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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2025, n. 18863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18863 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL LI nato a [...] il [...] EL FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'accoglimento per entrambi i ricorrenti del motivo relativo all'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. e conseguente annullamento con rinvio, con rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa 1'11 novembre 2024, in riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LO EL e LO OL per il reato di cui al capo B (110 e 734 cod. pen.) perché estinto per prescrizione, di conseguenza, rideterminava la pena in anni uno e mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di cui al capo A (110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18863 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 08/05/2025 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di LO EL si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato per violazione degli artt. 63, 350, 351 e 357, comma 2, cod. pen. In particolare, si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento dell'intervento dei CC, trattandosi di dichiarazioni rese da soggetto che rivestiva la veste di indagato, senza assistenza difensiva. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 142, 351 e 357, comma 2, cod. pen. in relazione alla segnalazione telefonica giunta ai CC. Si evidenzia che la segnalazione telefonica relativa al taglio di alberi all'interno dell'oasi di protezione è stata fatta da un soggetto mai verbalizzato né mai sentito, con conseguente impossibilità di inserirlo nella lista testi per il suo esame. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. E, cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 n. 2 cod. pen. Non vi è prova che il ricorrente abbia usato violenza agendo su alberi infissi al suolo. 2.4. Con il quarto motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. 3. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di LO OL si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputata per violazione degli artt. 63, 350, 351 e 357, comma 2, cod. pen. In particolare, le dichiarazioni rese dalla ricorrente al momento dell'intervento di CC sono inutilizzabili perché aveva già reso la veste di indagata. 3.1. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C ed E, cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese nella memoria difensiva depositata nel corso dell'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen. 3.2. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 142, 351 e 357, comma 2, cod. pen. in relazione alla segnalazione telefonica giunta ai CC. Si evidenzia che la segnalazione telefonica relativa al taglio di alberi all'interno dell'oasi di protezione è stata fatta da un soggetto mai verbalizzato né mai sentito, con conseguente impossibilità di inserirlo nella lista testi per il suo esame. 3.3. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. E, cod. proc. pen. in relazione all'art. 625, n. 2, cod. pen. Non vi è prova che la ricorrente abbia usato violenza agendo su alberi infissi al suolo. 3.4. Con il quinto motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. 4. Con requisitoria scritta del 19 aprile 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Ferdinando Lignola, chiede l'accoglimento per entrambi i ricorrenti del motivo relativo all'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. e conseguente annullamento con rinvio, con rigetto nel resto. 5. Con conclusioni scritte del 23 aprile 2025, il difensore di LO OL insisteva per l'accoglimento del ricorso;
con conclusioni scritte del 30 aprile 2025, il difensore di LO EL insisteva per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti devono essere accolti limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen., mentre devono essere rigettati nel resto. 2. Il primo ed il secondo motivo proposti da LO EL possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti possono essere pienamente utilizzate sia nella fase delle indagini preliminari, per sorreggere una valutazione relativa agli indizi di colpevolezza, sia in sede di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 48508 del 03/11/2009, Di Ronza, Rv. 245622; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263218). Ed è altrettanto pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ad esse non si applichino le norme inerenti alle garanzie difensive, previste per l'interrogatorio, al quale le dichiarazioni spontanee non sono assimilabili (Sez. 4, n. 15018 del 25/02/2011, Amata, Rv. 250228; Sez. 3, n. 46040 del 13/11/2008, Bamba, Rv. 241776). 3 La disciplina giuridica di tali dichiarazioni, prevista dall'art. 350 comma 7, cod. proc. pen., non ne consentirebbe l'utilizzabilità al dibattimento se non per le contestazioni, ex art. 503 comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, nel caso in esame, le dichiarazioni spontanee sono pienamente utilizzabili. Invero, sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314); nel caso in esame, non è contestato che la comunicazione della notizia di reato, contenente le dichiarazioni degli imputati, sia stata acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, per cui la censura è manifestamente infondata. Infatti, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Dionisio, Rv. 283658). L'informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria acquista su consenso delle parti risulta pienamente utilizzabile a seguito di consenso all'acquisizione. Esse, infatti, risultano contenute all'interno della comunicazione di notizia di reato del 20 marzo 2019, che le parti processuali avevano acquisito di comune accordo (unitamente al verbale di sequestro sempre del 2 marzo 2019), senza porre limitazioni contenutistiche alla loro acquisizione. Il consenso all'acquisizione di un documento o di un atto, come nell'odierna vicenda ove i ricorrenti hanno prestato il consenso all'acquisizione della informativa di reato, che pure può essere limitato quanto all'utilizzabilità ad alcune parti, come ad esempio accade per i verbali di constatazione redatti dalla polizia giudiziaria, non può essere nel resto condizionato, per cui l'inserimento dell'atto nel fascicolo del dibattimento determina la definitiva acquisizione del contenuto dello stesso al materiale probatorio dibattimentale (Sez. 3, n. 6354 del 11/10/2018, dep. 2019, Gonella, Rv. 274999; Sez.4, n. 27717 del 14/05/2014, Mahler, Rv. 260122). In altri termini, l'imputato può revocare il consenso prestato all'acquisizione di un documento o decidere di limitare gli effetti del consenso ad una fase del procedimento, con lo scopo di escludere l'utilizzabilità del documento nelle fasi successive, tuttavia il documento legittimamente acquisito nel processo penale esplica i propri effetti probatori in ogni fase dello stesso, a prescindere dalla contraria volontà della parte che l'abbia allegato o abbia prestato il consenso alla sua acquisizione, perché le disposizioni degli artt. 234 e ss. cod. proc. pen., che disciplinano la materia, non consentono di operare distinzioni fra le diverse fasi processuali (Sez. 3, n. 6354 dell'11/10/2018, dep. 2019, Gonella, Rv. 274999). 4 Deve altresì essere ricordato che l'eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti dal pubblico ministero non è assimilabile a quelle di cui all'art. 191 cod. proc. pen. e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte;
il che significa che essa - costituendo un caso di inutilizzabilità "fisiologica" e non "patologica" - è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima che quest'ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo;
ragion per cui, avendo il difensore dell'imputato assistito alla produzione, l'inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita in dibattimento, ma nulla di ciò è stato fatto (Sez. 3, n. 18041 del 10/04/2024, Locci, n.m.). I principi sopra richiamati vanno combinati con quello, relativo all'articolo 62 cod. proc. pen., secondo cui il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine, di cui all'articolo 62, comma 1, cod. proc. pen., non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini, e ciò anche nel caso in cui siano già insorti indizi di reato a suo carico (Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, n.m.; Sez. 4, n. 33914 del 28/06/2023, Panino, n.m.; Sez. 1, n. 31558 del 19/05/2023, Caramia, n.m.; Sez. 4, n. 33325 del 10/03/2015, Biosa, n.m.; Sez. 1, n. 15861 del 09/12/2014, dep. 2015, Morrone, n.nn.; Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv., 251947, nella specie l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse). Né, peraltro, si potrebbe obbiettare alcunché riguardo all'assenza di autonomo verbale contenente le dichiarazioni rese dal Palmisano - delegato provinciale della LIPU - autore della segnalazione telefonica ai CC, relativa al taglio di piante all'interno dell'oasi protetta Le Salicelle. Sul punto, invero, occorre innanzitutto richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma 2 cod. proc. pen. non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità (Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 234884; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Manigllia, Rv. 263219), poiché l'inosservanza dell'obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge. 3. Sono, del pari, manifestamente inconducenti le censure svolte sul punto dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. Con orientamento univoco, anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332), questa Corte ha affermato come, in tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. è 5 configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato. A tanto aggiungasi che nell'ipotesi di furto di piante in buono stato di vegetazione, soggette a vincolo forestale, ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica (Sez. 4, n. 4935 del 14/12/2017, dep. 2018, Marcantonio, Rv. 271933). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato: --a) la segnalazione telefonica giunta presso la stazione dei CC da parte del Palmisano che avvertiva i Militari del taglio di alberi ed il successivo depezzamento della legna e il suo caricamento a bordo di un carrello;
--b) il rinvenimento da parte dei CC di una motosega nella disponibilità del ricorrente;
