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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2083/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. VI DA Presidente
dr. ON GO Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2083/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”,
riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del
28.5.2025, e vertente
TRA
, P. VA , Parte_1 P.VA_1
costituita con DGRC n. 505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale
Ing. , nominato con D.G.R.C. n. 372 del 06.08.2019 e con Parte_2
D.P.G.R.C. n. 104 del 08.08.2019, legale rappresentante pro - tempore,
rappresentata e difesa, dall'avv. Guido Cortese, c.f. , CodiceFiscale_1
in virtù di procura per atto pubblico, elett.te domiciliato con gli stessi stessa presso la sede in Torre del Greco, alla Via Marconi n. 66, i quali dichiarano di 2
voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio ai sensi dell'art. 136 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'intestazione dell'atto: PEC: Email_1
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1
del suo attuale legale rappresentante pro - tempore Dott. , CP_2
P.VA , con sede in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via San P.VA_2
Martino n. 24, in conformità alla procura alle liti redatta su atto separato, che costituisce parte integrante della comparsa di costituzione, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dai seguenti Avvocati:
• Gennaro Cavallaro, del Foro di Nocera Inferiore, c.f.
[...]
, PEC: C.F._2 Email_2
• ON Cavallaro, del Foro di Salerno, c.f. C.F._3
, PEC:
[...] Email_3
• Carmelo Cavallaro, del Foro di Nocera Inferiore, c.f.
[...]
, PEC: C.F._4 Email_4
tutti nella loro spiegata qualità di soci-professionisti della
[...]
– P-VA , PEC: Controparte_3 P.VA_3
con sede legale in Nocera Inferiore alla via Filippo Email_5
Dentice D'Accadia n. 31, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio,
nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore alla Via Filippo
Dentice D'Accadia n. 31, giusta procura redatta su atto separato, dichiarando ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0815178853 e/o ai seguenti indirizzi 3
di posta elettronica certificata – Email_2
- ai sensi e per gli effetti di Email_3 Email_4
cui all'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.
APPELLATA
Per l'appellante , in Parte_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da atto di appello
Per l'appellata in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento delle richieste ivi formulate e impugnando e contestando l'atto di appello proposto dall' in quanto infondato sia in fatto che in diritto.. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 12.5.2022 la Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, proponeva appello avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 822/2022 del 15.4.2022
con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta, con citazione del 19.9.2019, avverso il decreto ingiuntivo n. 943/2019 richiesto ed ottenuto in data 26.6.2019 dal in Controparte_1
Parte persona del legale rapp.te pro – tempore - accreditato con la predetta per le prestazioni di Terapia Fisica e Riabilitativa ai sensi della l. 6, comma 6,
L. 724/94 - per l'importo di € 39.973,67, oltre interessi come richiesti,
costituente il saldo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti,
nell'ambito della COM complessiva riconosciuta al Centro di n. 300 ore settimanali - equivalenti a n. 13.800 ore annuali - per il mese di novembre
2016, come da fattura n. 4011-E del 5.12.2016, emessa per l'indicato importo 4
e non contestata dalla . Parte_3
L'appellante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
in persona del legale rapp.te Controparte_1
Par pro – tempore - 3 Sud, chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, l'accoglimento delle conclusioni di seguito indicate:
“All'esito del giudizio d'appello, nel merito, dichiarata la nullità o,
comunque, l'infondatezza della sentenza impugnata, accogliere integralmente l'atto
di appello proposto dalla - in persona del Direttore Generale e legale Parte_3
rappresentante pro tempore - con riforma della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata, nella parte indicata e per l'effetto, accogliendo, nel merito,
integralmente l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata, con declaratoria di
integrale infondatezza della pretesa economica avanzata da parte appellata in sede di
azione monitoria;
3. per l'effetto, ordinare la restituzione di tutto quanto già percepito;
4. In via subordinata e gradata, annullare con rinvio la sentenza impugnata,
disponendo che sia altra Sezione del Tribunale di Torre Annunziata a decidere
Part sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla e decisa con
il provvedimento giudiziale impugnato dalla medesima Pubblica Amministrazione a
mezzo del presente atto di citazione in appello;
5. Per l'effetto ed in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento di
spese ed onorari del doppio grado di giudizio”..
