.Lgs. n. 546/92: è sufficiente osservare la piena regolarità della notifica, tra le ultime, dell'avviso di intimazione n.05920229005194740000 avvenuta personalmente nelle mani del destinatario ricorrente cui conseguiva l'inerzia del medesimo.
Deriva da quanto sin qui osservato il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione delle spese processuali liquidate in euro 2000/00 oltre oneri accessori, se dovuti.