Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, proposto da
US SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Toti Salvatore Musumeci, Alberto Marengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , Dia - Direzione Investigativa Antimafia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della determinazione 126036 in data 15 ottobre 2021, notificata in data 16 ottobre 2021, a firma del Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, di reiezione del ricorso gerarchico proposto per l'annullamento e/o la revisione della scheda valutativa del tenente colonnello US SI, relativamente al periodo 1° novembre 2020 – 30 aprile 2021;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, susseguente o comunque connesso con quello impugnato, fra cui, espressamente, la Scheda Valutativa per ufficiali 28 maggio 2021, notificata al tenente colonnello US SI il 29 giugno 2021 ed afferente al periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021, con specifico riferimento alle seguenti parti: (i) alla voce di valutazione “atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori”, per la quale è stato assegnato, rispetto al passato, il deteriore giudizio di “rispettoso-sostenuto-sollecito”; (ii) al giudizio espresso dal compilatore e dal primo revisore secondo cui vi sarebbe stata “una lieve flessione nella sua azione di comando, dimostrandosi rispettoso con i superiori, sostenuto con i colleghi e sollecito con i collaboratori”; (iii) al giudizio finale nella misura in cui, rispetto al passato, non è più previsto l'apprezzamento dell'“ampia lode”, che sino ad oggi aveva connotato le precedenti schede di valutazione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno e della Dia - Direzione Investigativa Antimafia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa AO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, appartenente ai reparti speciali della Guardia di Finanza, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe per contestare la scheda di valutazione del periodo 1.11.2020-30.4.2021; ha in particolare censurato la valutazione relativa alla voce “atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori” la cui aggettivazione ha subito una flessione rispetto alla precedente valutazione cosicché il giudizio finale invece di esprimere “ampia lode” si è compendiato in “vivissimo apprezzamento”.
Il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico che è stato tuttavia respinto.
Con il presente ricorso si contesta tale esito lamentando:
“eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche del difetto dei presupposti, dell’errore di fatto e dell’ingiustificata disparità di trattamento. Sviamento. Eccesso di potere nella sua figura della contraddittorietà intrinseca e del difetto di motivazione”; il giudizio espresso non troverebbe supporto in circostanze oggettive, cali di rendimento o vicende disciplinari che lo possano giustificare.
Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo. Preliminarmente hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il giudizio finale conseguito dal ricorrente si attesta in ogni caso nell’alveo dell’eccellenza, sicché egli non trarrebbe specifico vantaggio dall’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 15.1.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Deve essere respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità mossa dalla difesa dell’amministrazione, condividendosi la più recente giurisprudenza del giudice di appello, a mente della quale sussiste un interesse a ricorrere avverso gli esiti di una scheda di valutazione pur a fronte di un giudizio che già si colloca nell’alveo dell’eccellenza (Cons. St. sez. II n. 8273/2025). Resta evidente che la distinzione tra un giudizio sostanzialmente eccellente ed una “eccellenza con lode” esprime una sfumatura di apprezzamento che consente un ben limitato sindacato del giudice amministrativo, a fronte di un contenuto intrinsecamene di merito del giudizio, affidato fisiologicamente al soggetto che direttamente ha cognizione dell’attività del valutato.
Nel merito non può quindi che osservarsi come:
i giudizi quali quello in contestazione sono espressione di elevata discrezionalità dell’amministrazione, sindacabili nei limiti di una evidente irrazionalità;
le valutazioni coprono un ben delimitato periodo di riferimento e restano indipendenti l’una dell’altra (Cons. St. sez. II parere n. 2355/2016);
il giudice amministrativo, in materia, non può essere chiamato a riformulare o correggere un giudizio, operazioni che interferirebbero indebitamente con il merito dell’azione amministrativa, ma a censurare evidenti incongruità o illogicità del giudizio stesso; quest’ultimo, per altro, a fronte di schede valutative standardizzate non richiede articolate motivazioni quanto piuttosto valutazioni di sintesi;
come evidenziato più volte dalla giurisprudenza, le valutazioni caratteristiche sono infatti sufficientemente giustificate e motivate in ragione della scomposizione delle voci analiticamente indicate nelle schede e del giudizio di sintesi, così come espressi dal valutatore e dal revisore;
il valutatore è il soggetto in immediata posizione di superiorità gerarchica e dunque nella posizione migliore per una valutazione individualizzata; il revisore, nel concordare, riscontra una coerenza tra gli atti a disposizione, i giudizi espressi e la regolamentazione di formulazione dei giudizi, non potendo né dovendo porre in essere la reiterazione del giudizio individuale già espresso, rispetto al quale, del tutto fisiologicamente, trovandosi in una diversa posizione gerarchica assume un rapporto indiretto.
Infine non può predicarsi una sorta di “diritto” ad ottenere la massima lode nel contesto di un giudizio già di eccellenza sol perché non sussistono specifici elementi negativi o disciplinari a carico dell’interessato; è evidente, infatti, come l’eccellenza già necessariamente presupponga l’assenza di dati negativi a carico dell’interessato. Piuttosto pare al Collegio che l’ulteriore lode richieda, a propria volta, elementi di spicco tali da fare aggio financo sull’eccellenza ed in mancanza dei quali non sembra potersi concludere per una censurabile irragionevolezza di un giudizio di “solo” vivissimo apprezzamento.
Il ricorrente, per parte sua, si è limitato a dedurre di non essere incorso in alcuna condotta o atto censurato/censurabile (condizione del tutto coerente con l’elevata valutazione ottenuta) e, quanto a picchi di eccellenza, ha prodotto due documenti (un encomio e una lettera di segnalazione) che non sono cronologicamente riferibili al periodo oggetto di contestazione e pertanto, per la già ricordata autonomia dei periodi oggetto di valutazione, non possono venire in considerazione.
Ritiene in definitiva il Collegio che manchi in atti l’allegazione e prova di fatti o circostanze tali da inficiare di percepibile irrazionalità/incongruenza la valutazione impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
AO NE, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NE | RO RN |
IL SEGRETARIO