CASS
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2025, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA VA AR LL, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria ex art. 611 cod.proc.pen. depositata dall'avv. Cesare Galloni, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7744 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 15/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con orna del 27/06/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di rigettava l'istanza ex art. 415-ter cod.proc.pen. proposta nell'interesse di VA AR LL, nella qualità di persona offesa, finalizzata ad ottenere la completa discovery del fascicolo contenenti tutti gli atti di indagini relativi al procedimento n. 3180/2023 K. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione VA AR LL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità del provvedimento. Espone che, contraria ente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di rt. 415-ter cod.proc. pen. trova applicazione anche / con riferimento alle iscrizioni relative a fatti non costituenti reato;
il provvedimento di diniego del Giudice per le indagini preliminari costituisce un atto abnorme perché erroneo quanto all'arbitraria esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 415- ter cod.proc.pen. dei procedimenti relativi a fatti non costituenti reato e determinante una fase di stasi irrimediabile del procedimento. Chiede, pertanto, l'annullamento del procedimento impugnato. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. con allegata documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge. 2. Va osservato che la categoria dell'abnormità deroga eccezionalmente al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione (art. 568 cod.proc.pen.) ed è stata creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento. In questi casi, infatti, la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale;
e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende a permettere di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. Intervenute sul tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che è abnorme non solo il provvedimento che per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'ordinamento processuale, ma, altresì, quello che, pur 2 essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (S.U., n.5307 del 1/2/2008, Rv.238240). E si è aggiunto che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo, sia il profilo funzionale, quando l'atto, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Si è osservato che l'abnormità più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se all'autorità giudiziaria può riconoscersi l'"attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione (Sez.U,n.25957 del 26/03/2009, NI Rv.243590). L'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale è stato, dunque, escluso nel caso in cui l'atto erroneo costituisca espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento, pur costituendo espressione di un potere male esercitato. 3. Va, poi, ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 34 del 22/11/2000, dep. 15/01/2001, P.M. in proc. c. ignoti, Rv. 217473) hanno affermato il principio per il quale, in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. «mod. 21») ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. «mod. 45») può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state 3 compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro «mod. 21», in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (nello stesso senso, Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non massimata.) Peraltro, sempre le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che il provvedimento del pubblico ministero di trasmissione diretta all'archivio della pseudo-notizia di reato, in quanto atto di parte, non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è qualificabile come abnorme (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né è impugnabile, anche qualora illegittimamente adottato in conseguenza di una errata iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, CH, Rv. 219598). La stessa sentenza CH ha anche precisato che il rischio di abusi ed errori nella gestione da parte del pubblico ministero delle pseudo-notizie di reato trovi il suo naturale rimedio nell'esercizio da parte del Procuratore Generale del proprio potere di avocazione di cui all'art. 412 cod.proc.pen. E si è affermato che alla persona offesa è attribuita specifica facoltà, in caso di iscrizione della notizia di reato nel cd. modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato), di sollecitare il PM a inviare il fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato (in questo senso, Sez.3, n. 15128 del 26/10/2017, dep 05/04/2018, Rv.273160 - 01; Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, Rv. 258594; Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, n.m.). E si è anche precisato che sussiste l'obbligo del pubblico ministero di sottoporre al vaglio giurisdizionale la decisione di archiviare la pseudo-notizia di reato soltanto nel caso in cui vi sia stata una espressa richiesta del denunciante in tal senso e comunque all'iscrizione nel mod. 45 sia seguito il compimento di atti di indagine preliminare (Sez. 2, n. 29010 del 24/09/2020, D., Rv. 279810; Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, De Colombi, Rv. 274675; nonchè Sez.5, n.39738 del 2024, non mass.); giova ricordare anche che questa Corte ha qualificato come abnorme il provvedimento del pubblico ministero che, a seguito di espressa richiesta del denunciante, rifiuti di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari (Cfr. Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, P.O. in proc. Ignoti, Rv. 258594, che ha affermato che si configura una stasi procedimentale qualora 4 l'esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa;
nonchè Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non massimata e Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017, dep. 2018, Loiodice, Rv. 273160). 4. In base a tali premesse, il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, non costituisce un atto abnorme, nè dal punto di vista strutturale ne' da quello funzionale, in quanto si tratta di un provvedimento che non presenta alcun profilo di "eccentricità" che lo collochi al di fuori del sistema organico della legge processuale ma rientra nella sfera dei poteri propri dell'organo che lo ha emesso, nè determina la stasi del procedimento, ben potendo la persona offesa, sulla base dei principi di diritto suesposti, sollecitare il PM a inviare il fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato e, eventualmente, impugnare il rifiuto ingiustificato del pubblico ministero. 5. Esclusa, pertanto, la ricorrenza del vizio dell'abnormità, che avrebbe giustificato la legittimità dell'odierno ricorso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria ex art. 611 cod.proc.pen. depositata dall'avv. Cesare Galloni, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7744 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 15/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con orna del 27/06/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di rigettava l'istanza ex art. 415-ter cod.proc.pen. proposta nell'interesse di VA AR LL, nella qualità di persona offesa, finalizzata ad ottenere la completa discovery del fascicolo contenenti tutti gli atti di indagini relativi al procedimento n. 3180/2023 K. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione VA AR LL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità del provvedimento. Espone che, contraria ente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di rt. 415-ter cod.proc. pen. trova applicazione anche / con riferimento alle iscrizioni relative a fatti non costituenti reato;
