TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/10/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI BUFALINI Parte_1 C.F._1 BO e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il TRIBUNALE DI PISTOIA - GIUDICE DEL LAVORO, contrariis reiectis, accogliere il ricorso e per l'effetto: 1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Pt_1
ad ottenere il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a far data dall'a.s. 2015/2016, per
[...] ciascun anno scolastico in cui è risultato vigente un contratto a tempo determinato, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè dell'art. 36 del CCNL 2019/2021 istruzione e ricerca, previa disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con la normativa europea di cui in narrativa (ivi compresa la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE), tra cui: il comma 121 della legge 107/2015, nonché della nota n. 15219 del CP_2
15.10.2015 nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 ed il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che “ la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” ; il d.l. n. 69 del 2003, art. 15, convertito, con modifiche, in legge n. 103 del 2023 nella parte in cui il legislatore ha esteso il beneficio della carta docenti “per l'anno 2023” solo ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa;
2) condannare conseguentemente il
[...] [
, in persona del Ministro pro tempore, in tesi ad attribuire alla Controparte_1 ricorrente la Carta Docenti per il valore corrispondente a quello perduto, oppure in ipotesi a riconoscere e corrispondere alla ricorrente l'incentivo di €. 500/00 annui a far data dall'a.s. 2015/2016, per ciascun anno scolastico in cui è risultato vigente un contratto a tempo determinato e nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè nonchè dell'art. 36 del CCNL 2019/2021 istruzione e ricerca, oppure, in ulteriore ipotesi, anche nel caso di fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze o per altra causa, a pagare a favore della ricorrente ove non spettante l'adempimento in forma specifica, la somma di €. 500,00 annui a far data dall'anno scolastico 2015/2016 e per ciascun anno scolastico in cui è risultato vigente un contratto a tempo determinato a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo”. In particolare, la ricorrente, docente di ruolo dal 1.9.2021, con ultima sede di servizio presso la
Scuola di primo grado statale “Leonardo da Vinci” di Pistoia (PT) (come risulta dallo stato matricolare allegato al ricorso), ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato, con scadenza al termine delle attività didattiche, a far data dall'a.s. 2015/2016. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6.2.2025, su richiesta di chiarimenti del Giudice, parte ricorrente ha precisato che la domanda di riconoscimento della Carta docente concerne le annualità dal 2015/2016 al 2023/2024, ad esclusione dell'a.s. 2022/2023.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito indicate. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1 che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, essendo dimostrato per tabulas l'assunzione a tempo determinato con cessazione dell'incarico alò 30 giugno di ciascuna annualità (cfr. docc. 1a-1b-1c-1d, nonché doc. 4 Stato matricolare), e per l'a.s. 2020/2021, essendovi in atti la prova che la docente abbia assunto un incarico alle dipendenze del resistente in forza di contratto a termine con CP_1 scadenza al 31 agosto (cfr. doc. 1e allegato al ricorso, nonché doc. 4 Stato matricolare). Proprio in forza degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
La domanda, viceversa, non può trovare accoglimento con riguardo all'annualità 2018/2019, non risultando agli atti la prova che, per tale anno scolastico, la docente abbia assunto incarichi alle dipendenze del convenuto. Né il ricorso può trovare accoglimento per gli aa.ss. 2021/2022 e CP_1
2023/2024, risultando la ricorrente assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente a far data dal 1.9.2021 e, conseguentemente, ipso iure già titolare del bonus per cui è causa (come si evince, ancora una volta, dal doc. 4 Stato matricolare).
Ne consegue che a favore della ricorrente dovrà riconoscersi il diritto alla attribuzione del bonus economico di cui trattasi per i soli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021. In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le suddette annualità, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere CP_1 condannato al versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, risultando immessa in ruolo a far data dal 1.9.2021.
Sulle spese di lite
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese si intendono compensate nella misura di 1/3, mentre sono poste a carico del convenuto per la restante parte di 2/3. CP_1
Esse – da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari – sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_1 del 2015, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
rigetta nel resto il ricorso;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 687,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI BUFALINI Parte_1 C.F._1 BO e dell'avv. BUFALINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il TRIBUNALE DI PISTOIA - GIUDICE DEL LAVORO, contrariis reiectis, accogliere il ricorso e per l'effetto: 1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Pt_1
ad ottenere il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a far data dall'a.s. 2015/2016, per
[...] ciascun anno scolastico in cui è risultato vigente un contratto a tempo determinato, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè dell'art. 36 del CCNL 2019/2021 istruzione e ricerca, previa disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con la normativa europea di cui in narrativa (ivi compresa la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE), tra cui: il comma 121 della legge 107/2015, nonché della nota n. 15219 del CP_2
15.10.2015 nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 ed il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che “ la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” ; il d.l. n. 69 del 2003, art. 15, convertito, con modifiche, in legge n. 103 del 2023 nella parte in cui il legislatore ha esteso il beneficio della carta docenti “per l'anno 2023” solo ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa;
2) condannare conseguentemente il
[...] [
, in persona del Ministro pro tempore, in tesi ad attribuire alla Controparte_1 ricorrente la Carta Docenti per il valore corrispondente a quello perduto, oppure in ipotesi a riconoscere e corrispondere alla ricorrente l'incentivo di €. 500/00 annui a far data dall'a.s. 2015/2016, per ciascun anno scolastico in cui è risultato vigente un contratto a tempo determinato e nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè nonchè dell'art. 36 del CCNL 2019/2021 istruzione e ricerca, oppure, in ulteriore ipotesi, anche nel caso di fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze o per altra causa, a pagare a favore della ricorrente ove non spettante l'adempimento in forma specifica, la somma di €. 500,00 annui a far data dall'anno scolastico 2015/2016 e per ciascun anno scolastico in cui è risultato vigente un contratto a tempo determinato a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo”. In particolare, la ricorrente, docente di ruolo dal 1.9.2021, con ultima sede di servizio presso la
Scuola di primo grado statale “Leonardo da Vinci” di Pistoia (PT) (come risulta dallo stato matricolare allegato al ricorso), ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato, con scadenza al termine delle attività didattiche, a far data dall'a.s. 2015/2016. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per la prima udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6.2.2025, su richiesta di chiarimenti del Giudice, parte ricorrente ha precisato che la domanda di riconoscimento della Carta docente concerne le annualità dal 2015/2016 al 2023/2024, ad esclusione dell'a.s. 2022/2023.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito indicate. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1 che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, essendo dimostrato per tabulas l'assunzione a tempo determinato con cessazione dell'incarico alò 30 giugno di ciascuna annualità (cfr. docc. 1a-1b-1c-1d, nonché doc. 4 Stato matricolare), e per l'a.s. 2020/2021, essendovi in atti la prova che la docente abbia assunto un incarico alle dipendenze del resistente in forza di contratto a termine con CP_1 scadenza al 31 agosto (cfr. doc. 1e allegato al ricorso, nonché doc. 4 Stato matricolare). Proprio in forza degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dalla ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
La domanda, viceversa, non può trovare accoglimento con riguardo all'annualità 2018/2019, non risultando agli atti la prova che, per tale anno scolastico, la docente abbia assunto incarichi alle dipendenze del convenuto. Né il ricorso può trovare accoglimento per gli aa.ss. 2021/2022 e CP_1
2023/2024, risultando la ricorrente assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente a far data dal 1.9.2021 e, conseguentemente, ipso iure già titolare del bonus per cui è causa (come si evince, ancora una volta, dal doc. 4 Stato matricolare).
Ne consegue che a favore della ricorrente dovrà riconoscersi il diritto alla attribuzione del bonus economico di cui trattasi per i soli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021. In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le suddette annualità, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere CP_1 condannato al versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, risultando immessa in ruolo a far data dal 1.9.2021.
Sulle spese di lite
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese si intendono compensate nella misura di 1/3, mentre sono poste a carico del convenuto per la restante parte di 2/3. CP_1
Esse – da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari – sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_1 del 2015, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
rigetta nel resto il ricorso;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 687,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.