TAR Torino, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 205
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di fatto e disparità di trattamento

    Il Collegio ritiene che i giudizi di valutazione siano espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabili solo in caso di evidente irrazionalità. Le valutazioni coprono un periodo limitato e sono indipendenti tra loro. Il giudice amministrativo non può riformulare il giudizio, ma solo censurare illogicità evidenti. La difesa del ricorrente non ha fornito prova di fatti o circostanze che inficino di irrazionalità la valutazione, e la documentazione prodotta non è riferibile al periodo in contestazione.

  • Rigettato
    Sviamento

    Il Collegio ritiene che i giudizi di valutazione siano espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabili solo in caso di evidente irrazionalità. Le valutazioni coprono un periodo limitato e sono indipendenti tra loro. Il giudice amministrativo non può riformulare il giudizio, ma solo censurare illogicità evidenti. La difesa del ricorrente non ha fornito prova di fatti o circostanze che inficino di irrazionalità la valutazione, e la documentazione prodotta non è riferibile al periodo in contestazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che i giudizi di valutazione siano espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabili solo in caso di evidente irrazionalità. Le valutazioni coprono un periodo limitato e sono indipendenti tra loro. Il giudice amministrativo non può riformulare il giudizio, ma solo censurare illogicità evidenti. La difesa del ricorrente non ha fornito prova di fatti o circostanze che inficino di irrazionalità la valutazione, e la documentazione prodotta non è riferibile al periodo in contestazione.

  • Rigettato
    Valutazione della voce "atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori"

    Il Collegio ritiene che i giudizi di valutazione siano espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabili solo in caso di evidente irrazionalità. Le valutazioni coprono un periodo limitato e sono indipendenti tra loro. Il giudice amministrativo non può riformulare il giudizio, ma solo censurare illogicità evidenti. La difesa del ricorrente non ha fornito prova di fatti o circostanze che inficino di irrazionalità la valutazione, e la documentazione prodotta non è riferibile al periodo in contestazione.

  • Rigettato
    Giudizio espresso dal compilatore e dal primo revisore

    Il Collegio ritiene che i giudizi di valutazione siano espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabili solo in caso di evidente irrazionalità. Le valutazioni coprono un periodo limitato e sono indipendenti tra loro. Il giudice amministrativo non può riformulare il giudizio, ma solo censurare illogicità evidenti. La difesa del ricorrente non ha fornito prova di fatti o circostanze che inficino di irrazionalità la valutazione, e la documentazione prodotta non è riferibile al periodo in contestazione.

  • Rigettato
    Mancato apprezzamento dell'"ampia lode"

    Il Collegio ritiene che i giudizi di valutazione siano espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabili solo in caso di evidente irrazionalità. Le valutazioni coprono un periodo limitato e sono indipendenti tra loro. Il giudice amministrativo non può riformulare il giudizio, ma solo censurare illogicità evidenti. La difesa del ricorrente non ha fornito prova di fatti o circostanze che inficino di irrazionalità la valutazione, e la documentazione prodotta non è riferibile al periodo in contestazione. Non sussiste un diritto ad ottenere la massima lode in assenza di elementi di spicco che giustifichino tale apprezzamento ulteriore rispetto all'eccellenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 205
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 205
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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