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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11601/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a Rawalpindi in [...], il Parte_1 C.F._1 C.F._2
28.05.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Barbato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 04.06.2024, notificato in data 11.06.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria: - disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”.
Conclusioni parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 08.11.2022 da olta a ottenere il rilascio Parte_1 del permesso per protezione speciale, il Questore di Torino con provvedimento Prot. 1125/2024 ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 22.04.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
a impugnato il provvedimento avanti questo Tribunale e, nel ricorso, ha spiegato Parte_1 che ha fatto ingresso nel territorio italiano per motivi di studio, essendo iscritto presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino ed essendo titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio (rilasciato in data 18.10.2018 e con scadenza 20.06.2020), che ha lavorato durante gli studi con contratto a tempo determinato presso un ristorante sito a Torino, che ha appreso la lingua italiana e che i suoi parenti sono residenti a [...].
Dunque, itiene che sia meritevole del rilascio del permesso per protezione speciale Parte_1 denegato dalla Questura di Torino e richiesto in questa sede, in quanto in Italia da molti anni, ben inserito lavorativamente e privo di alcun riferimento in Pakistan.
Con comparsa di costituzione del 23.09.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi interamente alla relazione informativa della Questura di Torino, prodotta in atti (doc. A, comparsa di costituzione). In tale relazione, la Questura, conformemente al parere negativo emesso dalla C.T. di Torino, ha ritenuto che non abbia raggiunto un Parte_1 sufficiente livello di indipendenza economica, non avendo presumibilmente completato gli studi universitari e avendo lavorato solo fino a giugno 2024.
Per tali motivi, parte convenuta chiede il rigetto del ricorso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 29.10.2025, udienza in cui la Difesa ha insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
** **
Il ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso di specie, ha avanzato domanda di protezione in data 08.11.2022. Deve Parte_1 pertanto trovare applicazione la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l.
n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla «vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di
'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n.
57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale
(cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. in Italia dal 2018, ha svolto un percorso di integrazione lavorativo, formativo e Parte_1 abitativo.
Infatti, il ricorrente è entrato in Italia nel 2018 per intraprendere un percorso di studi universitari presso l'Università di Torino e svolge attività lavorativa con continuità da marzo 2024 con contratto a tempo determinato più volte prorogato e attualmente in essere fino al 31.01.2026. Sul punto, sono in atti le comunicazioni , le buste paga aggiornate al mese di settembre 2025 e il CU del Pt_3
2025 (docc.
5-7 allegati ricorso introduttivo e docc.
3-5 allegati alle note difensive del 23.09.2025).
Dal punto di vista formativo, ha depositato la certificazione di competenza Parte_1 linguistica, che attesta che il ricorrente in data 27.04.2023 ha superato l'esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (doc. 2 allegato alle note difensive del 23.09.2025).
Dal punto di vista abitativo, è opportuno segnalare che è presente in atti anche una dichiarazione di ospitalità, dalla quale si evince che lloggia attualmente presso un immobile sito a Parte_1
Torino in corso Regina Margherita n. 121 (doc. 4 allegato al ricorso).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'impegno in ambito formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi, idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine, occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Parte_1 Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di c.f. Parte_1
), nato a Rawalpindi in [...], il [...]; C.F._1 C.F._2
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03.11.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11601/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a Rawalpindi in [...], il Parte_1 C.F._1 C.F._2
28.05.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Barbato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 04.06.2024, notificato in data 11.06.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria: - disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie”.
Conclusioni parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata in data 08.11.2022 da olta a ottenere il rilascio Parte_1 del permesso per protezione speciale, il Questore di Torino con provvedimento Prot. 1125/2024 ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 22.04.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
a impugnato il provvedimento avanti questo Tribunale e, nel ricorso, ha spiegato Parte_1 che ha fatto ingresso nel territorio italiano per motivi di studio, essendo iscritto presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino ed essendo titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio (rilasciato in data 18.10.2018 e con scadenza 20.06.2020), che ha lavorato durante gli studi con contratto a tempo determinato presso un ristorante sito a Torino, che ha appreso la lingua italiana e che i suoi parenti sono residenti a [...].
Dunque, itiene che sia meritevole del rilascio del permesso per protezione speciale Parte_1 denegato dalla Questura di Torino e richiesto in questa sede, in quanto in Italia da molti anni, ben inserito lavorativamente e privo di alcun riferimento in Pakistan.
Con comparsa di costituzione del 23.09.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi interamente alla relazione informativa della Questura di Torino, prodotta in atti (doc. A, comparsa di costituzione). In tale relazione, la Questura, conformemente al parere negativo emesso dalla C.T. di Torino, ha ritenuto che non abbia raggiunto un Parte_1 sufficiente livello di indipendenza economica, non avendo presumibilmente completato gli studi universitari e avendo lavorato solo fino a giugno 2024.
Per tali motivi, parte convenuta chiede il rigetto del ricorso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 29.10.2025, udienza in cui la Difesa ha insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
** **
Il ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso di specie, ha avanzato domanda di protezione in data 08.11.2022. Deve Parte_1 pertanto trovare applicazione la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l.
n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla «vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di
'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n.
57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale
(cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. in Italia dal 2018, ha svolto un percorso di integrazione lavorativo, formativo e Parte_1 abitativo.
Infatti, il ricorrente è entrato in Italia nel 2018 per intraprendere un percorso di studi universitari presso l'Università di Torino e svolge attività lavorativa con continuità da marzo 2024 con contratto a tempo determinato più volte prorogato e attualmente in essere fino al 31.01.2026. Sul punto, sono in atti le comunicazioni , le buste paga aggiornate al mese di settembre 2025 e il CU del Pt_3
2025 (docc.
5-7 allegati ricorso introduttivo e docc.
3-5 allegati alle note difensive del 23.09.2025).
Dal punto di vista formativo, ha depositato la certificazione di competenza Parte_1 linguistica, che attesta che il ricorrente in data 27.04.2023 ha superato l'esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (doc. 2 allegato alle note difensive del 23.09.2025).
Dal punto di vista abitativo, è opportuno segnalare che è presente in atti anche una dichiarazione di ospitalità, dalla quale si evince che lloggia attualmente presso un immobile sito a Parte_1
Torino in corso Regina Margherita n. 121 (doc. 4 allegato al ricorso).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, che ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'impegno in ambito formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi, idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine, occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Parte_1 Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di c.f. Parte_1
), nato a Rawalpindi in [...], il [...]; C.F._1 C.F._2
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03.11.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta