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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
D'AMATO MASSIMO, Giudice
IO NC, LA
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1043/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 20/11/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. A2462019 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa assunti dalla Cassazione:
FATTI DI CAUSA 1. A seguito di processo verbale del 2 febbraio 2018 l'Agenzia delle dogane emetteva avviso di pagamento n. A20366/2019 prot. 45927 e atto di irrogazione sanzioni n. A246/2019 prot. 45926 nei confronti della Ricorrente_1 srl in liquidazione, per il recupero di accise su gasolio per autotrazione portate indebitamente in compensazione in relazione alle annualità 2015 e 2016.
2. Secondo l'Ufficio, la società non poteva godere dell'agevolazione fiscale di cui al d.P.R. n. 277/2000 in quanto i rifornimenti erano stati effettuati presso un distributore privato appartenente ad un terzo (la Società_2 srl) e non presso un deposito commerciale.
3. All'esito del procedimento di prime cure, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, con sentenza n. 363/04/2020, accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società esponente, disponendo l'annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni n. 246/2019, prot. 45926 del 2/12/2019, rilevando, tra l'altro, l'incertezza interpretativa in ordine al requisito della “titolarità” del deposito, e rigettando per il resto.
4. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle dogane proponeva appello e la contribuente proponeva appello incidentale.
5. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, ha respinto entrambi i gravami. Il giudice d'appello ha osservato che il beneficio non poteva essere riconosciuto in quanto i quantitativi di gasolio erano stati prelevati da una cisterna di proprietà di altra società, la Società_2 srl avente la medesima compagine sociale della ricorrente, e non era stato dedotto alcun titolo che attribuisse il diritto di rifornirsi da quel deposito.
6. Quanto alle sanzioni, pur non ritenendo la violazione meramente formale, ha concluso per la loro inapplicabilità stante la sussistenza di «incertezze interpretative» secondo quanto «articolato dal giudice di prima istanza».
7. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza fondato su un motivo.
8. La società ha resistito con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi e ha depositato memoria.
La Cassazione ha respinto il ricorso incidentale del contribuente ed accolto quello dell'Ufficio, per le seguenti ragioni.
Varie disposizioni prevedono, come causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
» della norma (art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 130 del 2022; art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 106 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005), da intendersi come «una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione» (Cass. n. 32082 del 2019 e altra giurisprudenza ivi citata), desunta da una serie di “fatti indice” (Cass. n. 10313 del 2019).
3.2. Tra questi, vengono segnalati: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Cass. n. 15452 del 2018). Va altresì osservato, in ordine alla prospettiva da cui considerare gli indici rivelatori fattuali che emergano, che « In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.» (Cass. n. 3108 del 2019).
3.3. Il giudice del gravame non individua alcun indice di “incertezza interpretativa”, richiamando quanto esposto dai giudici di prime cure i quali, secondo quanto riportato per autosufficienza in ricorso, genericamente avevano parlato di incertezza, in merito al requisito della “titolarità”, che non sarebbe stata non del tutto eliminata da Cass. n. 18720/2020 – che, peraltro, aveva chiarito che l'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. e, della l. n. 448 del 1998 ed il beneficio di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 16 del 2005, conv. con modif. in l.n. 58 del 2005, spettano all'autotrasportatore titolare (o contitolare) del deposito o di distributori privati ex art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, da intendersi come colui che abbia il potere di esercitare l'impianto, potendosi ricomprendere in tale espressione sia il dominus sia il mero detentore qualificato in forza di idoneo titolo contrattuale purché il rifornimento venga destinato esclusivamente agli automezzi che esercitano l'attività nelle aree in cui l'impianto è collocato."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione va dichiarato inammissibile ex art. 63 comma 3 D.lgs.546/92 in quanto il ricorrente non ha depositato l'originale della sentenza di Cassazione, bensì una semplice foto incollata all'interno del ricorso.
La norma così recita.
“3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
In materia tributaria la norma è perentoria (v. Cass. n. 6104 del 24/06/1994 Amm.ne Finanze contro
Soggetto_1 (Non costituito) (Rigetta, Comm. Trib. Centrale, 18 gennaio 1989). Detta sentenza afferma che nel giudizio di rinvio vi è “l'onere dell'istante di produrre copia autentica della sentenza di cassazione, la cui inosservanza si traduce nell'improcedibilità dell'atto di riassunzione, senza che possa farsi carico a detta commissione di invitare l'interessato a quella produzione con assegnazione di un termine”.
Anche nel merito il ricorso non ha possibilità di essere accolto, stante la chiara presa di posizione della
Cassazione nella presente controversia, in tema di sanzioni.
Infatti la Cassazione ha recisamente negato la possibilità di riconoscere l'agevolazione fiscale sul gasolio per autotrazione ai rifornimenti effettuati presso impianti privati di cui la società non aveva titolarità, dando la circostanza come pacifica.
Ha - quindi - affermato che il giudice di merito non aveva enucletato l' obiettiva incertezza tale da escludere la responsabilità del contribuente (art. 3, comma 2, del d.P.R. 277/2000).
E' evidente la critica della Cassazione al giudice di appello. La suprema corte rimarca che nonostante ciò, il Collegio d'appello aveva genericamente affermato che risultava «corretto confermare la sentenza anche in relazione all'inapplicabilità delle sanzioni in quanto il caso che ci occupa appare pervaso da incertezze interpretative come dettagliatamente articolato dal Giudice di prima istanza», con conseguente vizio della pronuncia emessa. Infatti la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 2029, pubblicata il 28.01.2025, accoglieva il ricorso principale e rigettava quello incidentale, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Infatti il ricorso proposto dall'Agenzia in Cassazione era giudicato fondato, con la precisazione che «3.3 Il giudice del gravame non individua alcun indice di “incertezza interpretativa”, richiamando quanto esposto dai giudici di prime cure i quali, secondo quanto riportato per autosufficienza in ricorso, genericamente avevano parlato di incertezza, in merito al requisito della
“titolarità”, che non sarebbe stata non del tutto eliminata da Cass. n. 18720/2020 – che, peraltro, aveva chiarito che l'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. e, della l. n. 448 del 1998 ed il beneficio di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 16 del 2005, conv. con modif. in l.n. 58 del 2005, spettano all'autotrasportatore titolare (o contitolare) del deposito o di distributori privati ex art. 3, comma 2, del d.P. R. n. 277 del 2000, da intendersi come colui che abbia il potere di esercitare l'impianto, potendosi ricomprendere in tale espressione sia il dominus sia il mero detentore qualificato in forza di idoneo titolo contrattuale purché il rifornimento venga destinato esclusivamente agli automezzi che esercitano l'attività nelle aree in cui l'impianto è collocato».
Di contro, i Giudici dichiaravano inammissibili: - il primo motivo del ricorso incidentale, poiché la società « non coglie la ratio decidendi della sentenza in quanto l'agevolazione è stata negata non perché il deposito di gasolio era privo di autorizzazione amministrativa o non era stato denunciato, ma perché la ricorrente non vantava alcun titolo giuridico che giustificasse il rifornimento da quella cisterna privata, non ritenendosi sufficiente che la ricorrente e la società proprietaria del deposito avessero la medesima compagine sociale»; - il secondo e il terzo motivo, dal momento che «[r]icorre una ipotesi di c.d. “doppia conforme” […]. In questo caso manca la precisa indicazione del “fatto storico” decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso, perché le doglianze attengono a deduzioni difensive e alla valutazione di risultanze istruttorie. Del resto, la questione della medesima compagine sociale delle due società è stata presa in esame dalla CTR che l'ha ritenuta, in sostanza, irrilevante in assenza comunque di un titolo che legittimasse la ricorrente ad utilizzare quel deposito. La questione degli errori di calcolo, oltretutto, è stata dedotta in ricorso in termini estremamente generici e senza alcun preciso riferimento agli atti di causa».
In conclusione non vi è alcuna ragione oggettiva per esentare il ricorrente dalle sanzioni stante il rigore sui presupposti indicato dalla giurisprudenza di Cassazione (v. da ultimo Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
15144 del 06/06/2025).
E' impensabile che questa Corte in assenza di un indice di “incertezza interpretativa” possa reiterare l'errore di annullare le sanzioni, dopo l'allert specifico della Cassazione.
