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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16824/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16824/2016 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Cacciapaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
, Via Mazzini, 52 Parte_1
attrice-opposta
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Tiberino e C. Balducci ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso il loro indirizzo di posta elettronica convenuto-opponente
, rappresentati e difesi dall'avv. T. Marrone ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari, Via Putignani, 155
convenuti- opponenti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2016 la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, introduceva il giudizio di merito a seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al G.E. nell'ambito della procedura n. 776/15 all'esito della quale era stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di;
Parte_2 contestava la presunta usurarietà dei mutui posti a fondamento dell'intrapresa esecuzione e la consulenza di parte posta a fondamento di detta tesi difensiva;
sosteneva il suo diritto a procedere nell'azione esecutiva.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 17.1.2017 si costituivano , , Parte_2 Controparte_1
e i quali proponevano opposizione avverso l'atto di pignoramento Controparte_2 CP_3 notificato in data 12.10.2015, e i titoli esecutivi notificati unitamente agli atti di precetti in relazione ai tre contratti di mutuo fondiario n.2002093, n.2003316 e n. 2005687; sostenevano l'usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo e chiedevano l'applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c. con conseguente gratuità dei mutui;
assumevano l'inesistenza del credito e di un valido titolo esecutivo.
Concludevano chiedendo di dichiarare l'inesistenza del diritto della Parte_1 di promuovere l'esecuzione forzata essendo il credito azionato privo del requisito
[...] dell'esigibilità; di dichiarare nulli gli atti di pignoramento e precetto e la procedura esecutiva intrapresa;
di dichiarare la compensazione tra il debito residuo e i crediti derivanti dal ricalcolo del rapporto di c/c bancario n.80512 intrattenuto da;
di accertare e dichiarare la illegittimità ed infondatezza della pretesa Parte_2 di interessi di mora erroneamente calcolati nei precetti violazione della L. 108/1996; in via subordinata, di ricalcolare gli interessi inclusi nelle rate di ammortamento dei contratti di mutuo fondiario n.2002093, mutuo fondiario n. 2003316 e mutuo fondiario n.2005687 con riduzione del tasso convenzionale nei limiti dei tassi soglia vigenti tempo per tempo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e, rassegnate le stesse, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto alla costituzione in giudizio degli opposti, che il difensore, avv. Tina
Marrone, ha rinunciato al mandato (salvo che per ) e successivamente solo Controparte_1 Parte_2
si è costituito con altro procuratore.
[...]
, e non avendo nominato nuovo difensore, devono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ritenersi rappresentati dal precedente difensore rinunciatario in ragione della perpetuatio del mandato ex art. 85 c.p.c. pagina 2 di 4 L'opposizione proposta da , , e ex Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 art. 615 c. 2 c.p.c. deve essere respinta in quanto infondata.
L'esecuzione intrapresa dalla Banca Cooperativo di Conversano mira ad ottenere il soddisfacimento Parte_1 del credito di , garantito da , e in Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 CP_3 relazione a tre distinti contratti di mutuo fondiario.
Dagli atti emerge che con contratto del 30.10.2006, aveva ottenuto il finanziamento fondiario Parte_2
n. 2002093, dell'importo di € 200.000,00 che prevedeva un rimborso del capitale e relativi interessi convenzionali al tasso iniziale del 4,984% annuo, mediante il pagamento di n. 180 rate mensili consecutive
(durata anni 15) a partire dal 30.11.2006, per un importo iniziale della prima rata di €1.579,92; il tasso convenuto, parametrato al tasso medio euribor a 1 mese base 365 (parte variabile) con la maggiorazione di
1,80 punti percentuali (parte fissa), avrebbe successivamente subito le eventuali variazioni legate alla parametrazione euribor. Il finanziamento era garantito da ipoteca immobiliare rilasciata da parte di
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Con secondo contratto del 7.11.2008, aveva ottenuto il finanziamento n. 2003316 Parte_2 dell'importo di € 150.000,00 che prevedeva un rimborso del capitale e relativi interessi convenzionali al tasso fisso del 6,39% annuo, mediante il pagamento di n. 240 rate mensili consecutive, ciascuna di €1.108,67, a partire dal 07.12.2008 (durata anni 20).
