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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 530/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 16/7/2021, da
- Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Gianolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Piazza de Gasperi 45/a, Parte appellante contro c.f. - CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Maria Melograni ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale CP_1 in Venezia in Dorsoduro 3519/I 30123; Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza del 04.02.2021 n. 50/2021 Tribunale di Padova, R.G. 2321/2019 comunicata dalla competente cancelleria in data 04.02.2032, non notificata,
In punto: ripetizione indennità di mobilità.
*
CONCLUSIONI Per parte appellante: per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione di tutto quanto versato al sig. nel periodo dal 10.11.2015 al 10.05.2017 a titolo di indennità Pt_1 di mobilità, pari a euro 22.354,89; per l'effetto accertarsi e dichiararsi che la richiesta di restituzione avanzata CP dall' è legittima limitatamente alla somma che, sommata all'indennizzo ricevuto dal datore di lavoro, superi quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di salario nel normale proseguire del rapporto di lavoro (ovvero senza licenziamento). Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte appellata: In via principale, rigettarsi il ricorso;
vittoria nelle spese.
1 *
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 50/2021 il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso con il quale ha chiesto di accertare la solo parziale legittimità Parte_1 della pretesa restitutoria avanzata dall' avente ad oggetto l'indennità di CP_1 mobilità percepita, in seguito alla pronuncia con cui il Tribunale di Vicenza aveva annullato il licenziamento dell' con conseguente condanna Pt_1 del datore alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità.
In particolare, l'odierno appellante ha chiesto di accertare che la ripetizione dell'indennità fosse legittima solo per la parte in cui la medesima, sommata all'indennizzo previsto in favore del lavoratore a seguito di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, fosse superiore alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro.
Nello specifico, l' veniva licenziato (licenziamento collettivo) in Pt_1 data 13.10.2015 e percepiva l'indennità mobilità fino al 17/7/2017 allorquando, in seguito a pronuncia che annullava il licenziamento, il lavoratore veniva reintegrato nel posto di lavoro e l'azienda datrice di lavoro condannata a corrispondere all' indennità risarcitoria pari a 12 Pt_1 mensilità della retribuzione globale di fatto - quantificata dal Giudice in € 1.970,16 - oltre al versamento dei contributi. L' il quale in effetti Pt_1 riscuoteva l'ammontare intero della suddetta indennità, resta quindi assente dal lavoro – e privo di retribuzione - per 19 mesi (da 13.10.2015 a 17.07.2017) e tuttavia percepiva indennità risarcitoria pari a sole 12 mensilità.
Dato il suddetto presupposto di fatto, richiedeva all' in CP_1 Pt_1 restituzione l'intera indennità di mobilità erogata, per 19 mesi, pari ad € 22.354,89; ciò anche in relazione al periodo – circa 7 mesi - nel corso del quale l' né aveva lavorato né aveva percepito, neppure in via postuma Pt_1 per il tramite dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, Legge 300/1970, alcuna retribuzione.
1.2. Il Tribunale di Padova ha ritenuto infondato il ricorso sulla scorta del fatto che l'art. 18, co. 4 della Legge 300/1970, nella sua nuova formulazione, prevede un'indennità risarcitoria onnicomprensiva del pregiudizio subito dal
2 lavoratore, in base ad una valutazione fatta a priori dal legislatore ed insindacabile da parte del giudice.
Inoltre, con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha rilevato come non esista nell'ordinamento una norma che stabilisca un obbligo od onere della collettività di sobbarcarsi un'eventuale differenza tra quanto risarcito al lavoratore dal datore di lavoro e le retribuzioni che avrebbe in effetti percepito ove non vi fosse stato il licenziamento.
Il giudice di prime cure ha sottolineato, oltretutto, che nella fase di opposizione il lavoratore aveva conciliato la causa dimostrandosi, per questo motivo, soddisfatto della somma offerta in cambio della riammissione e che, comunque, l' aveva operato in base alla Legge, osservando le regole di CP_1 bilancio pubblico e di rendicontazione delle uscite.
2. Ha presentato ricorso in appello avverso la sentenza in parola Parte_1 deducendo tre motivi di impugnazione, premettendo che:
[...]
➢ Prima della novella occorsa all'art 18 co. 4 L. 300/70 l'indennità prevista in caso di annullamento del licenziamento con reintegrazione era pienamente risarcitoria, coprendo tutto il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella di effettiva reintegrazione;
➢ A seguito della novella legislativa che ha fissato un tetto massimo di 12 mensilità all'indennità risarcitoria ricorrente negli stessi casi, la natura della suddetta è solo parzialmente risarcitoria, ben potendo essere maggiore il periodo di tempo trascorso tra il licenziamento e la reintegra;
➢ Alla luce della novità normativa sarebbe venuto meno il presupposto fondante la legittima richiesta di ripetizione di quanto versato dall al CP_1 lavoratore a titolo di indennità di mobilità in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
[…] una volta dichiarato inefficacie il licenziamento e ripristinato il rapporto, potrà e dovrà essere richiesta in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti (disoccupazione collocamento in mobilità, conseguenti al licenziamento>> (Cass. civ. 6357/1999) in quanto ben potrebbero residuare dei periodi in cui il lavoratore sarebbe rimasto scoperto poiché privo (oltre che di retribuzione) anche di indennità e contributi;
➢ In virtù di ciò, l' dovrebbe limitarsi a chiedere la ripetizione delle CP_1 differenze tra la somma di quanto percepito a titolo di indennità risarcitoria e di mobilità e la retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione,
3 onde non far gravare su di esso le conseguenze del licenziamento dichiarato illegittimo.
2.1. Con il primo motivo di appello l' ha quindi censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe giustificato l'agire dell' in CP_1 ragione di una disposizione di legge non precisata richiamando il principio di pareggio di bilancio, che, tuttavia, non avrebbe una portata applicativa diretta nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha tratto elementi indiziari relativi alla soddisfazione delle pretese del lavoratore dalla transazione giudiziale in sede di giudizio di opposizione all'ordinanza con cui il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Nello specifico ha rilevato che la considerazione svolta dal giudice di primo grado sarebbe di puro merito che trascende l'oggetto della transazione in causa, sottolineando che, in ogni caso, la richiesta di ripetizione dell'indennità di mobilità sarebbe avvenuta indipendentemente dal numero di mensilità pagate, trovando quale suo presupposto unicamente l'avvenuta reintegrazione del lavoratore.
2.3. Con terzo motivo di appello l' ha impugnato la sentenza Pt_1 nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la natura onnicomprensiva dell'indennità di cui al novellato art. 18 co.
4. L. 300/70.
A parere dell'appellante, infatti, tale caratteristica dell'indennità in parola non sarebbe dirimente ai fini del decidere, in quanto nulla ha a che vedere con le prestazioni previdenziali. Il giudice, al contrario, avrebbe dovuto rilevare che analogamente a quanto accade nei casi di sentenze che – nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento – non prevedono la reintegrazione del lavoratore o in caso di accordi all'esito di licenziamenti della medesima portata, l' non avrebbe dovuto chiedere la restituzione dell'intero, ma CP_1 solo della parte eccedente quanto il lavoratore avrebbe percepito in costanza di rapporto se non fosse sopravvenuto il licenziamento successivamente annullato.
3. Con memoria depositata il 01.12.2021 si è costituita in giudizio l' CP_1 prendendo posizione rispetto alle censure sollevate dell'appellante.
In particolare, ha rilevato che i lavoratori reintegrati sono obbligati a restituire le indennità di mobilità, e che l' non può chiedere la ripetizione delle CP_2 stesse prima della effettiva concretizzazione della reintegrazione del
4 lavoratore, non essendo a tal fine utile nemmeno una pronuncia definitiva. Richiama Cass. 21439/2018 secondo cui il venir meno del licenziamento e, quindi, del presupposto del riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento di mobilità da parte dell' giustificherebbe la richiesta CP_1 restitutoria.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 16/7/2021 e con prima udienza fissata al 27/1/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative con provvedimenti del 13.01.2022, del 02.11.2022, del 19.09.2023 e del 18.01.2024 e quindi, trattata nel corso dell'udienza del 3/7/2025 ed in tale contesto rinviata stante la pendenza presso la Suprema Corte di Cassazione di causa analoga demandata alla decisione delle Sezioni Unite.
All'udienza di rinvio dell'11/12/2025 la causa è stata definitivamente decisa come da dispositivo letto in udienza.
*
5. L'appello è fondato e come tale, nei limiti qui di seguito precisati, deve essere accolto.
6. Occorre rilevare come di recente la Suprema Corte di cassazione, a Sezioni Unite, abbia trattato vicenda associabile a quella qui in esame affermando, in situazione nella quale a seguito di licenziamento dichiarato nullo la pronuncia che aveva disposto la reintegra e la condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitoria era rimasta priva di concreta esecuzione, il seguente principio: <Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l' a CP_1 ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori)>> (Cass. Civ. SSUU 23476/2025).
6.1. Dalla lettura della motivazione della suddetta pronuncia di legittimità – che ha trattato vicenda in effetti non pienamente sovrapponibile a quella qui in esame - ritiene il Collegio potersi ricavare utili elementi per pervenire alla conclusione sinteticamente rassegnata nel dispositivo letto in udienza.
Ed infatti, rileva la Corte come la pronuncia resa dal Supremo Collegio miri a sancire il principio per cui la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, per poter giustificare la restituzione ad della naspi (ovvero dell'indennità di CP_1
5 mobilità) pagata, deve essere de facto e quindi tale da non lasciare periodi di disoccupazione involontaria scoperti e, quindi, privi di retribuzione. Ciò in quanto <L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati [tra cui la naspi, n.d.r.], deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento. L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro>>; ciò tenuto conto del fatto che <Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione.
Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore.
A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della , è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata Pt_2 dalla decisione giu di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale>>.
La Cass SSUU peraltro chiarisce che <A sostegno di tali conclusioni militano recenti pronunce del Giudice costituzionale in tema di SP (Corte Cost. n.90/2024 e Corte Cost. n. 194/2021). Con la recente sentenza n. 90/24 è stato esaminato il caso in cui il lavoratore percettore dell'indennità in questione, che aveva in origine optato per la forma anticipata della stessa, svolgendo una attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo, ed aveva poi dovuto cessare detta attività per ragioni a lui non imputabili, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo assoggettato al beneficio in questione. In ragione del disposto dell'art. 8 co.4 del d.lgs n. 22/2015, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo “coperto” dalla misura di sostegno, il percettore era tenuto alla restituzione dell'intera somma in origine erogata. Con la decisione richiamata Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione non rispondente ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 Cost. in quanto l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da poiché solo per Pt_2 esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita. Il Giudi leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato. Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità
6 era dovuta e non poteva essere oggetto di restituzione all' L'attenzione al dato concreto del bisogno di sostegno è stata peraltro esplicitata nell o assetto normativo contenuto nella legge n. 223/1991, allorchè, nell'art. 8 commi 6 e 7, è stata prevista la conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità, in caso in cui il lavoratore accetti un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Risulta evidente come, la presenza di una occupazione temporanea accompagnata dalla relativa retribuzione non determina il venir meno dell'intera situazione di assoggettamento del lavoratore alla tutela, in quanto, l'erogazione dell'indennità è sospesa per il solo tempo della temporanea occupazione, restando operativa per il successivo stato di cessazione del rapporto di lavoro>>.
