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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13962 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6417/2021, promossa da:
Parte_1
[...]
in proprio nonché nella loro qualità di figli ed eredi legittimi di , elettivamente Persona_1
domiciliati in Roma, via Granito di Belmonte n° 19, presso lo studio dell'Avv. Aldo Piras che li assiste e difende giusta delega su foglio separato, da ritenersi parte integrante della citazione attori;
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo procuratore speciale l.r.p.t. Sig. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, alla Via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Domitilla Nicolò (C.F. che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di C.F._1
costituzione apposta su foglio staccato convenuta;
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
1 Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 7/4/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, e , nella qualità soprindicata, Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio la società per farne accertare la Controparte_1
responsabilità ai sensi degli art.li 2043 e/o 2051 c.c., in relazione al sinistro verificatosi il giorno
02.02.18, alle ore 13.15 circa, presso il supermercato “ in Roma, via Ottone CP_2
Fattiboni n.117.
Deducevano gli attori che la loro madre , dopo aver pagato merci acquistate Persona_1
nel predetto esercizio commerciale, era caduta per colpa della società convenuta riportando lesioni. In particolare, giunta in prossimità dell'uscita, non avvedendosi di una piega formata da un tappeto posto a terra dal personale per coprire mattonelle danneggiate e sconnesse, anche per via della presenza in quel momento di numerosi altri clienti intenti ad uscire dal locale che ne ostacolavano la visuale, vi inciampava e cadeva pesantemente in terra infortunandosi al capo ed al braccio sinistro.
Trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale G. B. Grassi di Ostia veniva formulata diagnosi di: “frattura dell'omero sinistro, trauma cranico e ferite lacero - contuse nella regione frontale (FLC) con prognosi di 30 gg s.c.”.
Dimessa dalla suindicata struttura, trascorreva in casa, assistita dai figli, un primo periodo di convalescenza in seguito al quale, a causa del peggioramento delle proprie condizioni, in data
24/2/2018 ricorreva di nuovo al Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia. Qui le sue condizioni si aggravavano per la presenza di edemi declivi agli arti inferiori e vertigini, perdite di equilibrio, ipertensione arteriosa, BPCO e ateromasia carotidea.
Trasferita nella clinica Villa dei Pini in Anzio il 22.3.2018, durante il ricovero intervenivano nuove complicazioni che il 12/5/2018 rendevano necessario il suo trasferimento presso il Policlinico
Gemelli di Roma, ove infine decedeva in data 24/5/2018.
2 Sottolineavano gli attori che la sig.ra , fino al momento dell'infortunio, aveva goduto di Per_1
buone condizioni di salute e piena autosufficienza, sicché l'evento morte era conseguenza dell'infortunio medesimo.
Chiedevano pertanto il risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale e catastrofale, il danno patrimoniale da lucro cessante (per avere soggetto a totale Parte_1
carico della madre, perso parte del contributo materno, essendole stata riconosciuta una pensione di reversibilità annua di circa euro 10.000,00 a fronte di quella di euro 18.000 spettante alla madre allorché in vita), nonché il danno da perdita del rapporto parentale e quello riflesso per l'assistenza prestata per quattro mesi di degenza alla madre.
----------------------------
Con comparsa del 13/6/2022, si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_1
la presenza del tappeto collocato in corrispondenza dell'accesso pedonale al supermercato non costituiva una insidia e/o trabocchetto, in quanto perfettamente visibile stante l'orario pomeridiano del sinistro (ore 13:15), il fatto indimostrato della presenza di altri clienti che avrebbero impedito di ispezionare la zona e tenuto conto del fatto che la signora ben Per_1
conosceva lo stato dei luoghi, essendo una frequentatrice assidua dell'esercizio commerciale.
già prima del sinistro, era affetta da gravi patologie tutte in grado di inficiare la vista e CP_3
l'equilibrio, nonché più in generale le capacità motorie e di deambulare della persona, con conseguente interruzione del nesso eziologico fra evento e danno, non avendo essa attuato le cautele richieste in ragione del proprio stato di salute.
Per giunta gli attori avevano omesso di evidenziare che la sig.ra era caduta una seconda Per_1
volta in casa il 23.02.2018, così come risultante dal referto di P.S. dell'Ospedale di Ostia del giorno successivo (cfr. cartella clinica 15/3/18 all. n.6 ultima pagina). Caduta che non appariva in alcun modo riconducibile ai postumi del precedente infortunio, ma piuttosto alle sue pregresse condizioni morbose.
Risultavano pertanto infondate le pretese risarcitorie avanzate dagli istanti sia in punto di an che di quantum debeatur, giacché la de cuius non era affatto deceduta a cagione dell'infortunio di cui si discute, ma per le proprie condizioni patologiche pregresse.
3 -------------------------
All'udienza del 2/3/2023 veniva assunta prova testimoniale.
Con provvedimento 3/10/2023, veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica medico – legale, poi depositata in data 15/4/2024.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 7/4/2025 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sull'an debeatur.
Per quanto concerne la dinamica del sinistro, si può fare riferimento alla prova testimoniale svolta in fase istruttoria.
La teste ha dichiarato di aver visto cadere la inciampando su un tappeto Tes_1 Per_1
posto sopra delle mattonelle sconnesse che si era spostato. Ha soggiunto la teste che vi era molta gente e la visuale non era libera.
Il teste ha affermato di aver visto cadere l'anziana, che portava delle Testimone_2
buste della spesa, inciampando su un tappeto “messo male perché girato in alto”, presentando un angolo rialzato.
Si può pertanto ricostruire il fatto, alla luce delle deposizioni sopra riassunte, nel senso che la sig.ra , mentre si accingeva ad uscire dai locali del supermercato, è caduta inciampando Per_1
su un tappeto posto a copertura di alcune mattonelle rotte, il cui angolo era rimasto pericolosamente alzato.
---------------
Ciò posto, in punto di diritto deve osservarsi che, come statuito da Cass. n. 5031/98 e ribadito, da ultimo, da Cass. SS.UU. Ord. n. 20943/2022, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi anziché su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia
4 della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). Ancora, il fortuito può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso.
Per quanto poi attiene al tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo nonché l'esistenza del rapporto di custodia, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità
(cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004).
Trasponendo tali principi alla fattispecie in esame, va riconosciuta la responsabilità per custodia della società gerente l'esercizio commerciale, sussistendo il rapporto di custodia tra essa i locali
(nonché il tappeto ivi posto) nei quali viene svolta l'attività ed essendo stato dimostrato, mercè la prova testimoniale, che la caduta dell'anziana è stata dovuta alla presenza del tappeto mal posto in prossimità dell'uscita (per avere un angolo rialzato).
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La prima questione che emerge in relazione alla presente controversia sotto il profilo del danno riguarda la gravità del pregiudizio prodottosi in seguito all'infortunio, sostenendosi da parte attrice che la caduta dell'anziana all'uscita del supermercato abbia costituito l'evento
5 scatenante che attraverso una successiva evoluzione sfavorevole delle condizioni di salute della donna, l'avrebbe condotta al decesso. Tale assunto viene invece recisamente contestato dalla convenuta, che sostiene non esservi alcun nesso causale tra la caduta della sig.ra e la Per_1
sua morte, avvenuta peraltro diverso tempo dopo il fatto.
La prima consulenza tecnica svolta nel corso dell'istruttoria di causa ha ritenuto l'infortunio subìto dalla de cuius “no causa unica e diretta con il decesso ma concausa”. In particolare, secondo il primo CTU, dott. le comorbilità, le fratture e i traumi correlati al Persona_2
primo evento verificatosi presso il hanno concausato il decesso dell'anziana per CP_1
sindrome da immobilizzazione. Tale stato avrebbe comportato il formarsi delle piaghe da decubito, la polmonite, lo scompenso emodinamico, l'anemizzazione e la progressiva insufficienza renale, con successivo decesso.
Tale relazione peritale è stata ritenuta non convincente dal Tribunale, che ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica nominando la dott.ssa . Persona_3
Giova pertanto ripercorrere gli esiti di tale seconda relazione peritale.
Ha rilevato il CTU che a seguito della caduta presso il la sig.ra ha riportato una CP_1 Per_1
frattura scomposta pluriframmentaria del collo dell'omero sinistro, un trauma cranio-facciale con ferita lacerocontusa periorbitaria destra, ecchimosi del volto e contusione del ginocchio destro. I postumi permanenti che ne sono conseguiti consistono in “esiti di frattura collo chirurgico omero sinistro, ovvero attendibile limitazione funzionale della spalla omolaterale”, valutati nella misura del 15%.
L'inabilità temporanea assoluta è stata di 40 giorni, la parziale al 50% di 30 giorni, la parziale al
25% di 30 giorni.
Per quanto concerne l'eventuale nesso eziologico tra la caduta e il successivo decesso, il consulente ha espresso un parere negativo, evidenziando che le lesioni subìte a seguito dell'infortunio non hanno richiesto né un ricovero, né un trattamento chirurgico e sono state giudicate guaribili in 30 giorni. È stato infatti adottato un trattamento conservativo con immobilizzazione della spalla mediante bendaggio e tutore. Aggiunge il CTU che non essendovi stata indicazione chirurgica né ricovero, non vi è nemmeno stata esposizione a possibilità di infezioni nosocomiali. Di contro, 21 giorni dopo la caduta presso il supermercato, si è verificata
6 una seconda caduta con trauma cranico e un secondo ricovero legati ad un complesso quadro patologico preesistente, caratterizzato da anemia severa (che ha richiesto emotrasfusione), scompenso cardiocircolatorio acuto, versamento pleurico ed edemi perimalleolari +++, insufficienza renale acuta su cronica e BPCO. In particolare, la situazione anemica e il danno d'organo plurimo (cardio-renale), secondo la consulente, nulla hanno avuto a che fare con le conseguenze della caduta iniziale, sicché il decesso è stato causato da tale complesso quadro patologico e non dagli esiti dell'infortunio occorso uscendo dal CP_1
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la prima consulenza tecnica, che aveva ritenuto la caduta presso il supermercato concausa del decesso della donna, non è condivisibile, non avendo il consulente sufficientemente esplicitato il percorso logico attraverso il quale è giunto a tale conclusione. Si aderisce invece agli esiti della seconda consulenza tecnica, avendo il CTU convincentemente spiegato che non può ravvisarsi alcun nesso causale tra la prima caduta – che ha comportato lesioni tutto sommato modeste, tanto da non richiedere nemmeno un ricovero e da essere trattate in modo conservativo mediante applicazione di semplice bendaggio e tutore – ed il decesso. Quest'ultimo infatti è piuttosto da ricollegare causalmente alla seconda caduta, avvenuta circa 3 settimane dopo il primo infortunio, ed al complesso quadro patologico di cui l'anziana già soffriva, che l'ha condotta ad un rapido peggioramento delle proprie condizioni di salute e alla morte.
Al riguardo occorre rammentare che in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), temperato dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (cfr. ex multis Cass. sent. n. 13037/023; sent. n. 10607/2010). Ebbene, il primo infortunio, che ha causato la frattura dell'omero e le immediate dimissioni della donna in assenza di trattamento chirurgico, in base ad una valutazione ex ante rendevano del tutto improbabile il decesso della sig.ra , che è avvenuto non solo a notevole distanza di Per_1
tempo, ma soprattutto in seguito ad una seconda caduta dagli esiti ben più gravi e che si sono sommati ad una condizione patologica pregressa già piuttosto grave. Ritiene pertanto
7 conclusivamente il Tribunale che la prima caduta non abbia apportato alcun contributo causale al decesso, correlato piuttosto alle plurime patologie di cui la signora già soffriva e alla seconda caduta avvenuta in casa.
-----------------
b) Sul quantum.
Come già precisato, il Consulente di questo Tribunale ha accertato che le lesioni subìte dalla
Signora in seguito alla caduta del giorno 2.02.18 (la prima), si riassumono in: “Frattura Per_1
scomposta pluriframmentaria del collo chirurgico omero sinistro (trattata conservativamente), trauma cranio-facciale con ferita lacerocontusa periorbitaria destra, ecchimosi del volto, contusione del ginocchio destro”.
I postumi permanenti causalmente collegati alle suddette lesioni sono costituiti da: “esiti di frattura collo chirurgico omero sinistro, consistenti in attendibile limitazione funzionale della spalla omolaterale”. La valutazione medico legale del danno è pertanto la seguente: inabilità temporanea assoluta = giorni 40 (quaranta); inabilità temporanea parziale al 50% = giorni 30
(trenta); inabilità temporanea parziale al 25% = giorni 30 (trenta). Danno permanente alla validità biologica, incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche = 15%
(quindici per cento) della totale.
