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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 23091 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER TA PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa DA OT GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 23091/2024 promossa da con il patrocinio dell'avv. URGESI GIUSEPPINA e dell'avv. Parte_1 COPPOLA VERONICA in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“affinchè l'On.le Tribunale adito esoneri il ricorrente dal contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , allo stato versato dal padre alla madre collocataria signora nella Per_1 CP_1 misura rivalutata pari ad euro 406,00 mensili.
In caso di resistenza della signora , anche tardiva: vittoria di spese, onorari ed Controparte_1 accessori di legge”
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, a adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la revoca del contributo dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne o in Per_1 subordine la sua riduzione.
La resistente , pur ritualmente citata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita.
All'udienza del 17.9.2025 è comparsa la sola parte ricorrente che è stata sentita. All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, come in epigrafe indicate.
***
Il ricorrente ha motivato la domanda di revoca del contributo dovuto, in forza della sentenza di divorzio n. 794/2024 (cfr. doc. 2), per il mantenimento della figlia maggiorenne con la Per_1 raggiunta indipendenza economica da parte di quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha allegato che la figlia , dopo aver conseguito il diploma Per_1 nel settore alberghiero, ha iniziato a lavorare presso il di lui studio professionale con mansioni di segretaria, venendo assunta nel mese di novembre 2023 con contratto a tempo indeterminato ed orario part-time di 10 ore settimanali. Successivamente, nel mese di ottobre 2024, le è stato ampliato l'orario di lavoro e oggi è assunta a tempo indeterminato con orario di 20 ore Per_1 settimanali ed un trattamento retributivo netto in media di E. 800 al mese per 14 mensilità. Lo stesso ha, inoltre, esposto di aver provveduto al pagamento per intero di alcuni corsi professionali frequentati dalla figlia (in materia di sicurezza e di estetica avanzata).
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente il mantenimento medesimo (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024). Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente il mantenimento provare non solo il proprio stato di dipendenza economica, ma altresì di essersi adoperato, senza successo, per il superamento dello stesso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle condizioni che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. Civ. 26875/2023).
Orbene, nella vicenda in esame, la resistente , titolare di una legittimazione CP_1 processuale alternativa e concorrente rispetto a quella della figlia maggiorenne con ella Per_1 convivente, non si è costituita in giudizio e non ha, pertanto, offerto alcun mezzo di prova inteso a confutare le allegazioni avversarie ed a dimostrare, per converso, lo stato di dipendenza economica della figlia.
D'altra parte, che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro è circostanza Per_1 documentalmente provata, avendo ella terminato il percorso di studi nel luglio 2023 (cfr. diploma alberghiero sub doc. 5) e svolgendo attività lavorativa presso lo studio professionale del padre da ormai quasi due anni (cfr. doc. 6). Assunta dapprima per 10 ore settimanali, ha visto Per_1 implementare l'orario di lavoro settimanale ed il proprio trattamento retributivo. Oggi la ragazza è assunta a tempo indeterminato per 20 ore settimanali con una retribuzione di quasi E. 800 al mese per 14 mensilità (cfr. doc. 27). Ne segue che, a distanza di quasi due anni dalla conclusione del percorso di studi e dall'intrapresa attività lavorativa, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario fornito dalla controparte, è possibile ritenere provato che abbia raggiunto l'autonomia economica. Per_1
Il contributo al mantenimento dovuto, in forza della sentenza di divorzio, dal ricorrente a favore della figlia dev'essere dunque revocato con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), in ossequio al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ. 10359/24).
Non si accollano le spese di lite alla parte resistente, non essendosi quest'ultima opposta al ricorso e avendo il ricorrente instato per la vittoria di spese nel caso di resistenza della controparte (circostanza non verificatasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 794/2024, così provvede:
REVOCA, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia maggiorenne;
Parte_1 Per_1
CONFERMA, nel resto, le statuizioni della sentenza di divorzio;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA OT ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER TA PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa DA OT GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 23091/2024 promossa da con il patrocinio dell'avv. URGESI GIUSEPPINA e dell'avv. Parte_1 COPPOLA VERONICA in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“affinchè l'On.le Tribunale adito esoneri il ricorrente dal contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , allo stato versato dal padre alla madre collocataria signora nella Per_1 CP_1 misura rivalutata pari ad euro 406,00 mensili.
In caso di resistenza della signora , anche tardiva: vittoria di spese, onorari ed Controparte_1 accessori di legge”
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, a adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo la revoca del contributo dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne o in Per_1 subordine la sua riduzione.
La resistente , pur ritualmente citata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita.
All'udienza del 17.9.2025 è comparsa la sola parte ricorrente che è stata sentita. All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, come in epigrafe indicate.
***
Il ricorrente ha motivato la domanda di revoca del contributo dovuto, in forza della sentenza di divorzio n. 794/2024 (cfr. doc. 2), per il mantenimento della figlia maggiorenne con la Per_1 raggiunta indipendenza economica da parte di quest'ultima.
In particolare, il ricorrente ha allegato che la figlia , dopo aver conseguito il diploma Per_1 nel settore alberghiero, ha iniziato a lavorare presso il di lui studio professionale con mansioni di segretaria, venendo assunta nel mese di novembre 2023 con contratto a tempo indeterminato ed orario part-time di 10 ore settimanali. Successivamente, nel mese di ottobre 2024, le è stato ampliato l'orario di lavoro e oggi è assunta a tempo indeterminato con orario di 20 ore Per_1 settimanali ed un trattamento retributivo netto in media di E. 800 al mese per 14 mensilità. Lo stesso ha, inoltre, esposto di aver provveduto al pagamento per intero di alcuni corsi professionali frequentati dalla figlia (in materia di sicurezza e di estetica avanzata).
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente il mantenimento medesimo (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024). Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente il mantenimento provare non solo il proprio stato di dipendenza economica, ma altresì di essersi adoperato, senza successo, per il superamento dello stesso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle condizioni che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. Civ. 26875/2023).
Orbene, nella vicenda in esame, la resistente , titolare di una legittimazione CP_1 processuale alternativa e concorrente rispetto a quella della figlia maggiorenne con ella Per_1 convivente, non si è costituita in giudizio e non ha, pertanto, offerto alcun mezzo di prova inteso a confutare le allegazioni avversarie ed a dimostrare, per converso, lo stato di dipendenza economica della figlia.
D'altra parte, che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro è circostanza Per_1 documentalmente provata, avendo ella terminato il percorso di studi nel luglio 2023 (cfr. diploma alberghiero sub doc. 5) e svolgendo attività lavorativa presso lo studio professionale del padre da ormai quasi due anni (cfr. doc. 6). Assunta dapprima per 10 ore settimanali, ha visto Per_1 implementare l'orario di lavoro settimanale ed il proprio trattamento retributivo. Oggi la ragazza è assunta a tempo indeterminato per 20 ore settimanali con una retribuzione di quasi E. 800 al mese per 14 mensilità (cfr. doc. 27). Ne segue che, a distanza di quasi due anni dalla conclusione del percorso di studi e dall'intrapresa attività lavorativa, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario fornito dalla controparte, è possibile ritenere provato che abbia raggiunto l'autonomia economica. Per_1
Il contributo al mantenimento dovuto, in forza della sentenza di divorzio, dal ricorrente a favore della figlia dev'essere dunque revocato con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), in ossequio al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ. 10359/24).
Non si accollano le spese di lite alla parte resistente, non essendosi quest'ultima opposta al ricorso e avendo il ricorrente instato per la vittoria di spese nel caso di resistenza della controparte (circostanza non verificatasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 794/2024, così provvede:
REVOCA, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia maggiorenne;
Parte_1 Per_1
CONFERMA, nel resto, le statuizioni della sentenza di divorzio;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA OT ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.