--c) la presenza di un carrello ove era stata caricata la legna. Tali circostanze sono state ritenute in modo logico elementi significativi del taglio delle piante da parte del ricorrente. 4. Il quarto motivo è fondato. Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di non concedere il beneficio della non menzione senza motivare sul punto. Il ricorso è fondato atteso che risulta che la difesa dell'imputato aveva espressamente richiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. ma la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha dato risposta a tale richiesta. È integrato pertanto il vizio di mancanza di motivazione per omessa risposta su specifico motivo di appello. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 4.1. Occorre stabilire tuttavia se l'annullamento debba avvenire con o senza rinvio, tenendo conto dell'esistenza in materia di un orientamento non univoco. Secondo alcune pronunce, la valutazione degli elementi alla base della concessione richiede sempre una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità, anche in ragione del fatto che il giudizio prognostico richiede la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche sopravvenuti, il che implica che alla omessa motivazione debba conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza (tra le altre: Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519; Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Cangemi, Rv. 259667). Altre pronunce hanno affermato il principio secondo il quale la Corte di cassazione può procedere direttamente, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., alla concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, qualora il giudice d'appello abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione e sempre che ciò non implichi alcun accertamento di fatto (in tal senso, cfr. Sez. 3, 6 n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676, e Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114, con riferimento al beneficio della pena sospesa;
Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028, con riferimento al beneficio della non menzione, pronunce che nelle fattispecie decise, hanno, tuttavia, ritenuto gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito insufficienti a consentire di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità; infine, vanno richiamate le pronunce della Sez. 1, n. 39830 del 16/03/2023, De Rosa, n.m., e della Sez. 2, n. 10547 del 21/02/2023, Darid, n.m., che hanno concesso il beneficio della non menzione). Il Collegio ritiene che, quando la valutazione da compiersi con riferimento alla concessione dell'invocato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possa evincersi dal percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di appello ed eventualmente di primo grado, senza la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili in sede di legittimità, la Corte possa provvedere, facendo ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lettera I, cod. proc. pen. Occorre sul punto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, li beneficio della non menzione, fondato sul principio dell'"emenda", essendo finalizzato a favorire li processo di recupero morale e sociale del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, richiede per la sua applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. pen., un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 37152 del 16/07/2013, Maraschioni, n.m.; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509), senza che sia peraltro necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep.2017, Cattaneo, Rv. 268971). Tuttavia, nel caso di specie gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito sono insufficienti a consentire di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità. 5. Il primo, il terzo, il quarto motivo di ricorso proposti nell'interesse di LO OL sono inammissibili, potendo richiamare sul punto le argomentazioni spese nei §§ 2 e 3, in quanto diretti ad eccepire le stesse violazioni prospettate dal coimputato LO EL. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve essere ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancata valutazione di argomentazioni difensive. L'omessa valutazione di argomentazioni difensive non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600, quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame;
Sez. 2, n. 14975 7 w del 16/03/2018, PE e altri, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, SC e altro, Rv. 272739). Nell'ambito di detto filone, relativo specificatamente all'omessa valutazione di una memoria difensiva, si è altresì condivisibilmente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza PE sopra citata, infatti, "quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi". Invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M. Rv. 274119, in motivazione;
Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641). Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato;
dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda. Un corollario di queste affermazioni -legato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che -con precipuo riferimento al vizio di motivazione - ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito. 8 Alla luce di questo orientamento, cui il collegio intende dare continuità, è evidente l'inammissibilità del secondo motivo di doglianza, posto che la parte censura che le argomentazioni difensive nella memoria depositata nel corso dell'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen. non siano state valutate, ma non individua le tesi pretermesse e neanche i profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa. 7. Relativamente al quinto motivo di ricorso, concernente la omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio in sede di legittimità, si rinvia alle argomentazioni svolte nei §§ 4 e 4.1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza, limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma 1'8/5/2025 Il Consigliere '-nsore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'accoglimento per entrambi i ricorrenti del motivo relativo all'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. e conseguente annullamento con rinvio, con rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa 1'11 novembre 2024, in riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LO EL e LO OL per il reato di cui al capo B (110 e 734 cod. pen.) perché estinto per prescrizione, di conseguenza, rideterminava la pena in anni uno e mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di cui al capo A (110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18863 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 08/05/2025 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di LO EL si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato per violazione degli artt. 63, 350, 351 e 357, comma 2, cod. pen. In particolare, si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento dell'intervento dei CC, trattandosi di dichiarazioni rese da soggetto che rivestiva la veste di indagato, senza assistenza difensiva. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 142, 351 e 357, comma 2, cod. pen. in relazione alla segnalazione telefonica giunta ai CC. Si evidenzia che la segnalazione telefonica relativa al taglio di alberi all'interno dell'oasi di protezione è stata fatta da un soggetto mai verbalizzato né mai sentito, con conseguente impossibilità di inserirlo nella lista testi per il suo esame. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. E, cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 n. 2 cod. pen. Non vi è prova che il ricorrente abbia usato violenza agendo su alberi infissi al suolo. 2.4. Con il quarto motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. 3. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di LO OL si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputata per violazione degli artt. 63, 350, 351 e 357, comma 2, cod. pen. In particolare, le dichiarazioni rese dalla ricorrente al momento dell'intervento di CC sono inutilizzabili perché aveva già reso la veste di indagata. 3.1. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C ed E, cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese nella memoria difensiva depositata nel corso dell'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen. 3.2. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. C, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 142, 351 e 357, comma 2, cod. pen. in relazione alla segnalazione telefonica giunta ai CC. Si evidenzia che la segnalazione telefonica relativa al taglio di alberi all'interno dell'oasi di protezione è stata fatta da un soggetto mai verbalizzato né mai sentito, con conseguente impossibilità di inserirlo nella lista testi per il suo esame. 3.3. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. E, cod. proc. pen. in relazione all'art. 625, n. 2, cod. pen. Non vi è prova che la ricorrente abbia usato violenza agendo su alberi infissi al suolo. 3.4. Con il quinto motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. 4. Con requisitoria scritta del 19 aprile 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Ferdinando Lignola, chiede l'accoglimento per entrambi i ricorrenti del motivo relativo all'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen. e conseguente annullamento con rinvio, con rigetto nel resto. 5. Con conclusioni scritte del 23 aprile 2025, il difensore di LO OL insisteva per l'accoglimento del ricorso;
con conclusioni scritte del 30 aprile 2025, il difensore di LO EL insisteva per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti devono essere accolti limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen., mentre devono essere rigettati nel resto. 2. Il primo ed il secondo motivo proposti da LO EL possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti possono essere pienamente utilizzate sia nella fase delle indagini preliminari, per sorreggere una valutazione relativa agli indizi di colpevolezza, sia in sede di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 48508 del 03/11/2009, Di Ronza, Rv. 245622; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263218). Ed è altrettanto pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ad esse non si applichino le norme inerenti alle garanzie difensive, previste per l'interrogatorio, al quale le dichiarazioni spontanee non sono assimilabili (Sez. 4, n. 15018 del 25/02/2011, Amata, Rv. 250228; Sez. 3, n. 46040 del 13/11/2008, Bamba, Rv. 241776). 3 La disciplina giuridica di tali dichiarazioni, prevista dall'art. 350 comma 7, cod. proc. pen., non ne consentirebbe l'utilizzabilità al dibattimento se non per le contestazioni, ex art. 503 comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, nel caso in esame, le dichiarazioni spontanee sono pienamente utilizzabili. Invero, sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314); nel caso in esame, non è contestato che la comunicazione della notizia di reato, contenente le dichiarazioni degli imputati, sia stata acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, per cui la censura è manifestamente infondata. Infatti, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Dionisio, Rv. 283658). L'informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria acquista su consenso delle parti risulta pienamente utilizzabile a