Il danno da risarcire, per le ragioni già esposte, è pertanto solo quello residuato alla caduta, con esclusione delle voci di danno correlate al decesso della sig.ra . Per_1
Ora, il danno non patrimoniale, facendo applicazione delle tabelle in uso in questo Tribunale - elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico
(secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte – può essere così liquidato in base alle risultanze dell'elaborato peritale:
- 40 gg di inabilità temporanea assoluta = € (130,25 x 40)= 5.210
8 - 30 gg di inabilità temporanea parziale al 50%= € (65,12 x 30)= 1.953,6
- 30 gg di inabilità temporanea parziale al 25% = € (32,56 x 30)= 976,8
Quanto invece ai postumi permanenti del 15% (come sopra descritti), facendo applicazione della tabella G (danno da morte per causa indipendente) può svilupparsi il seguente calcolo:
✓ Danno biologico (tenuto conto dell'età della donna – 78 anni) = 29.609,00
✓ Percentuale acquisita immediatamente = (da 0 a 10) 5% = € 1480,00
✓ somma tabellare= 29.609,00 – 1480,00 = 28.129,00
✓ aspettativa di vita: 89,6
✓ ancora da vivere: 11,6 anni = 4195 giorni
✓ giorni vissuti in concreto dopo il sinistro:111
✓ 28.129,00 x (111 : 4195) = € 774,00
Liquidazione del danno biologico:
1480,00 (quota acquisita immediatamente) + 774,00 (quota acquisita in base alla sopravvivenza concreta) = € 2254,00
Il danno non patrimoniale (inabilità temporanea + postumi permanenti) ammonta quindi a complessivi € 10.394,40.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte 9 capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282
c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue (in base all'effettivo importo liquidato): studio della controversia: 919; introduttiva: 777; istruttoria:1680; decisionale: 1701; quindi complessivi € 5.077, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed
IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Accerta e dichiara la responsabilità della Società nella Controparte_1
causazione del sinistro subìto da il giorno 02.02.18 presso il Persona_1
supermercato “ in Roma via Ottone Fattiboni 117; CP_2
- Condanna a pagare in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_1
, quali eredi legittimi della , secondo le rispettive quote
[...] Persona_1
ereditarie, l'importo di € 14.134,68 oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna la Società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli istanti liquidate in complessivi € 5.077, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle consulenze tecniche.
Roma, li 10 ottobre 2025
Il Giudice
10 Dott. Guido Marcelli
11
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6417/2021, promossa da:
Parte_1
[...]
in proprio nonché nella loro qualità di figli ed eredi legittimi di , elettivamente Persona_1
domiciliati in Roma, via Granito di Belmonte n° 19, presso lo studio dell'Avv. Aldo Piras che li assiste e difende giusta delega su foglio separato, da ritenersi parte integrante della citazione attori;
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo procuratore speciale l.r.p.t. Sig. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, alla Via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Domitilla Nicolò (C.F. che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di C.F._1
costituzione apposta su foglio staccato convenuta;
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
1 Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 7/4/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, e , nella qualità soprindicata, Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio la società per farne accertare la Controparte_1
responsabilità ai sensi degli art.li 2043 e/o 2051 c.c., in relazione al sinistro verificatosi il giorno
02.02.18, alle ore 13.15 circa, presso il supermercato “ in Roma, via Ottone CP_2
Fattiboni n.117.
Deducevano gli attori che la loro madre , dopo aver pagato merci acquistate Persona_1
nel predetto esercizio commerciale, era caduta per colpa della società convenuta riportando lesioni. In particolare, giunta in prossimità dell'uscita, non avvedendosi di una piega formata da un tappeto posto a terra dal personale per coprire mattonelle danneggiate e sconnesse, anche per via della presenza in quel momento di numerosi altri clienti intenti ad uscire dal locale che ne ostacolavano la visuale, vi inciampava e cadeva pesantemente in terra infortunandosi al capo ed al braccio sinistro.
Trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale G. B. Grassi di Ostia veniva formulata diagnosi di: “frattura dell'omero sinistro, trauma cranico e ferite lacero - contuse nella regione frontale (FLC) con prognosi di 30 gg s.c.”.
Dimessa dalla suindicata struttura, trascorreva in casa, assistita dai figli, un primo periodo di convalescenza in seguito al quale, a causa del peggioramento delle proprie condizioni, in data
24/2/2018 ricorreva di nuovo al Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia. Qui le sue condizioni si aggravavano per la presenza di edemi declivi agli arti inferiori e vertigini, perdite di equilibrio, ipertensione arteriosa, BPCO e ateromasia carotidea.
