Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 13/03/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 26/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
EO RI Presidente rel.
Marco Scognamiglio I referendario UR LE I referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al 63252 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:
GH NO, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Strenta (CF [...]) presso il quale ha eletto domicilio - avvalessiostrenta@puntopec.it, per sentirlo condannare, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, al risarcimento in favore dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, dell’importo di € 99.966,55 (novantanovemilanovecentosessantasei/55), cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e, dalla data di pubblicazione dell’eventuale sentenza di condanna, gli interessi legali oltre alle spese di giustizia.
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
sentiti, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2025, il relatore, Pres. EO RI, il P.M., nella persona del sost. proc. gen. OL Ciccarelli e l’avv.to Strenta per il convenuto AG ritenuto in
FATTO
1.Con atto di citazione depositato ai sensi dell’art. 86 del Codice di giustizia contabile, e ritualmente notificato, la Procura regionale per la Toscana ha convenuto in giudizio il sig. NO AG, già infermiere professionale alle dipendenze dell’allora Azienda USL n. 1 di Massa e CA (oggi Azienda USL Toscana Nord Ovest), contestandogli una grave ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale derivante da condotte assenteistiche sistematiche, indebita percezione di emolumenti, utilizzo distorto di beni pubblici e pregiudizio al regolare funzionamento del servizio sanitario pubblico.
Il giudizio trae origine da una “notitia damni” emersa nel corso dell’anno 2015, inizialmente veicolata attraverso organi di stampa locali, e successivamente corroborata da articolata attività investigativa svolta dall’Arma dei Carabinieri e dall’Autorità giudiziaria penale, sfociata in procedimento penale definito con sentenza di condanna irrevocabile.
La Procura contabile ha quindi esercitato l’azione di responsabilità, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell’illecito erariale: condotta antigiuridica, nesso causale, elemento soggettivo della colpa grave (o, qualora questa non fosse ravvisata, del dolo), e danno patrimoniale e funzionale per l’Amministrazione sanitaria.
2. La notitia damni e l’avvio dell’istruttoria contabile Come sopra adombrato, dagli atti emerge che l’istruttoria contabile ha tratto origine dalla segnalazione di condotte gravemente irregolari ascritte al convenuto, infermiere professionale incaricato del servizio di assistenza domiciliare, il quale, pur risultando formalmente in servizio e retribuito come tale, ometteva sistematicamente di svolgere le prestazioni sanitarie affidategli, dedicando parte rilevante dell’orario di lavoro ad attività estranee ai compiti istituzionali.
In particolare, il sig. AG veniva sorpreso in più occasioni, nelle ore mattutine – coincidenti con l’orario di servizio –, presso la sede della cooperativa Co.P.A.C. s.c.r.l., della quale risultava socio e componente del consiglio di amministrazione, intento a svolgere attività di gestione e supporto organizzativo della predetta realtà economica.
Tali circostanze, inizialmente oggetto di attenzione mediatica, venivano prontamente acquisite dalla Procura regionale, che disponeva l’immediata richiesta di atti e informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, nonché all’Azienda sanitaria di appartenenza del dipendente, al fine di ricostruire compiutamente la vicenda sotto il profilo erariale.
3. I rapporti con il procedimento penale L’istruttoria contabile si è svolta in costante coordinamento informativo con il procedimento penale iscritto al n. 998/2015 R.G.N.R., nell’ambito del quale il sig. AG veniva tratto in arresto in flagranza di reato e successivamente rinviato a giudizio per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d’uso continuato, in relazione all’indebito utilizzo dell’autovettura di servizio.
Il giudizio penale, celebrato dinanzi al Tribunale di Massa, si concludeva con sentenza n. 771/2022 del 25 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 29 maggio 2024, con la quale l’imputato veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e condannato, oltre che alla pena principale, anche al risarcimento dei danni in favore dell’Azienda sanitaria costituitasi parte civile. Il procedimento penale si è svolto attraverso i seguenti momenti procedurali
· Arresto in flagranza (aprile 2015) e rinvio a giudizio per truffa aggravata e peculato:
· Condanna penale del Tribunale di Massa (sent. n. 771/2022):
o 1 anno e 6 mesi di reclusione e € 1.200 di multa.
o Provvisionale di € 5.000 a favore della ASL costituita parte civile.
· Conferma in Appello (Genova, ord. n. 104/2023) e Cassazione (Sez. II Pen., sent. n. 22671/2024), con condanna definitiva del 29 maggio 2024.
La Cassazione ha rilevato la sistematicità del comportamento fraudolento, la falsificazione della presenza e la continuità delle assenze ingiustificate.
Niente può essere più chiaro nell’illustrare sinteticamente i comportamenti illeciti del AG la circostanza che La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha, in conclusione delle indagini, richiesto, in data 3 dicembre 2015, il rinvio a giudizio dello stesso per i seguenti reati:
“delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 640, comma 2, 61 n.11 e 314, comma 2, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di incaricato di un pubblico servizio, quale infermiere professionale della ASL n. 1 di Massa CA con compiti di svolgere assistenza domiciliare presso le abitazioni dei pazienti bisognosi di cure continuate, con artifici e raggiri, consistiti nel simulare di svolgere regolarmente i servizi di assistenza sanitaria domiciliare affidatigli mediante l’utilizzo dell’autovettura di servizio ASL n. 1 cioè una FIAT Panda targata EM 479 DP, mentre invece ometteva di eseguirli recandosi dalle ore 9:00 circa alle ore 11:00 circa presso la sede della s.c.r.l. Co.P.A.C. di cui è socio per sbrigare faccende relative alla medesima ditta, induceva in tale modo in errore i funzionari della ASL n. 1 di Massa CA a riconoscergli la remunerazione giornaliera di assistenza domiciliare che in realtà non aveva eseguito; inoltre, avendo nella suddetta qualità la disponibilità dell’autovettura aziendale di cui sopra ne faceva indebitamente uso momentaneo per recarsi presso la sede della S.C.R.L. Co.P.A.C. nei suddetti orari per motivi estranei ai suoi compiti di assistenza domiciliare quale infermiere professionale, restituendo l’autovettura immediatamente dopo. Con l’aggravante di aver commesso il fatto di truffa ai danni dell’ente pubblico ASL n. 1 di Massa CA e con abuso di prestazione d’opera”. Con Decreto in data 3 marzo 2016, il GUP del Tribunale di Massa, ammessa la costituzione di parte civile dell’Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest, ha disposto il giudizio nei confronti di AG NO (verbale di udienza preliminare prot. CdC 6624 del 20/09/2016).
Il passaggio in giudicato penale nei confronti del AG aziona la portata dispositiva dell’art.651 c.p.p.: “ La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Orbene, fatta salva la possibilità per il giudice della responsabilità amministrativa di articolare elementi di fatto e di diritto propri del proprio ambito giuridico, è un dato di fatto che la sentenza penale “fa stato”, imponendosi nel processo amministrativo con la valenza del fatto, dell’autore, della colpevolezza. E di conseguenza, per completezza motivazionale occorre riportare qui i punti nodali della sentenza (divenuta parte della citazione) ove si reperiscono detti punti focali, poi confermati nei gradi successivi.
“Dichiarato aperto il dibattimento, ammessa la costituzione di parte civile dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", Azienda datrice di lavoro del Sig. AG, ed ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, l'istruttoria dibattimentale si è articolata con l'escussione, oltre che degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che avevano svolto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, a conferma delle stesse, anche, e soprattutto, di numerosi dipendenti "Co.P.A.C. S.c.r.l.", di cui l'imputato, all'epoca dei fatti, era socio a conferma delle circostanze in cui il Sig. AG era stato visto operare presso i locali della Società anzidetta negli stessi orari in cui invece avrebbe dovuto svolgere gli assegnati servizi di assistenza domiciliare di competenza, nonché di numerosi cittadini che avevano avuto bisogno, per sé stessi, ovvero, più spesso, per i propri familiari anziani e malati, dell'assistenza e delle cure domiciliari che il Sig. AG, come dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", in particolare del Servizio di assistenza domiciliare assicurato dall'Azienda Sanitaria suddetta, quindi come dipendente pubblico incaricato di un pubblico servizio, doveva assicurare e che, invece, avevano lamentato, in tal senso, assenze e disservizi nell'ambito del servizio stesso, nonché dei testi dedotti dalla difesa dell'imputato e nell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei documenti richiesti dalle parti. Ciò premesso, il Tribunale osserva: l'ampia e lunga istruttoria dibattimentale svolta ha consentito di suffragare pienamente tutti gli elementi di accusa, che avevano portato a sottoporre ad indagini preliminari e poi a trarre a giudizio l'imputato Sig. GH NO per i delitti di cui in rubrica.
