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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1062/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1062 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 21/05/2025 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Itri (LT) alla Via San Gennaro 46, presso lo studio dell'Avv. EZIO
SOSCIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti, dall'Avv.to Daniela Piccolo, Avvocato dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Comune, sito in P.zza XIX Maggio n.10;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 424 del 7.10.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/81 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 424/2022 del 07.10.2022 notificata il 15.02.2023, con la quale il ingiungeva il pagamento della sanzione di euro 437,33, per Controparte_1 violazione degli artt. 41 e 42 del DPR n. 320/1954 in cui veniva contestato lo “spostamento di animali bovini al di fuori del comune di residenza in assenza di autorizzazione del comune di
1 N. 1062/2023 R.G.
destinazione” in forza di verbale di accertamento e contestazione n. 14 del 10.5.2021 redatto dai
Carabinieri Forestale Lazio-Stazione di Itri per fatti avvenuti il 26.04.2021.
Parte opponente deduceva: - la nullità e comunque inefficacia dell'ordinanza n. 424 del 07 ottobre 2022, la violazione art. 18 comma 1 legge 689/1982; - l'insussistenza di elementi necessari per la validità del verbale di accertamento e contestazione di cui sopra in quanto non veniva accertata la proprietà di tutti i bovini;
- che l'accertamento della proprietà del bovino avviene solo ed esclusivamente tramite il marchio auricolare così come previsto dalle norme che regolano la fattispecie in esame e principalmente il Decreto 31 gennaio 2002, manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina previsto all'art. 6 del D.M. 31 gennaio 2002 ed infine il D.lgs 29 gennaio 2004
n. 58 che reca disposizioni sanzionatorie relative alla identificazione;
- che il ricorrente non spostava gli animali al di fuori del comune di residenza, in quanto lo spostamento avveniva all'interno del comune di CP_1
L'opponente concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendone il rigetto con conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
La causa era istruita documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 21/05/2025, previa concessione di un termine per eventuali note conclusive.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del nuovo motivo di opposizione contenuto nelle note conclusionali depositate il 4.2.2025 in quanto tardivamente formulato.
In via gradata, tale motivo risulta infondato, in quanto dal verbale di contestazione, relativo alla violazione accertata in data 26.4.2021, si evince che la violazione veniva contestata solo dopo la necessaria attività istruttoria, consistita nel richiedere al comune di se il ricorrente avesse CP_1 ottenuto l'autorizzazione allo spostamento del bestiame. Il predetto comune rispondeva solo in data
25.5.2021.
Ciò posto, va respinto anche il primo motivo di opposizione, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. 689/1981 per mancata audizione personale del ricorrente.
Come noto, infatti, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n.
285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del
1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di
2 N. 1062/2023 R.G.
audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019, Rv. 655278 - 01).
Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata.
L'art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 58/2004 prevede sanzioni a carico del detentore di animali per la mancata identificazione degli animali mediante marchi auricolari (art. 4 del Reg. (CE) n.
1760/2000, con riferimento al D.P.R. n. 437 del 19/10/2000, al D.M. 31/01/2002 e al Reg. (CE) n.
2629/1997): da 250 a 1.500 euro per ogni capo;
pagamento in misura ridotta: 500 euro per ogni capo.
Successivamente, l'art. 3, commi 8-9, rispettivamente sanziona la mancata comunicazione all'autorità competente, entro sette giorni, di ogni movimentazione di animali, in arrivo o in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione (art. 7, comma 18, del D.P.R. n.
437/2000; art. 7, commi 10 e 11, del D.M. 31/01/2002) ed il mancato completamento del passaporto di ciascun animale prima della partenza o all'arrivo in azienda (art. 7, comma 14, del D.P.R. n.
437/2000), da 100 a 600 euro (pagamento in misura ridotta: 200 euro per ogni capo).
L'art. 41 del DPR 320/1954 dispone che “Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria”.
L'art. 42 dispone che gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza
(monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.
Nella fattispecie in esame, a nulla rileva che il ricorrente deduca di non essere l'effettivo proprietario dei bovini in quanto al momento dell'accertamento, avvenuto in data 26.4.2021 nel
Comune di lo stesso era il detentore dei bovini stessi e si era dichiarato proprietario. CP_1
Come noto, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso della circostanza che il ha dichiarato agli accertatori di essere proprietario dei bovini. Sebbene la fede Pt_1 privilegiata non possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, deve ritenersi che tali dichiarazioni abbiano valore indiziario ai fini della prova della proprietà dei capi di bestiame.
3 N. 1062/2023 R.G.
Nel caso di specie, sussistono ad avviso del Tribunale elementi indiziari gravi, precisi e concordanti atti a provare la proprietà dei bovini in capo al ricorrente. Invero, il è operatore Pt_1 del settore, essendo titolare di una azienda agricola dedita all'allevamento del bestiame, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale di accertamento si trovava intento alla custodia di una mandria di bovini e dichiarava di essere proprietario degli stessi.
Inoltre, veniva accertato che il ricorrente risultava titolare di azienda adibita all'allevamento di animali, avente sede legale nel Comune di Itri alla Via Garibaldi n. 14. L'opponente ha dedotto di essere transitato sulla part. 38 del foglio 9 del Comune di al solo fine di poter raggiungere CP_1
altri fondi di sua proprietà che costituirebbero la sede operativa della sua azienda agricola. Orbene, dall'atto pubblico depositato si evince come il sig. sia proprietario di alcuni terreni siti in Pt_1
località Monticelle, ma non vi è alcuna prova circa l'esistenza di una sede operativa CP_1 dell'azienda sita nel comune di Pertanto, per lo spostamento della mandria dal CP_1 CP_2
[... al il ricorrente avrebbe dovuto ottenere, in seguito a formale richiesta, Controparte_1
l'autorizzazione dal ma ciò non avveniva costituendo di conseguenza il fatto una CP_2
cospicua violazione della normativa richiamata in premessa. In via gradata si osserva che neppure risulta effettuata la comunicazione prevista dalla normativa nel caso di spostamento all'interno dello stesso comune. Quanto alla “conferma di ricezione” prodotta in data 4.2.2025, non vi è alcuna prova che tale comunicazione si riferisse ad una richiesta di autorizzazione allo spostamento della mandria, non essendo stato prodotto il contenuto dell'email.
L'opposizione va pertanto respinta, con conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (con applicazione dei valori minimi stante la bassa complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 424/2022 del 07.10.2022 emessa dal Controparte_1
2. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in € 232,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
4 N. 1062/2023 R.G.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1062 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 21/05/2025 e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Itri (LT) alla Via San Gennaro 46, presso lo studio dell'Avv. EZIO
SOSCIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti, dall'Avv.to Daniela Piccolo, Avvocato dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Comune, sito in P.zza XIX Maggio n.10;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 424 del 7.10.2022.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/81 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 424/2022 del 07.10.2022 notificata il 15.02.2023, con la quale il ingiungeva il pagamento della sanzione di euro 437,33, per Controparte_1 violazione degli artt. 41 e 42 del DPR n. 320/1954 in cui veniva contestato lo “spostamento di animali bovini al di fuori del comune di residenza in assenza di autorizzazione del comune di
1 N. 1062/2023 R.G.
destinazione” in forza di verbale di accertamento e contestazione n. 14 del 10.5.2021 redatto dai
Carabinieri Forestale Lazio-Stazione di Itri per fatti avvenuti il 26.04.2021.
Parte opponente deduceva: - la nullità e comunque inefficacia dell'ordinanza n. 424 del 07 ottobre 2022, la violazione art. 18 comma 1 legge 689/1982; - l'insussistenza di elementi necessari per la validità del verbale di accertamento e contestazione di cui sopra in quanto non veniva accertata la proprietà di tutti i bovini;
- che l'accertamento della proprietà del bovino avviene solo ed esclusivamente tramite il marchio auricolare così come previsto dalle norme che regolano la fattispecie in esame e principalmente il Decreto 31 gennaio 2002, manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina previsto all'art. 6 del D.M. 31 gennaio 2002 ed infine il D.lgs 29 gennaio 2004
n. 58 che reca disposizioni sanzionatorie relative alla identificazione;
- che il ricorrente non spostava gli animali al di fuori del comune di residenza, in quanto lo spostamento avveniva all'interno del comune di CP_1
L'opponente concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendone il rigetto con conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
La causa era istruita documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 21/05/2025, previa concessione di un termine per eventuali note conclusive.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del nuovo motivo di opposizione contenuto nelle note conclusionali depositate il 4.2.2025 in quanto tardivamente formulato.