Con comparsa del 7.9.2022 si costituiva il
[...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro – tempore, il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità 5
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque contestava nel merito l'avversa pretesa;
per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva quindi il rigetto dell'appello, in quanto in parte inammissibile ed in parte infondato,
previa conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze oltre al rimborso forfettario 15% sui compensi, VA e CAP come per legge,
del presente giudizio, il tutto in favore dei procuratori antistatari ex art 93
c.p.c.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2025,
per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte 6
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Ed invero, con l'originaria opposizione al menzionato provvedimento monitorio l' deduceva che le Parte_1
somme richieste non erano dovute, stante l'avvenuto superamento del limite -
di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, del contratto stipulato tra le parti - entro il quale avrebbe dovuto essere contenuta la spesa e, quindi, il fatturato per il periodo gennaio/dicembre 2016, pari ad € 323.450,00, al netto del ticket.
Le fatture prodotte in giudizio risultavano dalla relazione prot. n. 311
del 7.8.2019 tutte regolarmente liquidate;
difatti il Centro, per l'anno 2016,
aveva presentato fatture per un importo di € 475.647,82, a fronte delle quali
Parte l' aveva liquidato solo la somma di € 323.291,89, corrispondente al tetto di spesa assegnato alla struttura per detta annualità, senza liquidare quindi l'ulteriore somma.
L'opponente sosteneva inoltre la mancata debenza degli interessi richiesti, in assenza di un inadempimento imputabile.
Il contestava entrambe le Controparte_1
affermazioni sopra indicate, precisando che la prova del superamento del tetto 7
Parte di spesa spettava alla opponente e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, che non avrebbe certo potuto fornirla attraverso una mera relazione interna, peraltro predisposta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Tra l'altro, nella nota era stato indicato il tetto di struttura, omettendo,
però di precisare se il fatturato indicato fosse stato o meno corrisposto, prova
Parte questa da ritenersi a carico della in buona sostanza, quindi, il credito del comparente risultava dimostrato, e comunque non adeguatamente CP_1
Parte contestato dalla
Il Tribunale, nel condividere le argomentazioni di detto comparente,
così argomentava la propria pronuncia di rigetto:
“
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della
giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo
dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad
appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le
normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico
del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto
l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a
carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella
degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale
(cfr., ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. La pretesa avanzata in fase monitoria ha poi trovato conferma in
questa sede: invero, le prestazioni erogate dal Centro - invero, non contestate
- rientrano nell'ambito della Capacità Operativa Massima (COM) ad esso
Part riconosciute, in virtù del contratto stipulato con l' in data Pt_1 8
26.11.2016 per la . Parte_4
Al riguardo, dalla documentazione prodotta dall' , non Parte_1
risulta allegata alcuna comunicazione del supposto superamento tetto di
spesa, né ancor meno delle ulteriori eccezioni sollevate.
Part La documentazione offerta dalla si rivela inidonea, non essendo
stato fornito alcun riscontro in ordine al verbale del Tavolo tecnico attestante
i limiti di spesa annuali applicabili alle singole strutture per la verifica del
tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento, né della comunicazione
in favore del Centro ricorrente della data di effettivo esaurimento.
Ribadito il principio, ormai costante in giurisprudenza, per cui in tema
di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata
per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il
superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto
impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura
privata, della cui prova è onerato il debitore;
e che, analogamente, anche il
mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e
nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, ma rileva come fatto
impeditivo con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice,
è a ribadirsi che la non ha prodotto alcun avviso di Parte_5
ricevimento, né alcuna comunicazione, né ancor meno ha allegato alla
propria produzione di parte la presunta notifica di superamento del tetto
spesa.
Part Inoltre, l' eccependo una circostanza impeditiva dell'esigibilità
del credito avrebbe dovuto provare con congrua documentazione, ex art. 2697
c.c., di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al centro fino alla 9
concorrenza della COM riconosciuta, ma tale prova, come già trascritto, è
mancata totalmente: ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto
confermato integralmente”.
Part Ciò posto, con il primo motivo di gravame l' appellante deduce che la pronuncia appellata ha chiaramente confuso il tetto di spesa della macro area di riferimento, con il tetto di spesa del singolo Centro, come individuato specificamente nel contratto, risultando quindi inconferente il richiamo alla necessità dei Tavoli Tecnici al fine delle determinazioni della
R.T.U. della macro area.
Orbene, osserva sul punto la Corte che dalla mera lettura del contratto dell'anno 2011, in particolare dal coordinamento degli articoli 3 e 4 del contratto, emerge con chiarezza che il tetto ivi indicato, con riguardo alle tariffe vigenti nel corso dell'esercizio è riferito alla struttura e non alla
Part macroarea, essendosi impegnata l all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del tetto sopra indicato.
Nessuna attinenza alla fattispecie e nessuna rilevanza hanno quindi tutte le deduzioni inerenti la struttura del Tavolo Tecnico e la necessità di operare una regressione tariffaria che tenga conto del contributo dello specifico Centro al superamento del tetto di macroarea.
Part In realtà, dalla nota l' prot. n. 311 del 7.8.2019 che, a seguito dell'invio da parte del Centro appellato di fatture relative all'anno 2016 per complessi € 475.647,82 (circostanza questa non oggetto di alcuna specifica contestazione), l'Ente oggi appellante ha posto in liquidazione il minor importo di € 323.291,89, in quanto limite consentito dal tetto di spesa di struttura contrattualmente indicato. 10
In buona sostanza, a fronte di questa analitica indicazione, il CP_1
non ha formulato alcuna dettagliata eccezione, non contestando l'avvenuta fatturazione e l'invio, ma genericamente sostenendo non essere stata data prova dei pagamenti, circostanza questa non rilevante ai fini del superamento del tetto di struttura legato al semplice fatturato.
A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere solo laddove il avesse dedotto e dimostrato che le somme oggetto dell'originaria CP_1
pretesa monitoria rientrassero tra quelle oggetto di regolare fatturazione entro il limite massimo contrattuale, e non fossero state tuttavia pagate,
ipotesi questa tuttavia neanche prospettata.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado, deve ritenersi dimostrato che le somme oggetto di fatturazione da parte del relativamente al mese di novembre 2016 fossero CP_1
eccedenza rispetto al tetto di struttura - legato al mero fatturato – previsto dall'art. 4 del contratto in atti allegato.
In conseguenza, essendo fondata la proposta impugnazione, in riforma della gravata decisione, va accolta l'originaria opposizione proposta dall' , in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro – tempore, con citazione del 19.9.2019 ed avverso il decreto ingiuntivo n. 943/2019 richiesto ed ottenuto in data 26.6.2019 dal in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, per l'importo di € 39.973,67, oltre interessi come richiesti e spese di procedura, con conseguente revoca dello stesso.
Quanto alle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellata
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro – tempore, e vanno liquidate - in favore dell'appellante
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Parte_3
pro – tempore - come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da € 26.001.00 ad € 52.000,00), nonché
considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato. quanto al presente grado. per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro – tempore, con citazione del 12.5.2022, nei confronti del
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 822/2022 del 15.4.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
accoglie l'originaria opposizione proposta dall'
[...]