seguito di consenso all'acquisizione. Esse, infatti, risultano contenute all'interno della comunicazione di notizia di reato del 20 marzo 2019, che le parti processuali avevano acquisito di comune accordo (unitamente al verbale di sequestro sempre del 2 marzo 2019), senza porre limitazioni contenutistiche alla loro acquisizione. Il consenso all'acquisizione di un documento o di un atto, come nell'odierna vicenda ove i ricorrenti hanno prestato il consenso all'acquisizione della informativa di reato, che pure può essere limitato quanto all'utilizzabilità ad alcune parti, come ad esempio accade per i verbali di constatazione redatti dalla polizia giudiziaria, non può essere nel resto condizionato, per cui l'inserimento dell'atto nel fascicolo del dibattimento determina la definitiva acquisizione del contenuto dello stesso al materiale probatorio dibattimentale (Sez. 3, n. 6354 del 11/10/2018, dep. 2019, Gonella, Rv. 274999; Sez.4, n. 27717 del 14/05/2014, Mahler, Rv. 260122). In altri termini, l'imputato può revocare il consenso prestato all'acquisizione di un documento o decidere di limitare gli effetti del consenso ad una fase del procedimento, con lo scopo di escludere l'utilizzabilità del documento nelle fasi successive, tuttavia il documento legittimamente acquisito nel processo penale esplica i propri effetti probatori in ogni fase dello stesso, a prescindere dalla contraria volontà della parte che l'abbia allegato o abbia prestato il consenso alla sua acquisizione, perché le disposizioni degli artt. 234 e ss. cod. proc. pen., che disciplinano la materia, non consentono di operare distinzioni fra le diverse fasi processuali (Sez. 3, n. 6354 dell'11/10/2018, dep. 2019, Gonella, Rv. 274999). 4 Deve altresì essere ricordato che l'eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti dal pubblico ministero non è assimilabile a quelle di cui all'art. 191 cod. proc. pen. e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte;
il che significa che essa - costituendo un caso di inutilizzabilità "fisiologica" e non "patologica" - è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima che quest'ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo;
ragion per cui, avendo il difensore dell'imputato assistito alla produzione, l'inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita in dibattimento, ma nulla di ciò è stato fatto (Sez. 3, n. 18041 del 10/04/2024, Locci, n.m.). I principi sopra richiamati vanno combinati con quello, relativo all'articolo 62 cod. proc. pen., secondo cui il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine, di cui all'articolo 62, comma 1, cod. proc. pen., non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini, e ciò anche nel caso in cui siano già insorti indizi di reato a suo carico (Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, n.m.; Sez. 4, n. 33914 del 28/06/2023, Panino, n.m.; Sez. 1, n. 31558 del 19/05/2023, Caramia, n.m.; Sez. 4, n. 33325 del 10/03/2015, Biosa, n.m.; Sez. 1, n. 15861 del 09/12/2014, dep. 2015, Morrone, n.nn.; Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv., 251947, nella specie l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse). Né, peraltro, si potrebbe obbiettare alcunché riguardo all'assenza di autonomo verbale contenente le dichiarazioni rese dal Palmisano - delegato provinciale della LIPU - autore della segnalazione telefonica ai CC, relativa al taglio di piante all'interno dell'oasi protetta Le Salicelle. Sul punto, invero, occorre innanzitutto richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma 2 cod. proc. pen. non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità (Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 234884; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Manigllia, Rv. 263219), poiché l'inosservanza dell'obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge. 3. Sono, del pari, manifestamente inconducenti le censure svolte sul punto dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. Con orientamento univoco, anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332), questa Corte ha affermato come, in tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. è 5 configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato. A tanto aggiungasi che nell'ipotesi di furto di piante in buono stato di vegetazione, soggette a vincolo forestale, ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica (Sez. 4, n. 4935 del 14/12/2017, dep. 2018, Marcantonio, Rv. 271933). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato: --a) la segnalazione telefonica giunta presso la stazione dei CC da parte del Palmisano che avvertiva i Militari del taglio di alberi ed il successivo depezzamento della legna e il suo caricamento a bordo di un carrello;
--b) il rinvenimento da parte dei CC di una motosega nella disponibilità del ricorrente;
--c) la presenza di un carrello ove era stata caricata la legna. Tali circostanze sono state ritenute in modo logico elementi significativi del taglio delle piante da parte del ricorrente. 4. Il quarto motivo è fondato. Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di non concedere il beneficio della non menzione senza motivare sul punto. Il ricorso è fondato atteso che risulta che la difesa dell'imputato aveva espressamente richiesto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. ma la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha dato risposta a tale richiesta. È integrato pertanto il vizio di mancanza di motivazione per omessa risposta su specifico motivo di appello. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 4.1. Occorre stabilire tuttavia se l'annullamento debba avvenire con o senza rinvio, tenendo conto dell'esistenza in materia di un orientamento non univoco. Secondo alcune pronunce, la valutazione degli elementi alla base della concessione richiede sempre una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità, anche in ragione del fatto che il giudizio prognostico richiede la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche sopravvenuti, il che implica che alla omessa motivazione debba conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza (tra le altre: Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519; Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Cangemi, Rv. 259667). Altre pronunce hanno affermato il principio secondo il quale la Corte di cassazione può procedere direttamente, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., alla concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, qualora il giudice d'appello abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione e sempre che ciò non implichi alcun accertamento di fatto (in tal senso, cfr. Sez. 3, 6 n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676, e Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114, con riferimento al beneficio della pena sospesa;
Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028, con riferimento al beneficio della non menzione, pronunce che nelle fattispecie decise, hanno, tuttavia, ritenuto gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito insufficienti a consentire di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità; infine, vanno richiamate le pronunce della Sez. 1, n. 39830 del 16/03/2023, De Rosa, n.m., e della Sez. 2, n. 10547 del 21/02/2023, Darid, n.m., che hanno concesso il beneficio della non menzione). Il Collegio ritiene che, quando la valutazione da compiersi con riferimento alla concessione dell'invocato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possa evincersi dal percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di appello ed eventualmente di primo grado, senza la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili in sede di legittimità, la Corte possa provvedere, facendo ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lettera I, cod. proc. pen. Occorre sul punto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, li beneficio della non menzione, fondato sul principio dell'"emenda", essendo finalizzato a favorire li processo di recupero morale e sociale del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, richiede per la sua applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. pen., un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 37152 del 16/07/2013, Maraschioni, n.m.; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509), senza che sia peraltro necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep.2017, Cattaneo, Rv. 268971). Tuttavia, nel caso di specie gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito sono insufficienti a consentire di provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità. 5. Il primo, il terzo, il quarto motivo di ricorso proposti nell'interesse di LO OL sono inammissibili, potendo richiamare sul punto le argomentazioni spese nei §§ 2 e 3, in quanto diretti ad eccepire le stesse violazioni prospettate dal coimputato LO EL. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve essere ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla mancata valutazione di argomentazioni difensive. L'omessa valutazione di argomentazioni difensive non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600, quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame;
Sez. 2, n. 14975 7 w del 16/03/2018, PE e altri, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, SC e altro, Rv. 272739). Nell'ambito di detto filone, relativo specificatamente all'omessa valutazione di una memoria difensiva, si è altresì condivisibilmente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza PE sopra citata, infatti, "quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi". Invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M. Rv. 274119, in motivazione;
Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641). Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato;
dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda. Un corollario di queste affermazioni -legato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che -con precipuo riferimento al vizio di motivazione - ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito. 8 Alla luce di questo orientamento, cui il collegio intende dare continuità, è evidente l'inammissibilità del secondo motivo di doglianza, posto che la parte censura che le argomentazioni difensive nella memoria depositata nel corso dell'interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen. non siano state valutate, ma non individua le tesi pretermesse e neanche i profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa. 7. Relativamente al quinto motivo di ricorso, concernente la omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio in sede di legittimità, si rinvia alle argomentazioni svolte nei §§ 4 e 4.1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza, limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma 1'8/5/2025 Il Consigliere '-nsore La Presidente