Trasferita nella clinica Villa dei Pini in Anzio il 22.3.2018, durante il ricovero intervenivano nuove complicazioni che il 12/5/2018 rendevano necessario il suo trasferimento presso il Policlinico
Gemelli di Roma, ove infine decedeva in data 24/5/2018.
2 Sottolineavano gli attori che la sig.ra , fino al momento dell'infortunio, aveva goduto di Per_1
buone condizioni di salute e piena autosufficienza, sicché l'evento morte era conseguenza dell'infortunio medesimo.
Chiedevano pertanto il risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale e catastrofale, il danno patrimoniale da lucro cessante (per avere soggetto a totale Parte_1
carico della madre, perso parte del contributo materno, essendole stata riconosciuta una pensione di reversibilità annua di circa euro 10.000,00 a fronte di quella di euro 18.000 spettante alla madre allorché in vita), nonché il danno da perdita del rapporto parentale e quello riflesso per l'assistenza prestata per quattro mesi di degenza alla madre.
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Con comparsa del 13/6/2022, si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_1
la presenza del tappeto collocato in corrispondenza dell'accesso pedonale al supermercato non costituiva una insidia e/o trabocchetto, in quanto perfettamente visibile stante l'orario pomeridiano del sinistro (ore 13:15), il fatto indimostrato della presenza di altri clienti che avrebbero impedito di ispezionare la zona e tenuto conto del fatto che la signora ben Per_1
conosceva lo stato dei luoghi, essendo una frequentatrice assidua dell'esercizio commerciale.
già prima del sinistro, era affetta da gravi patologie tutte in grado di inficiare la vista e CP_3
l'equilibrio, nonché più in generale le capacità motorie e di deambulare della persona, con conseguente interruzione del nesso eziologico fra evento e danno, non avendo essa attuato le cautele richieste in ragione del proprio stato di salute.
Per giunta gli attori avevano omesso di evidenziare che la sig.ra era caduta una seconda Per_1
volta in casa il 23.02.2018, così come risultante dal referto di P.S. dell'Ospedale di Ostia del giorno successivo (cfr. cartella clinica 15/3/18 all. n.6 ultima pagina). Caduta che non appariva in alcun modo riconducibile ai postumi del precedente infortunio, ma piuttosto alle sue pregresse condizioni morbose.
Risultavano pertanto infondate le pretese risarcitorie avanzate dagli istanti sia in punto di an che di quantum debeatur, giacché la de cuius non era affatto deceduta a cagione dell'infortunio di cui si discute, ma per le proprie condizioni patologiche pregresse.
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All'udienza del 2/3/2023 veniva assunta prova testimoniale.
Con provvedimento 3/10/2023, veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica medico – legale, poi depositata in data 15/4/2024.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 7/4/2025 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sull'an debeatur.
Per quanto concerne la dinamica del sinistro, si può fare riferimento alla prova testimoniale svolta in fase istruttoria.
La teste ha dichiarato di aver visto cadere la inciampando su un tappeto Tes_1 Per_1
posto sopra delle mattonelle sconnesse che si era spostato. Ha soggiunto la teste che vi era molta gente e la visuale non era libera.
Il teste ha affermato di aver visto cadere l'anziana, che portava delle Testimone_2
buste della spesa, inciampando su un tappeto “messo male perché girato in alto”, presentando un angolo rialzato.
Si può pertanto ricostruire il fatto, alla luce delle deposizioni sopra riassunte, nel senso che la sig.ra , mentre si accingeva ad uscire dai locali del supermercato, è caduta inciampando Per_1
su un tappeto posto a copertura di alcune mattonelle rotte, il cui angolo era rimasto pericolosamente alzato.
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Ciò posto, in punto di diritto deve osservarsi che, come statuito da Cass. n. 5031/98 e ribadito, da ultimo, da Cass. SS.UU. Ord. n. 20943/2022, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi anziché su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia
4 della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). Ancora, il fortuito può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso.
Per quanto poi attiene al tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo nonché l'esistenza del rapporto di custodia, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità
(cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004).
Trasponendo tali principi alla fattispecie in esame, va riconosciuta la responsabilità per custodia della società gerente l'esercizio commerciale, sussistendo il rapporto di custodia tra essa i locali
(nonché il tappeto ivi posto) nei quali viene svolta l'attività ed essendo stato dimostrato, mercè la prova testimoniale, che la caduta dell'anziana è stata dovuta alla presenza del tappeto mal posto in prossimità dell'uscita (per avere un angolo rialzato).
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La prima questione che emerge in relazione alla presente controversia sotto il profilo del danno riguarda la gravità del pregiudizio prodottosi in seguito all'infortunio, sostenendosi da parte attrice che la caduta dell'anziana all'uscita del supermercato abbia costituito l'evento
5 scatenante che attraverso una successiva evoluzione sfavorevole delle condizioni di salute della donna, l'avrebbe condotta al decesso. Tale assunto viene invece recisamente contestato dalla convenuta, che sostiene non esservi alcun nesso causale tra la caduta della sig.ra e la Per_1
sua morte, avvenuta peraltro diverso tempo dopo il fatto.
La prima consulenza tecnica svolta nel corso dell'istruttoria di causa ha ritenuto l'infortunio subìto dalla de cuius “no causa unica e diretta con il decesso ma concausa”. In particolare, secondo il primo CTU, dott. le comorbilità, le fratture e i traumi correlati al Persona_2
primo evento verificatosi presso il hanno concausato il decesso dell'anziana per CP_1
sindrome da immobilizzazione. Tale stato avrebbe comportato il formarsi delle piaghe da decubito, la polmonite, lo scompenso emodinamico, l'anemizzazione e la progressiva insufficienza renale, con successivo decesso.
Tale relazione peritale è stata ritenuta non convincente dal Tribunale, che ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica nominando la dott.ssa . Persona_3
Giova pertanto ripercorrere gli esiti di tale seconda relazione peritale.
Ha rilevato il CTU che a seguito della caduta presso il la sig.ra ha riportato una CP_1 Per_1
frattura scomposta pluriframmentaria del collo dell'omero sinistro, un trauma cranio-facciale con ferita lacerocontusa periorbitaria destra, ecchimosi del volto e contusione del ginocchio destro. I postumi permanenti che ne sono conseguiti consistono in “esiti di frattura collo chirurgico omero sinistro, ovvero attendibile limitazione funzionale della spalla omolaterale”, valutati nella misura del 15%.
L'inabilità temporanea assoluta è stata di 40 giorni, la parziale al 50% di 30 giorni, la parziale al
25% di 30 giorni.
Per quanto concerne l'eventuale nesso eziologico tra la caduta e il successivo decesso, il consulente ha espresso un parere negativo, evidenziando che le lesioni subìte a seguito dell'infortunio non hanno richiesto né un ricovero, né un trattamento chirurgico e sono state giudicate guaribili in 30 giorni. È stato infatti adottato un trattamento conservativo con immobilizzazione della spalla mediante bendaggio e tutore. Aggiunge il CTU che non essendovi stata indicazione chirurgica né ricovero, non vi è nemmeno stata esposizione a possibilità di infezioni nosocomiali. Di contro, 21 giorni dopo la caduta presso il supermercato, si è verificata
6 una seconda caduta con trauma cranico e un secondo ricovero legati ad un complesso quadro patologico preesistente, caratterizzato da anemia severa (che ha richiesto emotrasfusione), scompenso cardiocircolatorio acuto, versamento pleurico ed edemi perimalleolari +++, insufficienza renale acuta su cronica e BPCO. In particolare, la situazione anemica e il danno d'organo plurimo (cardio-renale), secondo la consulente, nulla hanno avuto a che fare con le conseguenze della caduta iniziale, sicché il decesso è stato causato da tale complesso quadro patologico e non dagli esiti dell'infortunio occorso uscendo dal CP_1
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la prima consulenza tecnica, che aveva ritenuto la caduta presso il supermercato concausa del decesso della donna, non è condivisibile, non avendo il consulente sufficientemente esplicitato il percorso logico attraverso il quale è giunto a tale conclusione. Si aderisce invece agli esiti della seconda consulenza tecnica, avendo il CTU convincentemente spiegato che non può ravvisarsi alcun nesso causale tra la prima caduta – che ha comportato lesioni tutto sommato modeste, tanto da non richiedere nemmeno un ricovero e da essere trattate in modo conservativo mediante applicazione di semplice bendaggio e tutore – ed il decesso. Quest'ultimo infatti è piuttosto da ricollegare causalmente alla seconda caduta, avvenuta circa 3 settimane dopo il primo infortunio, ed al complesso quadro patologico di cui l'anziana già soffriva, che l'ha condotta ad un rapido peggioramento delle proprie condizioni di salute e alla morte.
