Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469 del 2019 reg. gen. affari civili contenziosi
Vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni La Vita (c.f. Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._1
AR IN (AV) alla via Adinolfi n. 20, giusta procura ad litem in atti.
- Parte opponente
E
p.iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._3
La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura ad litem in atti.
- Parte opposta
Avente ad
Oggetto: opposizione al d.i. n. 142/2019 con oggetto pagamento di somme.
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 142/2019 del 31.01.2019 (R.G. 5074/2018) notificatogli in data 18.02.2019 da ed avente ad oggetto il Controparte_1
pagamento della somma di 16.442,35 euro oltre interessi legali e spese di
1
70000222 sottoscritto in data 12.10.2004 con Cassa dei Controparte_2
rapporto di credito ceduto alla creditrice ingiungente giusta contratto
[...]
di cessione di crediti in blocco del 19.10.2016. A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inidoneità della documentazione Pt_1
prodotta in sede monitoria ai fini dell'emissione del d.i. e comunque l'insufficienza di tale documentazione ai fini della prova del credito anche nel giudizio di merito avendo prodotto a corredo del ricorso CP_1
monitorio soltanto una certificazione notarile che attestava che alla data del 19/10/2016 sussisteva un credito cartolarizzato senza produrre il certificato di saldo conto;
nel merito eccepiva l'illegittima capitalizzazione degli interessi ed il superamento del tasso soglia. Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva che, impugnando e contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto, prodotto ed eccepito chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto del tutto infondata, sia in fatto che in diritto e chiedeva in limine la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite. Il Tribunale alla prima udienza di comparizione del 16/10/2019 concedeva la provvisoria esecuzione al d.i. n. 142/2019 e fissava udienza per la verifica dell'esito della disposta procedura di mediazione. Concessi
i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni del
7/11/2024 ove, pervenuto medio tempore il fascicolo al sottoscritto, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. All'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa deve essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
2 Nella fattispecie in esame, il d.i. è stato emesso sulla base dell'estratto autentico delle scritture contabili della società ingiungente, nello specifico il libro giornale. Tale documentazione non appare idonea e da sola sufficiente a provare il credito di cui è causa;
e a ben vedere, non lo era neppure per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ed infatti, per le ingiunzioni in materia bancaria, è necessario e sufficiente il certificato di saldaconto ex art. 50 T.U.B.. L'estratto del libro giornale prodotto da da cui risulta che l'asserito credito nei confronti dell'odierno CP_1
ingiunto è stato oggetto di cartolarizzazione, è un documento del tutto diverso e idoneo solo a provare che è intervenuta la cessione di quel credito, ma non il credito stesso.
In ogni caso, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio
(cfr. Cass. 14640/2018). Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali la contestazione generale del credito, così come contestato, dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
L'applicazione di questo principio comporta l'onere della di CP_1
fornire piena prova della propria pretesa, producendo il saldo conto e gli
3 estratti conto. Non avendoli prodotti, neppure nel giudizio di cognizione piena, il credito non può dirsi provato.
Ne segue l'accoglimento della domanda, la revoca del decreto ingiuntivo anche per la non ricorrenza delle condizioni di legge ex art. 633 c.p.c. per la sua emissione e la condanna della alla restituzione di quanto CP_1
ricevuto in esecuzione dell'opposto decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull' opposizione proposta da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 142/2019, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 142/2019 e condanna alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_1
quanto ricevuto in esecuzione dell'opposto decreto;
- condanna al pagamento in favore di parte opponente delle Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi 5.077,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni La
Vita dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento il 5.03.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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