6.2. Ora, alla luce delle condivisibili sopra riportate considerazioni della Corte di cassazione, reputa il Collegio potersi agevolmente pervenire alla conclusione per cui, in casi come quello qui in trattazione, caratterizzato dal non avere il lavoratore percepito alcuna remunerazione per un certo periodo durante il quale è stato evidentemente involontariamente inoccupato, sussista limitato diritto di di ripetere quanto pagato a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione/m essendo in ogni caso necessario assicurare tutela con riferimento al periodo durante il quale il lavoratore non ha lavorato (involontariamente) e non ha percepito retribuzione neppure mediante percezione (postuma) dell'indennità risarcitoria poi corrisposta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, Legge 300/1970.
7. Ciò detto, ritiene il Collegio, proprio tenuto conto della funzione dell'indennità di cui si discute e della quale domanda la ripetizione, CP_1 potersi affermare la sussistenza del diritto di ripetizione di limitatamente CP_1 ai ratei di indennità di mobilità/naspi che risultano ess ti erogati nel periodo coperto dall'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, Legge 300/1970 , quindi, nel caso di specie, per i primi 12 mesi di disoccupazione dell' , pertanto, dal 13.10.2016 fino al 13.10.2016. Pt_1
Potrà di contro l' trattenere i ratei di indennità di mobilità Pt_1 afferenti al period disoccupazione (e conseguente mancanza di retribuzione) svoltosi dal 14.10.2016 fino al 17.07.2017 (data della effettiva reintegra nel posto di lavoro e dalla quale l' ha, evidentemente, Pt_1 nuovamente percepito la retribuzione da parte del datore di lavoro).
Nei limiti di cui sopra deve pertanto trovare accoglimento la domanda formulato dalla parte appellante.
8. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione trattata solo di recente risolutivamente affrontata dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata accerta e dichiara il diritto di parte appellata di ripetere, in misura pari e non superiore a 12 mensilità di indennità di mobilità, la somma corrisposta alla parte appellante al suddetto titolo;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 11 dicembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 16/7/2021, da
- Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Gianolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Piazza de Gasperi 45/a, Parte appellante contro c.f. - CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Maria Melograni ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale CP_1 in Venezia in Dorsoduro 3519/I 30123; Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza del 04.02.2021 n. 50/2021 Tribunale di Padova, R.G. 2321/2019 comunicata dalla competente cancelleria in data 04.02.2032, non notificata,
In punto: ripetizione indennità di mobilità.
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CONCLUSIONI Per parte appellante: per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione di tutto quanto versato al sig. nel periodo dal 10.11.2015 al 10.05.2017 a titolo di indennità Pt_1 di mobilità, pari a euro 22.354,89; per l'effetto accertarsi e dichiararsi che la richiesta di restituzione avanzata CP dall' è legittima limitatamente alla somma che, sommata all'indennizzo ricevuto dal datore di lavoro, superi quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di salario nel normale proseguire del rapporto di lavoro (ovvero senza licenziamento). Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte appellata: In via principale, rigettarsi il ricorso;
vittoria nelle spese.
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Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 50/2021 il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso con il quale ha chiesto di accertare la solo parziale legittimità Parte_1 della pretesa restitutoria avanzata dall' avente ad oggetto l'indennità di CP_1 mobilità percepita, in seguito alla pronuncia con cui il Tribunale di Vicenza aveva annullato il licenziamento dell' con conseguente condanna Pt_1 del datore alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità.
In particolare, l'odierno appellante ha chiesto di accertare che la ripetizione dell'indennità fosse legittima solo per la parte in cui la medesima, sommata all'indennizzo previsto in favore del lavoratore a seguito di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, fosse superiore alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro.
