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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1221/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1221/2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 16.09.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 9.12.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione dall'avv. Parte_1
ME OT e dall'avv. Raffaele Avella, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Nola
(Na), alla via Antonio Vivaldi, n. 2;
- OPPONENTE -
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, Parte_1 dall'avv. Pasquale Colucci, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (Na), alla Via
NO NO n. 64;
- OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2280/2020;
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2280/2020 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ordinato di pagare in favore del cugino l'importo complessivo di euro 79.526,62, oltre interessi Parte_1 legali dalla scadenza delle singole rate al soddisfo e spese della fase monitoria, in forza della scrittura privata datata 15.01.2016, con la quale l'opponente aveva riconosciuto di aver ricevuto a titolo di
P a g . 1 | 9 prestito personale la somma di euro 180.300,00, impegnandosi a restituirla quanto a euro 165.000,00, mediante la corresponsione di rate mensili dell'importo di euro 1.039,26 a partire dal 30.08.2014, rimborso che era stato interrotto a far data dal mese di ottobre 2019, dopo il pagamento di n. 63 rate e di un versamento di euro 20.000,00 nelle modalità indicate in ricorso, così rimanendo debitore dell'importo ingiunto.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante, ammettendo espressamente la paternità della firma apposta in calce alla scrittura privata ne ha disconosciuto la conformità all'originale e ha sostenuto che la stessa fosse stata abusivamente compilata in modo difforme dal contenuto concordato dalle parti, che consisteva nel conferimento da parte dell'opponente del mandato defensionale all'opposto per la costituzione nel giudizio civile n. r.g. 3443/2004 promosso da e Parte_2
nei confronti del primo innanzi al Giudice di Pace di Nola. Ulteriormente, ha Parte_3 contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, allegando di aver ricevuto a titolo di prestito la minor somma di euro 117.000,00, di cui aveva restituito euro 85.473,38, sicché il debito residuo ammontava ad euro 31.526,62, tuttavia, non esigibile avendo le parti fissato il termine ultimo per il pagamento dell'ultima rata al 30 agosto 2034. Ha aggiunto che la sospensione dei pagamenti non era stata frutto di una decisione unilaterale del debitore, ma di una concessione del creditore in considerazione della esiguità dell'importo residuo ancora dovuto e delle difficoltà economiche e familiari dell'odierno opponente.
Su tali premesse ha, quindi, concluso, reietta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, per la revoca del titolo monitorio con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Ha resistito all'opposizione il quale dopo aver riconosciuto un effettivo errore di Parte_1 calcolo nella somma complessiva riportata nella scrittura privata, ne ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione o in subordine di un'ordinanza di pagamento ai sensi degli artt. 186 bis
o ter, il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in via gradata, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro €.79.526,62 ovvero, nella minore somma di
€.74.526,62 ovvero ancora in quella maggiore o minore che sarà accertata e/o ritenuta provata, con rivalutazione ed interessi dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
3. Dichiarate inammissibili le comparse di costituzione depositate dall'opposto successivamente alla prima, denegata la concessione della provvisoria esecuzione ed assegnati i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16.09.2025. A tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal
P a g . 2 | 9 9 luglio 2024), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
1.1. Come si è brevemente riassunto in parte narrativa, in sede monitoria, ha inteso Parte_1 azionare il credito di euro 79.526,62, quale saldo ancora da restituire relativamente alla maggior somma di euro 180.300,00 che l'odierno opponente ha riconosciuto di aver ricevuto dall'opposto a titolo di prestito con la scrittura privata sottoscritta in data 15.01.2016.
1.2. Sul punto, occorre partire dalla premessa assolutamente pacifica in giurisprudenza che la promessa di pagamento, pura o titolata che sia, "non è valida senza che esista un rapporto fondamentale che dia vita all'obbligazione; tuttavia, essa determina una presunzione di esistenza di tale rapporto ed una inversione dell'onere probatorio, per cui spetta al promittente provare la insussistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale”.
Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è venuta meglio precisando tale nozione, chiarendo che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., hanno un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, sono inidonee a costituire nuove obbligazioni. Esse hanno, infatti, come unico effetto la semplice relevatio ab onere probandi sotto il profilo processuale, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa (cfr. Cass
5478/2024 che richiama;
Cass. n. 15097 del 2023; Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6459 del
2020; Cass. n. 20689 del 2016, nonché Cass., SU, n. 6459 del 2020; n. 7787/2010).
Come ben chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 5827/2023, la stessa distinzione tra promessa "pura" e "titolata", che nell'originaria, tradizionale, impostazione della Suprema Corte andava intesa dal punto di vista del promittente (essendosi, invero, affermato che quando il "contenuto della dichiarazione negoziale unilaterale è soltanto la promessa di adempiere un'obbligazione, la promessa unilaterale è pura o non titolata", mentre, se "è anche menzionata la causa debendi, cioè è menzionato i1 rapporto giuridico che sta a fondamento della promessa, quel rapporto di cui
P a g . 3 | 9 l'obbligazione è un elemento strutturale, la promessa unilaterale di pagamento è titolata"; così Cass.
Sez. 3, sent. 2 febbraio 1974), ha finito con l'assumere, tuttavia, un significato traslato.
Difatti, in taluni più recenti arresti della Corte di legittimità relativi, a vicende processuali concernenti assegni bancari, vale a dire promesse, per definizione, prive di alcuna menzione della "causa debendi", e dunque "pure" secondo l'impostazione tradizionale sopra illustrata - si è venuta delineando una diversa nozione di "promessa titolata", che correla la stessa all'indicazione che, non il promittente, bensì il promissario, faccia del rapporto ad essa sottostante (cfr., in tal senso, tutte in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. -19 maggio 2006, n. 11775, nonché Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2010, n. 10466).
E' proprio con riferimento a simili casi, nei quali il promissario faccia seguire alla mera indicazione del rapporto sottostante - necessaria in ragione del fatto che, per potersi avvalere della "relevatio ad onere probandi" conseguente all'astrazione della promessa di pagamento, egli è tenuto "comunque ad allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 aprile 2010, n. 8891) - anche un'offerta di prova dello stesso, che si pone il problema di stabilire se, o per meglio dire a quali condizioni, ricorra la rinuncia al beneficio della dispensa dall'onere della prova, con conseguente riespansione della regola generale secondo cui, chi pretenda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale, ha l'onere di dimostrare il titolo della stessa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
In relazione a tale tema, si sono registrate posizioni variegate della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, secondo un primo orientamento "pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non è ravvisabile tale rinuncia, se il promissario si limiti ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata)", giacché, se "l'inversione dell'onere della prova, può risultare dal comportamento processuale della parte, affinché tale effetto si verifichi, occorre che la parte sulla quale non grava il suddetto onere, manifesti in modo non equivoco di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dalla regola sulla distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta", essendosi, inoltre, escluso che "la richiesta di provare tale rapporto con successiva ammissione e assunzione della prova" rientri nel novero delle situazioni suscettibili di determinare "rinuncia implicita al beneficio dell'inversione dell'onere della prova" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, seni. 9 giugno
2016, n. 11790; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19994, che ribadisce come, ai fini della configurazione di detta rinuncia, non risulti "sufficiente che la parte sollevata dall'onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova").
P a g . 4 | 9 Introducono un temperamento a tale affermazione le recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui è da escludere tale rinuncia implicita solo "nella condotta del creditore che chieda di provare il rapporto sottostante in via di eccezione e non in via d'azione, per reagire alle eccezioni del convenuto promittente", ma non anche quando il promissario, assunta la veste di attore, "nell'atto di citazione", abbia non solo "dedotto di essere in possesso della promessa di pagamento", ma pure
"indicato il rapporto sottostante e domandato di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
22 agosto 2018, n. 20899), fattispecie, questa, alla quale è stata ritenuta "sovrapponibile" quella in cui, "trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore promittente", l'offerta di prova venga dal creditore promissario, dato che nel giudizio ex art. 645 c.p.c. "le posizioni processuali, come è noto, sono invertite" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 maggio 2019, n.
14773).
1.3. Ciò posto, nella fattispecie in esame, come già accennato, la parte opposta, in via monitoria, ha agito sulla base della scrittura privata di riconoscimento del debito cd. titolata poiché contenete la specifica indicazione del rapporto sottostante (mutuo).
Ritiene il Tribunale, che pur essendovi stata l'allegazione del rapporto sottostante, non vi sia stata una rinuncia espressa all'astrazione processuale connessa alla promessa di pagamento.
Ed infatti, il promissario si è limitato ad allegare al ricorso monitorio unicamente la scrittura privata e la documentazione attestante l'avvenuto parziale rimborso della somma mutuata.
Né può poi ravvisarsi nella condotta assunta dall'opposto in occasione della costituzione nel presente giudizio di opposizione quel contegno del promissario che "deduca e chieda sua sponte di provare il rapporto sottostante" alla promessa, e quindi come "inequivoca" manifestazione della volontà di rinuncia all'astrazione processuale e alla (conseguente) dispensa dal beneficio della "relevatio ab onere probandi".
Egli, infatti, si è limitato a contro dedurre alle contestazioni dell'opponente circa l'erogazione di tre dei prestiti indicati nella scrittura ed ha a tal fine prodotto la documentazione attestante il lavoro svolto dall'architetto in favore dell'opponente per il quale l'opposto ha anticipato il Persona_1 corrispettivo, sempre dichiarando di volersi avvalere dell'astrazione propria della promessa di pagamento in parola, tanto da non aver articolato richieste istruttorie sul punto.
Appare, quindi, evidente che tale condotta rappresenta una reazione all'eccezione sollevata dal promittente nell'atto di opposizione. Quest'ultimo, infatti, ha riconosciuto di aver ricevuto dal cugino opposto mediante tre prestiti (rispettivamente di euro 110.500,00, 5.000,00 e 1.500,00) la minor somma di euro 117.000,00 e di aver rimborsato, come allegato dallo stesso opposto, l'importo complessivo di euro 85.473,38 a mezzo del pagamento di n. 63 rate mensili dell'importo di euro
P a g . 5 | 9 1.039,26 ciascuna e dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 incassata dall'opposto contestualmente alla stipula di una compravendita conclusa dall'opponente. Ha, invece, negato di aver ricevuto gli ulteriori importi: di euro 50.000 nel 1990, di euro 6.500 per il pagamento di oneri condominiali e di euro 2.300,00 per compenso professionale all'architetto Persona_1
Spettava, dunque, al promittente dimostrare l'insussistenza, o l'estinzione, dell'obbligazione.
Tale onere non è stato assolto.
1.4. L'opponente ha innanzitutto disconosciuto la conformità della copia della scrittura privata de qua all'originale.
Tale disconoscimento è inefficace, mancando la specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n.
24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
In ogni caso, lo stesso è superato dalla produzione fin dalla costituzione in giudizio della copia conforme all'originale.
1.5. Il pur riconoscendo la paternità della firma apposta in calce alla scrittura privata de quo, Pt_1 ha sostenuto che la stessa sia stata abusivamente compilata dall'opposto, allegando di aver siglato un foglio in bianco al fine di conferire all'avv. l mandato difensivo per la costituzione nel giudizio Pt_1
n.r.g. 3443/2004 innanzi al Giudice di Pace di Nola.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che la querela di falso non è necessaria
"quando il riempimento sia avvenuto "contra pacta"", cioè in modo difforme da quello consentito
"dall'accordo precedentemente intervenuto" tra le parti, ha ribadito che mentre "il riempimento
"absque pactis" è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale", il riempimento ""contra pacta" o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del "mandatum ad scribendum" conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento". Da tale premessa viene tratta la conclusione che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento "absque pactis"), ma un abuso di biancosegno (riempimento "contra pacta") in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo", e ciò a prescindere del fatto che l'accordo sul riempimento abbia "sia un contenuto positivo", sia "un contenuto negativo". Difatti, in entrambi i
P a g . 6 | 9 casi "il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta", non rilevando "se si tratti d'una condotta positiva o negativa", sicché "il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento" (Cass. 14 maggio 2019, n. 12707; Cass. 17 gennaio 2018, n. 899; Cass. 7 marzo 2014 n. 5417).
Ne discende che, configurandosi nella specie un'ipotesi di abusivo riempimento, non era necessaria
- diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'opposto - ai fini della sua dimostrazione la proposizione di una querela di falso.
Tuttavia, l'opponente non è riuscito a dimostrare la sua tesi.
Lo stesso, invero, non ha provato e neppure chiesto di provare la circostanza di aver sottoscritto un foglio in bianco affinché fosse compilato con la procura alle liti per la costituzione nel giudizio n.r.g.
3443/2004, limitandosi a chiedere una CTU volta ad accertare se la firma fosse stata posta prima, contestualmente o dopo il testo stampato, inammissibile in assenza di elementi idonei a supportare la posizione dell'opponente. A tanto aggiungasi che l'opposto ha confutato l'assunto di parte ricorrente, provando documentalmente di essersi ritualmente costituito nel giudizio n.r.g. 3443/2004, in forza della procura alle liti regolarmente rilasciata in atti, a mezzo della produzione della sentenza del
Giudice di Pace di Nola n. 2247/2006 resa a definizione di tale giudizio.