P.Q.M.
dichiara il ricorso in riassunzione inammissibile, spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
D'AMATO MASSIMO, Giudice
IO NC, LA
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1043/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 20/11/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. A2462019 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa assunti dalla Cassazione:
FATTI DI CAUSA 1. A seguito di processo verbale del 2 febbraio 2018 l'Agenzia delle dogane emetteva avviso di pagamento n. A20366/2019 prot. 45927 e atto di irrogazione sanzioni n. A246/2019 prot. 45926 nei confronti della Ricorrente_1 srl in liquidazione, per il recupero di accise su gasolio per autotrazione portate indebitamente in compensazione in relazione alle annualità 2015 e 2016.
2. Secondo l'Ufficio, la società non poteva godere dell'agevolazione fiscale di cui al d.P.R. n. 277/2000 in quanto i rifornimenti erano stati effettuati presso un distributore privato appartenente ad un terzo (la Società_2 srl) e non presso un deposito commerciale.
3. All'esito del procedimento di prime cure, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, con sentenza n. 363/04/2020, accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società esponente, disponendo l'annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni n. 246/2019, prot. 45926 del 2/12/2019, rilevando, tra l'altro, l'incertezza interpretativa in ordine al requisito della “titolarità” del deposito, e rigettando per il resto.
4. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle dogane proponeva appello e la contribuente proponeva appello incidentale.
5. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, ha respinto entrambi i gravami. Il giudice d'appello ha osservato che il beneficio non poteva essere riconosciuto in quanto i quantitativi di gasolio erano stati prelevati da una cisterna di proprietà di altra società, la Società_2 srl avente la medesima compagine sociale della ricorrente, e non era stato dedotto alcun titolo che attribuisse il diritto di rifornirsi da quel deposito.
6. Quanto alle sanzioni, pur non ritenendo la violazione meramente formale, ha concluso per la loro inapplicabilità stante la sussistenza di «incertezze interpretative» secondo quanto «articolato dal giudice di prima istanza».
7. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza fondato su un motivo.
8. La società ha resistito con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi e ha depositato memoria.
La Cassazione ha respinto il ricorso incidentale del contribuente ed accolto quello dell'Ufficio, per le seguenti ragioni.
Varie disposizioni prevedono, come causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
» della norma (art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 130 del 2022; art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 106 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005), da intendersi come «una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione» (Cass. n. 32082 del 2019 e altra giurisprudenza ivi citata), desunta da una serie di “fatti indice” (Cass. n. 10313 del 2019).
3.2. Tra questi, vengono segnalati: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Cass. n. 15452 del 2018). Va altresì osservato, in ordine alla prospettiva da cui considerare gli indici rivelatori fattuali che emergano, che « In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.» (Cass. n. 3108 del 2019).
3.3. Il giudice del gravame non individua alcun indice di “incertezza interpretativa”, richiamando quanto esposto dai giudici di prime cure i quali, secondo quanto riportato per autosufficienza in ricorso, genericamente avevano parlato di incertezza, in merito al requisito della “titolarità”, che non sarebbe stata non del tutto eliminata da Cass. n. 18720/2020 – che, peraltro, aveva chiarito che l'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. e, della l. n. 448 del 1998 ed il beneficio di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 16 del 2005, conv. con modif. in l.n. 58 del 2005, spettano all'autotrasportatore titolare (o contitolare) del deposito o di distributori privati ex art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, da intendersi come colui che abbia il potere di esercitare l'impianto, potendosi ricomprendere in tale espressione sia il dominus sia il mero detentore qualificato in forza di idoneo titolo contrattuale purché il rifornimento venga destinato esclusivamente agli automezzi che esercitano l'attività nelle aree in cui l'impianto è collocato."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione va dichiarato inammissibile ex art. 63 comma 3 D.lgs.546/92 in quanto il ricorrente non ha depositato l'originale della sentenza di Cassazione, bensì una semplice foto incollata all'interno del ricorso.
La norma così recita.
“3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
In materia tributaria la norma è perentoria (v. Cass. n. 6104 del 24/06/1994 Amm.ne Finanze contro
Soggetto_1 (Non costituito) (Rigetta, Comm. Trib. Centrale, 18 gennaio 1989). Detta sentenza afferma che nel giudizio di rinvio vi è “l'onere dell'istante di produrre copia autentica della sentenza di cassazione, la cui inosservanza si traduce nell'improcedibilità dell'atto di riassunzione, senza che possa farsi carico a detta commissione di invitare l'interessato a quella produzione con assegnazione di un termine”.
Anche nel merito il ricorso non ha possibilità di essere accolto, stante la chiara presa di posizione della
Cassazione nella presente controversia, in tema di sanzioni.
Infatti la Cassazione ha recisamente negato la possibilità di riconoscere l'agevolazione fiscale sul gasolio per autotrazione ai rifornimenti effettuati presso impianti privati di cui la società non aveva titolarità, dando la circostanza come pacifica.
Ha - quindi - affermato che il giudice di merito non aveva enucletato l' obiettiva incertezza tale da escludere la responsabilità del contribuente (art. 3, comma 2, del d.P.R. 277/2000).
E' evidente la critica della Cassazione al giudice di appello. La suprema corte rimarca che nonostante ciò, il Collegio d'appello aveva genericamente affermato che risultava «corretto confermare la sentenza anche in relazione all'inapplicabilità delle sanzioni in quanto il caso che ci occupa appare pervaso da incertezze interpretative come dettagliatamente articolato dal Giudice di prima istanza», con conseguente vizio della pronuncia emessa. Infatti la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 2029, pubblicata il 28.01.2025, accoglieva il ricorso principale e rigettava quello incidentale, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Infatti il ricorso proposto dall'Agenzia in Cassazione era giudicato fondato, con la precisazione che «3.3 Il giudice del gravame non individua alcun indice di “incertezza interpretativa”, richiamando quanto esposto dai giudici di prime cure i quali, secondo quanto riportato per autosufficienza in ricorso, genericamente avevano parlato di incertezza, in merito al requisito della
“titolarità”, che non sarebbe stata non del tutto eliminata da Cass. n. 18720/2020 – che, peraltro, aveva chiarito che l'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. e, della l. n. 448 del 1998 ed il beneficio di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 16 del 2005, conv. con modif. in l.n. 58 del 2005, spettano all'autotrasportatore titolare (o contitolare) del deposito o di distributori privati ex art. 3, comma 2, del d.P. R. n. 277 del 2000, da intendersi come colui che abbia il potere di esercitare l'impianto, potendosi ricomprendere in tale espressione sia il dominus sia il mero detentore qualificato in forza di idoneo titolo contrattuale purché il rifornimento venga destinato esclusivamente agli automezzi che esercitano l'attività nelle aree in cui l'impianto è collocato».
Di contro, i Giudici dichiaravano inammissibili: - il primo motivo del ricorso incidentale, poiché la società « non coglie la ratio decidendi della sentenza in quanto l'agevolazione è stata negata non perché il deposito di gasolio era privo di autorizzazione amministrativa o non era stato denunciato, ma perché la ricorrente non vantava alcun titolo giuridico che giustificasse il rifornimento da quella cisterna privata, non ritenendosi sufficiente che la ricorrente e la società proprietaria del deposito avessero la medesima compagine sociale»; - il secondo e il terzo motivo, dal momento che «[r]icorre una ipotesi di c.d. “doppia conforme” […]. In questo caso manca la precisa indicazione del “fatto storico” decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso, perché le doglianze attengono a deduzioni difensive e alla valutazione di risultanze istruttorie. Del resto, la questione della medesima compagine sociale delle due società è stata presa in esame dalla CTR che l'ha ritenuta, in sostanza, irrilevante in assenza comunque di un titolo che legittimasse la ricorrente ad utilizzare quel deposito. La questione degli errori di calcolo, oltretutto, è stata dedotta in ricorso in termini estremamente generici e senza alcun preciso riferimento agli atti di causa».
In conclusione non vi è alcuna ragione oggettiva per esentare il ricorrente dalle sanzioni stante il rigore sui presupposti indicato dalla giurisprudenza di Cassazione (v. da ultimo Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
15144 del 06/06/2025).
E' impensabile che questa Corte in assenza di un indice di “incertezza interpretativa” possa reiterare l'errore di annullare le sanzioni, dopo l'allert specifico della Cassazione.
P.Q.M.
dichiara il ricorso in riassunzione inammissibile, spese compensate.