CASS
Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2024, n. 47037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47037 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) RT RE, nato a [...] il [...] 2) DA CL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RT nonché per l'annullamento con rinvio della sentenza per DA limitatamente alla determinazione della durata della misura di sicurezza, e per l'inammissibilità del suo ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. RE RT e CL DA, con separati ricorsi dei loro rispettivi difensori, impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia del 30 ottobre 2023, che, accogliendo la richiesta da essi concordemente avanzata con il Pubblico ministero Penale Sent. Sez. 6 Num. 47037 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 16/10/2024 a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha ridotto la pena loro inflitta in primo grado per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990,. 2. RT lamenta violazione di legge penale e processuale e vizi della motivazione in punto di colpevolezza, per non essere stata rilevata la sua estraneità al reato. 3. DA si duole dell'omessa motivazione sull'esistenza di cause di proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., nonché della mancata riduzione della libertà vigilata: questa, infatti, applicatagli per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 230, cod. pen., in ragione della pena di dieci anni di reclusione inflittagli in primo grado, avrebbe dovuto essere ridotta a sèguito della determinazione della pena al di sotto di tale soglia disposta in appello. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso di RT nonché per l'annullamento con rinvio della sentenza per DA, limitatamente alla determinazione della durata della misura di sicurezza, e per l'inammissibilità del suo ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599- bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 2. Da tanto discende l'inammissibilità del ricorso di RT, il quale censura il giudizio di colpevolezza, e peraltro lo fa in termini del tutto generici, limitandosi all'enunciazione delle doglianze, senza motivarle. 3. Egualmente dicasi per DA, per quel che attiene il vizio di motivazione sulle ipotetiche cause di proscioglimento immediato. 2 4. Diversamente deve concludersi, invece, per il motivo da lui proposto in ordine alla durata della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Quest'ultima è stata così disposta in primo grado in applicazione dell'art. 230, n. 1), cod. pen., il quale ne prevede l'applicazione in caso di condanna alla reclusione per almeno dieci anni e ne fissa la durata minima in tre anni. La pena di dieci anni di reclusione, inflitta al DA in primo grado, è stata però ridotta in appello al di sotto di tale soglia, dovendo perciò trovare applicazione non più quella disposizione, bensì il precedente art. 228, quinto comma, che fissa la durata minima della libertà vigilata in un anno. La sentenza impugnata, tuttavia, ha confermato quella statuizione, senza offrine alcuna motivazione: sicché, anche per questo, si è in presenza di una violazione di legge, che impone l'annullamento della decisione per la parte relativa ed il rinvio al giudice di merito, affinché, nella sua discrezionalità, determini la durata di tale misura di sicurezza. 3. All'inammissibilità del suo ricorso segue, per RT, la condanna obbligatoria al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DA CL limitatamente alla misura della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del DA. Dichiara inammissibile il ricorso di RT RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 ottobre 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RT nonché per l'annullamento con rinvio della sentenza per DA limitatamente alla determinazione della durata della misura di sicurezza, e per l'inammissibilità del suo ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. RE RT e CL DA, con separati ricorsi dei loro rispettivi difensori, impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia del 30 ottobre 2023, che, accogliendo la richiesta da essi concordemente avanzata con il Pubblico ministero Penale Sent. Sez. 6 Num. 47037 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 16/10/2024 a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha ridotto la pena loro inflitta in primo grado per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990,. 2. RT lamenta violazione di legge penale e processuale e vizi della motivazione in punto di colpevolezza, per non essere stata rilevata la sua estraneità al reato. 3. DA si duole dell'omessa motivazione sull'esistenza di cause di proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., nonché della mancata riduzione della libertà vigilata: questa, infatti, applicatagli per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 230, cod. pen., in ragione della pena di dieci anni di reclusione inflittagli in primo grado, avrebbe dovuto essere ridotta a sèguito della determinazione della pena al di sotto di tale soglia disposta in appello. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso di RT nonché per l'annullamento con rinvio della sentenza per DA, limitatamente alla determinazione della durata della misura di sicurezza, e per l'inammissibilità del suo ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599- bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 2. Da tanto discende l'inammissibilità del ricorso di RT, il quale censura il giudizio di colpevolezza, e peraltro lo fa in termini del tutto generici, limitandosi all'enunciazione delle doglianze, senza motivarle. 3. Egualmente dicasi per DA, per quel che attiene il vizio di motivazione sulle ipotetiche cause di proscioglimento immediato. 2 4. Diversamente deve concludersi, invece, per il motivo da lui proposto in ordine alla durata della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Quest'ultima è stata così disposta in primo grado in applicazione dell'art. 230, n. 1), cod. pen., il quale ne prevede l'applicazione in caso di condanna alla reclusione per almeno dieci anni e ne fissa la durata minima in tre anni. La pena di dieci anni di reclusione, inflitta al DA in primo grado, è stata però ridotta in appello al di sotto di tale soglia, dovendo perciò trovare applicazione non più quella disposizione, bensì il precedente art. 228, quinto comma, che fissa la durata minima della libertà vigilata in un anno. La sentenza impugnata, tuttavia, ha confermato quella statuizione, senza offrine alcuna motivazione: sicché, anche per questo, si è in presenza di una violazione di legge, che impone l'annullamento della decisione per la parte relativa ed il rinvio al giudice di merito, affinché, nella sua discrezionalità, determini la durata di tale misura di sicurezza. 3. All'inammissibilità del suo ricorso segue, per RT, la condanna obbligatoria al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DA CL limitatamente alla misura della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del DA. Dichiara inammissibile il ricorso di RT RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 ottobre 2024.