Né risulta idonea a confortare la posizione la circostanza che la scrittura - che contrariamente a quanto dedotto dall'opponente reca in calce la data della sottoscrizione- sia dattiloscritta, trattandosi di una modalità non anomala per la redazione di atti.
1.6 Non essendo stata data alcuna prova contraria in merito alla scrittura privata ricognitiva di debito, va ritenuta dunque provata l'esistenza del credito con esenzione dal provare anche i rapporti e le causali sottostanti come già sopra rilevato ex art. 1988 c.c., nonché le modalità di rimborso stabilite nello stesso documento.
In proposito, va osservato che l'opponente non ha negato di essere incorso nell'inadempimento, ma ha anzi ammesso di aver sospeso i pagamenti a far data dal mese di ottobre 2019, sebbene allegando che era stato lo stesso creditore ad autorizzare l'interruzione del rimborso in ragione delle difficoltà economiche e familiari che il primo stava attraversando. Tale deduzione è rimasta però confinata ad una mera affermazione assertiva priva di riscontro probatorio e negata con forza dalla controparte.
Invero, non può automaticamente inferirsi dal fatto che l'opposto sia per più di un anno rimasto inerte nella richiesta di pagamento una volontà di rinuncia del proprio credito, tanto che lo stesso si è poi attivato (nel rispetto del termine di prescrizione) per ottenere la restituzione di quanto dovutogli.
1.7. Alcun dubbio sussiste, infine, sulla esigibilità del credito, in considerazione della possibilità del creditore prevista dall'art. 1186 c.c., a fronte dell'inadempimento del debitore, di esigere
P a g . 7 | 9 immediatamente il pagamento del debito, anche qualora sia previsto un termine a favore di quest'ultimo. Possibilità di cui, nella specie, si è avvalso l'opposto mediante l'invio della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine inoltrata all'opponente in data 12.10.2020
e pacificamente ricevuta. Ad ogni buon conto, va ricordato che, la Corte di Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (cfr. Cass. n. 20042/2020 e
6984/2003).
1.8. Tuttavia, a fronte della contestazione dell'opponente inerente l'inesattezza dei calcoli contenuti nella scrittura privata, l'opposto ha prontamente puntualizzato in comparsa di costituzione, riconoscendo l'errore, che effettivamente la somma dei vari importi dovuti per le diverse causali richiamate dà come risultato euro175.300,00 invece di euro 180.300,00. Tale errore, invero, sarebbe inifluente in quanto il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto sulla ben individuata parte di debito di euro165.000,00 regolata con restituzione a mezzo pagamenti rateali, come risulta dal ricorso e decreto notificati.
Ciò nondimeno, l'avv. si è dichiarato disponibile, ribadendo tale posizione anche nella Pt_1 comparsa conclusionale, ad accettare un importo che tenga conto di tale errore sull'importo totale dovuto di euro175.300 in luogo di euro 180.300 e nello specifico di accettare, un pagamento a saldo, per la causale azionata con il decreto, di euro 74.526,62 in luogo di quello dovuto originariamente dovuto di euro 79.526,62.
Ne discende che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a pagare in favore dell'opposto l'importo di euro 74.526,62, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo
1.9. Nulla, invece, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, venendo in rilievo una obbligazione di valuta e non di valore.