, in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro – tempore, con citazione del 19.9.2019 ed avverso ildecreto ingiuntivo n. 943/2019 richiesto ed ottenuto in data
26.6.2019 dal in Controparte_1 12
persona del legale rapp.te pro – tempore, per l'importo di € 39.973,67,
oltre interessi come richiesti e spese di procedura, con conseguente revoca dello stesso;
2) Condanna la in Controparte_1
Part persona del suo legale rappresentante pro – tempore la - al pagamento in favore dell' , in Parte_3
persona del suo legale rappresentante pro – tempore,delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi del presente grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
5.309,00, di cui € 809,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi €
4.786,00, di cui € 286,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
ON GO
IL PRESIDENTE
VI DA
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2083/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. VI DA Presidente
dr. ON GO Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2083/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”,
riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del
28.5.2025, e vertente
TRA
, P. VA , Parte_1 P.VA_1
costituita con DGRC n. 505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale
Ing. , nominato con D.G.R.C. n. 372 del 06.08.2019 e con Parte_2
D.P.G.R.C. n. 104 del 08.08.2019, legale rappresentante pro - tempore,
rappresentata e difesa, dall'avv. Guido Cortese, c.f. , CodiceFiscale_1
in virtù di procura per atto pubblico, elett.te domiciliato con gli stessi stessa presso la sede in Torre del Greco, alla Via Marconi n. 66, i quali dichiarano di 2
voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio ai sensi dell'art. 136 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'intestazione dell'atto: PEC: Email_1
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1
del suo attuale legale rappresentante pro - tempore Dott. , CP_2
P.VA , con sede in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via San P.VA_2
Martino n. 24, in conformità alla procura alle liti redatta su atto separato, che costituisce parte integrante della comparsa di costituzione, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dai seguenti Avvocati:
• Gennaro Cavallaro, del Foro di Nocera Inferiore, c.f.
[...]
, PEC: C.F._2 Email_2
• ON Cavallaro, del Foro di Salerno, c.f. C.F._3
, PEC:
[...] Email_3
• Carmelo Cavallaro, del Foro di Nocera Inferiore, c.f.
[...]
, PEC: C.F._4 Email_4
tutti nella loro spiegata qualità di soci-professionisti della
[...]
– P-VA , PEC: Controparte_3 P.VA_3
con sede legale in Nocera Inferiore alla via Filippo Email_5
Dentice D'Accadia n. 31, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio,
nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore alla Via Filippo
Dentice D'Accadia n. 31, giusta procura redatta su atto separato, dichiarando ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0815178853 e/o ai seguenti indirizzi 3
di posta elettronica certificata – Email_2
- ai sensi e per gli effetti di Email_3 Email_4
cui all'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68.
APPELLATA
Per l'appellante , in Parte_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da atto di appello
Per l'appellata in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento delle richieste ivi formulate e impugnando e contestando l'atto di appello proposto dall' in quanto infondato sia in fatto che in diritto.. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 12.5.2022 la Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, proponeva appello avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 822/2022 del 15.4.2022
con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta, con citazione del 19.9.2019, avverso il decreto ingiuntivo n. 943/2019 richiesto ed ottenuto in data 26.6.2019 dal in Controparte_1
Parte persona del legale rapp.te pro – tempore - accreditato con la predetta per le prestazioni di Terapia Fisica e Riabilitativa ai sensi della l. 6, comma 6,
L. 724/94 - per l'importo di € 39.973,67, oltre interessi come richiesti,
costituente il saldo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti,
nell'ambito della COM complessiva riconosciuta al Centro di n. 300 ore settimanali - equivalenti a n. 13.800 ore annuali - per il mese di novembre
2016, come da fattura n. 4011-E del 5.12.2016, emessa per l'indicato importo 4
e non contestata dalla . Parte_3
L'appellante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
in persona del legale rapp.te Controparte_1
Par pro – tempore - 3 Sud, chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, l'accoglimento delle conclusioni di seguito indicate:
“All'esito del giudizio d'appello, nel merito, dichiarata la nullità o,
comunque, l'infondatezza della sentenza impugnata, accogliere integralmente l'atto
di appello proposto dalla - in persona del Direttore Generale e legale Parte_3
rappresentante pro tempore - con riforma della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata, nella parte indicata e per l'effetto, accogliendo, nel merito,
integralmente l'opposizione interposta dalla Pubblica Amministrazione appellante
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata, con declaratoria di
integrale infondatezza della pretesa economica avanzata da parte appellata in sede di
azione monitoria;
3. per l'effetto, ordinare la restituzione di tutto quanto già percepito;
4. In via subordinata e gradata, annullare con rinvio la sentenza impugnata,
disponendo che sia altra Sezione del Tribunale di Torre Annunziata a decidere
Part sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla e decisa con
il provvedimento giudiziale impugnato dalla medesima Pubblica Amministrazione a
mezzo del presente atto di citazione in appello;
5. Per l'effetto ed in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento di
spese ed onorari del doppio grado di giudizio”..
