Art. 17. Gestione commissariale 1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richiede, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".
"In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richiede, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".