2. La sostanziale infondatezza dell'opposizione, reca con sé il rigetto della domanda di condanna dell'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria in difetto del necessario presupposto della soccombenza integrale (v. Cass. n. 32090/2019)
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.), che va condannato alla rifusione in favore dell'opposto di quelle sostenute tanto per la fase monitoria quanto per la difesa nel presente giudizio, liquidate, in assenza del deposito della specifica notula da parte del procuratore
P a g . 8 | 9 costituito, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente al momento della emissione del decreto ingiuntivo e della presente pronuncia, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 e euro 260.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati per la presente fase i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2280/2020, emesso da questo Tribunale in data 14.12.2020 e notificato il 12.01.2021, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 74.526,62, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo
2. condanna l'opponente a rifondere, in favore dell'opposto le spese di lite, liquidate quanto alla fase monitoria in euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto al presente giudizio di opposizione, in euro ed euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127, 00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 10.12.2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 9 | 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1221/2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 16.09.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 9.12.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione dall'avv. Parte_1
ME OT e dall'avv. Raffaele Avella, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Nola
(Na), alla via Antonio Vivaldi, n. 2;
- OPPONENTE -
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, Parte_1 dall'avv. Pasquale Colucci, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (Na), alla Via
NO NO n. 64;
- OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2280/2020;
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2280/2020 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ordinato di pagare in favore del cugino l'importo complessivo di euro 79.526,62, oltre interessi Parte_1 legali dalla scadenza delle singole rate al soddisfo e spese della fase monitoria, in forza della scrittura privata datata 15.01.2016, con la quale l'opponente aveva riconosciuto di aver ricevuto a titolo di
P a g . 1 | 9 prestito personale la somma di euro 180.300,00, impegnandosi a restituirla quanto a euro 165.000,00, mediante la corresponsione di rate mensili dell'importo di euro 1.039,26 a partire dal 30.08.2014, rimborso che era stato interrotto a far data dal mese di ottobre 2019, dopo il pagamento di n. 63 rate e di un versamento di euro 20.000,00 nelle modalità indicate in ricorso, così rimanendo debitore dell'importo ingiunto.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante, ammettendo espressamente la paternità della firma apposta in calce alla scrittura privata ne ha disconosciuto la conformità all'originale e ha sostenuto che la stessa fosse stata abusivamente compilata in modo difforme dal contenuto concordato dalle parti, che consisteva nel conferimento da parte dell'opponente del mandato defensionale all'opposto per la costituzione nel giudizio civile n. r.g. 3443/2004 promosso da e Parte_2
nei confronti del primo innanzi al Giudice di Pace di Nola. Ulteriormente, ha Parte_3 contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, allegando di aver ricevuto a titolo di prestito la minor somma di euro 117.000,00, di cui aveva restituito euro 85.473,38, sicché il debito residuo ammontava ad euro 31.526,62, tuttavia, non esigibile avendo le parti fissato il termine ultimo per il pagamento dell'ultima rata al 30 agosto 2034. Ha aggiunto che la sospensione dei pagamenti non era stata frutto di una decisione unilaterale del debitore, ma di una concessione del creditore in considerazione della esiguità dell'importo residuo ancora dovuto e delle difficoltà economiche e familiari dell'odierno opponente.
Su tali premesse ha, quindi, concluso, reietta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, per la revoca del titolo monitorio con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Ha resistito all'opposizione il quale dopo aver riconosciuto un effettivo errore di Parte_1 calcolo nella somma complessiva riportata nella scrittura privata, ne ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione o in subordine di un'ordinanza di pagamento ai sensi degli artt. 186 bis
o ter, il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in via gradata, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro €.79.526,62 ovvero, nella minore somma di
€.74.526,62 ovvero ancora in quella maggiore o minore che sarà accertata e/o ritenuta provata, con rivalutazione ed interessi dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
3. Dichiarate inammissibili le comparse di costituzione depositate dall'opposto successivamente alla prima, denegata la concessione della provvisoria esecuzione ed assegnati i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 16.09.2025. A tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal
P a g . 2 | 9 9 luglio 2024), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
1.1. Come si è brevemente riassunto in parte narrativa, in sede monitoria, ha inteso Parte_1 azionare il credito di euro 79.526,62, quale saldo ancora da restituire relativamente alla maggior somma di euro 180.300,00 che l'odierno opponente ha riconosciuto di aver ricevuto dall'opposto a titolo di prestito con la scrittura privata sottoscritta in data 15.01.2016.
1.2. Sul punto, occorre partire dalla premessa assolutamente pacifica in giurisprudenza che la promessa di pagamento, pura o titolata che sia, "non è valida senza che esista un rapporto fondamentale che dia vita all'obbligazione; tuttavia, essa determina una presunzione di esistenza di tale rapporto ed una inversione dell'onere probatorio, per cui spetta al promittente provare la insussistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale”.
Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è venuta meglio precisando tale nozione, chiarendo che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., hanno un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, sono inidonee a costituire nuove obbligazioni. Esse hanno, infatti, come unico effetto la semplice relevatio ab onere probandi sotto il profilo processuale, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa (cfr. Cass
5478/2024 che richiama;
Cass. n. 15097 del 2023; Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6459 del
2020; Cass. n. 20689 del 2016, nonché Cass., SU, n. 6459 del 2020; n. 7787/2010).