Nello specifico, l' veniva licenziato (licenziamento collettivo) in Pt_1 data 13.10.2015 e percepiva l'indennità mobilità fino al 17/7/2017 allorquando, in seguito a pronuncia che annullava il licenziamento, il lavoratore veniva reintegrato nel posto di lavoro e l'azienda datrice di lavoro condannata a corrispondere all' indennità risarcitoria pari a 12 Pt_1 mensilità della retribuzione globale di fatto - quantificata dal Giudice in € 1.970,16 - oltre al versamento dei contributi. L' il quale in effetti Pt_1 riscuoteva l'ammontare intero della suddetta indennità, resta quindi assente dal lavoro – e privo di retribuzione - per 19 mesi (da 13.10.2015 a 17.07.2017) e tuttavia percepiva indennità risarcitoria pari a sole 12 mensilità.
Dato il suddetto presupposto di fatto, richiedeva all' in CP_1 Pt_1 restituzione l'intera indennità di mobilità erogata, per 19 mesi, pari ad € 22.354,89; ciò anche in relazione al periodo – circa 7 mesi - nel corso del quale l' né aveva lavorato né aveva percepito, neppure in via postuma Pt_1 per il tramite dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, Legge 300/1970, alcuna retribuzione.
1.2. Il Tribunale di Padova ha ritenuto infondato il ricorso sulla scorta del fatto che l'art. 18, co. 4 della Legge 300/1970, nella sua nuova formulazione, prevede un'indennità risarcitoria onnicomprensiva del pregiudizio subito dal
2 lavoratore, in base ad una valutazione fatta a priori dal legislatore ed insindacabile da parte del giudice.
Inoltre, con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha rilevato come non esista nell'ordinamento una norma che stabilisca un obbligo od onere della collettività di sobbarcarsi un'eventuale differenza tra quanto risarcito al lavoratore dal datore di lavoro e le retribuzioni che avrebbe in effetti percepito ove non vi fosse stato il licenziamento.
Il giudice di prime cure ha sottolineato, oltretutto, che nella fase di opposizione il lavoratore aveva conciliato la causa dimostrandosi, per questo motivo, soddisfatto della somma offerta in cambio della riammissione e che, comunque, l' aveva operato in base alla Legge, osservando le regole di CP_1 bilancio pubblico e di rendicontazione delle uscite.
2. Ha presentato ricorso in appello avverso la sentenza in parola Parte_1 deducendo tre motivi di impugnazione, premettendo che:
[...]
➢ Prima della novella occorsa all'art 18 co. 4 L. 300/70 l'indennità prevista in caso di annullamento del licenziamento con reintegrazione era pienamente risarcitoria, coprendo tutto il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella di effettiva reintegrazione;
➢ A seguito della novella legislativa che ha fissato un tetto massimo di 12 mensilità all'indennità risarcitoria ricorrente negli stessi casi, la natura della suddetta è solo parzialmente risarcitoria, ben potendo essere maggiore il periodo di tempo trascorso tra il licenziamento e la reintegra;
➢ Alla luce della novità normativa sarebbe venuto meno il presupposto fondante la legittima richiesta di ripetizione di quanto versato dall al CP_1 lavoratore a titolo di indennità di mobilità in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
[…] una volta dichiarato inefficacie il licenziamento e ripristinato il rapporto, potrà e dovrà essere richiesta in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti (disoccupazione collocamento in mobilità, conseguenti al licenziamento>> (Cass. civ. 6357/1999) in quanto ben potrebbero residuare dei periodi in cui il lavoratore sarebbe rimasto scoperto poiché privo (oltre che di retribuzione) anche di indennità e contributi;
➢ In virtù di ciò, l' dovrebbe limitarsi a chiedere la ripetizione delle CP_1 differenze tra la somma di quanto percepito a titolo di indennità risarcitoria e di mobilità e la retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione,
3 onde non far gravare su di esso le conseguenze del licenziamento dichiarato illegittimo.