Così, all'udienza del 17 settembre 2018 sono stati sentiti i testi Sig.ra OL ER, Infermiera professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" assegnata si servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, e quindi collega di lavoro dell'imputato, che ha confermato come in diverse occasioni il Sig. AG le avesse chiesto di essere sostituito in turni di lavoro di assistenza domiciliare a vari pazienti, che egli avrebbe dovuto svolgere nell'ambito del suo lavoro di Infermiere professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" assegnato ai servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta e che, nelle stesse ed in altre occasioni egli era alla guida di un automezzo, precisamente di un furgone …., carico di merci evidentemente da consegnare, Sig. ABDERRAHMANE Manaf, Sig.ra BE AR e Sig.ra TO AR, tutti dipendenti del suddetto centro commerciale "Co.P.A.C. S.c.r.l.", i quali hanno confermato di avere visto il Sig. AG numerose volte, soprattutto al mattino, quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società medesima ed infine il Sig. EL AN, che ha precisato come, nell'anno 2015, egli assisteva suo padre, purtroppo affetto da grave patologia oncologica che lo bloccava a letto e quindi necessitante di assistenza domiciliare, che, in un primo tempo aveva visto svolgere dal Sig. AG, il quale, però, poi non si era più presentato ed era stato sostituito da altre infermiere, finché, il 10 aprile dell'anno 2015, il Sig. AG non si era, ancora una volta, presentato a svolgere il suo servizio di assistenza domiciliare, tanto che egli, che aveva il numero di telefono cellulare dell'imputato, lo aveva cercato senza riuscire a rintracciarlo, poi si erano presentate altre due infermiere e, nei giorni successivi aveva appreso dalla stampa locale che il Sig. AG era stato arrestato.
Alla successiva udienza del 19 novembre dello stesso anno 2018, veniva sentita anzitutto la teste Sig.ra ED IA, dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" con funzioni Coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare per la zona di CA presso il Distretto sanitario di Avenza, quindi coordinatrice anche del lavoro del Sig. AG, la quale, pur avendo precisato di non avere mai ricevuto lamentele direttamente dai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta necessitanti dei servizi di assistenza domiciliare, ha però confermato la relazione disciplinare da essa redatta dopo l'arresto del Sig. AG, avvenuto il 10 aprile dell'anno 2015, nella quale si dava conto come, dalle indagini interne avviate dall'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" dopo l'evento suddetto, era emerso che, in numerose occasioni l'imputato non aveva svolto i servizi di assistenza domiciliare cui, secondo il piano elaborato dalla teste stessa, nella sua funzione di Coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare per la zona di CA e di Avenza, era stato assegnato, nel senso che si era fatto sostituire da altri colleghi, o colleghe; tra l'altro la teste, pur ricordando poco di quanto era avvenuto quel 10 aprile dell'anno 2015, è stata in grado di ricordare che anche quel giorno, in cui il Sig. AG era stato poi tratto in arresto, egli era uscito con la divisa da infermiere per svolgere i servizi di assistenza domiciliare, cui era stato assegnato. Alla stessa udienza veniva sentito il Maresciallo dei Carabinieri di CA MIRABELLA Filippo, che confermava le indagini svolte, sotto il coordinamento del P.M., nei confronti dell'imputato, culminate nell'arresto del medesimo, avvenuto il 10 aprile dell'anno 2015, perché sorpreso nelle ore del mattino, quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, mentre era presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società medesima; il teste ha confermato altresì che, nelle stesse circostanze di tempo, con l'ausilio della Sig.ra Tedeschi, in relazione ai servizi di assistenza domiciliare, che l'imputato avrebbe dovuto svolgere, secondo il piano di lavoro elaborato dalla Coordinatrice suddetta, aveva contattato numerosi pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta e necessitanti dei servizi di assistenza domiciliare, che quel giorno avrebbero dovuto ricevere la visita del Sig. AG, che invece non si era presentato affatto, ovvero che era stato sostituito da altro personale infermieristico.
Il teste ha confermato, altresì, che, dopo l'arresto del Sig. AG e le prime attività investigative a riscontro, le indagini, ancora con la collaborazione e l'ausilio della Sig.ra Tedeschi, erano state estese ai servizi di assistenza domiciliare, che l'imputato avrebbe dovuto svolgere, sempre secondo il piano di lavoro elaborato dalla Coordinatrice suddetta, negli ultimi mesi, per cui egli, ovvero gli altri Carabinieri in servizio in CA ed Avenza avevano contattato numerosi pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta e necessitanti dei servizi di assistenza domiciliare, che erano stati affidati alle cure di assistenza domiciliare del Sig. AG, ovvero parenti dei medesimi, indagini dalle quali era risultato che invece l'imputato o non si era presentato affatto, ovvero che era stato sostituito da altro personale infermieristico, creando comunque nocumento ai piani terapeutici dei pazienti stessi.
Le indagini svolte venivano confermate anche dall'altro teste verbalizzante escusso subito dopo, il Brigadiere CC. BARUZZO Luca. Alla stessa udienza venivano poi sentiti i Sig.ri ES RI, OL PI EL, RI NA, ZA LE, LL AO, ER HE e MI AR, tutti dipendenti della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l. una importante Società distributiva, a carattere cooperativo, operante nel settore del commercio all'ingrosso di generi alimentari con Sede in CA (MS), viale XX Settembre, 1771C, di cui il Sig. AG è risultato essere, almeno all'epoca dei fatti, socio e consigliere di amministrazione, tutti a conferma delle circostanze storiche, da ciascuno meglio descritte nei rispettivi esami testimoniali, nelle quali avevano avuto modo di vedere il Sig. AG in vari momenti della giornata, ma soprattutto al mattino, quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società medesima e tutti hanno riferito che, in quasi tutte le occasioni suddette egli vestiva la divisa di Infermiere professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", ma, soprattutto, che, per portarsi presso i locali della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." egli utilizzava l'autovettura di proprietà dell'Azienda Sanitaria suddetta, una Fiat Panda tg. EM479DP, circostanza, che, d'altronde, era risultata veritiera e sussistente anche il 10 aprile dell'anno 2015, quando cioè il Sig. AG era stato tratto in arresto, perché sorpreso in flagrante commissione del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato.
Alla successiva udienza del 25 febbraio 2019, veniva escussa la Sig.ra Mihaiila MARICICA, teste della difesa, che ha riferito sulla piena ed efficace assistenza domiciliare assicurata dal Sig. AG nei confronti dell'anziana e malata madre, i Sig.ri IA EM e VA LB, entrambi infermieri professionali assegnati, come l'imputato, all'assistenza domiciliare dei pazienti in cura, per questo sevizio, presso l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", i quali, oltre a confermare la professionalità e la serietà nel lavoro del Sig. AG, hanno anche confermato che era prassi piuttosto invalsa tra gli Infermieri professionali assegnati al servizio di assistenza domiciliare, scambiarsi a volte i turni e gli interventi sui vari pazienti assegnati.
Ma, all'udienza del 25 febbraio 2019 si è svolto anche l'esame del Sig. AG, il quale, nel rispondere alle domande del suo difensore ha cercato di chiarire diverse circostanze e comunque ha respinto tutte le accuse a suo carico, ma poi, in sede di incalzante contro esame da parte del P.M d'udienza, ha finito con l'ammettere di non avere seguito diversi pazienti che gli erano stati assegnati, nel senso di omettere gli interventi che avrebbe dovuto svolgere, ovvero, più di frequente, scambiando il turno con altri colleghi Infermieri professionali all'evidente fine, ancorché non ammesso, di curare gli interessi e l'attività parallela di socio ed amministratore della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di CA……….
Il P.M., a questo punto, …., ha chiesto di integrare la sua lista, ai sensi dell'art. 507 C.P.P., richiedendo al Tribunale di chiamare a deporre una serie di nominativi di pazienti, che invece, avevano ripetutamente segnalato assenze, o ritardi, da parte del Sig. AG, nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare svolti dall'imputato, istanza che veniva accolta dal Tribunale nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite.