Come ben chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 5827/2023, la stessa distinzione tra promessa "pura" e "titolata", che nell'originaria, tradizionale, impostazione della Suprema Corte andava intesa dal punto di vista del promittente (essendosi, invero, affermato che quando il "contenuto della dichiarazione negoziale unilaterale è soltanto la promessa di adempiere un'obbligazione, la promessa unilaterale è pura o non titolata", mentre, se "è anche menzionata la causa debendi, cioè è menzionato i1 rapporto giuridico che sta a fondamento della promessa, quel rapporto di cui
P a g . 3 | 9 l'obbligazione è un elemento strutturale, la promessa unilaterale di pagamento è titolata"; così Cass.
Sez. 3, sent. 2 febbraio 1974), ha finito con l'assumere, tuttavia, un significato traslato.
Difatti, in taluni più recenti arresti della Corte di legittimità relativi, a vicende processuali concernenti assegni bancari, vale a dire promesse, per definizione, prive di alcuna menzione della "causa debendi", e dunque "pure" secondo l'impostazione tradizionale sopra illustrata - si è venuta delineando una diversa nozione di "promessa titolata", che correla la stessa all'indicazione che, non il promittente, bensì il promissario, faccia del rapporto ad essa sottostante (cfr., in tal senso, tutte in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. -19 maggio 2006, n. 11775, nonché Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2010, n. 10466).
E' proprio con riferimento a simili casi, nei quali il promissario faccia seguire alla mera indicazione del rapporto sottostante - necessaria in ragione del fatto che, per potersi avvalere della "relevatio ad onere probandi" conseguente all'astrazione della promessa di pagamento, egli è tenuto "comunque ad allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 aprile 2010, n. 8891) - anche un'offerta di prova dello stesso, che si pone il problema di stabilire se, o per meglio dire a quali condizioni, ricorra la rinuncia al beneficio della dispensa dall'onere della prova, con conseguente riespansione della regola generale secondo cui, chi pretenda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale, ha l'onere di dimostrare il titolo della stessa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
In relazione a tale tema, si sono registrate posizioni variegate della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, secondo un primo orientamento "pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non è ravvisabile tale rinuncia, se il promissario si limiti ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata)", giacché, se "l'inversione dell'onere della prova, può risultare dal comportamento processuale della parte, affinché tale effetto si verifichi, occorre che la parte sulla quale non grava il suddetto onere, manifesti in modo non equivoco di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dalla regola sulla distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta", essendosi, inoltre, escluso che "la richiesta di provare tale rapporto con successiva ammissione e assunzione della prova" rientri nel novero delle situazioni suscettibili di determinare "rinuncia implicita al beneficio dell'inversione dell'onere della prova" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, seni. 9 giugno
2016, n. 11790; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19994, che ribadisce come, ai fini della configurazione di detta rinuncia, non risulti "sufficiente che la parte sollevata dall'onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova").
P a g . 4 | 9 Introducono un temperamento a tale affermazione le recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui è da escludere tale rinuncia implicita solo "nella condotta del creditore che chieda di provare il rapporto sottostante in via di eccezione e non in via d'azione, per reagire alle eccezioni del convenuto promittente", ma non anche quando il promissario, assunta la veste di attore, "nell'atto di citazione", abbia non solo "dedotto di essere in possesso della promessa di pagamento", ma pure
"indicato il rapporto sottostante e domandato di provarlo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
22 agosto 2018, n. 20899), fattispecie, questa, alla quale è stata ritenuta "sovrapponibile" quella in cui, "trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore promittente", l'offerta di prova venga dal creditore promissario, dato che nel giudizio ex art. 645 c.p.c. "le posizioni processuali, come è noto, sono invertite" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 maggio 2019, n.
14773).
1.3. Ciò posto, nella fattispecie in esame, come già accennato, la parte opposta, in via monitoria, ha agito sulla base della scrittura privata di riconoscimento del debito cd. titolata poiché contenete la specifica indicazione del rapporto sottostante (mutuo).
Ritiene il Tribunale, che pur essendovi stata l'allegazione del rapporto sottostante, non vi sia stata una rinuncia espressa all'astrazione processuale connessa alla promessa di pagamento.
Ed infatti, il promissario si è limitato ad allegare al ricorso monitorio unicamente la scrittura privata e la documentazione attestante l'avvenuto parziale rimborso della somma mutuata.