Con comparsa del 7.9.2022 si costituiva il
[...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro – tempore, il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità 5
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque contestava nel merito l'avversa pretesa;
per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva quindi il rigetto dell'appello, in quanto in parte inammissibile ed in parte infondato,
previa conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze oltre al rimborso forfettario 15% sui compensi, VA e CAP come per legge,
del presente giudizio, il tutto in favore dei procuratori antistatari ex art 93
c.p.c.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2025,
per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte 6
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Ed invero, con l'originaria opposizione al menzionato provvedimento monitorio l' deduceva che le Parte_1
somme richieste non erano dovute, stante l'avvenuto superamento del limite -
di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, del contratto stipulato tra le parti - entro il quale avrebbe dovuto essere contenuta la spesa e, quindi, il fatturato per il periodo gennaio/dicembre 2016, pari ad € 323.450,00, al netto del ticket.
Le fatture prodotte in giudizio risultavano dalla relazione prot. n. 311
del 7.8.2019 tutte regolarmente liquidate;
difatti il Centro, per l'anno 2016,
aveva presentato fatture per un importo di € 475.647,82, a fronte delle quali
Parte l' aveva liquidato solo la somma di € 323.291,89, corrispondente al tetto di spesa assegnato alla struttura per detta annualità, senza liquidare quindi l'ulteriore somma.
L'opponente sosteneva inoltre la mancata debenza degli interessi richiesti, in assenza di un inadempimento imputabile.
Il contestava entrambe le Controparte_1
affermazioni sopra indicate, precisando che la prova del superamento del tetto 7
Parte di spesa spettava alla opponente e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, che non avrebbe certo potuto fornirla attraverso una mera relazione interna, peraltro predisposta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Tra l'altro, nella nota era stato indicato il tetto di struttura, omettendo,
però di precisare se il fatturato indicato fosse stato o meno corrisposto, prova
Parte questa da ritenersi a carico della in buona sostanza, quindi, il credito del comparente risultava dimostrato, e comunque non adeguatamente CP_1
Parte contestato dalla
Il Tribunale, nel condividere le argomentazioni di detto comparente,
così argomentava la propria pronuncia di rigetto:
“
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della
giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo
dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad
appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le
normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico
del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto
l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a
carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella
degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale
(cfr., ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. La pretesa avanzata in fase monitoria ha poi trovato conferma in
questa sede: invero, le prestazioni erogate dal Centro - invero, non contestate
- rientrano nell'ambito della Capacità Operativa Massima (COM) ad esso
Part riconosciute, in virtù del contratto stipulato con l' in data Pt_1 8
26.11.2016 per la . Parte_4
Al riguardo, dalla documentazione prodotta dall' , non Parte_1
risulta allegata alcuna comunicazione del supposto superamento tetto di
spesa, né ancor meno delle ulteriori eccezioni sollevate.
Part La documentazione offerta dalla si rivela inidonea, non essendo
stato fornito alcun riscontro in ordine al verbale del Tavolo tecnico attestante
i limiti di spesa annuali applicabili alle singole strutture per la verifica del
tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento, né della comunicazione
in favore del Centro ricorrente della data di effettivo esaurimento.
Ribadito il principio, ormai costante in giurisprudenza, per cui in tema
di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata
per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il
superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto
impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura
privata, della cui prova è onerato il debitore;
e che, analogamente, anche il
mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e
nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, ma rileva come fatto
impeditivo con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice,
è a ribadirsi che la non ha prodotto alcun avviso di Parte_5
ricevimento, né alcuna comunicazione, né ancor meno ha allegato alla
propria produzione di parte la presunta notifica di superamento del tetto
spesa.
Part Inoltre, l' eccependo una circostanza impeditiva dell'esigibilità
del credito avrebbe dovuto provare con congrua documentazione, ex art. 2697
c.c., di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al centro fino alla 9
concorrenza della COM riconosciuta, ma tale prova, come già trascritto, è
mancata totalmente: ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto
confermato integralmente”.