In via gradata, tale motivo risulta infondato, in quanto dal verbale di contestazione, relativo alla violazione accertata in data 26.4.2021, si evince che la violazione veniva contestata solo dopo la necessaria attività istruttoria, consistita nel richiedere al comune di se il ricorrente avesse CP_1 ottenuto l'autorizzazione allo spostamento del bestiame. Il predetto comune rispondeva solo in data
25.5.2021.
Ciò posto, va respinto anche il primo motivo di opposizione, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. 689/1981 per mancata audizione personale del ricorrente.
Come noto, infatti, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n.
285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del
1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di
2 N. 1062/2023 R.G.
audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019, Rv. 655278 - 01).
Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata.
L'art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 58/2004 prevede sanzioni a carico del detentore di animali per la mancata identificazione degli animali mediante marchi auricolari (art. 4 del Reg. (CE) n.
1760/2000, con riferimento al D.P.R. n. 437 del 19/10/2000, al D.M. 31/01/2002 e al Reg. (CE) n.
2629/1997): da 250 a 1.500 euro per ogni capo;
pagamento in misura ridotta: 500 euro per ogni capo.
Successivamente, l'art. 3, commi 8-9, rispettivamente sanziona la mancata comunicazione all'autorità competente, entro sette giorni, di ogni movimentazione di animali, in arrivo o in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione (art. 7, comma 18, del D.P.R. n.
437/2000; art. 7, commi 10 e 11, del D.M. 31/01/2002) ed il mancato completamento del passaporto di ciascun animale prima della partenza o all'arrivo in azienda (art. 7, comma 14, del D.P.R. n.
437/2000), da 100 a 600 euro (pagamento in misura ridotta: 200 euro per ogni capo).
L'art. 41 del DPR 320/1954 dispone che “Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria”.
L'art. 42 dispone che gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza
(monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.
Nella fattispecie in esame, a nulla rileva che il ricorrente deduca di non essere l'effettivo proprietario dei bovini in quanto al momento dell'accertamento, avvenuto in data 26.4.2021 nel
Comune di lo stesso era il detentore dei bovini stessi e si era dichiarato proprietario. CP_1
Come noto, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso della circostanza che il ha dichiarato agli accertatori di essere proprietario dei bovini. Sebbene la fede Pt_1 privilegiata non possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, deve ritenersi che tali dichiarazioni abbiano valore indiziario ai fini della prova della proprietà dei capi di bestiame.
3 N. 1062/2023 R.G.
Nel caso di specie, sussistono ad avviso del Tribunale elementi indiziari gravi, precisi e concordanti atti a provare la proprietà dei bovini in capo al ricorrente. Invero, il è operatore Pt_1 del settore, essendo titolare di una azienda agricola dedita all'allevamento del bestiame, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale di accertamento si trovava intento alla custodia di una mandria di bovini e dichiarava di essere proprietario degli stessi.
Inoltre, veniva accertato che il ricorrente risultava titolare di azienda adibita all'allevamento di animali, avente sede legale nel Comune di Itri alla Via Garibaldi n. 14. L'opponente ha dedotto di essere transitato sulla part. 38 del foglio 9 del Comune di al solo fine di poter raggiungere CP_1
altri fondi di sua proprietà che costituirebbero la sede operativa della sua azienda agricola. Orbene, dall'atto pubblico depositato si evince come il sig. sia proprietario di alcuni terreni siti in Pt_1
località Monticelle, ma non vi è alcuna prova circa l'esistenza di una sede operativa CP_1 dell'azienda sita nel comune di Pertanto, per lo spostamento della mandria dal CP_1 CP_2
[... al il ricorrente avrebbe dovuto ottenere, in seguito a formale richiesta, Controparte_1
l'autorizzazione dal ma ciò non avveniva costituendo di conseguenza il fatto una CP_2
cospicua violazione della normativa richiamata in premessa. In via gradata si osserva che neppure risulta effettuata la comunicazione prevista dalla normativa nel caso di spostamento all'interno dello stesso comune. Quanto alla “conferma di ricezione” prodotta in data 4.2.2025, non vi è alcuna prova che tale comunicazione si riferisse ad una richiesta di autorizzazione allo spostamento della mandria, non essendo stato prodotto il contenuto dell'email.
L'opposizione va pertanto respinta, con conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (con applicazione dei valori minimi stante la bassa complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 424/2022 del 07.10.2022 emessa dal Controparte_1
2. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in € 232,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
4 N. 1062/2023 R.G.
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