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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1672/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1669/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2871/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200004163007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/ appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.2871 depositata in data 09/12/2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere e compensate le spese di giudizio. Lamentava parte appellante che, nel procedimento de quo, nonostante la cartella gli fosse stata notificata il 02/04/2022 ed il ricorso fosse stato notificato alla controparte il 17/05/2022 , l'Agente aveva comunicato di aver accolto integralmente l'istanza di annullamento della cartella a seguito di intervenuto sgravio da parte della
Camera di Commercio di Messina pervenuto allo stesso in data 19/05/2022, solo in data 15/09/2022.
Deduceva, pertanto, la erroneità della statuizione di compensazione delle spese.
In assenza di costituzione avversa, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del
23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 va accolto perché fondato. La sostanziale soccombenza dell'Ufficio in primo grado giustificava la condanna integrale dell'Ufficio stesso al pagamento delle spese processuali. La Suprema Corte( vedi ordinanza della sez.6-5, n.25594 del
12/10/2018) , con indirizzo consolidato, ha precisato: "In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della I. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti..." .
D'altra parte, giova sottolineare che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole,
l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Ed infatti, come ricordato, il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c. ( secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa).
Pertanto, vanno rideterminate le spese processuali a carico della parte appellata nella misura complessiva di euro 450,00 per il primo grado e di euro 500,00 per il secondo grado. Ovviamente competono per entrambe le fasi il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate in euro 450,00 e al pagamento di quelle d'appello, nella misura di euro 500,00, oltre, per entrambe le fasi, il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione delle spese come liquidate, in favore del difensore, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1669/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2871/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200004163007 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/ appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.2871 depositata in data 09/12/2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere e compensate le spese di giudizio. Lamentava parte appellante che, nel procedimento de quo, nonostante la cartella gli fosse stata notificata il 02/04/2022 ed il ricorso fosse stato notificato alla controparte il 17/05/2022 , l'Agente aveva comunicato di aver accolto integralmente l'istanza di annullamento della cartella a seguito di intervenuto sgravio da parte della
Camera di Commercio di Messina pervenuto allo stesso in data 19/05/2022, solo in data 15/09/2022.
Deduceva, pertanto, la erroneità della statuizione di compensazione delle spese.
In assenza di costituzione avversa, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del
23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 va accolto perché fondato. La sostanziale soccombenza dell'Ufficio in primo grado giustificava la condanna integrale dell'Ufficio stesso al pagamento delle spese processuali. La Suprema Corte( vedi ordinanza della sez.6-5, n.25594 del
12/10/2018) , con indirizzo consolidato, ha precisato: "In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della I. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti..." .
D'altra parte, giova sottolineare che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole,
l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Ed infatti, come ricordato, il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c. ( secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa).
Pertanto, vanno rideterminate le spese processuali a carico della parte appellata nella misura complessiva di euro 450,00 per il primo grado e di euro 500,00 per il secondo grado. Ovviamente competono per entrambe le fasi il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate in euro 450,00 e al pagamento di quelle d'appello, nella misura di euro 500,00, oltre, per entrambe le fasi, il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione delle spese come liquidate, in favore del difensore, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore D.ssa Maria Pina LAZZARA