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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/12/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On.
UC TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 6282/2023 R.G., avente ad oggetto: appalto – altre ipotesi ex art. 1655 ss c.c.
tra
IN , rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Gigante, giusta procura in atti Pt_1
attore
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Rosa Stefanelli, giusta procura in atti
convenuta
******
Conclusioni di parte attrice: “1) condannare l'impresa in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla immediata restituzione in favore dell'odierno attore dell'importo di €
23.621,32 per le ragioni di cui in narrativa, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare altresì la convenuta società al pagamento delle spese e competenze legali in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta: “ - nel merito, in caso di fallimento dell'esperimento della negoziazione assistita, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
- in via gradata, nel merito, disporre la cessione della somma di € 15.330,00 attinta dal cassetto fiscale della Controparte_1 in favore del signor e il pagamento della somma di € 8.291,32 da parte della Parte_2 [...] in favore del signor a mezzo bonifico bancario;
- con vittoria di spese di Controparte_1 Parte_2 compensi di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
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1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale per ottenere la Parte_2 restituzione della somma di € 23.621,32 versata alla con la quale l'attore ha stipulato Controparte_1
-in data 18.01.2022- un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare, sita in
Taranto alla Via Giovinazzi, 19, piano settimo.
Nello specifico, alla clausola n. 8 del contratto, le parti hanno pattuito, quale corrispettivo dell'appalto, un prezzo a corpo corrispondente all'offerta di € 59.190,00, escluso iva, stabilendo che l'importo sarebbe stato scontato in fattura, direttamente dall'impresa, in parte al 50% per una quota pari ad € 51.565,00 ed in parte al 65% per una quota pari ad € 7.625,00, di talché l'importo da corrispondere dal committente direttamente all'appaltatrice è stato stabilito in € 28.451,00, al netto di iva al 10%, da intendersi comprensivo di materiali, manodopera e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione a regola d'arte, stabilendo, alla successiva clausola n. 9, le modalità di pagamento dei diversi acconti.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di aver adempiuto esattamente alla propria obbligazione contrattuale, provvedendo al versamento della intera somma di sua spettanza;
ha precisato che, tuttavia,
l'impresa appaltatrice gli ha comunicato, in corso d'opera, l'intenzione di sospendere i lavori a causa del rallentamento delle pratiche di cessione del credito relative alle operazioni di “sconto in fattura” e di aver, pertanto, accettato -al fine di evitare i conseguenti disagi- la proposta di anticipare le somme necessarie per il completamento dei lavori mancanti a fronte dell'impegno assunto dalla s.r.l. appaltatrice di restituire le somme ad avvenuto completamento dell'iter di cessione del credito e comunque entro e non oltre la fine dei lavori, accordo cui ha fatto seguito il versamento da parte del dr. Infante della complessiva somma di € 23.621,32, mediante tre bonifici bancari, rispettivamente di € 9.941,32 in data 29.08.2022, di €
5.000,00 in data 14.09.2022 e di € 8.680,00 in data 4.10.2022, per i quali la convenuta ha emesso le fatture n. 132 del 29.08.2022, n. n. 138 del 12.09.2022 e n. 150 del 04.10.2022, ma che - nonostante i lavori siano stati conclusi nel mese di dicembre 2022 e i numerosi solleciti verbali e scritti – l'impresa non ha ottemperato alla restituzione delle somme anticipate dal committente, da cui la necessità di procedere giudizialmente.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, in rito, l'improcedibilità della domanda per il Controparte_1 mancato invito alla negoziazione assistita;
nel merito, ha invocato l'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligo dello “sconto in fattura” a causa delle note vicende nazionali che hanno portato alla sospensione delle pratiche di cessione del credito da parte delle banche e di altri istituti di credito;
ha sostenuto, inoltre, che l'attore avrebbe commissionato l'acquisto di ulteriori materiali non compresi nel preventivo, ma riconducibili agli ordini n. 19/22 e n. 65/22, il cui costo sarebbe a carico del cliente, per un importo finale di € 12.444,55, già scontato al 50%, da ritenersi compreso nella somma oggi domandata in restituzione;
ha chiesto, in via gradata, stante l'impossibilità parziale di “scontare le fatture”, di ridurre
2 il rimborso da operare in via diretta ad € 8.291,32, disponendo la cessione dei crediti presenti nel cassetto fiscale della in favore di , fino alla concorrenza della somma di € Controparte_1 Parte_2
15.330,00.
