Decreto cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 20 aprile 2026
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02938/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2938 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Scarcella ed Enza Scarcella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Cesare Battisti, 1;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano ed Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
DEL DINIEGO AL SUBINGRESSO PG -OMISSIS- E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E CONTESTUALE REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA NEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI, NONCHE’ DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE O COMUNQUE CONNESSO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. NN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’esponente sig. -OMISSIS- acquistava un ramo di azienda per l’esercizio di attività commerciale ambulante su area pubblica, di cui era stato in precedenza titolare il sig. -OMISSIS-, dichiarato peraltro fallito dal Tribunale di Milano con sentenza n. 440 del 2022.
In seguito lo stesso esponente presentava al Comune di Milano una istanza di subingresso nelle autorizzazioni e concessioni relative a posteggi in una serie di mercati scoperti siti sul territorio comunale.
Il Comune, a fronte di tale richiesta, evidenziava al sig. -OMISSIS- che l’istanza poteva essere accolta previo pagamento della somma di euro 11.374,00 quale residuo di una pregressa rateazione, oltre al versamento mediante rateazione di un ulteriore importo di euro 48.600,00 per debiti residui del sig. -OMISSIS- e dello stesso sig. -OMISSIS-; tale rateazione doveva essere garantita da apposita polizza fideiussoria.
L’esponente provvedeva al salo della somma di euro 11.374,00 ma non rilasciava la fideiussione a garanzia della rateazione dell’ulteriore debito.
L’Amministrazione avviava di conseguenza il procedimento per il diniego di subingresso, al termine del quale con provvedimento del 3.10.2024 negava il subingresso richiesto e pronunciava la decadenza delle concessioni e la revoca dell’autorizzazione alla vendita in una serie di mercati scoperti siti sul territorio cittadino.
Contro il provvedimento da ultimo indicato era proposto il ricorso in epigrafe, affidato a due distinti motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 14.4.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era spedita in decisione.
DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato (cfr. il doc. 16 del resistente), il Comune di Milano ha respinto in via definitiva l’istanza di subingresso presentata dall’esponente in una serie di autorizzazioni commerciali alla vendita e nelle concessioni di posteggio in vari mercati settimanali che si tengono sul territorio comunale.
Nel provvedimento si dà atto della pregressa situazione debitoria del dante causa sig. -OMISSIS- per canoni concessori non corrisposti al Comune e della circostanza che il subingresso era condizionato sia al pagamento di un residuo importo di una pregressa rateazione per euro 11.374,00 sia ad un’altra rateazione di una ulteriore somma di euro 48.600,00 da garantirsi con apposita fideiussione (cfr. anche la nota del Comune del 15.9.2023, doc. 2 del resistente).
La somma di euro 48.600,00 è costituita sia da ulteriori debiti del sig. -OMISSIS- (euro 41.000,00) sia da debiti propri del sig. -OMISSIS- (euro 7.600,00).
L’esponente ha pagato solo la prima somma di euro 11.374,00 ma non ha rilasciato la fideiussione necessaria per l’ammissione all’ulteriore rateazione del debito residuo.
1.1 Nel primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 11, comma 3, dell’art. 15, comma 1 e dell’art. 22, comma 2, Sezione II del Regolamento sul canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati, oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili.
L’esponente sostiene di avere pagato la residua parte del debito pregresso e di essere nelle condizioni per l’ammissione alla rateazione delle ulteriori somme dovute per canone non versato.
La doglianza è infondata.
L’art. 17 punto 3 del Regolamento sul canone unico patrimoniale (CUP) prevede che se il cedente è in debito con l’Amministrazione per canoni per annualità pregresse, la procedura di subentro a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo (cfr. il doc. 17 del resistente, pag. 13).
L’art. 28 punto 2 dello stesso Regolamento stabilisce che l’autorizzazione e/o la concessione sono negati in caso di morosità reiterata e relativa al pagamento di precedenti canoni, per cui il rilascio del titolo è subordinato al pagamento del canone (si veda ancora il citato doc. 17, pag. 18).
Il mancato pagamento del canone è causa di decadenza dell’autorizzazione o della concessione (così l’art. 15 della Sezione II del citato Regolamento, pag. 33 del doc. 17).
Inoltre l’art. 13 punti 8 e 9 del Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali prevede che in presenza di importi superiori a 20.000,00 euro la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria (cfr. il doc. 18 del resistente, pag. 9 di 12).
Nel caso di specie si sono verificati i presupposti contemplati delle citate norme regolamentari in quanto, a fronte di un debito di 48.600,00 euro, l’esponente non ha mai consegnato la polizza fideiussoria necessaria per l’ammissione al piano di rateazione.
Inoltre non appare fondata l’asserzione difensiva del ricorrente secondo cui il proprio legale non avrebbe ricevuto la pec del 23.4.2024, in quanto tale affermazione è smentita dalla mail inviata dall’Amministrazione allo stesso legale in data 2.5.2024 (cfr. il doc. 12 del resistente).
Il Comune ha poi negato la rateazione con nota del 22.7.2024 (cfr. il doc. 13 del resistente), ben oltre il termine di 15 (quindici giorni) assegnato con la comunicazione del 2.5.2024.
Il sig. -OMISSIS- è stato quindi posto nella condizione di rilasciare la fideiussione prevista dal Regolamento comunale.
Si conferma di conseguenza il rigetto del primo mezzo di gravame.
1.2 Nel secondo motivo il ricorrente rileva nuovamente di non avere avuto tempestiva conoscenza della richiesta comunale che subordinava l’ammissione alla rateazione al rilascio di una fideiussione.
Tale asserzione è smentita in fatto posto che, dalla documentazione versata in giudizio dalla difesa comunale, risulta che l’esponente o il suo difensore hanno ricevuto rituale comunicazione della pretesa comunale in data 15.9.2023, 19.1.2024, 5.2.2024, 23.4.2024 e 2.5.2024 (cfr. i documenti numeri 2, 5, 7, 10 e 12 del resistente).
In conclusione, l’intero ricorso in epigrafe deve rigettarsi.
2. La natura delle parti coinvolte e il particolare andamento della controversia inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB NZ, Presidente
NN CC, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CC | AB NZ |
IL SEGRETARIO