Part Ciò posto, con il primo motivo di gravame l' appellante deduce che la pronuncia appellata ha chiaramente confuso il tetto di spesa della macro area di riferimento, con il tetto di spesa del singolo Centro, come individuato specificamente nel contratto, risultando quindi inconferente il richiamo alla necessità dei Tavoli Tecnici al fine delle determinazioni della
R.T.U. della macro area.
Orbene, osserva sul punto la Corte che dalla mera lettura del contratto dell'anno 2011, in particolare dal coordinamento degli articoli 3 e 4 del contratto, emerge con chiarezza che il tetto ivi indicato, con riguardo alle tariffe vigenti nel corso dell'esercizio è riferito alla struttura e non alla
Part macroarea, essendosi impegnata l all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del tetto sopra indicato.
Nessuna attinenza alla fattispecie e nessuna rilevanza hanno quindi tutte le deduzioni inerenti la struttura del Tavolo Tecnico e la necessità di operare una regressione tariffaria che tenga conto del contributo dello specifico Centro al superamento del tetto di macroarea.
Part In realtà, dalla nota l' prot. n. 311 del 7.8.2019 che, a seguito dell'invio da parte del Centro appellato di fatture relative all'anno 2016 per complessi € 475.647,82 (circostanza questa non oggetto di alcuna specifica contestazione), l'Ente oggi appellante ha posto in liquidazione il minor importo di € 323.291,89, in quanto limite consentito dal tetto di spesa di struttura contrattualmente indicato. 10
In buona sostanza, a fronte di questa analitica indicazione, il CP_1
non ha formulato alcuna dettagliata eccezione, non contestando l'avvenuta fatturazione e l'invio, ma genericamente sostenendo non essere stata data prova dei pagamenti, circostanza questa non rilevante ai fini del superamento del tetto di struttura legato al semplice fatturato.
A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere solo laddove il avesse dedotto e dimostrato che le somme oggetto dell'originaria CP_1
pretesa monitoria rientrassero tra quelle oggetto di regolare fatturazione entro il limite massimo contrattuale, e non fossero state tuttavia pagate,
ipotesi questa tuttavia neanche prospettata.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado, deve ritenersi dimostrato che le somme oggetto di fatturazione da parte del relativamente al mese di novembre 2016 fossero CP_1
eccedenza rispetto al tetto di struttura - legato al mero fatturato – previsto dall'art. 4 del contratto in atti allegato.
In conseguenza, essendo fondata la proposta impugnazione, in riforma della gravata decisione, va accolta l'originaria opposizione proposta dall' , in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro – tempore, con citazione del 19.9.2019 ed avverso il decreto ingiuntivo n. 943/2019 richiesto ed ottenuto in data 26.6.2019 dal in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, per l'importo di € 39.973,67, oltre interessi come richiesti e spese di procedura, con conseguente revoca dello stesso.
Quanto alle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellata
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro – tempore, e vanno liquidate - in favore dell'appellante
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Parte_3
pro – tempore - come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da € 26.001.00 ad € 52.000,00), nonché
considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato. quanto al presente grado. per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro – tempore, con citazione del 12.5.2022, nei confronti del
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 822/2022 del 15.4.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
accoglie l'originaria opposizione proposta dall'
[...]
, in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro – tempore, con citazione del 19.9.2019 ed avverso ildecreto ingiuntivo n. 943/2019 richiesto ed ottenuto in data
26.6.2019 dal in Controparte_1 12
persona del legale rapp.te pro – tempore, per l'importo di € 39.973,67,
oltre interessi come richiesti e spese di procedura, con conseguente revoca dello stesso;
2) Condanna la in Controparte_1
Part persona del suo legale rappresentante pro – tempore la - al pagamento in favore dell' , in Parte_3
persona del suo legale rappresentante pro – tempore,delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi del presente grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
5.309,00, di cui € 809,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi €
4.786,00, di cui € 286,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
ON GO
IL PRESIDENTE
VI DA