Disposta ed esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita con le prove orali (interrogatorio formale delle parti e prove testimoniali) e rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine assegnato ex art. 189 cpc.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova premettere che l'oggetto del contendere non attiene all'esatto adempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti, essendo incontestato che il committente ha provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto e che la società appaltatrice ha completato i lavori nel dicembre 2022, in assenza di contestazione sulla regolarità delle opere.
La controversia resta unicamente incentrata sulla restituzione delle somme che l'attore ha versato, in aggiunta all'importo di sua spettanza previsto in contratto, tra fine agosto ed inizio ottobre 2022 (come documentalmente provato dai bonifici bancari in atti e dalle corrispondenti fatture emesse dalla convenuta) al fine di evitare la sospensione dei lavori per effetto del ritardo nelle operazioni di cessioni del credito conseguenti allo “sconto in fattura”, che le parti hanno concordemente scelto tra le opzioni di agevolazione fiscale previste dall'art. 121 D.L. n. 34/2020, conv. in L. 77/2020.
E' evidente, dunque, dalla lettera del contratto di appalto che l'agevolazione fiscale concordata dalle parti
è stata individuata nello sconto in fattura in parte per il 50% ed in parte per il 65%. Ed invero la richiamata clausola n. 8) - AMMONTARE DELL'APPALTO – recita testualmente “Il corrispettivo dell'appalto viene stabilito ed accettato in un prezzo a corpo corrispondente all'offerta pari ad € 59.190,00 (diconsi euro cinquantanovemilacentonovanta/00) pervenuta al Committente a seguito della richiamata richiesta
e successivo concordamento, tale importo sarà scontato in fattura in parte al 50% per una quota pari ad
€ 51.565,00 ed in parte al 65% per una quota pari ad € 7.625,00, direttamente dall'impresa. Quindi
l'importo che il Committente dovrà corrispondere all'Impresa sarà pari a € 28.451,00 (diconsi euro ventottomilaquattrocentocinquantuno/00). Il prezzo a corpo suddetto (al quale va aggiunto l'IVA, pari al
10%, come per legge) deve intendersi comprensivo di materiali, manodopera e quanto altro necessario
(quindi anche l'utile di Impresa, le spese generali, i rischi dell'Impresa, etc.) per la perfetta esecuzione a regola d'arte”.
Per di più, il corrispettivo effettivamente dovuto dal committente e la scelta di agevolazione fiscale operata risultano ribaditi nei preventivi allegati al contratto di appalto (prodotto dalla stessa parte convenuta), ove
è specificato -con note in calce- quanto al preventivo n. 5/11.01.2022 di € 8.387,50 (compreso iva)
3 “SCONTO IN FATTURA 65 % Costo totale, comprensivo di iva al 10 % è di € 2935,62 Richiesto credito
d'imposta per riqualificazione energetica "ecobonus" con applicazione dello sconto in fattura del 65 % secondo le leggi: articolo 1, commi 344-347, legge 296 / 2006- Ed Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020) e, quanto al preventivo n. 7/12.01.2022 di € 56.721,50 (compreso iva), “SCONTO IN
FATTURA 50% Totale, comprensivo di iva al 10%, è di € 28360,75 Richiesto credito d'imposta per ristrutturazione edilizia con applicazione dello sconto in fattura del 50 % secondo le leggi (Artt. 119 e
121, decreto-legge n. 34 del 2020)”
Da quel che emerge dal contratto, dunque, l'agevolazione fiscale vincolante era e resta quella dello sconto in fattura e non della cessione del credito in favore del committente, non essendo intercorso tra le parti alcun accordo novativo sul punto. Ebbene, secondo la ricordata previsione normativa, nel primo caso il beneficiario dell'agevolazione e creditore nei confronti del Fisco è appunto l'impresa o la ditta fornitrice dei materiali;
nel secondo è invece la parte committente, di talché gli adempimenti per ottenere il beneficio fiscale, nella prima opzione, sono giocoforza a cura della impresa o venditrice, mentre, nella seconda ipotesi, restano a carico del committente o acquirente dei materiali.
Questo è un dato di partenza non sconfessabile che consente di accertare la fondatezza della pretesa, che di fatto si risolve nella domanda di restituzione di somme non dovute, in relazione alle pattuizioni contrattuali;
né risultano apposte condizioni (sospensive o risolutive) legate al buon esito del beneficio fiscale, a cui subordinare all'applicazione dello sconto in fattura, condizioni che avrebbero al più giustificato l'inosservanza delle pattuizioni in punto di determinazione del corrispettivo, fermo l'onere in capo alla convenuta di provare l'esito della pratica.
Le risultanze dell'istruttoria orale hanno peraltro avallato la prova per tabulas fornita dall'attore quanto ai versamenti effettuati, mentre, di converso, parte convenuta ha solo asserito - ma non provato - che parte delle somme percepite in aggiunta al compenso dovuto in via diretta dall'appaltante ha riguardato lavori e/o forniture extra contratto, in uno al fatto che non ha mai contestato di aver chiesto, in via di anticipazione, dette somme in ragione dei ritardi burocratici relativi alla pratica di cessione dei crediti, di cui ha ammesso essere parzialmente in possesso nel proprio cassetto fiscale e di voler cedere all'attore in luogo dello sconto in fattura, diversamente da quanto pattuito in contratto.
In sede di interrogatorio, , legale rappresentante della non ha negato Parte_3 Controparte_1 di aver proposto al sig. di anticipare di tasca propria le somme necessarie per il completamento Pt_2 dei lavori mancanti, a titolo di “caparra” e di essersi impegnato alla restituzione in suo favore delle somme stesse non appena la pratica di cessione del credito fosse stata completata, precisando che “gli accordi prevedevano la restituzione del credito al momento della liquidazione in mio favore del medesimo credito da parte della banca, ma ciò non è mai avvenuto;
pertanto, allo stato, posso solo restituire il credito;
preciso che il sig. Infante mi ha anticipato le somme per pagare il fornitore e il subappaltatore CP_2
4 e per completare i lavori;
al completamento il sig. mi ha chiesto la restituzione dei Parte_4 Pt_2 soldi, ma io ho solo i crediti che posso restituire;
preciso altresì di non essermi impegnato alla restituzione entro la fine dei lavori ma alla liquidazione del credito” ed ha confermato che “i lavori sono finiti nel dicembre 2022”.
Le circostanze, relative alla proposta formulata dal De Pace al sig. di anticipare le somme Pt_2 necessarie per il completamento dei lavori mancanti, con l'impegno del secondo alla restituzione in favore del primo delle somme stesse non appena la pratica di cessione del credito fosse stata completata e, comunque a lavori finiti, sono state confermate anche dal teste indifferente, escusso all'udienza Tes_1 del 5.3.2025, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, mentre priva di pregnante rilievo, ai fini del decidere, resta ogni altra dichiarazione, resa sia dall'attore in sede di interrogatorio formale, sia dall'altro teste, trattandosi di circostanze afferenti la facoltà della società appaltatrice di avvalersi di altre ditte per l'esecuzione di singole opere e prestazioni di tipo specialistico, nei termini e modi consentiti dalle leggi vigenti in materia, rimanendo comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle prestazioni proprie e di quelle eventualmente subappaltate (cfr. clausola n. 4 del contratto d'appalto).
Il quadro probatorio consente di ritenere priva di giustificazione, in relazione agli accordi contrattuali, la percezione della complessiva somma di € 23.621,32 da parte dell'appaltatrice, unica beneficiaria – per sua esplicita richiesta – dell'agevolazione fiscale della cessione del credito e tenuta – per l'effetto – allo sconto in fattura come stabilito in contratto, senza apposizione di condizioni connesse al buon fine della procedura.
Né risulta in alcun modo provato che la restituzione delle somme anticipate dal committente fosse subordinata sine die al completamento della cessione del credito, il tutto senza considerare che la società convenuta nulla ha prodotto per attestare lo stato e l'esito finale della pratica, limitandosi ad asserire, senza il benché minimo supporto probatorio, di avere crediti nel proprio cassetto fiscale in misura inferiore alle somme percepite e di volerli cedere in sostituzione dello sconto in fattura, che invece si è contrattualmente impegnata ad operare.
La valutazione comparata di tutti gli elementi di prova acquisiti sono, pertanto, sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio di cui è gravato l'attore, avendo egli dimostrato, senza contestazione sul punto, non solo la datio della somma di danaro, ma anche il fatto costitutivo della pretesa e la pattuizione dell'obbligo di restituzione.
Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda, con condanna della società convenuta al pagamento delle somme percepite dall'attore in aggiunta a quelle stabilite in contratto, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
n. 55/2014 e successive modificazioni, applicando ai valori medi relativi allo scaglione (5.200,01-
26.000,00) le opportune riduzioni, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
UC TO, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_2 della in persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € 23.621,32, oltre Parte_2 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.310,64, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.046,20 per compensi professionali, oltre al 15 % r.f.s.g. ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 28 dicembre 2025
Il Giudice
G.O. UC TO
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