Così alle successive udienze del 6 settembre e del 6 dicembre dell'anno 2021, e poi del 7 marzo e 6 giugno dell'anno 2022 sono stati escussi i testi Sig.ra LE OL, Sig. GA TO, Sig.ra GA UI, Sig. BA AO, Sig. RI AN, Sig. EL AN, Sig.ra NT AR EL, Sig.ra AG BA, Sig.ra BR ED, Sig.ra IG RI e Sig. NT Romano, tutti parenti, in genere in qualità di figli, o figlie, di altrettanti cittadini, o cittadine anziani e malati, che avevano avuto bisogno dell'assistenza e delle cure domiciliari che poteva assicurare loro l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" e che, per questo specifico servizio, erano stati assegnati, nel piano predisposto, per la zona di CA ed Avenza, dalla Sig.ra Tedeschi, nella sua qualità di Coordinatrice del servizio suddetto, al Sig. AG, come risulta incontrovertibilmente dai documenti ufficiali dell'Azienda Sanitaria in oggetto prodotti dal P.M., il quale pertanto, come dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", in particolare del Servizio di assistenza domiciliare assicurato dall'Azienda Sanitaria suddetta, quindi come dipendente pubblico incaricato di un pubblico servizio, che egli avrebbe dovuto assicurare con puntualità ed efficienza e che, invece, avevano tutti lamentato, in tal senso, assenze e disservizi nell'ambito del servizio stesso, nel senso che il Sig. AG non si presentava con assiduità, per cui veniva sostituito da colleghi, o colleghe Infermieri professionali, ovvero, talvolta, non si presentava affatto, con evidente nocumento della continuità di cure che il suddetto servizio avrebbe viceversa imposto.
Riassumendo i termini della lunga istruttoria svolta, si può confermare, come già osservato all'inizio della parte motiva della presente Sentenza che, a carico del Sig. AG sussistono più che evidenti prove di colpevolezza in merito ad entrambi i delitti al medesimo contestati.
Quanto al delitto di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, ex artt. 61 , n. 1 1), 81 cpv., 640, comma 2, C.P., gravano a carico dell'imputato gli esiti delle indagini dei Carabinieri di CA e di Avenza che, a seguito di accurate attività investigative sui movimenti del medesimo, riuscirono, il 10 aprile dell'anno 2015, a cogliere il Sig. AG in flagrante commissione del delitto suddetto, perché sorpreso nelle ore del mattino, quando cioè avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, mentre era presente invece negli uffici della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di CA impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società, indagini che furono seguite da verifiche documentali svolte sui documenti ufficiali dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest" sui turni che l'imputato avrebbe dovuto svolgere e testimoniali sull'individuazione e l'escussione di numerose persone bisognose del servizio di assistenza domiciliare, ovvero di loro parenti impegnati nell'assistenza personale delle persone suddette, che lamentavano assenze, ritardi, o comunque disservizi nell'espletamento, da parte del Sig. AG, dei servizi di assistenza domiciliare cui il medesimo era stato delegato.
Questi soggetti, come sopra già descritto sono stati, non tutti, ma in un numero ampio e significativo, citati a testimoniare nell'istruttoria dibattimentale svolta e hanno tutti confermato quanto già riferito ai Carabinieri in ordine ai lamentati assenze e disservizi nell’ambito del servizio stesso, nel senso che il sig. AG o non si presentava con assiduità agli appuntamenti fissati, per cui veniva sostituito da colleghi, o colleghe Infermieri professionali, ovvero, talvolta, non si presentava affatto, con evidente nocumento della continuità di cure che il suddetto servizio avrebbe viceversa imposto.
Completano il carico di prove di colpevolezza nei confronti del Sig. AG in ordine al delitto di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato le dichiarazioni testimoniali dei numerosi dipendenti della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di CA, di cui il Sig. AG è risultato essere, almeno all'epoca dei fatti, socio e consigliere di amministrazione, meglio sopra indicati, sentiti in istruttoria, che hanno tutti confermato le circostanze storiche, da ciascuno meglio descritte nei rispettivi esami testimoniali, nelle quali avevano avuto modo di vedere il Sig. AG in vari momenti della giornata, ma soprattutto al mattino, quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società medesima e tutti hanno riferito che, in quasi tutte le occasioni suddette egli vestiva la divisa di Infermiere professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest".
Infine, come già sopra riferito, lo stesso Sig. AG, nell'esame reso in istruttoria, pur avendo cercato di chiarire diverse circostanze e pur avendo respinto tutte le accuse a suo carico, poi, in sede di incalzante contro esame da parte del P.M., ha finito con l'ammettere di non avere seguito diversi pazienti che gli erano stati assegnati, nel senso di omettere gli interventi che avrebbe dovuto svolgere, ovvero, più di frequente, scambiando il turno con altri colleghi Infermieri professionali all'evidente fine, ancorché non ammesso, di curare gli interessi e l'attività parallela di socio ed amministratore della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di CA.
Quanto al delitto di peculato d'uso continuato, di cui agli artt. 61 , n. 1 1), 81 cpv, 314, comma 2, C.P. si richiamano ancora, come sicure fonti di prova a carico dell'imputato, le già descritte dichiarazioni testimoniali dei numerosi dipendenti della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l." di CA, meglio sopra indicati, sentiti in istruttoria, che, nel confermare, come già detto, le circostanze storiche, da ciascuno meglio descritte nei rispettivi esami testimoniali, nelle quali avevano avuto modo di vedere il Sig. AG in vari momenti della giornata, ma soprattutto al mattino, quando cioè l'imputato avrebbe dovuto essere impegnato nei servizi di assistenza domiciliare ai pazienti assistiti dall'Azienda sanitaria suddetta, presente invece negli uffici della Società cooperativa suddetta impegnato a sbrigare pratiche per la stessa, ovvero nell'attività commerciale svolta dalla Società medesima, hanno tutti riferito che, nelle occasioni suddette, egli vestiva la divisa di Infermiere professionale dipendente dell'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", ma, soprattutto, che, per portarsi presso i locali della Società cooperativa "Co.P.A.C. S.c.r.l.", l'imputato era solito utilizzare l'autovettura di proprietà dell'Azienda Sanitaria suddetta, una Fiat Panda tg. EM479DP, circostanza, che, d'altronde, era risultata veritiera e sussistente anche il 10 aprile dell'anno 2015, quando cioè il Sig. AG era stato tratto in arresto, perché sorpreso in flagrante commissione del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato.
A fronte di queste prove chiare, precise e sostanzialmente univoche, le prove contrarie offerte dalla difesa del Sig. AG si sono limitate a pochi pazienti, o parenti di essi, nei cui confronti, invece, il Sig. AG era stato più assiduo nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare, ovvero di due colleghi infermieri, i Sig.ri IA EM e VA LB, entrambi infermieri professionali assegnati, come l'imputato all'assistenza domiciliare dei pazienti in cura, per questo sevizio, presso l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", i quali, a parte la conferma della professionalità e la serietà nel lavoro del Sig. AG, valori che, in assoluto, riferiti all'intera carriera lavorativa dell'imputato, si possono anche ammettere, ma che non hanno un peso probatorio specifico nel presente giudizio, hanno riferito che era prassi piuttosto invalsa tra gli Infermieri professionali assegnati al servizio di assistenza domiciliare, scambiarsi a volte i turni e gli interventi sui vari pazienti assegnati, il che, se fatto per venire incontro a delle esigenze di servizio, ovvero anche a temporanee esigenze anche personali degli operatori sanitari, non è di per sé illecito; lo diventa se la sostituzione, come avveniva usualmente nel caso del Sig. AG, serve all'Infermiere al fine di andare a perseguire e curare un'altra attività professionale in luogo di quella istituzionale, cui l'Infermiere, nella sua qualità di esercente un pubblico servizio, dovrebbe invece dare priorità…….”.
Segue la condanna per il reato continuato di truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d'uso, come sopra riferito.
4. L’appello e il ricorso per Cassazione. Le decisioni.
La Corte di Appello di Genova, Sezione II penale, con ordinanza 104/2023 del 15.11.2023 ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l’appello proposto da AG NO avverso la sentenza di condanna pronunciata il 25.07.2022 dal Tribunale di Massa.