Né può poi ravvisarsi nella condotta assunta dall'opposto in occasione della costituzione nel presente giudizio di opposizione quel contegno del promissario che "deduca e chieda sua sponte di provare il rapporto sottostante" alla promessa, e quindi come "inequivoca" manifestazione della volontà di rinuncia all'astrazione processuale e alla (conseguente) dispensa dal beneficio della "relevatio ab onere probandi".
Egli, infatti, si è limitato a contro dedurre alle contestazioni dell'opponente circa l'erogazione di tre dei prestiti indicati nella scrittura ed ha a tal fine prodotto la documentazione attestante il lavoro svolto dall'architetto in favore dell'opponente per il quale l'opposto ha anticipato il Persona_1 corrispettivo, sempre dichiarando di volersi avvalere dell'astrazione propria della promessa di pagamento in parola, tanto da non aver articolato richieste istruttorie sul punto.
Appare, quindi, evidente che tale condotta rappresenta una reazione all'eccezione sollevata dal promittente nell'atto di opposizione. Quest'ultimo, infatti, ha riconosciuto di aver ricevuto dal cugino opposto mediante tre prestiti (rispettivamente di euro 110.500,00, 5.000,00 e 1.500,00) la minor somma di euro 117.000,00 e di aver rimborsato, come allegato dallo stesso opposto, l'importo complessivo di euro 85.473,38 a mezzo del pagamento di n. 63 rate mensili dell'importo di euro
P a g . 5 | 9 1.039,26 ciascuna e dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 incassata dall'opposto contestualmente alla stipula di una compravendita conclusa dall'opponente. Ha, invece, negato di aver ricevuto gli ulteriori importi: di euro 50.000 nel 1990, di euro 6.500 per il pagamento di oneri condominiali e di euro 2.300,00 per compenso professionale all'architetto Persona_1
Spettava, dunque, al promittente dimostrare l'insussistenza, o l'estinzione, dell'obbligazione.
Tale onere non è stato assolto.
1.4. L'opponente ha innanzitutto disconosciuto la conformità della copia della scrittura privata de qua all'originale.
Tale disconoscimento è inefficace, mancando la specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n.
24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
In ogni caso, lo stesso è superato dalla produzione fin dalla costituzione in giudizio della copia conforme all'originale.
1.5. Il pur riconoscendo la paternità della firma apposta in calce alla scrittura privata de quo, Pt_1 ha sostenuto che la stessa sia stata abusivamente compilata dall'opposto, allegando di aver siglato un foglio in bianco al fine di conferire all'avv. l mandato difensivo per la costituzione nel giudizio Pt_1
n.r.g. 3443/2004 innanzi al Giudice di Pace di Nola.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che la querela di falso non è necessaria
"quando il riempimento sia avvenuto "contra pacta"", cioè in modo difforme da quello consentito
"dall'accordo precedentemente intervenuto" tra le parti, ha ribadito che mentre "il riempimento
"absque pactis" è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale", il riempimento ""contra pacta" o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del "mandatum ad scribendum" conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento". Da tale premessa viene tratta la conclusione che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento "absque pactis"), ma un abuso di biancosegno (riempimento "contra pacta") in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo", e ciò a prescindere del fatto che l'accordo sul riempimento abbia "sia un contenuto positivo", sia "un contenuto negativo". Difatti, in entrambi i
P a g . 6 | 9 casi "il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta", non rilevando "se si tratti d'una condotta positiva o negativa", sicché "il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento" (Cass. 14 maggio 2019, n. 12707; Cass. 17 gennaio 2018, n. 899; Cass. 7 marzo 2014 n. 5417).
Ne discende che, configurandosi nella specie un'ipotesi di abusivo riempimento, non era necessaria
- diversamente da quanto opinato dalla difesa dell'opposto - ai fini della sua dimostrazione la proposizione di una querela di falso.
Tuttavia, l'opponente non è riuscito a dimostrare la sua tesi.
Lo stesso, invero, non ha provato e neppure chiesto di provare la circostanza di aver sottoscritto un foglio in bianco affinché fosse compilato con la procura alle liti per la costituzione nel giudizio n.r.g.
3443/2004, limitandosi a chiedere una CTU volta ad accertare se la firma fosse stata posta prima, contestualmente o dopo il testo stampato, inammissibile in assenza di elementi idonei a supportare la posizione dell'opponente. A tanto aggiungasi che l'opposto ha confutato l'assunto di parte ricorrente, provando documentalmente di essersi ritualmente costituito nel giudizio n.r.g. 3443/2004, in forza della procura alle liti regolarmente rilasciata in atti, a mezzo della produzione della sentenza del
Giudice di Pace di Nola n. 2247/2006 resa a definizione di tale giudizio.