Il finanziamento era garantito da ipoteca immobiliare e fideiussione rilasciata da , Controparte_1
e Controparte_2 CP_3
Con successivo contratto del 14.6.2011 aveva concluso il mutuo fondiario n. 20025687 per Parte_2
l'importo di € 85.000,00 che prevedeva un rimborso del capitale e dei relativi interessi convenzionali al tasso iniziale del 3,811% annuo, mediante il pagamento di n. 120 rate mensili consecutive (durata anni 10) a partire dal 14.07.2011; il tasso convenuto, parametrato al tasso medio euribor a 1 mese base 365 (parte variabile) con la maggiorazione di 2,55 punti percentuali (parte fissa), avrebbe successivamente subito le eventuali variazioni legate alla parametrazione euribor.
Il finanziamento era garantito da ipoteca immobiliare e fideiussione rilasciata da , Controparte_1
e Controparte_2 CP_3
Sostengono gli opponenti l'usurarietà di tutti i contratti di mutuo che avrebbero previsto tassi di interesse superiori al tasso soglia.
Vanno esaminate, sotto tale profilo, le risultanze della consulenza espletata in corso di causa.
Il c.t.u. ha calcolato il TEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia, per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura emanate nel luglio 2016 e ha distinto il tasso di interesse corrispettivo da quello di mora secondo le indicazioni di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 19597/20. pagina 3 di 4 Nel calcolo del TEG non ha tenuto conto delle spese cosiddette eventuali, quali l'onere per l'estinzione anticipata del mutuo.
In base alle operazioni svolte il c.t.u. ha verificato che nessuno dei rapporti può considerarsi usurario e dette conclusioni – che vengono qui integralmente richiamate -, in quanto frutto di accertamenti corretti e scevri da errori di metodo, devono essere condivise.
Permane pertanto l'esistenza del credito azionato dalla banca in sede esecutiva, con l'effetto che deve respingersi la domanda diretta ad accertare l'illegittimità del pignoramento.
Non sono peraltro accertate ragioni di credito degli opponenti nei confronti della banca opposta che consentano di procedere alla compensazione pure invocata in questa sede.
Né possono svolgersi accertamenti diversi in ordine a contestazioni non svolte al momento della proposizione dell'opposizione.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., liquidate come da decreti in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da , , Parte_2 Controparte_1
, nei confronti di Controparte_2 CP_3 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 23.713,27,
d cui € 1.256,27 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese della c.t.u. liquidate come da decreti in atti.
Bari, 4.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16824/2016 R.G.
e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Cacciapaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
, Via Mazzini, 52 Parte_1
attrice-opposta
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Tiberino e C. Balducci ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso il loro indirizzo di posta elettronica convenuto-opponente
, rappresentati e difesi dall'avv. T. Marrone ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari, Via Putignani, 155
convenuti- opponenti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2016 la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, introduceva il giudizio di merito a seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al G.E. nell'ambito della procedura n. 776/15 all'esito della quale era stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di;
Parte_2 contestava la presunta usurarietà dei mutui posti a fondamento dell'intrapresa esecuzione e la consulenza di parte posta a fondamento di detta tesi difensiva;
sosteneva il suo diritto a procedere nell'azione esecutiva.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 17.1.2017 si costituivano , , Parte_2 Controparte_1
e i quali proponevano opposizione avverso l'atto di pignoramento Controparte_2 CP_3 notificato in data 12.10.2015, e i titoli esecutivi notificati unitamente agli atti di precetti in relazione ai tre contratti di mutuo fondiario n.2002093, n.2003316 e n. 2005687; sostenevano l'usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo e chiedevano l'applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c. con conseguente gratuità dei mutui;
assumevano l'inesistenza del credito e di un valido titolo esecutivo.
Concludevano chiedendo di dichiarare l'inesistenza del diritto della Parte_1 di promuovere l'esecuzione forzata essendo il credito azionato privo del requisito
[...] dell'esigibilità; di dichiarare nulli gli atti di pignoramento e precetto e la procedura esecutiva intrapresa;
di dichiarare la compensazione tra il debito residuo e i crediti derivanti dal ricalcolo del rapporto di c/c bancario n.80512 intrattenuto da;
di accertare e dichiarare la illegittimità ed infondatezza della pretesa Parte_2 di interessi di mora erroneamente calcolati nei precetti violazione della L. 108/1996; in via subordinata, di ricalcolare gli interessi inclusi nelle rate di ammortamento dei contratti di mutuo fondiario n.2002093, mutuo fondiario n. 2003316 e mutuo fondiario n.2005687 con riduzione del tasso convenzionale nei limiti dei tassi soglia vigenti tempo per tempo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e, rassegnate le stesse, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto alla costituzione in giudizio degli opposti, che il difensore, avv. Tina
Marrone, ha rinunciato al mandato (salvo che per ) e successivamente solo Controparte_1 Parte_2
si è costituito con altro procuratore.
[...]
, e non avendo nominato nuovo difensore, devono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ritenersi rappresentati dal precedente difensore rinunciatario in ragione della perpetuatio del mandato ex art. 85 c.p.c. pagina 2 di 4 L'opposizione proposta da , , e ex Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 art. 615 c. 2 c.p.c. deve essere respinta in quanto infondata.
L'esecuzione intrapresa dalla Banca Cooperativo di Conversano mira ad ottenere il soddisfacimento Parte_1 del credito di , garantito da , e in Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 CP_3 relazione a tre distinti contratti di mutuo fondiario.
Dagli atti emerge che con contratto del 30.10.2006, aveva ottenuto il finanziamento fondiario Parte_2
n. 2002093, dell'importo di € 200.000,00 che prevedeva un rimborso del capitale e relativi interessi convenzionali al tasso iniziale del 4,984% annuo, mediante il pagamento di n. 180 rate mensili consecutive
(durata anni 15) a partire dal 30.11.2006, per un importo iniziale della prima rata di €1.579,92; il tasso convenuto, parametrato al tasso medio euribor a 1 mese base 365 (parte variabile) con la maggiorazione di
1,80 punti percentuali (parte fissa), avrebbe successivamente subito le eventuali variazioni legate alla parametrazione euribor. Il finanziamento era garantito da ipoteca immobiliare rilasciata da parte di
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Con secondo contratto del 7.11.2008, aveva ottenuto il finanziamento n. 2003316 Parte_2 dell'importo di € 150.000,00 che prevedeva un rimborso del capitale e relativi interessi convenzionali al tasso fisso del 6,39% annuo, mediante il pagamento di n. 240 rate mensili consecutive, ciascuna di €1.108,67, a partire dal 07.12.2008 (durata anni 20).
Il finanziamento era garantito da ipoteca immobiliare e fideiussione rilasciata da , Controparte_1
e Controparte_2 CP_3
Con successivo contratto del 14.6.2011 aveva concluso il mutuo fondiario n. 20025687 per Parte_2
l'importo di € 85.000,00 che prevedeva un rimborso del capitale e dei relativi interessi convenzionali al tasso iniziale del 3,811% annuo, mediante il pagamento di n. 120 rate mensili consecutive (durata anni 10) a partire dal 14.07.2011; il tasso convenuto, parametrato al tasso medio euribor a 1 mese base 365 (parte variabile) con la maggiorazione di 2,55 punti percentuali (parte fissa), avrebbe successivamente subito le eventuali variazioni legate alla parametrazione euribor.
Il finanziamento era garantito da ipoteca immobiliare e fideiussione rilasciata da , Controparte_1
e Controparte_2 CP_3
Sostengono gli opponenti l'usurarietà di tutti i contratti di mutuo che avrebbero previsto tassi di interesse superiori al tasso soglia.
Vanno esaminate, sotto tale profilo, le risultanze della consulenza espletata in corso di causa.
Il c.t.u. ha calcolato il TEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia, per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura emanate nel luglio 2016 e ha distinto il tasso di interesse corrispettivo da quello di mora secondo le indicazioni di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 19597/20. pagina 3 di 4 Nel calcolo del TEG non ha tenuto conto delle spese cosiddette eventuali, quali l'onere per l'estinzione anticipata del mutuo.
In base alle operazioni svolte il c.t.u. ha verificato che nessuno dei rapporti può considerarsi usurario e dette conclusioni – che vengono qui integralmente richiamate -, in quanto frutto di accertamenti corretti e scevri da errori di metodo, devono essere condivise.
Permane pertanto l'esistenza del credito azionato dalla banca in sede esecutiva, con l'effetto che deve respingersi la domanda diretta ad accertare l'illegittimità del pignoramento.
Non sono peraltro accertate ragioni di credito degli opponenti nei confronti della banca opposta che consentano di procedere alla compensazione pure invocata in questa sede.
Né possono svolgersi accertamenti diversi in ordine a contestazioni non svolte al momento della proposizione dell'opposizione.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., liquidate come da decreti in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da , , Parte_2 Controparte_1
, nei confronti di Controparte_2 CP_3 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 23.713,27,
d cui € 1.256,27 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese della c.t.u. liquidate come da decreti in atti.
Bari, 4.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 4 di 4