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con sentenza in data 29.05.2024 n. 22671, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da GH NO, condannandolo al pagamento della somma di € 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
In particolare, la Suprema Corte evidenzia “Come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, la sentenza di primo grado ha ricostruito, sulla scorta delle risultanze probatorie, il sicuro sistema adottato dall'imputato per risultare formalmente presente in servizio presso la ASL ove avrebbe dovuto assicurare servizi di assistenza domiciliare, mentre era impegnato nello svolgimento dell'attività commerciale di una società cooperativa (ove rivestiva la qualità di socio e consigliere di amministrazione), società dove peraltro era stata acquisita documentazione attestante tale sistematico svolgimento di attività, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per l'amministrazione in quanto, indipendentemente da eventuali sostituzioni eseguite da altri”
La definizione del giudizio penale, come già cennato, assume nel presente giudizio rilevanza centrale, sia quale fonte di accertamento storico-fattuale, sia quale elemento probatorio privilegiato ai sensi dei principi consolidati della giurisprudenza contabile. L’istruttoria contabile, si è detto, si è svolta in costante coordinamento informativo con il procedimento penale iscritto al n. 998/2015 R.G.N.R., nel quale il sig. AG veniva tratto, si ripete, in arresto in flagranza di reato e successivamente rinviato a giudizio per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d’uso continuato, in relazione all’indebito utilizzo dell’autovettura di servizio.
5. La condotta assenteistica sistematica Rileva la Citante che, dall’analisi complessiva degli atti emerge che il sig. AG, per un periodo temporalmente apprezzabile e comunque protrattosi sino al 10 aprile 2015, non ha adempiuto con regolarità e continuità alle prestazioni di assistenza domiciliare affidategli, pur risultando formalmente in servizio e percependo integralmente la retribuzione.
Si assume in citazione che le risultanze istruttorie dimostrano che:
• il convenuto si allontanava abitualmente dal luogo di lavoro durante l’orario di servizio;
• ometteva di recarsi presso le abitazioni dei pazienti indicati nelle schede di carico;
• modificava arbitrariamente le terapie, riducendo o sospendendo gli accessi domiciliari;
• demandava, in modo irregolare e non autorizzato, le proprie incombenze ad altri colleghi.
Tali condotte si afferma in citazione, non possono essere ricondotte a episodiche disfunzioni organizzative o a prassi tollerate, ma integrano un comportamento sistematico e consapevole, orientato alla sottrazione di tempo-lavoro retribuito all’Amministrazione.
6. Le risultanze dell’attività investigativa dei Carabinieri Particolarmente significative risultano le risultanze delle attività di osservazione e controllo svolte dai Carabinieri di Avenza nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2015.
In tali date, il sig. AG veniva ripetutamente osservato mentre:
• giungeva presso la sede della cooperativa Co.P.A.C. a bordo dell’autovettura di servizio dell’ASL;
• permaneva all’interno della cooperativa per periodi prolungati (fino a due ore);
• partecipava a riunioni di natura gestionale e amministrativa;
• risultava formalmente in servizio presso l’Azienda sanitaria, senza aver timbrato l’uscita.
Il giorno 10 aprile 2015, in particolare, il convenuto veniva colto in flagranza, mentre era in riunione con il presidente della cooperativa e il commercialista della stessa, nonostante fosse ancora in orario di servizio e risultasse assegnato ad attività di assistenza domiciliare.
7. Le dichiarazioni dei pazienti e dei loro familiari Ulteriore conferma della condotta omissiva emerge dalle numerose dichiarazioni rese:
• dai pazienti assistiti,
• dai familiari degli stessi,
• dalle persone incaricate della loro cura quotidiana.
Tali soggetti hanno riferito, in modo coerente e convergente, che:
• il sig. AG non si presentava agli appuntamenti programmati;
• gli accessi domiciliari erano sporadici o del tutto assenti;
• le terapie venivano interrotte senza adeguata giustificazione;
• in caso di urgenza, il convenuto risultava spesso irreperibile.
Il Collegio osserva come tali dichiarazioni assumano particolare attendibilità, in quanto provenienti da soggetti estranei all’organizzazione amministrativa, privi di interesse personale alla vicenda e accomunati esclusivamente dall’esperienza diretta del disservizio subito.
8. Le testimonianze del personale sanitario e della cooperativa A rafforzare il quadro probatorio concorrono:
• le testimonianze dei colleghi infermieri,
• le dichiarazioni della coordinatrice del servizio di assistenza domiciliare,
• le deposizioni dei dipendenti e degli amministratori della cooperativa Co.P.A.C.
In particolare, è emerso che:
• l’assistenza domiciliare non esauriva l’orario di servizio giornaliero;
• il personale era tenuto a rientrare in sede per ulteriori attività;
• il sig. AG, invece, destinava sistematicamente il tempo residuo ad attività estranee, svolte in favore della cooperativa.
Di rilievo è, inoltre, la circostanza che il convenuto:
• indossasse la divisa dell’ASL anche mentre operava presso la cooperativa;
• utilizzasse l’autovettura di servizio per fini privati;
• traesse vantaggi indiretti dalla sua presenza in cooperativa (regali, utilità e ruolo gestionale).
9. Le ammissioni del convenuto Elemento di particolare pregnanza probatoria è rappresentato dalle ammissioni rese dallo stesso sig. AG nel corso del procedimento penale.
Pur avendo inizialmente negato ogni addebito, il convenuto ha poi riconosciuto:
• di non aver seguito regolarmente diversi pazienti;
• di aver omesso interventi programmati;
• di aver scambiato turni al fine di dedicarsi ad altre attività.
Tali ammissioni, sebbene parziali, confermano la sostanza delle contestazioni mosse dalla Procura e contribuiscono a delineare un quadro fattuale univoco, incompatibile con ipotesi difensive di mero disordine organizzativo o di errore scusabile. In sostanza la Requirente contesta 6 distinti illeciti contabili:
1. Assenteismo fraudolento: percezione indebitamente dello stipendio senza prestazione effettiva.
2. Danno da interruzione del rapporto sinallagmatico: retribuzione “inutiliter data”, non essendovi a fronte una prestazione di utilità per la Amministrazione.
3. Peculato d’uso: utilizzo indebito dell’auto di servizio per fini privati.
4. Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata e mancato riversamento dei compensi (art. 53 TUPI).
5. Danno da disservizio.
6. Danno all’immagine per il discredito arrecato all’amministrazione sanitaria.
10. Costituitosi ritualmente in giudizio, il sig. NO AG, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Strenta, ha depositato comparsa di costituzione e risposta, nonché deduzioni difensive in sede di invito a dedurre, chiedendo altresì di essere sentito personalmente, come in effetti avvenuto nell’audizione del 9 aprile 2025. Nelle proprie difese, il convenuto ha contestato, sotto diversi profili, la ricostruzione operata dalla Procura regionale, deducendo, in sintesi, quanto segue.
10.1 In primo luogo, la difesa ha sostenuto che la quantificazione del danno erariale da lesione del rapporto sinallagmatico risulterebbe eccessiva e non proporzionata, dovendo tenersi conto del fatto che, sino al 30 aprile 2010, il sig. AG avrebbe prestato servizio:
• dapprima come turnista presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di CA,
• successivamente presso il centro prelievi del medesimo presidio ospedaliero, con orario rigidamente predeterminato (7–14) e, dunque, senza alcuna autonomia nella gestione dell’orario di lavoro, circostanza che, secondo la difesa, escluderebbe o comunque attenuerebbe la possibilità di configurare un assenteismo sistematico in tale periodo.
In secondo luogo, il convenuto ha affermato di non aver percepito compensi dalla cooperativa Co.P.A.C., ovvero, comunque, di non aver tratto utilità economiche rilevanti dall’attività svolta presso la medesima, contestando pertanto l’esistenza di un danno patrimoniale connesso allo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.
La difesa ha inoltre rappresentato che il sig. AG avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dall’Azienda sanitaria già nel 2015, come emergerebbe da una comunicazione trasmessa dal difensore all’Amministrazione, ovvero, in subordine, nel 2016, come dichiarato dallo stesso convenuto nel corso dell’audizione personale, deducendo che tale circostanza inciderebbe sulla delimitazione temporale della pretesa erariale.
In sede di audizione personale, il sig. AG ha altresì precisato:
• di non aver mai impugnato gli atti adottati dall’Azienda sanitaria nei suoi confronti;
• di non ricordare di aver ricevuto formali provvedimenti disciplinari;
• di ritenere che nessun paziente si sarebbe mai formalmente lamentato della qualità dell’assistenza ricevuta.