2.1. Con il primo motivo di appello l' ha quindi censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe giustificato l'agire dell' in CP_1 ragione di una disposizione di legge non precisata richiamando il principio di pareggio di bilancio, che, tuttavia, non avrebbe una portata applicativa diretta nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha tratto elementi indiziari relativi alla soddisfazione delle pretese del lavoratore dalla transazione giudiziale in sede di giudizio di opposizione all'ordinanza con cui il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Nello specifico ha rilevato che la considerazione svolta dal giudice di primo grado sarebbe di puro merito che trascende l'oggetto della transazione in causa, sottolineando che, in ogni caso, la richiesta di ripetizione dell'indennità di mobilità sarebbe avvenuta indipendentemente dal numero di mensilità pagate, trovando quale suo presupposto unicamente l'avvenuta reintegrazione del lavoratore.
2.3. Con terzo motivo di appello l' ha impugnato la sentenza Pt_1 nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la natura onnicomprensiva dell'indennità di cui al novellato art. 18 co.
4. L. 300/70.
A parere dell'appellante, infatti, tale caratteristica dell'indennità in parola non sarebbe dirimente ai fini del decidere, in quanto nulla ha a che vedere con le prestazioni previdenziali. Il giudice, al contrario, avrebbe dovuto rilevare che analogamente a quanto accade nei casi di sentenze che – nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento – non prevedono la reintegrazione del lavoratore o in caso di accordi all'esito di licenziamenti della medesima portata, l' non avrebbe dovuto chiedere la restituzione dell'intero, ma CP_1 solo della parte eccedente quanto il lavoratore avrebbe percepito in costanza di rapporto se non fosse sopravvenuto il licenziamento successivamente annullato.
3. Con memoria depositata il 01.12.2021 si è costituita in giudizio l' CP_1 prendendo posizione rispetto alle censure sollevate dell'appellante.
In particolare, ha rilevato che i lavoratori reintegrati sono obbligati a restituire le indennità di mobilità, e che l' non può chiedere la ripetizione delle CP_2 stesse prima della effettiva concretizzazione della reintegrazione del
4 lavoratore, non essendo a tal fine utile nemmeno una pronuncia definitiva. Richiama Cass. 21439/2018 secondo cui il venir meno del licenziamento e, quindi, del presupposto del riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento di mobilità da parte dell' giustificherebbe la richiesta CP_1 restitutoria.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 16/7/2021 e con prima udienza fissata al 27/1/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative con provvedimenti del 13.01.2022, del 02.11.2022, del 19.09.2023 e del 18.01.2024 e quindi, trattata nel corso dell'udienza del 3/7/2025 ed in tale contesto rinviata stante la pendenza presso la Suprema Corte di Cassazione di causa analoga demandata alla decisione delle Sezioni Unite.
All'udienza di rinvio dell'11/12/2025 la causa è stata definitivamente decisa come da dispositivo letto in udienza.
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5. L'appello è fondato e come tale, nei limiti qui di seguito precisati, deve essere accolto.
6. Occorre rilevare come di recente la Suprema Corte di cassazione, a Sezioni Unite, abbia trattato vicenda associabile a quella qui in esame affermando, in situazione nella quale a seguito di licenziamento dichiarato nullo la pronuncia che aveva disposto la reintegra e la condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitoria era rimasta priva di concreta esecuzione, il seguente principio: <Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l' a CP_1 ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori)>> (Cass. Civ. SSUU 23476/2025).
6.1. Dalla lettura della motivazione della suddetta pronuncia di legittimità – che ha trattato vicenda in effetti non pienamente sovrapponibile a quella qui in esame - ritiene il Collegio potersi ricavare utili elementi per pervenire alla conclusione sinteticamente rassegnata nel dispositivo letto in udienza.
Ed infatti, rileva la Corte come la pronuncia resa dal Supremo Collegio miri a sancire il principio per cui la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, per poter giustificare la restituzione ad della naspi (ovvero dell'indennità di CP_1
5 mobilità) pagata, deve essere de facto e quindi tale da non lasciare periodi di disoccupazione involontaria scoperti e, quindi, privi di retribuzione. Ciò in quanto <L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati [tra cui la naspi, n.d.r.], deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento. L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro>>; ciò tenuto conto del fatto che <Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione.
Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore.
A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della , è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata Pt_2 dalla decisione giu di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale>>.
La Cass SSUU peraltro chiarisce che <A sostegno di tali conclusioni militano recenti pronunce del Giudice costituzionale in tema di SP (Corte Cost. n.90/2024 e Corte Cost. n. 194/2021). Con la recente sentenza n. 90/24 è stato esaminato il caso in cui il lavoratore percettore dell'indennità in questione, che aveva in origine optato per la forma anticipata della stessa, svolgendo una attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo, ed aveva poi dovuto cessare detta attività per ragioni a lui non imputabili, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo assoggettato al beneficio in questione. In ragione del disposto dell'art. 8 co.4 del d.lgs n. 22/2015, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo “coperto” dalla misura di sostegno, il percettore era tenuto alla restituzione dell'intera somma in origine erogata. Con la decisione richiamata Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione non rispondente ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 Cost. in quanto l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da poiché solo per Pt_2 esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita. Il Giudi leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato. Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità
6 era dovuta e non poteva essere oggetto di restituzione all' L'attenzione al dato concreto del bisogno di sostegno è stata peraltro esplicitata nell o assetto normativo contenuto nella legge n. 223/1991, allorchè, nell'art. 8 commi 6 e 7, è stata prevista la conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità, in caso in cui il lavoratore accetti un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Risulta evidente come, la presenza di una occupazione temporanea accompagnata dalla relativa retribuzione non determina il venir meno dell'intera situazione di assoggettamento del lavoratore alla tutela, in quanto, l'erogazione dell'indennità è sospesa per il solo tempo della temporanea occupazione, restando operativa per il successivo stato di cessazione del rapporto di lavoro>>.
6.2. Ora, alla luce delle condivisibili sopra riportate considerazioni della Corte di cassazione, reputa il Collegio potersi agevolmente pervenire alla conclusione per cui, in casi come quello qui in trattazione, caratterizzato dal non avere il lavoratore percepito alcuna remunerazione per un certo periodo durante il quale è stato evidentemente involontariamente inoccupato, sussista limitato diritto di di ripetere quanto pagato a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione/m essendo in ogni caso necessario assicurare tutela con riferimento al periodo durante il quale il lavoratore non ha lavorato (involontariamente) e non ha percepito retribuzione neppure mediante percezione (postuma) dell'indennità risarcitoria poi corrisposta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, Legge 300/1970.
7. Ciò detto, ritiene il Collegio, proprio tenuto conto della funzione dell'indennità di cui si discute e della quale domanda la ripetizione, CP_1 potersi affermare la sussistenza del diritto di ripetizione di limitatamente CP_1 ai ratei di indennità di mobilità/naspi che risultano ess ti erogati nel periodo coperto dall'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, Legge 300/1970 , quindi, nel caso di specie, per i primi 12 mesi di disoccupazione dell' , pertanto, dal 13.10.2016 fino al 13.10.2016. Pt_1
Potrà di contro l' trattenere i ratei di indennità di mobilità Pt_1 afferenti al period disoccupazione (e conseguente mancanza di retribuzione) svoltosi dal 14.10.2016 fino al 17.07.2017 (data della effettiva reintegra nel posto di lavoro e dalla quale l' ha, evidentemente, Pt_1 nuovamente percepito la retribuzione da parte del datore di lavoro).
Nei limiti di cui sopra deve pertanto trovare accoglimento la domanda formulato dalla parte appellante.
8. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione trattata solo di recente risolutivamente affrontata dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata accerta e dichiara il diritto di parte appellata di ripetere, in misura pari e non superiore a 12 mensilità di indennità di mobilità, la somma corrisposta alla parte appellante al suddetto titolo;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 11 dicembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
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