il provvedimento di diniego del Giudice per le indagini preliminari costituisce un atto abnorme perché erroneo quanto all'arbitraria esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 415- ter cod.proc.pen. dei procedimenti relativi a fatti non costituenti reato e determinante una fase di stasi irrimediabile del procedimento. Chiede, pertanto, l'annullamento del procedimento impugnato. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. con allegata documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge. 2. Va osservato che la categoria dell'abnormità deroga eccezionalmente al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione (art. 568 cod.proc.pen.) ed è stata creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento. In questi casi, infatti, la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale;
e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende a permettere di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. Intervenute sul tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che è abnorme non solo il provvedimento che per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'ordinamento processuale, ma, altresì, quello che, pur 2 essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (S.U., n.5307 del 1/2/2008, Rv.238240). E si è aggiunto che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo, sia il profilo funzionale, quando l'atto, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Si è osservato che l'abnormità più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se all'autorità giudiziaria può riconoscersi l'"attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l'attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione (Sez.U,n.25957 del 26/03/2009, NI Rv.243590). L'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale è stato, dunque, escluso nel caso in cui l'atto erroneo costituisca espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento, pur costituendo espressione di un potere male esercitato. 3. Va, poi, ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 34 del 22/11/2000, dep. 15/01/2001, P.M. in proc. c. ignoti, Rv. 217473) hanno affermato il principio per il quale, in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. «mod. 21») ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. «mod. 45») può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state 3 compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro «mod. 21», in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (nello stesso senso, Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non massimata.) Peraltro, sempre le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che il provvedimento del pubblico ministero di trasmissione diretta all'archivio della pseudo-notizia di reato, in quanto atto di parte, non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è qualificabile come abnorme (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né è impugnabile, anche qualora illegittimamente adottato in conseguenza di una errata iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, CH, Rv. 219598). La stessa sentenza CH ha anche precisato che il rischio di abusi ed errori nella gestione da parte del pubblico ministero delle pseudo-notizie di reato trovi il suo naturale rimedio nell'esercizio da parte del Procuratore Generale del proprio potere di avocazione di cui all'art. 412 cod.proc.pen. E si è affermato che alla persona offesa è attribuita specifica facoltà, in caso di iscrizione della notizia di reato nel cd. modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato), di sollecitare il PM a inviare il fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato (in questo senso, Sez.3, n. 15128 del 26/10/2017, dep 05/04/2018, Rv.273160 - 01; Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, Rv. 258594; Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, n.m.). E si è anche precisato che sussiste l'obbligo del pubblico ministero di sottoporre al vaglio giurisdizionale la decisione di archiviare la pseudo-notizia di reato soltanto nel caso in cui vi sia stata una espressa richiesta del denunciante in tal senso e comunque all'iscrizione nel mod. 45 sia seguito il compimento di atti di indagine preliminare (Sez. 2, n. 29010 del 24/09/2020, D., Rv. 279810; Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, De Colombi, Rv. 274675; nonchè Sez.5, n.39738 del 2024, non mass.); giova ricordare anche che questa Corte ha qualificato come abnorme il provvedimento del pubblico ministero che, a seguito di espressa richiesta del denunciante, rifiuti di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari (Cfr. Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, P.O. in proc. Ignoti, Rv. 258594, che ha affermato che si configura una stasi procedimentale qualora 4 l'esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa;
nonchè Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non massimata e Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017, dep. 2018, Loiodice, Rv. 273160). 4. In base a tali premesse, il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, non costituisce un atto abnorme, nè dal punto di vista strutturale ne' da quello funzionale, in quanto si tratta di un provvedimento che non presenta alcun profilo di "eccentricità" che lo collochi al di fuori del sistema organico della legge processuale ma rientra nella sfera dei poteri propri dell'organo che lo ha emesso, nè determina la stasi del procedimento, ben potendo la persona offesa, sulla base dei principi di diritto suesposti, sollecitare il PM a inviare il fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato e, eventualmente, impugnare il rifiuto ingiustificato del pubblico ministero. 5. Esclusa, pertanto, la ricorrenza del vizio dell'abnormità, che avrebbe giustificato la legittimità dell'odierno ricorso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2025