Né risulta idonea a confortare la posizione la circostanza che la scrittura - che contrariamente a quanto dedotto dall'opponente reca in calce la data della sottoscrizione- sia dattiloscritta, trattandosi di una modalità non anomala per la redazione di atti.
1.6 Non essendo stata data alcuna prova contraria in merito alla scrittura privata ricognitiva di debito, va ritenuta dunque provata l'esistenza del credito con esenzione dal provare anche i rapporti e le causali sottostanti come già sopra rilevato ex art. 1988 c.c., nonché le modalità di rimborso stabilite nello stesso documento.
In proposito, va osservato che l'opponente non ha negato di essere incorso nell'inadempimento, ma ha anzi ammesso di aver sospeso i pagamenti a far data dal mese di ottobre 2019, sebbene allegando che era stato lo stesso creditore ad autorizzare l'interruzione del rimborso in ragione delle difficoltà economiche e familiari che il primo stava attraversando. Tale deduzione è rimasta però confinata ad una mera affermazione assertiva priva di riscontro probatorio e negata con forza dalla controparte.
Invero, non può automaticamente inferirsi dal fatto che l'opposto sia per più di un anno rimasto inerte nella richiesta di pagamento una volontà di rinuncia del proprio credito, tanto che lo stesso si è poi attivato (nel rispetto del termine di prescrizione) per ottenere la restituzione di quanto dovutogli.
1.7. Alcun dubbio sussiste, infine, sulla esigibilità del credito, in considerazione della possibilità del creditore prevista dall'art. 1186 c.c., a fronte dell'inadempimento del debitore, di esigere
P a g . 7 | 9 immediatamente il pagamento del debito, anche qualora sia previsto un termine a favore di quest'ultimo. Possibilità di cui, nella specie, si è avvalso l'opposto mediante l'invio della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine inoltrata all'opponente in data 12.10.2020
e pacificamente ricevuta. Ad ogni buon conto, va ricordato che, la Corte di Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (cfr. Cass. n. 20042/2020 e
6984/2003).
1.8. Tuttavia, a fronte della contestazione dell'opponente inerente l'inesattezza dei calcoli contenuti nella scrittura privata, l'opposto ha prontamente puntualizzato in comparsa di costituzione, riconoscendo l'errore, che effettivamente la somma dei vari importi dovuti per le diverse causali richiamate dà come risultato euro175.300,00 invece di euro 180.300,00. Tale errore, invero, sarebbe inifluente in quanto il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto sulla ben individuata parte di debito di euro165.000,00 regolata con restituzione a mezzo pagamenti rateali, come risulta dal ricorso e decreto notificati.
Ciò nondimeno, l'avv. si è dichiarato disponibile, ribadendo tale posizione anche nella Pt_1 comparsa conclusionale, ad accettare un importo che tenga conto di tale errore sull'importo totale dovuto di euro175.300 in luogo di euro 180.300 e nello specifico di accettare, un pagamento a saldo, per la causale azionata con il decreto, di euro 74.526,62 in luogo di quello dovuto originariamente dovuto di euro 79.526,62.
Ne discende che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a pagare in favore dell'opposto l'importo di euro 74.526,62, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo
1.9. Nulla, invece, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, venendo in rilievo una obbligazione di valuta e non di valore.
2. La sostanziale infondatezza dell'opposizione, reca con sé il rigetto della domanda di condanna dell'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria in difetto del necessario presupposto della soccombenza integrale (v. Cass. n. 32090/2019)
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.), che va condannato alla rifusione in favore dell'opposto di quelle sostenute tanto per la fase monitoria quanto per la difesa nel presente giudizio, liquidate, in assenza del deposito della specifica notula da parte del procuratore
P a g . 8 | 9 costituito, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente al momento della emissione del decreto ingiuntivo e della presente pronuncia, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 e euro 260.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati per la presente fase i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2280/2020, emesso da questo Tribunale in data 14.12.2020 e notificato il 12.01.2021, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 74.526,62, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo
2. condanna l'opponente a rifondere, in favore dell'opposto le spese di lite, liquidate quanto alla fase monitoria in euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto al presente giudizio di opposizione, in euro ed euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127, 00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 10.12.2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
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