TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 222
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’atto impugnato per intervenuta sanatoria

    La Corte ha ritenuto che l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non esclude l’applicazione dell’indennità risarcitoria, in quanto la sanatoria edilizia non ha effetto sanante rispetto all’illecito paesaggistico. Ha altresì chiarito che l’obbligo di pagare l’indennità paesaggistica grava su chi ha l’attuale proprietà del bene, anche se non è l’autore dell’abuso.

  • Rigettato
    Inesistenza di norme sanzionatorie al momento della costruzione

    La Corte ha rilevato che il vincolo paesaggistico era precedente alla realizzazione dell’opera abusiva (risalente al 1981) e non sopravvenuto, come invece sostenuto dai ricorrenti. Pertanto, la sentenza della Corte Costituzionale invocata non è applicabile al caso di specie.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell’atto impugnato

    Il Collegio ha ritenuto il provvedimento sufficientemente motivato, richiamando le ragioni di fatto (domanda di sanatoria) e di diritto (applicazione dell’indennità risarcitoria). Ha altresì precisato che la sanzione pecuniaria è alternativa al ripristino e che i termini procedurali invocati riguardano il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non il procedimento sanzionatorio. La Regione ha depositato il modulo di calcolo della sanzione, non contestato dai ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 222
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 222
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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