Al riguardo occorre rammentare che in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), temperato dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili (cfr. ex multis Cass. sent. n. 13037/023; sent. n. 10607/2010). Ebbene, il primo infortunio, che ha causato la frattura dell'omero e le immediate dimissioni della donna in assenza di trattamento chirurgico, in base ad una valutazione ex ante rendevano del tutto improbabile il decesso della sig.ra , che è avvenuto non solo a notevole distanza di Per_1
tempo, ma soprattutto in seguito ad una seconda caduta dagli esiti ben più gravi e che si sono sommati ad una condizione patologica pregressa già piuttosto grave. Ritiene pertanto
7 conclusivamente il Tribunale che la prima caduta non abbia apportato alcun contributo causale al decesso, correlato piuttosto alle plurime patologie di cui la signora già soffriva e alla seconda caduta avvenuta in casa.
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b) Sul quantum.
Come già precisato, il Consulente di questo Tribunale ha accertato che le lesioni subìte dalla
Signora in seguito alla caduta del giorno 2.02.18 (la prima), si riassumono in: “Frattura Per_1
scomposta pluriframmentaria del collo chirurgico omero sinistro (trattata conservativamente), trauma cranio-facciale con ferita lacerocontusa periorbitaria destra, ecchimosi del volto, contusione del ginocchio destro”.
I postumi permanenti causalmente collegati alle suddette lesioni sono costituiti da: “esiti di frattura collo chirurgico omero sinistro, consistenti in attendibile limitazione funzionale della spalla omolaterale”. La valutazione medico legale del danno è pertanto la seguente: inabilità temporanea assoluta = giorni 40 (quaranta); inabilità temporanea parziale al 50% = giorni 30
(trenta); inabilità temporanea parziale al 25% = giorni 30 (trenta). Danno permanente alla validità biologica, incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche = 15%
(quindici per cento) della totale.
Il danno da risarcire, per le ragioni già esposte, è pertanto solo quello residuato alla caduta, con esclusione delle voci di danno correlate al decesso della sig.ra . Per_1
Ora, il danno non patrimoniale, facendo applicazione delle tabelle in uso in questo Tribunale - elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico
(secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte – può essere così liquidato in base alle risultanze dell'elaborato peritale:
- 40 gg di inabilità temporanea assoluta = € (130,25 x 40)= 5.210
8 - 30 gg di inabilità temporanea parziale al 50%= € (65,12 x 30)= 1.953,6
- 30 gg di inabilità temporanea parziale al 25% = € (32,56 x 30)= 976,8
Quanto invece ai postumi permanenti del 15% (come sopra descritti), facendo applicazione della tabella G (danno da morte per causa indipendente) può svilupparsi il seguente calcolo:
✓ Danno biologico (tenuto conto dell'età della donna – 78 anni) = 29.609,00
✓ Percentuale acquisita immediatamente = (da 0 a 10) 5% = € 1480,00
✓ somma tabellare= 29.609,00 – 1480,00 = 28.129,00
✓ aspettativa di vita: 89,6
✓ ancora da vivere: 11,6 anni = 4195 giorni
✓ giorni vissuti in concreto dopo il sinistro:111
✓ 28.129,00 x (111 : 4195) = € 774,00
Liquidazione del danno biologico:
1480,00 (quota acquisita immediatamente) + 774,00 (quota acquisita in base alla sopravvivenza concreta) = € 2254,00
Il danno non patrimoniale (inabilità temporanea + postumi permanenti) ammonta quindi a complessivi € 10.394,40.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte 9 capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282
c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue (in base all'effettivo importo liquidato): studio della controversia: 919; introduttiva: 777; istruttoria:1680; decisionale: 1701; quindi complessivi € 5.077, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed
IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Accerta e dichiara la responsabilità della Società nella Controparte_1
causazione del sinistro subìto da il giorno 02.02.18 presso il Persona_1
supermercato “ in Roma via Ottone Fattiboni 117; CP_2
- Condanna a pagare in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_1
, quali eredi legittimi della , secondo le rispettive quote
[...] Persona_1
ereditarie, l'importo di € 14.134,68 oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna la Società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli istanti liquidate in complessivi € 5.077, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese delle consulenze tecniche.
Roma, li 10 ottobre 2025
Il Giudice
10 Dott. Guido Marcelli
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