Infine, la difesa ha sostenuto che le condotte contestate sarebbero state sovrastimate nella loro gravità, assumendo che eventuali disfunzioni del servizio sarebbero riconducibili a carenze organizzative generali e non a un comportamento doloso o gravemente colposo del convenuto. In via generale, la difesa ha premesso che le condotte penalmente accertate e poste a fondamento dell’azione erariale sarebbero circoscritte ai soli giorni dell’8, 9 e 10 aprile 2015, periodo di osservazione diretta da parte dei Carabinieri, mentre per l’arco temporale più ampio richiamato in citazione mancherebbero riscontri oggettivi di analoghi comportamenti illeciti.
Con riferimento al danno all’immagine, il convenuto ha dedotto l’assenza di prova concreta di una lesione effettiva del prestigio dell’Azienda sanitaria, osservando che:
• la diffusione mediatica della vicenda sarebbe stata limitata, episodica e circoscritta all’ambito locale;
• non risulterebbe dimostrata alcuna compromissione del rapporto fiduciario tra l’utenza e l’ente sanitario;
In relazione al danno da disservizio, la difesa ha affermato che l’Azienda sanitaria non avrebbe dimostrato di aver subito costi effettivi per il ripristino della legalità, evidenziando che la stessa Amministrazione avrebbe contattato i pazienti del sig. AG al solo fine di verificare l’eventuale esistenza di pregiudizi, senza che ne emergessero riscontri concreti.
Con riferimento al danno da assenteismo, il convenuto ha contestato la quantificazione proposta dalla Procura, deducendo che, sulla base degli stessi rilievi dei Carabinieri, l’assenza dal servizio nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2015 ammonterebbe complessivamente a otto ore lavorative, con conseguente danno economico notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto in citazione.
È stata altresì contestata la quantificazione del danno da uso indebito di beni pubblici, assumendo che anch’esso dovrebbe essere limitato ai soli giorni oggettivamente accertati dell’aprile 2015.
11. Assume invece la Citante, che a fronte delle fornite fonti di prova chiare, precise e sostanzialmente univoche, le prove contrarie offerte dalla difesa del Sig. AG si sono limitate a pochi pazienti, o parenti di essi, nei cui confronti, invece, il Sig. AG era stato più assiduo nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare, ovvero di due colleghi infermieri, i Sig.ri IA EM e VA LB, entrambi infermieri professionali assegnati, come l'imputato all'assistenza domiciliare dei pazienti in cura, per questo sevizio, presso l'Azienda "Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest", i quali, a parte la conferma della professionalità e la serietà nel lavoro del Sig. AG, valori che, in assoluto, riferiti all'intera carriera lavorativa dell'imputato, si possono anche ammettere, ma che non hanno un peso probatorio specifico nel presente giudizio, hanno riferito che era prassi piuttosto invalsa tra gli Infermieri professionali assegnati al servizio di assistenza domiciliare, scambiarsi a volte i turni e gli interventi sui vari pazienti assegnati, il che, se fatto per venire incontro a delle esigenze di servizio, ovvero anche a temporanee esigenze anche personali degli operatori sanitari, non è di per sé illecito; lo diventa se la sostituzione, come avveniva usualmente nel caso del Sig. AG, serve all'Infermiere al fine di andare a perseguire e curare un'altra attività professionale in luogo di quella istituzionale, cui l'Infermiere, nella sua qualità di esercente un pubblico servizio, dovrebbe invece dare priorità…….”.
La definizione del giudizio penale, come si dirà diffusamente nella parte in diritto, assume nel presente giudizio rilevanza centrale, sia quale fonte di accertamento storico-fattuale, sia quale elemento probatorio privilegiato ai sensi dei principi consolidati della giurisprudenza contabile.
12. La posizione funzionale del convenuto Questo il quadro probatorio ricostruito dalla Procura contabile, in assonanza con il dato del procedimento penale, in osservanza di questo e negli spazi di una propria autonomia nel tracciare linee di prova. E’ pacifico in atti, rappresenta l’Organo di difesa erariale, che il sig. AG rivestisse, all’epoca dei fatti, la qualifica di dipendente pubblico incaricato di un pubblico servizio, con mansioni di infermiere professionale addetto all’assistenza domiciliare di pazienti affetti da patologie gravi e bisognosi di cure continuative.
Il servizio di assistenza domiciliare, per sua natura, costituisce segmento essenziale dell’attività sanitaria pubblica, fondato su principi di continuità, affidamento, personalizzazione della cura e tutela dei soggetti più fragili, con conseguente particolare intensità degli obblighi di diligenza, correttezza e lealtà gravanti sul personale addetto.
In tale contesto, l’illecito comportamento del dipendente non si esaurisce prosegue sempre la Procura, in una mera violazione contrattuale o disciplinare, ma assume una valenza pubblicistica aggravata, incidendo direttamente sull’interesse primario alla tutela della salute e sul corretto impiego delle risorse pubbliche.
DIRITTO
1.La vicenda sottoposta all’esame del Collegio impone una trattazione unitaria e sistematica delle voci di danno contestate, atteso che le stesse traggono origine da un medesimo nucleo fattuale; presentano però profili giuridici distinti, che richiedono autonoma valutazione ai fini dell’”an debeatur” e del “quantum”.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il giudizio di responsabilità amministrativa è volto non già a replicare la sanzione penale o disciplinare, bensì a verificare se la condotta del soggetto agente abbia prodotto un pregiudizio giuridicamente rilevante all’erario, secondo criteri propri e autonomi rispetto agli altri plessi giurisdizionali (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015, n. 611). La responsabilità amministrativa, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, non è riconducibile a una mera forma di responsabilità civile aggravata, ma costituisce un autonomo strumento di tutela dell’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e al buon andamento dell’azione amministrativa, in attuazione dell’art. 97 Cost.
Essa presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio, anche in senso funzionale, una condotta antigiuridica, un danno erariale patrimonialmente valutabile, il nesso causale e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, secondo un paradigma che valorizza la dimensione pubblicistica dell’interesse leso (Corte dei conti, Sezioni Riunite, 10 maggio 2022, n. 6; Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2019, n. 34404). È pacifico che il convenuto fosse stabilmente inserito nell’organizzazione dell’Azienda sanitaria, svolgendo mansioni direttamente incidenti sull’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Secondo orientamento consolidato, il rapporto di servizio sussiste ogniqualvolta il soggetto sia funzionalmente inserito nell’apparato amministrativo, anche indipendentemente dalla qualifica formale rivestita (Corte dei conti, Sezioni Riunite, 21 ottobre 2020, n. 18; Corte dei conti, Sez. Toscana, 4 febbraio 2022, n. 21).
Quanto all’elemento soggettivo, la reiterazione e la sistematicità delle condotte, unite alla consapevolezza dell’illiceità dell’agire, integrano il dolo richiesto ai fini della responsabilità amministrativa (Corte dei conti, Sez. Lombardia, 17 gennaio 2023, n. 14).
2. Metodo di accertamento del fatto nel giudizio contabile Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno chiarire il criterio metodologico seguito nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, il giudice della responsabilità amministrativa non è vincolato da una rigida tipizzazione delle fonti di prova, potendo fondare il proprio convincimento su qualsiasi elemento probatorio idoneo, purché valutato secondo criteri di logicità, coerenza e attendibilità complessiva. In tale prospettiva, assumono rilievo centrale, secondo la Procura:
• gli atti del procedimento penale,
• le risultanze istruttorie interne dell’Amministrazione,
• le dichiarazioni testimoniali,
• la documentazione amministrativa e contabile,
• nonché le ammissioni dello stesso convenuto.
Nel caso di specie, il materiale probatorio acquisito presenta un livello di completezza e convergenza particolarmente elevato tale da consentire una ricostruzione dei fatti non solo puntuale, ma anche immune da ragionevoli margini di incertezza.
2. Efficacia del giudicato penale Nel caso di specie, come già cennato, le condotte contestate risultano accertate con sentenza penale irrevocabile della Corte di cassazione.
Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., tale sentenza vincola il giudice contabile quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità e alla riferibilità soggettiva, residuando in capo a questo Collegio la sola valutazione delle conseguenze patrimoniali e funzionali delle condotte accertate (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2020, n. 13861; Corte dei conti, Sez. giur. centr., 3 marzo 2021, n. 62).
3. Come esposto in fatto la Procura attrice ha richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno all’immagine dell’Azienda sanitaria, quantificato in € 50.000, richiamando la risonanza della vicenda (stampa/web), la gravità dei reati accertati e la compromissione del rapporto fiduciario con l’utenza.
