Articolo 918 del Codice della navigazione
Articolo 917Articolo 919
Versione
21 aprile 1942
Art. 918.
(Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto).

In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, e' dovuta fino al giorno della risoluzione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente