CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1470/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Presidente e Relatore
BOCCALONE NICOLA, Giudice
LETTIERI NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 882/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava un avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA), relativamente agli anni 2018, al 2023 per complessivi € €. .9.264,00 compreso sanzioni e interessi
La parte impugnando l'atto ne eccepiva in via preliminare carenza di legittimazione passiva poichè la stessa aveva locato il bene dal 1.11.2014 al 31.10.2020 regolarmente registrato e cessato alla data del 31.10.2020 come da ricevuta di risoluzione allegata. Chiedeva, pertanto, l' annullamento parziale, con ricalcolo da parte del comune di quando dovuto dal ricorrente con applicazione della riduzione delle sanzione, poiché il Comune pur avendo ricevuto un istanza di annullamento parziale in autotutela dell'atto non aveva provveduto costringendo la parte a presentare il ricorso
Il Comune si costituiva, il giorno prima dlel'udienza, per confermava la parziale fondatezza del ricorso, a cui aveva dato seguito con un parziale annullamento riconoscendo non dovuta la tari per i periodi in cui l'immobile era oggetto di affitto, rimanendo invece dovuta l'imposta per gli ulteriori periodi. Chiedeva rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso vada parzialmente accolto, tenuto conto che il Comune, con l'atto di costituzione, avvenuta il giorno prima dell'udienza, ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva della parte con riferimento ai periodi in cui il bene era stata stato oggetto di locazione ovvero dal 1.11.14 al
31.10.2020. Il Comune ha sostenuto di avere parzialmente annullato l'atto in autotutela, ma non ha documentato che tale annullamento sia stato comunicato alla parte ricorrente.
La Corte, pertanto, accoglie parzialmente fondato il ricorso riconoscendo non dovuta la tari dal 01/01/2018 al 31/10/2020. Mentre conferam il recupero in riferimento agli anni 2021, 22, 23, con eventuale rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi da parte del Comune qualora necessario. Spese compensate
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione in atti. Spese compensate Così deciso in Roma il
28.01.2026 Il Presidente relatore D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Presidente e Relatore
BOCCALONE NICOLA, Giudice
LETTIERI NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433548 TA.RI.-TEFA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 882/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava un avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA), relativamente agli anni 2018, al 2023 per complessivi € €. .9.264,00 compreso sanzioni e interessi
La parte impugnando l'atto ne eccepiva in via preliminare carenza di legittimazione passiva poichè la stessa aveva locato il bene dal 1.11.2014 al 31.10.2020 regolarmente registrato e cessato alla data del 31.10.2020 come da ricevuta di risoluzione allegata. Chiedeva, pertanto, l' annullamento parziale, con ricalcolo da parte del comune di quando dovuto dal ricorrente con applicazione della riduzione delle sanzione, poiché il Comune pur avendo ricevuto un istanza di annullamento parziale in autotutela dell'atto non aveva provveduto costringendo la parte a presentare il ricorso
Il Comune si costituiva, il giorno prima dlel'udienza, per confermava la parziale fondatezza del ricorso, a cui aveva dato seguito con un parziale annullamento riconoscendo non dovuta la tari per i periodi in cui l'immobile era oggetto di affitto, rimanendo invece dovuta l'imposta per gli ulteriori periodi. Chiedeva rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come il ricorso vada parzialmente accolto, tenuto conto che il Comune, con l'atto di costituzione, avvenuta il giorno prima dell'udienza, ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva della parte con riferimento ai periodi in cui il bene era stata stato oggetto di locazione ovvero dal 1.11.14 al
31.10.2020. Il Comune ha sostenuto di avere parzialmente annullato l'atto in autotutela, ma non ha documentato che tale annullamento sia stato comunicato alla parte ricorrente.
La Corte, pertanto, accoglie parzialmente fondato il ricorso riconoscendo non dovuta la tari dal 01/01/2018 al 31/10/2020. Mentre conferam il recupero in riferimento agli anni 2021, 22, 23, con eventuale rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi da parte del Comune qualora necessario. Spese compensate
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione in atti. Spese compensate Così deciso in Roma il
28.01.2026 Il Presidente relatore D.ssa Roberta Pia Rita Papa