Sul piano del diritto la difesa ha contestato la sussistenza del danno, deducendo che la diffusione mediatica sarebbe stata minima e circoscritta e che mancherebbe prova concreta di un effettivo “vulnus” reputazionale dell’ente; ha inoltre evidenziato che non risultavano pregresse lamentele dei pazienti e che gli articoli prodotti sarebbero pochi e temporalmente concentrati.
4. Il danno all’immagine della P.A. è riconosciuto dalla giurisprudenza contabile come danno-conseguenza risarcibile quando la condotta del dipendente, per gravità e percezione esterna, incida concretamente su prestigio e credibilità dell’ente, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni riunite (sent. 23 aprile 2003, n. 10/QM).
Nel giudizio contabile, l’accertamento richiede una motivazione puntuale sugli indici sintomatici (“clamor fori”, tipologia dei fatti, ruolo del soggetto, diffusione e persistenza della notizia), ferma la possibilità di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando l’esistenza del pregiudizio sia provata ma il “quantum” non sia determinabile in modo analitico.
Nel caso concreto, il Collegio deve dunque valutare: (i) l’intensità del clamore e la platea raggiunta, (ii) l’effettiva ricaduta sull’affidamento dell’utenza, (iii) l’eventuale persistenza della notizia online e l’effetto di “coda reputazionale”; su tali aspetti, la difesa sostiene la carenza probatoria e la Procura deduce la risonanza e l’odiosità dei fatti in ambito sanitario. In sintesi, la Procura regionale ha contestato al convenuto di aver arrecato un danno all’immagine dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, quantificato, come detto, in euro 50.000,00, assumendo che la condotta penalmente accertata – culminata nell’arresto in flagranza e nella successiva condanna irrevocabile – abbia determinato una grave lesione del prestigio, della credibilità e dell’affidabilità dell’ente sanitario presso la collettività.
A fondamento di tale pretesa, la Procura ha richiamato:
• la natura dei reati accertati (truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d’uso);
• il ruolo rivestito dal convenuto, operatore sanitario inserito in un servizio pubblico essenziale;
• la risonanza mediatica locale della vicenda, attestata da articoli di stampa prodotti in atti;
• l’idoneità dei fatti a incrinare il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzione sanitaria.
La difesa, si ripete, sempre in sintesi, ha contestato la sussistenza stessa del danno, deducendo che la diffusione della notizia sarebbe stata limitata, episodica e circoscritta, priva di effetti duraturi sulla percezione dell’ente, e che l’Amministrazione non avrebbe fornito prova concreta di una diminuzione di fiducia dell’utenza o di un pregiudizio reputazionale effettivo.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la citata fondamentale sentenza 23 aprile 2003, n. 10/QM, hanno chiarito che tale danno:
• non è in re ipsa;
• non può essere presunto automaticamente dalla commissione di un reato;
• richiede la verifica di elementi sintomatici quali il clamor fori, la diffusione e persistenza della notizia, il ruolo del soggetto agente e il contesto istituzionale inciso.
Successivamente, la giurisprudenza ha precisato che, una volta dimostrata l’esistenza del danno, la quantificazione, come detto, può avvenire anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., purché sorretta da motivazione adeguata (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, 18 settembre 2019, n. 191; Sez. giur. Lazio, 19 aprile 2017, n. 90). Circa l’azionabilità del danno, correttamente la Procura ha affermato: senza ulteriormente soffermarsi sulla natura, in generale, del danno all’immagine, occorre evidenziare come, nella fattispecie in esame, non assuma immediato rilievo il dibattito sulla corretta perimetrazione dell’ambito oggettivo del danno all’immagine, atteso che i reati commessi dal sig. AG NO ed oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata dal Tribunale di Massa, rientrano:
• quanto al peculato ex art. 314 c.p., tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale come previsto dal c.d. Lodo Bernardo, d.l. 1° luglio 2009 n. 78 (convertito con Legge 3.08.2009, n. 102);
• quanto alla truffa aggravata nel cd. “assenteismo fraudolento” di cui all'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001) che introduce una fattispecie autonoma di danno all’immagine. Nella sentenza 229/2023, la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello così chiosa “6. …. si osserva che la prova dell'”an” del danno all'immagine (peraltro ritenuta ex se sussistente dal legislatore nelle ipotesi di assenteismo fraudolento) possa ritenersi raggiunta nella sua ontologica esistenza …. in ragione dell'accertamento delle numerose assenze fraudolente dal servizio da parte del sig. …. e della notorietà dell'accaduto…”.
Non deve, infatti, tacersi come, il reato ascritto al AG di cui all’art. 640, comma 2 c.p. concerne ipotesi di cd. “assenteismo fraudolento” per le quali la legge delega n. 15/2009, nell'individuare "principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici", ha demandato al Governo di "prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento del danno all’immagine subìto dall’amministrazione” (art. 7, co. 2, lett. 44 e)”.
In sede di attuazione della delega, il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto l'art. 55-quinquies nel T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001), rubricato "false attestazioni o certificazioni", che al secondo comma dispone che, nei casi di cui al primo comma – laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente – “il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione."
“Il legislatore ha dunque ritenuto, fin dal 2009, di disegnare, con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (art. 55-quinquies, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016, e dal decreto legislativo n. 75/2017)”. Riassumendo, quindi, la norma sulla sanzionabilità dell'assenteismo fraudolento, introdotto nel testo unico sui dipendenti delle amministrazioni pubbliche per reprimere il diffuso fenomeno, è speciale e derogatoria rispetto a quella generale di repressione del danno all'immagine arrecato dai pubblici dipendenti alle pubbliche amministrazioni; ne consegue che - attesa la risoluzione del concorso apparente di norme da parte del principio di specialità - non sono necessari i requisiti costitutivi di quest'ultima, come l'irrevocabilità della sentenza di condanna penale per l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del procuratore contabile. (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 101 del 2024). Va comunque detto che, negli ultimi giorni della stesura motivazionale della presente fattispecie si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte ( sen.n.3 del 3 marzo 2026 affermando il seguente principio “l’art. 51,comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”. Con ciò ogni problema ermeneutico che si è tratteggiato sopra, che agitava la giurisprudenza, si risolve, in questa sede, nel valutare se, prescindendo da tipologia di reato, vi è stato un danno all’immagine dell’Amministrazione, quesito a cui, stante quanto detto, si deve qui dare una risposta positiva Nel settore sanitario, va poi detto, il disvalore della condotta assume una intensità aggravata, poiché l’illecito del singolo operatore incide su un servizio fondato sull’affidamento dei cittadini e sulla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), come ribadito da Corte dei conti, Sez. giur. Campania, 3 maggio 2019, n. 138. In sintesi, il danno all’immagine costituisce voce autonoma di danno non patrimoniale, risarcibile quando la condotta del dipendente, per gravità e risonanza esterna, comprometta la fiducia dei cittadini nell’Amministrazione (Corte dei conti, Sez. Lazio, 18 aprile 2024, n. 146; Corte dei conti, Sez. Toscana, 22 giugno 2023, n. 132).
La Corte EDU ha riconosciuto che la reputazione rientra tra i beni tutelati dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, 15 novembre 2016, Bédat c. Svizzera; Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia).
Nel caso in esame, il danno all’immagine è equitativamente richiesto dalla Procura in € 50.000,00 Ampliando quanto detto prima il Collegio, nel determinare il quantum, deve valutare:
• l’ampiezza effettiva della diffusione mediatica;
• la durata della permanenza della notizia;
• la gravità oggettiva dei fatti;
• la qualifica funzionale del convenuto.
Tali criteri consentono una liquidazione equitativa, evitando automatismi risarcitori, ma anche sottostime incompatibili con la gravità dell’illecito.
Omologa è giurisprudenza che afferma che il danno all'immagine deriva dalla condotta del dipendente-amministratore infedele, che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e l'affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto "clamor fori" o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, e, quindi, arreca un “vulnus” ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (Corte dei Conti Sez. Appello n.255 del 2024). Osservando i dettami della Convenzione cui l’Italia è vincolata, la CEDU ha più volte chiarito che la tutela della reputazione delle istituzioni pubbliche deve avvenire nel rispetto di un equilibrio proporzionato tra interesse pubblico e diritti individuali, escludendo automatismi sanzionatori e imponendo una valutazione concreta dell’impatto sociale dei fatti (CEDU, Axel Springer AG c. Germania, Grande Camera, 7 febbraio 2012).
Detti principi si sono verificati – specialmente il cd.” clamor fori” – non in maniera così eclatante da richiedere, secondo il Collegio, un risarcimento di euro 50.000; sempre secondo il Collegio la cifra equa si attesta su euro 20.000.
5. Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico (€ 10.134,47). La Procura ha richiesto il ristoro del danno da rottura/lesione del sinallagma tra retribuzione e prestazione, quantificando la voce in € 10.134,47. La difesa ha chiesto una drastica riduzione, sostenendo che le condotte oggettivamente riscontrate sarebbero limitate ai giorni 8–10 aprile 2015, e che, per il resto del periodo, non vi sarebbero elementi oggettivi di prestazioni omesse; inoltre ha richiamato l’assenza di lamentele e la professionalità riconosciuta al convenuto. La giurisprudenza della responsabilità amministrativa qualifica il danno da rottura sinallagmatica come danno patrimoniale diretto, collegato allo “spreco” di retribuzione rispetto a prestazioni non rese o rese in modo incompatibile con i doveri d’ufficio; esso è concettualmente distinto dal danno da disservizio e non richiede, di regola, la dimostrazione di un peggioramento qualitativo del servizio, potendo basarsi sulla prova della sistematica distrazione di energie lavorative.
Sulla quantificazione, la Corte dei conti ammette criteri presuntivi ed equitativi, purché ancorati a un compendio probatorio serio e alla ricostruzione del tempo-lavoro sottratto. Nel caso in esame, la difesa chiede di confinare il “quantum” ai soli giorni di osservazione, mentre la Procura valorizza l’impianto probatorio complessivo (sentenza penale definitiva, dichiarazioni, riscontri). La scelta del Collegio deve quindi motivare: (i) se l’illiceità accertata sia episodica o sistemica; (ii) se l’assenza di lamentele sia neutra o, al contrario, compatibile con fenomeni di “soggezione” dell’utenza fragile; (iii) quale criterio di calcolo adottare (retribuzione lorda, percentuali, ore stimate). In sintesi il danno da lesione del sinallagma si configura quando l’Amministrazione corrisponde la retribuzione senza ricevere la prestazione lavorativa secondo i canoni di effettività, continuità e funzionalità richiesti dal rapporto di servizio.
La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale voce è distinta dal mero assenteismo e attiene alla perdita di utilità complessiva della prestazione, anche quando la presenza risulti solo formale (Corte dei conti, Sez. Lombardia, 12 aprile 2022, n. 77; Corte dei conti, Sez. Toscana, 15 settembre 2023, n. 183).
Nel caso in esame, il danno è correttamente quantificato in € 10.134,47.
6. Danno da disservizio / costi di ripristino (€ 1.499,97).
La Procura ha richiesto il danno da disservizio/costi di ripristino, quantificato in € 1.499,97, prospettando risorse organizzative impiegate per ricostruire terapie, contattare pazienti, riorganizzare il servizio e ripristinare la legalità.
La difesa contesta la voce, deducendo che l’ente non avrebbe provato un costo effettivo e che l’attività di verifica ex post dimostrerebbe, semmai, che prima non vi erano segnalazioni o disservizi evidenti.
Il danno da disservizio è categoria che ricomprende ipotesi diverse, ma ruota attorno all’idea di impiego distorto o inefficiente di risorse pubbliche e/o costi aggiuntivi sostenuti per riportare l’azione amministrativa a legalità ed efficienza; la Corte dei conti ne precisa presupposti e tipologie (v. la Corte dei Conti Sez.giur Lombardia n. 182 del 26/11/2024): “Il cd. danno da disservizio è configurabile in tutti i casi in cui le illegalità riscontrate abbiano disarticolato i processi organizzativi e funzionali dell'amministrazione, così distogliendo energie dal perseguimento dei fini istituzionali e determinando una riduzione dell'efficienza della struttura pubblica; conseguentemente, le doverose attività poste in essere dall'amministrazione a seguito della scoperta di illeciti dei propri dipendenti non costituiscono di per sé conseguenze dannose ulteriori da porre a carico dei convenuti, laddove non sia fornita adeguata prova dei correlati costi aggiuntivi sopportati dall'amministrazione per lo svolgimento delle necessarie verifiche”; ( v. poi Corte dei Conti Sez. I giur App. 204 del 10/09/2024): “sussiste il danno da disservizio nei confronti del dell’amministrazione, essendo stato interrotto il nesso sinallagmatico tra lavoratore pubblico e pubblica amministrazione, nel caso in cui il primo distragga le proprie energie lavorative destinandole ad attività illecita e contraria ai doveri di ufficio in favore di terzi, dai quali riceva un compenso) ( v. anche Corte Conti I^ Appello 202 del 2024).
Ai fini della condanna, occorre motivare l’esistenza del disservizio (o dei costi organizzativi) e il nesso causale con la condotta, distinguendo questa voce dal semplice danno da retribuzione indebita: non basta affermare la “necessità di riorganizzare”, ma serve almeno un’indicazione di atti, ore/uomini, spese o attività concretamente espletate.
Nel caso concreto, il Collegio deve verificare se la prova documentale dell’ente (atti interni, ordini di servizio, rendicontazioni) sia sufficiente; in difetto, la voce può essere respinta o ridotta, ferma la liquidazione equitativa solo dopo prova dell’”an debeatur”. In sintesi, il danno da disservizio si configura quando la condotta del dipendente determina un aggravio organizzativo e gestionale per l’Amministrazione, costretta a sostenere attività straordinarie per garantire la continuità e la regolarità del servizio (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, 14 luglio 2022, n. 102; Corte dei conti, Sez. Toscana, 9 maggio 2023, n. 98).
Nel caso di specie, il danno è correttamente quantificato in € 1.499,97 7. Danno da assenteismo (€ 1.909,05) – contestato e ricalcolato dalla difesa (€ 185,12)
Come detto in fatto la Procura quantifica il danno da assenteismo in € 1.909,05.
La difesa contesta il conteggio e propone un calcolo alternativo: sulla base degli stessi orari indicati dai Carabinieri (8–10 aprile 2015) e dell’orario di servizio 7–13, il danno sarebbe limitato a 8 ore complessive, per € 185,12 (al costo orario indicato). Il danno da assenteismo si ricollega alla sottrazione di tempo-lavoro retribuito e può concorrere (senza duplicazioni indebite) con altre voci, imponendo al giudice di chiarire se e quanto la voce sia assorbita nel danno sinallagmatico o costituisca distinta quantificazione del medesimo pregiudizio. Il Collegio deve dunque:
1. fissare il criterio (ore/percentuale; periodo; fonte probatoria),
2. evitare duplicazioni con la “rottura del sinallagma”,
3. motivare l’eventuale estensione oltre i giorni osservati (se ritenuta provata la sistematicità).
Secondo giurisprudenza costante, tale danno va determinato sulla base delle ore di assenza accertate e del costo orario della prestazione (Corte dei conti, Sez. Veneto, 3 maggio 2022, n. 54; Corte dei conti, Sez. Campania, 21 febbraio 2023, n. 42).
Nel caso di specie, il danno è correttamente computato nella somma di € 1.909,05.
8. Danno da uso indebito di beni pubblici (€ 209,00)
In fatto la Procura indica un danno da uso indebito di beni pubblici (automezzo) quantificato in € 209,00.
La difesa chiede di limitare la voce ai soli giorni 8–10 aprile 2015, contestando l’arco temporale preso a riferimento.
La responsabilità per uso indebito di beni pubblici richiede la prova del distacco funzionale del bene (distrazione dall’uso istituzionale) e del pregiudizio economicamente valutabile (carburante, usura, rischio), ferma la necessità di una liquidazione coerente e non duplicativa rispetto ad altre poste (es. assenteismo). Il Collegio ha affrontato criteri motivazionali stringenti: (i) definito il periodo provato; (ii) indicato il criterio di calcolo (km, costi standard, documenti); (iii) valutato l’eventuale assorbimento in altre poste. L’uso di beni pubblici per fini privati integra danno erariale anche in assenza di deterioramento materiale del bene, poiché ne compromette la destinazione funzionale (Corte dei conti, Sez. Toscana, 19 ottobre 2022, n. 211).
Il danno risulta correttamente quantificato in € 209,00.
9. Danno da violazione art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001 (€ 36.214,06)
In fatto la Procura richiede il danno per mancato riversamento di compensi da incarichi esterni non autorizzati ex art. 53, commi 7 e 7-bis TUPI, quantificando la voce in € 36.214,06 (al lordo).
La difesa deduce buona fede e sostiene che il convenuto riteneva cessato il rapporto di lavoro dal 20.08.2016, chiedendo riduzione equitativa.
In motivazione, il Collegio ha accertato sulla base delle prove della Procura:
1. la mancanza di incarico esterno e di autorizzazione, 2. verificata la sussistenza di compensi e l’obbligo di riversamento 3. stabilito criteri di quantificazione (lordo/netto; ritenute; periodo),
La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale voce è distinta dal mero assenteismo e attiene alla perdita di utilità complessiva della prestazione, anche quando la presenza risulti solo formale (Corte dei conti, Sez. Lombardia, 12 aprile 2022, n. 77; Corte dei conti, Sez. Toscana, 15 settembre 2023, n. 183). La violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, TUPI, configura un obbligo restitutorio ex lege, che prescinde dalla prova di un danno ulteriore.
La Corte dei conti ha affermato che: «il mancato riversamento dei compensi per incarichi esterni non autorizzati determina un danno erariale tipizzato, coincidente con l’importo non riversato» (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, 30 gennaio 2019, n. 29).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito la specialità della giurisdizione contabile e la legittimità dell’obbligo restitutorio, anche in presenza di parallele azioni civili (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2021, n. 19054).
La dedotta buona fede può incidere esclusivamente sul profilo soggettivo ma non elimina l’”an debeatur”, trattandosi di obbligo legale posto a tutela dei principi di esclusività e imparzialità del pubblico impiego.
La CEDU, nel valutare misure patrimoniali di natura restitutoria, ha ritenuto compatibili tali obblighi con la Convenzione quando siano prevedibili e proporzionati (CEDU, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi, 23 febbraio 1995).
La violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 comportando l’obbligo di riversamento dei compensi percepiti, si configura come un danno da mancata entrata (Corte dei conti, Sez. giur. centr., 18 gennaio 2022, n. 11; Corte dei conti, Sez. Toscana, 7 giugno 2023, n. 124). Nel caso in esame, il danno è pari a € 36.214,06 al lordo.
L’ampia istruttoria svolta e il complessivo sviluppo argomentativo che precede consentono al Collegio di pervenire a una valutazione unitaria e ponderata della responsabilità amministrativo-contabile ascritta al convenuto.
Dalla ricostruzione dei fatti, corroborata dagli esiti del procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna, emerge un comportamento complessivamente incompatibile con gli obblighi di correttezza, lealtà e fedeltà che connotano il rapporto di pubblico impiego, tanto più in un settore – quello sanitario, si ripete – caratterizzato da un elevato tasso di affidamento fiduciario da parte dei cittadini.
Sul piano oggettivo, la condotta del convenuto ha determinato una plurima incidenza lesiva sugli interessi pubblici tutelati dall’ordinamento contabile, manifestatasi:
• nella percezione di emolumenti non integralmente giustificati dalla prestazione resa;
• nell’utilizzo distorto di risorse e beni pubblici;
• nella compromissione, ancorché in misura da valutarsi con prudenza, del prestigio e dell’affidabilità dell’Amministrazione sanitaria.
Sul piano soggettivo, il Collegio ritiene integrato l’elemento del dolo avuto riguardo:
• alla sistematicità delle condotte;
• alla consapevolezza del ruolo rivestito;
• alla prevedibilità delle conseguenze dannose per l’Amministrazione;
• all’assenza di elementi idonei a configurare un errore scusabile.
Le deduzioni difensive, pur meritevoli di attenta considerazione e idonee, in taluni casi, a incidere sulla quantificazione del danno, non risultano complessivamente tali da escludere l’”an” debeatur, né da spezzare il nesso causale tra la condotta e i pregiudizi accertati.
In particolare:
• l’assenza di lamentele dell’utenza non elide il danno sinallagmatico, che attiene al rapporto interno tra dipendente e Amministrazione;
• la dedotta buona fede rileva, secondo i principi consolidati, sul piano della graduazione della responsabilità, ma non esclude gli obblighi restitutori tipizzati dalla legge;
• la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie è stata tenuta presente attraverso una valutazione coordinata delle singole voci di danno.
Il Collegio ha altresì fatto applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità sostanziale, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, evitando automatismi sanzionatori e fondando la decisione su un accertamento concreto e motivato dei pregiudizi effettivamente riconducibili alla condotta del convenuto Ne consegue che la responsabilità amministrativo-contabile del convenuto deve essere affermata, con condanna al risarcimento del danno erariale nei limiti e secondo i criteri illustrati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza contabile.
Le voci di danno risultano così determinate:
Importi richiesti dalla Procura regionale:
- Danno all'immagine: euro 50.000,00;
- Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico: euro 10.134,47;
- Danno da disservizio / costi di ripristino: euro 1.499,97;
- Danno da assenteismo: euro 1.909,05;
- Danno da uso indebito di beni pubblici: euro 209,00;
- Danno da violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 (compensi esterni non autorizzati): euro 36.214,06 (al lordo).
Totale richiesto: euro 99.966,55.
2) Importi accertati e liquidati dal Collegio:
- Danno all'immagine: euro 20.000,00 (ridotto rispetto alla domanda, per le ragioni illustrate in motivazione);
- Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico: euro 10.134,47;
- Danno da disservizio / costi di ripristino: euro 1.499,97;
- Danno da assenteismo: euro 1.909,05;
- Danno da uso indebito di beni pubblici: euro 209,00;
- Danno da violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001: euro 36.214,06 (al lordo).
Totale liquidato: euro 69.966,55.
7) Esercizio del potere riduttivo Il collegio ritiene non doversi applicare l’obbligo di riduzione definito ex lege dal nuovo comma 1 octies apportato dall’art.1 della legge 1 del 2026 all’art.1 della legge 20 del 1994 in quanto come espressamente afferma la disposizione ora citata, detto potere di riduzione non si applica ai casi di dolo ed illecito arricchimento; ed è evidente da quanto sin qui detto che la fattispecie che qui ne occupa è eminentemente dolosa, o, comunque, si è prodotto un illecito arrichimento 8) Accessori e spese Quanto agli accessori, il Collegio ritiene dovuta la rivalutazione più gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Per quanto riguarda il danno all’immagine questo segue i criteri ordinariamente adottati in materia di debiti di valore (rivalutazione monetaria sino alla decisione e interessi legali dalla pubblicazione/deposito della sentenza sino al soddisfo, nei limiti della domanda - il risarcimento del danno all’immagine costituisce debito di valore: le Sezioni Unite della Corte di cassazione, 17 febbraio 1995, n. 1712, hanno affermato: «Nel debito di valore la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi mirano a reintegrare integralmente il patrimonio del creditore; gli interessi decorrono dalla data dell’evento dannoso o da quella della domanda, secondo la prova del danno da ritardo».
In ambito contabile, la Corte dei conti, Sez. giur. centr. app., n. 370/2018 ha stabilito: «Sul danno all’immagine, quale debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla verificazione del fatto illecito».
La condanna alle spese segue la soccombenza
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, 1) accoglie parzialmente l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna il sig. GH NO al pagamento, in favore dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, della somma complessiva di euro 69.966,55 (sessantanovemilanovecentosessantasei/55),
di cui:
- euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine della Pubblica Amministrazione;
- euro 10.134,47 a titolo di danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico;
- euro 1.499,97 a titolo di danno da disservizio / costi di ripristino;
- euro 1.909,05 a titolo di danno da assenteismo;
- euro 209,00 a titolo di danno da uso indebito di beni pubblici;
- euro 36.214,06 (al lordo) a titolo di danno da violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001;
2) dispone che sulla somma di cui sopra siano calcolati la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dalla data di produzione dei singoli pregiudizi sino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla data di deposito sino all'effettivo soddisfo, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza contabile; per quanto riguarda il danno all’immagine dispone che sulla somma liquidata siano dovuti rivalutazione monetaria dalla data dei fatti illeciti sino alla data della presente sentenza, nonché interessi compensativi sulla somma progressivamente rivalutata; dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo sono anche per questa posta di danno, dovuti gli interessi legali La condanna alle spese segue la soccombenza e viene liquidata in euro 512,00(Cinquecentododici/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 e 6 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE
EO RI
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 13/03/2026 Il Funzionario
IE IL
f.to digitalmente