Articolo 17 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 febbraio 1992
Art. 17. Gestione commissariale 1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richiede, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".
Entrata in vigore il 22 febbraio 1992