Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 861
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità richiesta restituzione indennità di mobilità

    La Corte ha ritenuto che la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, per giustificare la restituzione dell'indennità di mobilità/NASpI, deve essere effettiva e tale da non lasciare periodi di disoccupazione involontaria scoperti. L'ente previdenziale può ripetere solo i ratei di indennità di mobilità erogati nel periodo coperto dall'indennità risarcitoria del datore di lavoro (12 mensilità), ma non quelli relativi al periodo successivo in cui il lavoratore è rimasto involontariamente disoccupato e non ha percepito retribuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 861
    Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
    Numero : 861
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo