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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1440 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
(CF: nato a [...], il [...], Email_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
(CF: ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
29/12/1966 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PILUDU ANNA RITA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Quartu Sant'Elena in data
20/8/1983 tra i signori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1
Quartu Sant'Elena il 29/12/1966), trascritto agli atti del Registro Civile del predetto Comune al n.
26, parte I, anno 1983, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito della sentenza presso i
competenti Uffici dello Stato Civile;
2) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e nulla disporre in merito
all'assegno divorzile;
3) spese e competenze del presente giudizio interamente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 07/03/2024 e regolare costituzione della in data 17.05.2024, Pt_1 CP_1
all'udienza del 19.06.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c,
i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 28.02.2008) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 07.03.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
Pagina 2 L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. Parte_2
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite in quanto non contrarie a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a QUARTU SANT'ELENA il 20/08/1983 tra nato a [...], il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
QUARTU SANT'ELENA (CA), il 29/12/1966, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile
per l'annotazione della presente sentenza (atto n.26, parte I, anno 1983 - Comune di QUARTU
SANT'ELENA).
Sull'accordo delle parti:
2) dà atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento senza nulla disporre in merito all'assegno divorzile;
3) compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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