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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 16314/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA NO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16314/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 06/03/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BALDASCINO LEONARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Parte ricorrente impugna sei provvedimenti del 12.12.2023 con i quali l' diffidava la CP_1 restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di indennità di malattia, di indennità di maternità e a titolo di indennità di disoccupazione, per l'importo complessivo di € 11.743,56.
A sostegno dell'azione giudiziaria eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici alla richiesta di restituzione, la prescrizione decennale della richiesta ripetitoria e la propria buona fede nell'avvenuta percezione delle somme oggetto di richiesta di indebito, nonché l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 12 della legge 413/1991.
L'ente si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
La causa può essere decisa.
1
2. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità conseguente al mancato esperimento del previo procedimento amministrativo.
Infatti, l'azione proposta, la quale, per sua natura, non è diretta al conseguimento di nessuna prestazione a carico dell' , non soggiace alla disciplina generale di cui alla legge n. 88 del CP_2
1989, e, quindi, non deve ritenersi previsto alcun obbligatorio previo procedimento amministrativo
(cfr. sul punto Trib. Napoli 870 del 2022).
3. Nel merito
Le pretese vantate attraverso gli opposti solleciti e richieste di pagamento sono richieste a titolo di somme indebitamente percepite su prestazione disoccupazione agricola- Indennità Malattia-
Maternità erogate in favore della parte ricorrente negli anni 2005, 2007, 2008, 2009, 2010.
L'eccezione di prescrizione risulta infondata, avendo l'ente documentato efficacemente (cfr. allegati alla memoria di costituzione) l'invio di tutte le raccomandate (indicate in memoria alla pag. 3 e ricevute dalla parte ricorrente) relative alle singole somme richieste, le quali dimostrano, quindi, sia l'invio alla ricorrente di idonei atti prodromici e precedenti alla comunicazione di indebito, sia conoscenza del dovere di pagamento nei confronti dell'ente (corroborata, per alcune delle somme oggi impugnate, anche dalla circostanza, dimostrata sempre in via documentale dall'ente, di avere la ricorrente depositato altri e precedenti ricorsi dinanzi al tribunale del lavoro, cfr. allegati alla CP_ memoria di costituzione di .
Anche l'eccezione di decadenza risulta infondata, trattandosi di norma c he non si applica al caso di specie.
4. Le spese processuali
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, come individuato nel ricorso, nei valori medi (considerato il tenore delle difese delle parti e il numero di atti impugnati) e ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
2
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente della previdenza, che liquida in € 3.700,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
LA NO
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA NO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16314/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 06/03/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BALDASCINO LEONARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Parte ricorrente impugna sei provvedimenti del 12.12.2023 con i quali l' diffidava la CP_1 restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di indennità di malattia, di indennità di maternità e a titolo di indennità di disoccupazione, per l'importo complessivo di € 11.743,56.
A sostegno dell'azione giudiziaria eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici alla richiesta di restituzione, la prescrizione decennale della richiesta ripetitoria e la propria buona fede nell'avvenuta percezione delle somme oggetto di richiesta di indebito, nonché l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 12 della legge 413/1991.
L'ente si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
La causa può essere decisa.
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2. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità conseguente al mancato esperimento del previo procedimento amministrativo.
Infatti, l'azione proposta, la quale, per sua natura, non è diretta al conseguimento di nessuna prestazione a carico dell' , non soggiace alla disciplina generale di cui alla legge n. 88 del CP_2
1989, e, quindi, non deve ritenersi previsto alcun obbligatorio previo procedimento amministrativo
(cfr. sul punto Trib. Napoli 870 del 2022).
3. Nel merito
Le pretese vantate attraverso gli opposti solleciti e richieste di pagamento sono richieste a titolo di somme indebitamente percepite su prestazione disoccupazione agricola- Indennità Malattia-
Maternità erogate in favore della parte ricorrente negli anni 2005, 2007, 2008, 2009, 2010.
L'eccezione di prescrizione risulta infondata, avendo l'ente documentato efficacemente (cfr. allegati alla memoria di costituzione) l'invio di tutte le raccomandate (indicate in memoria alla pag. 3 e ricevute dalla parte ricorrente) relative alle singole somme richieste, le quali dimostrano, quindi, sia l'invio alla ricorrente di idonei atti prodromici e precedenti alla comunicazione di indebito, sia conoscenza del dovere di pagamento nei confronti dell'ente (corroborata, per alcune delle somme oggi impugnate, anche dalla circostanza, dimostrata sempre in via documentale dall'ente, di avere la ricorrente depositato altri e precedenti ricorsi dinanzi al tribunale del lavoro, cfr. allegati alla CP_ memoria di costituzione di .
Anche l'eccezione di decadenza risulta infondata, trattandosi di norma c he non si applica al caso di specie.
4. Le spese processuali
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, come individuato nel ricorso, nei valori medi (considerato il tenore delle difese delle parti e il numero di atti impugnati) e ridotte in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
2
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente della previdenza, che liquida in € 3.700,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
LA NO
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