Art. 918.
(Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto).
In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, e' dovuta fino al giorno della risoluzione.
(Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto).
In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, e' dovuta fino al giorno della risoluzione.