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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3204/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020722029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6053/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone,
contro
Agenzia Entrate - Riscossione e
contro
Regione Campania, ricorso avverso la cartella 10020250020722029000, relativa a tassa automobilistica 2020, eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa.
Risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione che rappresenta il proprio difetto di legittimazione passiva per gli atti di competenza della Regione Campania, e chiede dichiararsi la legittimità del proprio operato, il mancato decorso del termine prescrizionale e il rigetto del ricorso, spese vinte.
Non risulta costituita la Regione Campania, ancorchè risulti correttamente notificato tramite PEC il ricorso in data 18.06.2025.
Alla odierna udienza, come da verbale,la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Regione Campania, non costituitasi in giudizio, non ha fornito prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento n. 064100027424, asseritamente notificato in data 10.06.2023, derivandone pertanto la nullità della cartella di pagamento impugnata e la dichiarazione di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
250 oltre accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3204/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020722029000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6053/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone,
contro
Agenzia Entrate - Riscossione e
contro
Regione Campania, ricorso avverso la cartella 10020250020722029000, relativa a tassa automobilistica 2020, eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa.
Risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione che rappresenta il proprio difetto di legittimazione passiva per gli atti di competenza della Regione Campania, e chiede dichiararsi la legittimità del proprio operato, il mancato decorso del termine prescrizionale e il rigetto del ricorso, spese vinte.
Non risulta costituita la Regione Campania, ancorchè risulti correttamente notificato tramite PEC il ricorso in data 18.06.2025.
Alla odierna udienza, come da verbale,la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Regione Campania, non costituitasi in giudizio, non ha fornito prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento n. 064100027424, asseritamente notificato in data 10.06.2023, derivandone pertanto la nullità della cartella di pagamento impugnata e la dichiarazione di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
250 oltre accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.