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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2320 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, VIA GENERALE STREVA, 24 PALER- C.F._1
MO, presso lo studio dell'Avv. LO COCO GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA C. SCOBAR 3 PALERMO, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. VACCARELLO PIETRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 21/03/2018. Da tale momento in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 3369/20 pronunciata questo Tribunale in data 22-26/10/2020 passata in giudicato.
2. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie del- la coppia (23.06.1994), (05.06.2001) e (16.07.2003), avanzata dal- Per_1 Per_2 Per_3 la resistente sul presupposto della loro convivenza con la medesima e della non autonomia economica.
2.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Palermo in data 28.08.1992 con , ha Controparte_1 Parte_1 richiesto la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribu- nale di Palermo n. 3369 del 2020, la quale prevedeva l'obbligo del resistente di versare €
300,00 mensili oltre A.A.N.F., quale contributo al mantenimento della figlia e € Per_3
450,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , di cui € Per_2 Per_1
150,00 per oltre rivalutazione ISTAT, oltre alle metà delle spese di istruzione e me- Per_1 diche, previo accordo, salvo urgenza, da corrispondersi entro giorni 15 dall'esibizione del giustificativo di spesa;
nonché l'ordine al conduttore dell'immobile di Via Del Fico D'India
n. 45 di corrispondere, fino al nuovo ordine, a , la metà del canone locati- Parte_1 zio di spettanza del con decorrenza dalla data di notifica del presente capo dispo- CP_1 sitivo e al Comune di Palermo di corrispondere fino a nuovo ordine € 550,00 mensili, oltre eventuali assegni per il nucleo familiare, a , da aggiornarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, detraendoli dalle prestazioni pecuniarie dovute a Controparte_1
.
[...]
Costituendosi in giudizio si è opposto alla conferma di tale statuizione, ecce- CP_1 pendo l'intervenuta autosufficienza economica della figlia e opponendosi anche Per_1 all'ordine di pagamento rivolto ai terzi.
Orbene, reputa il Collegio che all'esito dell'attività istruttoria possa dirsi acquisita la pro- va dell'autosufficienza economica della figlia : al riguardo deve osservarsi che, in Per_1 tema di mantenimento dei figli, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare, con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di mi- sura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giusti- fica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mante- nimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
Nel caso di specie, è provato che abbia già fatto ingresso nel mondo del lavoro Per_1 acquisendo una professionalità che ben potrà utilizzare e sfruttare in prosieguo. Per tali ra- gioni la domanda di contributo al suo mantenimento va rigettata.
Quanto alle altre due figlie, e , incontestato è che le stesse non siano eco- Per_2 Per_3 nomicamente autosufficienti, essendosi limitato il resistente a chiedere il versamento diretto alle stesse del suo contributo.
Orbene al riguardo va ricordato come, “anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del di- ritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a rice- vere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui mate- rialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono en- trambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188;
Cass., 11 novembre 2013, n. 25300; Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977).
Ancora, “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il geni- tore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei con- fronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tutta- via la decisione non può sottrarsi al principio della domanda" (Cass., 12 novembre 2021, n.
34100).
Da qui, va rigettata la domanda di dazione diretta alle figlie del contributo al loro man- tenimento, dovendo la somma essere versata nelle mani del genitore seco convivente, in as- senza di autonoma domanda delle maggiorenni.
Venendo alla quantificazione, esaminando la documentazione reddituale non risultano modificati gli assetti che avevano condotto in separazione a fissare in € 300,00 ciascuna l'importo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie e , per totali € Per_2 Per_3
600,00.
Tale statuizione va quindi condivisa e confermata nell'odierna sede, somma da corri- spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
3. ALTRE DOMANDE
Con riferimento all'ulteriore domanda, avente ad oggetto l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro e al terzo-debitore, ritiene questo collegio che non sussistano i presupposti per effettuare una valutazione prognostica dell'inadempimento futuro dell'obbligato, tale che eventualmente non possa trovare soluzione nell'art. 473 bis 37 c.p.c., azionabile in se- guito.
Quanto poi alla domanda restitutoria di somme, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di do- mande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse sog- gettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di se- parazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla doman- da di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nell'ambito del presente giudizio da ed avente ad oggetto la restituzione di somme Parte_1 percepite a titolo di assegni sociali, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordi- nario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 28/08/1992, da , nata a MI (MI), in [...] Parte_1
14/10/1968, e da , nato in GERMANIA, in [...] Controparte_1
03/11/1965, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 174, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno ; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
, un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al manteni- Parte_1 mento delle figlie della coppia, e , somma da versare entro il giorno 5 di Per_2 Per_3 ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; revoca l'obbligo in capo a di versare un contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia;
Per_1 dichiara inammissibile la domanda di restituzione di somme;
rigetta le altre domande;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2320 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, VIA GENERALE STREVA, 24 PALER- C.F._1
MO, presso lo studio dell'Avv. LO COCO GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA C. SCOBAR 3 PALERMO, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. VACCARELLO PIETRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 21/03/2018. Da tale momento in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 3369/20 pronunciata questo Tribunale in data 22-26/10/2020 passata in giudicato.
2. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie del- la coppia (23.06.1994), (05.06.2001) e (16.07.2003), avanzata dal- Per_1 Per_2 Per_3 la resistente sul presupposto della loro convivenza con la medesima e della non autonomia economica.
2.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Palermo in data 28.08.1992 con , ha Controparte_1 Parte_1 richiesto la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribu- nale di Palermo n. 3369 del 2020, la quale prevedeva l'obbligo del resistente di versare €
300,00 mensili oltre A.A.N.F., quale contributo al mantenimento della figlia e € Per_3
450,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , di cui € Per_2 Per_1
150,00 per oltre rivalutazione ISTAT, oltre alle metà delle spese di istruzione e me- Per_1 diche, previo accordo, salvo urgenza, da corrispondersi entro giorni 15 dall'esibizione del giustificativo di spesa;
nonché l'ordine al conduttore dell'immobile di Via Del Fico D'India
n. 45 di corrispondere, fino al nuovo ordine, a , la metà del canone locati- Parte_1 zio di spettanza del con decorrenza dalla data di notifica del presente capo dispo- CP_1 sitivo e al Comune di Palermo di corrispondere fino a nuovo ordine € 550,00 mensili, oltre eventuali assegni per il nucleo familiare, a , da aggiornarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, detraendoli dalle prestazioni pecuniarie dovute a Controparte_1
.
[...]
Costituendosi in giudizio si è opposto alla conferma di tale statuizione, ecce- CP_1 pendo l'intervenuta autosufficienza economica della figlia e opponendosi anche Per_1 all'ordine di pagamento rivolto ai terzi.
Orbene, reputa il Collegio che all'esito dell'attività istruttoria possa dirsi acquisita la pro- va dell'autosufficienza economica della figlia : al riguardo deve osservarsi che, in Per_1 tema di mantenimento dei figli, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare, con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di mi- sura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giusti- fica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mante- nimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
Nel caso di specie, è provato che abbia già fatto ingresso nel mondo del lavoro Per_1 acquisendo una professionalità che ben potrà utilizzare e sfruttare in prosieguo. Per tali ra- gioni la domanda di contributo al suo mantenimento va rigettata.
Quanto alle altre due figlie, e , incontestato è che le stesse non siano eco- Per_2 Per_3 nomicamente autosufficienti, essendosi limitato il resistente a chiedere il versamento diretto alle stesse del suo contributo.
Orbene al riguardo va ricordato come, “anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del di- ritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a rice- vere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui mate- rialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono en- trambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188;
Cass., 11 novembre 2013, n. 25300; Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977).
Ancora, “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il geni- tore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei con- fronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tutta- via la decisione non può sottrarsi al principio della domanda" (Cass., 12 novembre 2021, n.
34100).
Da qui, va rigettata la domanda di dazione diretta alle figlie del contributo al loro man- tenimento, dovendo la somma essere versata nelle mani del genitore seco convivente, in as- senza di autonoma domanda delle maggiorenni.
Venendo alla quantificazione, esaminando la documentazione reddituale non risultano modificati gli assetti che avevano condotto in separazione a fissare in € 300,00 ciascuna l'importo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie e , per totali € Per_2 Per_3
600,00.
Tale statuizione va quindi condivisa e confermata nell'odierna sede, somma da corri- spondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
3. ALTRE DOMANDE
Con riferimento all'ulteriore domanda, avente ad oggetto l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro e al terzo-debitore, ritiene questo collegio che non sussistano i presupposti per effettuare una valutazione prognostica dell'inadempimento futuro dell'obbligato, tale che eventualmente non possa trovare soluzione nell'art. 473 bis 37 c.p.c., azionabile in se- guito.
Quanto poi alla domanda restitutoria di somme, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di do- mande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse sog- gettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di se- parazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di do- mande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla doman- da di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nell'ambito del presente giudizio da ed avente ad oggetto la restituzione di somme Parte_1 percepite a titolo di assegni sociali, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordi- nario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 28/08/1992, da , nata a MI (MI), in [...] Parte_1
14/10/1968, e da , nato in GERMANIA, in [...] Controparte_1
03/11/1965, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 174, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno ; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
, un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al manteni- Parte_1 mento delle figlie della coppia, e , somma da versare entro il giorno 5 di Per_2 Per_3 ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; revoca l'obbligo in capo a di versare un contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia;
Per_1 dichiara inammissibile la domanda di restituzione di somme;
rigetta le altre domande;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.