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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3733 /2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IC AR Presidente dott.ssa FA IE Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], con l'Avv. VALOTI SABRINA Parte_1
e
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MONICA SIMONELLI Parte_2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
18/06/2016 a NO e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] -Bg- il Per_1
27.11.2015), ( nata a [...] -Bg- il 23.10.2017) e (nata a [...] – Bg – il 23.2.2022). Per_2 Per_3
Per l'udienza cartolare del 5/11/2025, entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso (v. note scritte del 13 e 20 ottobre
2025).
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò
a tutti gli effetti di legge;
• nulla sulle spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (Atto n. 1 Parte II Serie A Anno
2016 ).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 13/11/2025
IL PRESIDENTE
IC AR
IL GIUDICE ESTENSORE
FA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IC AR Presidente dott.ssa FA IE Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], con l'Avv. VALOTI SABRINA Parte_1
e
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MONICA SIMONELLI Parte_2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
18/06/2016 a NO e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] -Bg- il Per_1
27.11.2015), ( nata a [...] -Bg- il 23.10.2017) e (nata a [...] – Bg – il 23.2.2022). Per_2 Per_3
Per l'udienza cartolare del 5/11/2025, entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso (v. note scritte del 13 e 20 ottobre
2025).
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò
a tutti gli effetti di legge;
• nulla sulle spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (Atto n. 1 Parte II Serie A Anno
2016 ).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 13/11/2025
IL PRESIDENTE
IC AR
IL GIUDICE ESTENSORE
FA IE